• Giurisprudenza
  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza

Corte di Cassazione IV sez. Penale
10 Luglio 2008, n. 28547

Art. 186 C.d.S. - Guida in stato di ebbrezza – D.L. 117/2007 art. 5, lett. a) – Sanzioni differenziate in base all’entità del tasso alcolemico rilevato – Autonomia ipotesi incriminatici – Rifiuto di sottoporsi all’alcooltest – Accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza – Favor rei – Applicazione pena prevista per violazione meno grave.

 

Ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186 C.d.S. – così come modificato dal D.L. 117/2007, art. 5, lett. a) - in caso di rifiuto dell’automobilista di sottoporsi all’alcooltest, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool anche da elementi sintomatici esterni descritti nel verbale di contestazione.  
sul ricorso proposto da : PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D’APPELLO di BRESCIA nei confronti di: 1)XXXX avverso SENTENZA del 31/08/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Claudio D’Isa Sentite le richieste scritte del Procuratore Generale nella persona del dr. Francesco Bua che ha concluso per l’annullamento con rinvio. FATTO E DIRITTO Con sentenza in data 31.08.2007 il GUP presso il Tribunale di Bergamo ha assolto XXXX dal reato di cui all’art. 186, commi 2 e 6, con la formula “perché il fatto non sussiste”. Il Giudice è pervenuto alla pronuncia di proscioglimento sul presupposto che l’art. 5 lett. a) del D.L. 3.08.2007 n. 117, nel riformulare la fattispecie prevista dall’art. 186, co. 2 C. d. S., introducendo sanzioni differenziate a seconda dell’entità del tasso alcoolemico rilevato a carico del trasgressore, non consentirebbe più di desumere lo stato di ebbrezza da elementi sintomatici esterni, onde, nel caso di rifiuto del soggetto di sottoporsi all’apposito test, la sua condotta non sarebbe penalmente rilevante. Propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia denunciando violazione di legge. Argomenta che l’assunto motivazionale del GUP è palesemente aberrante ed equivale ad una sostanziale disapplicazione della legge, che, lungi dal depenalizzare una tale condotta, ha - al contrario - inasprito il relativo trattamento sanzionatorio, graduando sulla base della maggiore o minore gravità del fatto. Ed è ovvio che di fronte all’oggettiva impossibilità di determinare la percentuale di alcol presente nel sangue, una volta accertato comunque lo stato di ebbrezza, andrebbe applicata, in ossequio del principio del favor rei, la pena stabilita per la violazione meno grave. Il ricorso è fondato. Le argomentazioni in diritto formulate dal ricorrente sono pienamente aderenti al dato normativo. Appare opportuno precisare, preliminarmente, che va ravvisata un’autonomia delle ipotesi incriminatici, previste rispettivamente dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 186 C. d. S., sebbene queste si riferiscano ad un’unica condotta (guida in stato di ebbrezza» l’autonomia emerge dall’applicazione di pene diversificate (per altro inasprite ultimamente dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92) in ragione della diversità del tasso alcolimetrico accertato. È proprio questo dato che, aggiungendo un elemento caratterizzante alla stessa condotta, rende figure autonome di reato le singole ipotesi descritte nelle richiamate lettere del 2° comma dell’art. 186 C. d. S.. Ciò premesso, esaminando l’unico motivo di ricorso, convincente, sul piano della logica legislativa, è l’argomentazione del ricorrente secondo cui l’interpretazione data alla norma dal GUP, con il provvedimento impugnato, comporterebbe una sostanziale disapplicazione della legge. Il reato di guida in stato di ebbrezza, basato su di un accertamento sintomatico di tale stato, di fronte al rifiuto del guidatore di sottoporsi al test alcolimetrico, se non lo si facesse rientrare, comunque, per il principio del favor rei, nella ipotesi meno grave (lett. a) dell’art. 186 C.d.S., rimarrebbe impunito, risolvendosi il tutto in una sua mascherata depenalizzazione; tutto ciò in contrasto con la ratio del legislatore che, anzi, ha voluto inasprirne le pene con al novella del d.l. 3.08.2007 n. 177, conv. in L. 160/107. Questa Corte ha affermato in maniera costante (V. fra tutte: sezione 4, sentenza n.39057 del 4.05.2004, Rv. 229966) che lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada. Invero, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali, e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell’interessato (per il caso di specie sottoporsi o meno al procedimento dell’alcooltest); il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza, così come può disattendere l’esito fornito dall’ “etilometro”, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente. Né si ritiene, all’esito dell’entrata in vigore del D.L. 177/2007, che tale principio giurisprudenziale possa essere superato dal dato normativo (come rileva il GUP) secondo cui il legislatore, per l’accertamento dello stato di ebbrezza del guidatore, ha voluto far riferimento a parametri oggettivi, in quanto già prima di tale novella, la stessa disposizione normativa dell’art. 186 del C.d.S. prevedeva al 6° comma che il conducente era considerato in stato di ebbrezza qualora dall’accertamento risultasse un valore corrispondente ad un tasso superiore a 05 g/l. Appare evidente, dunque, come ha sottolineato il Procuratore Generale ricorrente, che la diversificazione del tasso alcolimetrico è stata voluta per graduare la pena in riferimento a condotte considerate più gravi, in quanto più pericolose per la propria ed altrui incolumità, per non appiattirle con una sanzione unica. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Bologna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.

 

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