• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Accertamento di assenza di tossicodipendenza

Provvedimento della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali
30 ottobre 2007

 

CONFERENZA UNIFICATA

PROVVEDIMENTO 30 Ottobre 2007

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n.  131,  in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.
(Repertorio atti n. 99/CU).

                       LA CONFERENZA UNIFICATA
  Nella odierna seduta del 30 ottobre 2007;
  Visto  il  regio  decreto-legge  14 dicembre 1933, n. 1773, recante
"Accertamento  dell'idoneita'  fisica  della  gente  di mare di prima
categoria";
  Visto  l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente i
servizi  sanitari istituiti per le Forze armate e i Corpi di polizia,
per  il  Corpo  degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  nonche'  i  servizi  delle  ferrovie dello Stato
relativi  all'accertamento  tecnico-sanitario  delle  condizioni  del
personale dipendente;
  Visto   l'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
11 luglio  1980,  n. 753, in materia di idoneita' del personale delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto pubblico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620,  recante  "Disciplina  dell'assistenza  sanitaria  al  personale
navigante,   marittimo  e  dell'aviazione  civile  (art.  37,  ultimo
comma della legge n. 833 del 1978)";
  Visto  l'art.  14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di
idoneita'  fisica  e  psicoattitudinale  e di controlli sul personale
delle ferrovie dello Stato da parte del relativo servizio sanitario;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 luglio 1990, n. 186,
recante  "Regolamento  concernente  la determinazione delle procedure
diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze
stupefacenti   o   psicotrope,   delle   metodiche  per  quantificare
l'assunzione  abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi massimi
di principio attivo per le dosi medie giornaliere";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309,  recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  in  particolare l'art. 125 del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  309  del  1990,  che  prevede l'adozione di un
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di
concerto  con  il  Ministro  della  salute,  volto  ad individuare le
mansioni  che  comportano rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la
salute  dei  terzi,  allo  scopo  di sottoporre gli appartenenti alle
categorie  di lavoratori destinati a tali mansioni ad accertamento di
assenza  di  tossicodipendenza  prima  dell'assunzione in servizio, e
successivamente   ad   accertamenti   periodici,   nonche'   volto  a
determinare   la   periodicita'  degli  accertamenti  e  le  relative
modalita';
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495,  "Regolamento  di  esecuzione  e attuazione del Codice della
strada" e le successive modificazioni;
  Visto   il  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  di
attuazione  di  direttive  CEE  riguardanti  il  miglioramento  della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
  Visto  il  decreto  del Ministero dei trasporti e della navigazione
23 febbraio 1999, n. 88, recante "Norme concernenti l'accertamento ed
il controllo dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto";
  Visto  l'art.  131,  comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente fra l'altro l'assegnazione al gestore dell'infrastruttura
ferroviaria  delle  attivita' gia' attribuite o riservate per legge o
con atti amministrativi alle ferrovie dello Stato;
  Vista  la  legge  3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di
tutela  della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo
per il riassetto della riforma della normativa in materia";
  Vista  la  legge  5 giugno  2003, n. 131, recante "Disposizioni per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3",  che  all'art. 8, comma 6,
prevede  che il Governo possa promuovere la stipula di intese in sede
di  Conferenza  Stato-regioni  o  di  Conferenza unificata, dirette a
favorire   l'armonizzazione   delle   rispettive  legislazioni  o  il
raggiungimento  di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi
comuni;
  Ritenuto  di  dover procedere, anche con modalita' sperimentali, ai
sensi  del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
per  raggiungere  posizioni  unitarie  e  conseguire obiettivi comuni
nella materia di cui trattasi;
  Considerato  che l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope
sia    saltuaria    sia    abitudinaria,   determinando   alterazioni
dell'equilibrio  psicofisico,  comporta  il  medesimo  rischio per la
salute e la sicurezza dell'operatore stesso e dei terzi;
  Considerato che il Ministero della salute ha fatto presente di aver
consultato  l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali,
ai  sensi  dell'art.  154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196,  recante  "Codice  in  materia di protezione dei dati
personali";
  Visto  lo  schema  di  intesa  di  cui  all'oggetto  trasmesso  dal
Ministero della salute con nota in data 18 luglio 2007;
  Vista la definitiva stesura dello schema di intesa di cui trattasi,
trasmessa dal Ministero della salute con nota in data 8 ottobre 2007,
che  tiene  conto  delle  modifiche concordate in sede tecnica con le
regioni  e  l'ANCI,  nonche' delle osservazioni formulate dagli altri
Ministeri interessati;
  Acquisito,  nel  corso  dell'odierna seduta, l'assenso del Governo,
delle  regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM sullo schema di intesa in oggetto;
                           Sancisce intesa
tra  il  Governo,  le  regioni  e le province autonome di Trento e di
Bolzano nei termini di seguito riportati:
                               Art. 1.
                         Mansioni a rischio
  1.   Le   mansioni   che   comportano   rischi  per  la  sicurezza,
l'incolumita' e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad
un'assunzione  solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a
quelle  inerenti  attivita'  di  trasporto,  anche quelle individuate
nell'allegato I,  che  forma  parte integrante della presente intesa.
Per  tali mansioni e' obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi
del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
19 settembre l994, n. 626.
  2. In relazione alla peculiarita' dei compiti istituzionali e delle
esigenze   connesse  all'espletamento  delle  correlate  mansioni  al
personale,  delle  ferrovie  e di altri servizi di trasporto previsti
dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, delle
Forze  armate,  di  polizia,  degli  altri  corpi  armati e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni previste
dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio, per gli aspetti disciplinati dalla presente
intesa.

