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Accertamento delle violazioni ai limiti di velocità: corretta istallazione dei segnali di avviso
Corte di Cassazione VI Sezione Civile - massima a cura della Dott.ssa Michaela Ercolani
Ordinanza n. 20327 del 18/04/2018 – Depositato in Cancelleria il 31/07/2018
I segnali stradali o i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con “adeguato anticipo” rispetto alla postazione di rilevamento della velocità, a norma del DM 15 agosto 2007, art. 2. A nulla valgono le distanze prescritte per la visibilità dei segnali ex art. 79 del DPR 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione del NCdS”; rileva, piuttosto, la valutazione dello stato dei luoghi, affinché il segnale sia posto ad una distanza tale da consentire il tempestivo avvistamento della postazione di rilevamento della velocità. Anche qualora intercorresse un’intersezione tra il segnale e il luogo di rilevamento, per la Corte, la mancata ripetizione dello stesso non assume alcun rilievo per i conducenti che stessero proseguendo lungo la medesima strada. I giudici di legittimità cassano la sentenza che era stata impugnata dall’amministrazione comunale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice - Presidente -
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9983/2017 proposto da:
COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO MARIO EPIFANIO;
- ricorrente -
contro
C.M.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 679/2016 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata il 11/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.
Svolgimento del processo
che:
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia di cui al RG. 1238 del 2017, fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso inammissibile per "genericità" dei motivi.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
Il Collegio prende atto che:
C.M., con ricorso del 29.05.2013, interponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Isernia, avverso il processo verbale di contravvenzione n. 274/2013, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Macchia d'Isernia, per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 9.
Il Comune di Macchia di Isernia si costituiva ritualmente in giudizio, contestando la domanda, producendo documentazione a sostegno della propria tesi difensiva, formulando, altresì, richieste istruttorie e concludeva per il rigetto della opposizione con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il Giudice di Pace, con ordinanza resa fuori udienza disattendeva, la richiesta di prova testimoniale articolata dall'Ente Comunale ed ammetteva CTU, richiesta tardivamente dal ricorrente.
Acquisiti i risultati della CTU il Giudice di Pace di Isernia con sentenza n. 80 del 2014 accoglieva l'opposizione e annullava il verbale di contravvenzione impugnato.
Avverso questa sentenza interponeva appello il Comune di Macchia di Isernia, ribadendo la legittimità del verbale di contestazione e chiedendo la riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace.
Si costituiva C.M., chiedendo il rigetto del gravame.
Il Tribunale di Isernia con sentenza n. 679 del 2016 rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo il Tribunale di Isernia, a parte il discorso relativo al posizionamento sul lato destro o sul lato sinistro dell'autovelox, sulla scorta delle misurazioni peritali che i segnali e, cioè, i cartelli di segnalazione all'utenza dell'autovelox erano stati posti a distanze inferiori a quelle minime regolamentari inderogabilmente imposte sia dalla legge (art. 79 CdS) e sia dal decreto prefettizio n. 8287 del 2010, con conseguente violazione di legge ed eccesso di potere.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di Macchia di Isernia per due motivi. C.M., in questa fase, non ha svolto attività giudiziale.
Motivi della decisione
1.- Il Comune di Macchia di Isernia lamenta:
a) Con il primo motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 2697 c.c., omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed in relazione all'art. 245 c.p.c., nonchè in relazione al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002, e del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, ed infine dell'art. 83 reg. esec. C.d.S., D.P.R. n. 495 del 1992, nonchè in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni.
Secondo il ricorrente, sia il Giudice di Pace, che il Tribunale avrebbero ritenuto di non ammettere la prova testimoniale, tempestivamente richiesta, senza alcuna motivazione.
b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 2697 c.c., omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed in relazione al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002, e del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, ed, infine, dell'art. 83 reg. esec. C.d.S., D.P.R. n. 495 del 1992, nonchè in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni.
Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nell'ammettere la CTU, non solo perchè la richiesta era stata formulata tardivamente, considerato che non era stata formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, ma non avrebbe considerato che dalla copiosa documentazione versata in atti e rilasciata da uffici pubblici si ricavava che i cartelli di segnalazione erano stati posti a norma di legge e i documenti di che trattasi in quanto documenti pubblici fanno fede fino a querela di falsa.
A sua volta, corretto era il posizionamento dell'apparecchiatura autovelox posto che il Prefetto aveva autorizzato di installare due postazioni autovelox uno per ogni senso di marcia, anche se ne è stata installata una sola sul lato sinistro con direzione di marcia Venafro.
1.1.- I motivi che per la loro innegabile connessione possono esser trattati congiuntamente, dato che entrambi attengono alla questione relativa alla distanza minima per la collocazione dei segnali stradali e dei dispositivi di segnalazione luminosa dal punto in cui viene effettuato il rilevamento della velocità e, sono fondati.
Come è stato già detto da questa Corte (Cass. n. 25769 del 15/11/2013): in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata "autovelox", il D.M. 15 agosto 2007, art. 2, - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto, dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.
Pertanto, nel caso in esame era necessario verificare se i mezzi tecnici o i dispositivi di segnalazione della presenza di strumenti di rilevazione della velocità luminosi fossero stati installati con "adeguato anticipo" rispetto al luogo di rilevamento della velocità, che non sembra sia stato effettuato dal Giudice del merito il quale si è limitato ad accertare, invece, e senza alcuna valutazione, correlata anche alla situazione dei luoghi, quale distanza intercorresse tra i dispositivi di segnalazione e gli strumenti di rilevamento.
In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per una nuova valutazione alla luce dei principi qui espressi al Tribunale di Isernia, in persona di altro Magistrato, il quale provvederà, anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Isernia nella persona di altro Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2018
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