       
     
                               Art. 2.
                   Struttura sanitaria competente
  1.   Ai   fini   della  presente  intesa  per  struttura  sanitaria
competente,   si   intende   il  Servizio  per  le  tossicodipendenze
dell'Azienda  sanitaria  locale  nel cui territorio ha sede l'azienda
nella quale e' occupato il lavoratore interessato.
  2.  Per  il  personale  navigante  delle  acque  interne  e  per il
personale  in  attesa di imbarco la struttura sanitaria competente e'
identificata  nell'ufficio dei servizi assistenza sanitaria naviganti
territorialmente  competente  ad  effettuare  le visite preventive di
imbarco  e  le  visite periodiche di idoneita' previste dalla vigente
normativa  sulla navigazione marittima ed aerea, ai sensi dell'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
  3.  Per  il  personale  marittimo  imbarcato la struttura sanitaria
competente   e'  identificata  in  riferimento  al  compartimento  di
iscrizione  della  nave ovvero a qualsiasi porto di arrivo nazionale,
scelto  dal  datore  di lavoro nell'ambito di competenza territoriale
dell'ufficio  di  sanita'  marittima  servizio  assistenza  sanitaria
naviganti.  Qualora  la  nave  nel  corso  dell'anno solare attracchi
esclusivamente  in  porti  esteri, ferme restando le procedure di cui
all'art.  7, commi 2, 3 e 4, l'accertamento periodico e' effettuato a
cura  dei  medici  fiduciari  nominati  dal Ministero della salute ed
accreditati presso le autorita' italiane.
  4.  Per  il  personale  addetto  alla circolazione dei treni e alla
sicurezza  delle  ferrovie  in concessione e in gestione governativa,
metropolitane,  tranvie  ed impianti assimilati, filovie, autolinee e
impianti  funicolari aerei e terrestri, per il personale addetto alla
circolazione  dei  treni ed alla sicurezza dell'esercizio ferroviario
sulla  rete  nazionale R.F.I. e per il personale navigante sulle navi
del   gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  con  esclusione  del
personale   di   camera   e   mensa,   oltre   al   servizio  per  le
tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale di cui al comma 1, la
struttura sanitaria competente e' individuata nella direzione sanita'
di R.F.I. (gia' Servizio sanitario dalle Ferrovie dello Stato).

       
     
                               Art. 3.
             Accertamenti sanitari per accertare assenza
               di assunzione di sostanze stupefacenti
  1.  Gli  accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di
assunzione   sporadica   di   sostanze   stupefacenti   o  psicotrope
comprendono:
    a) visita  medica  da  effettuare  in  conformita' alle procedure
diagnostiche  e  medico-legali definite dall'accordo tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  cui all'art. 8, comma 2 della
presente intesa;
    b) esami complementari tossicologici di laboratorio da effettuare
in  conformita'  alle procedure diagnostiche e medico-legali definite
dall'accordo  lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di cui
all'art. 8, comma 2, della presente intesa.
  2. Tali esami sono effettuati nei casi espressamente previsti dalla
presente intesa.

       
     
                               Art. 4.
            Accertamenti sanitari preventivi di screening
  1   .   Il  datore  di  lavoro,  prima  di  adibire  un  lavoratore
all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato
I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a
richiedere  al  medico competente gli accertamenti sanitari del caso,
comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.
  2.  Il  medico  competente,  all'atto dell'assunzione del personale
adibito  alle  mansioni  di cui all'allegato 1 e successivamente, con
periodicita'  da  rapportare alle condizioni personali del lavoratore
in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l'assenza di
assunzione  di  sostanze  psicotrope  e stupefacenti sottoponendolo a
specifici  tests  di screening in grado di evidenziarne l'assunzione,
secondo le modalita' definite nell'art. 8.
  3.  A  seguito  degli  accertamenti  di cui al comma precedente, il
lavoratore  risultato positivo ai tests, comportando tale positivita'
un  giudizio  di  inidoneita'  temporanea, viene inviato da parte del
medico   competente  al  servizio  per  le  tossicodipendenze  (SERT)
dell'Azienda sanitaria locale, nel cui territorio ha sede l'attivita'
produttiva  o  in  cui  risiede il lavoratore, o alle altre strutture
sanitarie indicate all'art. 2, rispettivamente competenti.
  4.  Qualora  gli  ulteriori  accertamenti  effettuati dal SERT o da
altra   struttura   sanitaria  competente  evidenzino  uno  stato  di
tossicodipendenza,  il lavoratore interessato dovra' sottoporsi ad un
percorso  di  recupero, che renda possibile un successivo inserimento
nell'attivita' lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi.
  5.  Il medico competente entro trenta giorni dalla richiesta di cui
al  comma 2  comunica  la data ed il luogo della visita al lavoratore
interessato almeno un giorno prima.

       
     
                               Art. 5.
       Accertamenti sanitari di diagnosi di tossicodipendenza
  1. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori che svolgono
le   mansioni  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  I  siano
sottoposti  ad  accertamenti  sanitari,  di  norma  con  periodicita'
annuale,  dal medico competente. Qualora il medico competente ravvisi
la   necessita'   che  un  lavoratore  sia  sottoposto  ad  ulteriori
accertamenti   sanitari   per   verificare   un'eventuale   stato  di
tossicodipendenza,  invia  il  lavoratore  stesso  al Servizio per le
tossicodipendenze   dell'azienda   sanitaria  locale  competente  per
territorio,  o  alle  altre  strutture  sanitarie  competenti  di cui
all'art. 2.
  2.  Al  fine  di non pregiudicare l'attivita' lavorativa, il medico
competente  concorda  con  il  datore di lavoro l'organizzazione e la
tempistica per l'effettuazione degli accertamenti sanitari.
  3.  Gli  accertamenti  di  cui all'art. 3, comma 1, lettera b) sono
effettuati  dal  Servizio per le tossicodipendenze in tutti i casi in
cui il medico competente lo ritenga motivatamente necessario, o dalle
altre   strutture   sanitarie   di  cui  all'art.  2  rispettivamente
competenti.
  4. Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data
dell'accertamento  e  gli  comunica  il  luogo  ove l'accertamento si
svolgera'  all'inizio  del  turno  di  lavoro  del giorno fissato per
l'accertamento.
  5. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all'accertamento
di  assenza  di  tossicodipendenza, la struttura sanitaria competente
dispone, entro dieci giorni, un nuovo accertamento.
  6.  Nel  caso  in  cui  il  lavoratore  non  si  sottoponga,  senza
giustificato motivo, all'accertamento di cui al comma 5, il datore di
lavoro  e'  tenuto  a  farlo cessare dall'espletamento delle mansioni
comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  I, fino a che non venga
accertata l'assenza di tossicodipendenza.
  7.  La  sospensione  intervenuta  ai sensi del comma 6 non comporta
automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore
puo'  essere  adibito  a  mansioni  diverse, trovando applicazione la
disciplina  normativa  o  contrattuale collettiva relativa al settore
lavorativo di appartenenza.
  8.  Per  il  lavoratore che non si sottopone controllo sanitario di
cui  al comma 5, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 93,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 626 del 1994.
  9.  Nei  confronti  del  datore  di  lavoro, che non ottempera alle
disposizioni  relative  all'obbligo  della  cessazione  da  parte del
lavoratore  dall'espletamento  delle mansioni in caso di accertamento
dello  stato  di  tossicodipendenza,  trova  applicazione la sanzione
prevista  dall'art.  125,  comma 4,  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990.

       
     
                               Art. 6.
                           Corpi speciali
  1.  Per  il  personale  delle Forze armate e di polizia e del Corpo
nazionale  dei Vigili del fuoco, gli accertamenti sanitari di assenza
di   tossicodipendenza   di  cui  all'art.  3,  sono  effettuati  dai
rispettivi  servizi  sanitari  secondo le disposizioni vigenti con le
modalita'  di cui all'art. 8 della presente intesa. E' fatta salva la
facolta'    delle    rispettive    amministrazioni    di   provvedere
all'effettuazione  di specifici accertamenti sanitari con la relativa
periodicita', in relazione al settore di impiego.

       
     
                               Art. 7.
                         Personale marittimo
  1.   Per  il  personale  marittimo  l'accertamento  di  assenza  di
tossicodipendenza   viene   effettuato   in  occasione  delle  visite
preventive   di   immatricolazione  di  cui  al  regio  decreto-legge
14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni e integrazioni.
  2.  Le  strutture  sanitarie  competenti effettuano, direttamente o
mediante   apposite   convenzioni   con   strutture   pubbliche,  gli
accertamenti  sanitari  periodici  di assenza di tossicodipendenza di
cui   all'art.   5,  selezionando  per  sorteggio  i  nominativi  dei
componentivi l'equipaggio.
  3.  Il  datore  di  lavoro  invia  l'elenco  con  i  nominativi dei
componenti  l'equipaggio, almeno una volta nel corso dell'anno solare
con  un preavviso di almeno tre giorni rispetto all'arrivo della nave
nel  porto, alla struttura sanitaria competente per territorio di cui
all'art.  2,  comma 2,  della  presente  intesa.  Il datore di lavoro
invia,  altresi',  l'elenco  dei  periodi programmati di permanenza a
terra dei singoli lavoratori e l'indicazione del loro domicilio.
  4. La struttura sanitaria competente comunica al datore di lavoro i
nominativi sorteggiati in ragione della percentuale massima indicata,
dallo  stesso  ai  sensi dell'art. 5, comma 3, della presente intesa,
almeno  ventiquattro ore prima della prevista partenza della nave dal
porto.  Il  datore  di lavoro informa il lavoratore interessato della
data dell'accertamento lo stesso giorno nel quale e fissata la visita
a bordo.
  5.  Restano  a  carico  del  datore  di  lavoro  sia l'onere di cui
all'art. 10 sia l'onere eventualmente correlato alla retribuzione del
lavoratore.

       
     
                               Art. 8.
                     Modalita' dell'accertamento
                  dell'assenza di tossicodipendenza
  1. Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza di cui all'art.
3,  comma 1,  sono  effettuati  nel  rispetto  della dignita' e della
liberta' della persona.
  2. Le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalita'
di  prelievo,  conservazione  e catena di custodia dei campioni, sono
individuate  con  accordo  tra  lo  Stato,  le  regioni e le province
autonome,  da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore   della  presente  intesa.  L'accordo  individua  altresi'  le
tecniche  analitiche  piu'  specifiche  con  le  quali  effettuare la
ripetizione  delle  analisi,  garantendo  affidabilita' e uniformita'
secondo metodiche di qualita' condivise.
  3.  La  struttura  sanitaria competente adotta le misure necessarie
per  accertare  la  sicura  appartenenza  dei  campioni  biologici al
soggetto  sottoposto  ad  accertamento  e  per assicurare la corretta
conservazione dei campioni fino all'esecuzione delle analisi, nonche'
per  custodirli  idoneamente  al  fine  di  eventuale  ripetizione di
analisi.
  4.  La  struttura  sanitaria competente da' immediata comunicazione
dell'esito  degli  accertamenti al medico competente, che lo comunica
nel  rispetto  della riservatezza al datore di lavoro e al lavoratore
interessato.  Per il personale marittimo la comunicazione va altresi'
inoltrata al Ministero dei trasporti.
  5.  Il  lavoratore  di  cui  sia  accertata la tossicodipendenza ha
diritto   di   chiedere,   entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione
dell'esito,  la  ripetizione dell'accertamento presso il Servizio per
le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale.
  6.  La ripetizione di indagini sui campioni biologici e' effettuata
sul medesimo campione oggetto dell'accertamento.

       
     
                               Art. 9.
          Effetti dell'accertamento della tossicodipendenza
  1. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari preventivi
di  cui  all'art. 4, il giudizio del medico competente, di temporanea
inidoneita' alla mansione, potra' essere modificato positivamente ove
venga  esclusa  dal  SERT una condizione di tossicodipendenza o venga
attestato  il  positivo  recupero.  Il  medico  competente al fine di
certificare   l'idoneita'   alla  mansione  provvedera',  in  maniera
individualizzata  rispetto  ai  rischi  di  assunzione  sporadica,  a
effettuare controlli ripetuti per escludere l'assunzione di droghe da
parte del lavoratore.
  2.  In  caso  di  esito positivo degli accertamenti sanitari di cui
all'art.  5 il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore
interessato  dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di
cui all'allegato 1.
  3. Il lavoratore del quale sia stata accertata la tossicodipendenza
puo' essere adibito a mansioni diverse da quelle comprese nell'elenco
di  cui  all'allegato I, fermo restando il diritto alla conservazione
del  posto  di  lavoro nell'ipotesi di cui all'art. 124, comma 1, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.

       
     
                              Art. 10.
                               Tariffe
  1.  I  costi  degli accertamenti preventivi e periodici di cui alla
presente  intesa  non  possono essere superiori a quelli previsti per
tali   specifiche   dal   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
17 febbraio   1992,   recante   "Approvazione  della  tariffa  minima
nazionale  degli  onorari  per  le  prestazioni medico-chirurgiche ed
odontoiatriche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 2 giugno 1992, n. 128 supplemento ordinario, e sono a carico
del datore di lavoro.

       
     
                              Art. 11.
                            Aggiornamenti
  1.  La  presente  intesa  e' aggiornata sulla base delle esperienze
acquisite e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.

       
     
                              Art. 12.
                          Invarianza oneri
  1.  L'applicazione  della  presente intesa deve avvenire nei limiti
delle   risorse   umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione  vigente,  e  comunque  senza  nuovi  o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

       
     
                              Art. 13.
                          Norme transitorie
  1. Fino all'approvazione dell'accordo tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  cui  all'art.  8,  comma 2,  si  applicano le
procedure  e le modalita' disciplinate nel decreto del Ministro della
sanita'  12 luglio  1990,  n.  186,  per  accertare l'uso abituale di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
    Roma, 30 ottobre 2007
                                           Il presidente: Lanzillotta
Il segretario: Busia

       
     
                                                           Allegato I
           MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER
          LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI
    1)  Attivita'  per  le  quali  e'  richiesto  un  certificato  di
abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
      a) impiego  di  gas  tossici  (art. 8 del regio decreto 1927, e
successive modificazioni);
      b) fabbricazione  e uso di fuochi di artificio (di cui al regio
decreto  6 maggio  1940,  n. 635) e posizionamento e brillamento mine
(di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
302);
      c) direzione  tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450,
e s.m.).
    2) Mansioni inerenti le attivita' di trasporto:
      a) conducenti  di  veicoli stradali per i quali e' richiesto il
possesso  della  patente  di  guida categoria C, D, E, e quelli per i
quali  e'  richiesto il certificato di abilitazione professionale per
la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente,
ovvero  il  certificato  di  formazione  professionale  per  guida di
veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
      b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e
alla  sicurezza  dell'esercizio ferroviario che esplichi attivita' di
condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza,
formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione,
manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o piu'
attivita' di sicurezza;
      c) personale  ferroviario  navigante  sulle  navi  del  gestore
dell'infrastruttura  ferroviaria  con  esclusione  del  personale  di
camera e di mensa;
      d) personale  navigante  delle  acque  interne con qualifica di
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
      e) personale  addetto  alla  circolazione  e  a sicurezza delle
ferrovie  in  concessione  e  in gestione governativa, metropolitane,
tranvie   e   impianti  assimilati,  filovie,  autolinee  e  impianti
funicolari, aerei e terrestri;
      f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di
altri  veicoli  con  binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento,
esclusi  i  manovratori  di  carri ponte con pulsantiera a terra e di
monorotaie;
      g) personale  marittimo  di  prima  categoria  delle sezioni di
coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali
componenti  l'equipaggio  di navi mercantili e passeggeri, nonche' il
personale  marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni
galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posatubi;
      h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
      i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
      l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed
aerea;
      m) addetti  ai  pannelli di controllo del movimento nel settore
dei trasporti;
      n) addetti  alla  guida  di  macchine di movimentazione terra e
merci.
    3)  Funzioni  operative  proprie degli addetti e dei responsabili
della   produzione,   del   confezionamento,  della  detenzione,  del
trasporto e della vendita di esplosivi.