• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 8 aprile 2022

Attuazione delle modifiche introdotte ai regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 con il regolamento (UE) 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 8 aprile 2022

Attuazione  delle  modifiche  introdotte  ai  regolamenti   (CE)   n.
1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 con il regolamento  (UE)  2020/1055  in
materia di accesso alla professione ed al mercato  del  trasporto  su
strada. (22A02451)

(GU n.90 del 16-4-2022)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                    per la mobilita' sostenibile
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre  2009  che  stabilisce  norme  comuni  sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di  trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
  Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al
mercato internazionale del trasporto di merci su strada;
  Visto il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 luglio 2020  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1071/2009, (CE) n.  1072/2009  e  (UE)  n.  1024/2012  per  adeguarli
all'evoluzione del settore del trasporto su strada;
  Visto l'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2020/1055  che  ha
soppresso  il  paragrafo  2  dell'art.  3  del  regolamento  (CE)  n.
1071/2009 che consentiva  agli  Stati  membri  di  imporre  requisiti
supplementari, proporzionati e non discriminatori, ad integrazione di
quelli gia' previsti dal paragrafo 1 del  medesimo  art.  3,  che  le
imprese  dovevano  soddisfare  per  esercitare  la   professione   di
trasportatore su strada;
  Visto l'art. 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2020/1055  che  ha
sostituito l'art. 5 del regolamento (CE)  n.  1071/2009  introducendo
ulteriori  condizioni  per  il  soddisfacimento  del   requisito   di
stabilimento per  le  imprese  che  intendono  svolgere  o  che  gia'
svolgono l'attivita' di trasportatore su strada;
  Visto l'art. 1,  paragrafo  5,  lettera  a)  del  regolamento  (UE)
2020/1055 che ha sostituito il paragrafo 1, primo comma  dell'art.  7
del regolamento (CE) n. 1071/2009 che stabilisce gli importi che,  ai
fini  della  dimostrazione  dell'idoneita'  finanziaria,  le  imprese
devono dimostrare di disporre ogni anno;
  Visto l'art. 1, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2020/1055  che  ha
aggiunto un comma all'art. 9 del regolamento (CE)  n.  1071/2009  che
consente agli Stati  membri,  ai  fini  del  rilascio  della  licenza
comunitaria a imprese di trasporto di merci su strada che  utilizzano
esclusivamente  veicoli  a  motore  singoli  o  insiemi  di   veicoli
accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non  superi
le 3,5 tonnellate, di dispensare dagli  esami  per  il  conseguimento
dell'attestato  di   idoneita'   professionale   per   il   trasporto
internazionale di merci su strada,  coloro  che  dimostrino  di  aver
diretto in maniera continuativa  un'impresa  del  medesimo  tipo  nei
dieci anni precedenti il 20 agosto 2020;
  Visto l'art. 2, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/1055  che  ha
modificato l'art. 1, paragrafo 5 del regolamento (CE)  n.  1072/2009,
inserendo,  tra  l'altro,  la  lettera  c-bis)  in  base  alla  quale
l'esenzione dalla licenza comunitaria e  da  ogni  autorizzazione  di
trasporto riguarda i trasporti di merci con veicoli la  cui  massa  a
carico tecnicamente ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;
  Vista la legge 6 giugno 1974,  n.  298,  che  ha  istituito  l'albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
  Visto  il  decreto  legislativo  22  dicembre  2000,  n.  395,   di
attuazione della direttiva del Consiglio n. 98/76/CE del  1°  ottobre
1998, che ha modificato la direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile  1996,
riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada  di
merci e di viaggiatori;
  Visto l'art. 11 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
con  modificazioni  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,   recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
  Visto la legge 24 dicembre 2007, n. 244,  concernente  disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2008);
  Visto la legge 22 dicembre 2014, n. 190,  concernente  disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2015);
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011;
  Visto il decreto del Capo  del Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 8 luglio  2013,  n.
79, di attuazione dell'art. 8 del regolamento (CE) n.  1071/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio del  21  ottobre  e  dell'art.  8,
commi 8 e 9, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti 25
novembre 2011, concernente le prove d'esame per il conseguimento  del
titolo per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto;
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  30  luglio  2012,
protocollo n. 207 in materia di attuazione dell'art. 11, comma 6-bis,
terzo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito
con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  concernente  i
corsi di formazione preliminare per la dimostrazione del requisito di
idoneita' professionale da parte della imprese di trasporto di  merci
su strada per conto di terzi con  autoveicoli  di  massa  complessiva
superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate;
  Visto il decreto del direttore generale per il trasporto stradale e
per l'intermodalita' del 25 gennaio 2012;
  Considerando  la  necessita'  di  attuare  quanto  previsto   dalle
modifiche introdotte con il regolamento (UE) 2020/1055;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                       Ambito di applicazione
 
  1. Fatto salvo l'ambito di applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
1071/2009,  come   risultante   dall'art.   11,   comma   6-bis   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le imprese  che  esercitano  o  che
intendono esercitare l'attivita' di trasporto di merci su strada  con
veicoli di massa complessiva a pieno carico  fino  a  1,5  tonnellate
hanno  l'obbligo  di  iscriversi  all'Albo  nazionale  delle  persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, dimostrando il solo
requisito dell'onorabilita'.

                               Art. 2
 
             Requisiti per l'esercizio della professione
                     di trasportatore su strada
 
  1. Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della  professione
di trasportatore su strada con l'iscrizione al  Registro  elettronico
nazionale  delle  imprese  di  trasporto  stradale,  le  imprese   di
trasporto su strada devono:
    a) dimostrare l'onorabilita', l'idoneita' professionale e  quella
finanziaria, con l'iscrizione, per le  sole  imprese  che  effettuano
trasporto su strada di merci per conto di terzi,  all'Albo  nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di
cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
    b) dimostrare il  requisito  di  stabilimento  in  conformita'  a
quanto previsto all'art. 3 del presente decreto.
  2. L'art. 2, comma 227 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244  e  i
relativi  decreti  e  circolari  attuative  non  si  applicano   alle
procedure di autorizzazione  per  l'esercizio  della  professione  di
trasportatore su strada  di  merci  che  riguardano  le  imprese  che
esercitano o che intendono esercitare  la  suddetta  professione  con
veicoli  di  massa  complessiva  a  pieno  carico  superiore  a   1,5
tonnellate o con complessi formati da questi veicoli.

                               Art. 3
 
             Dimostrazione del requisito di stabilimento
 
  1. Ai fine della dimostrazione del requisito dello stabilimento  di
cui all'art. 5 del regolamento  (CE)  n.  1071/2009,  fermo  restando
quanto previsto  dall'art.  2,  comma  2  del  presente  decreto,  si
applica, laddove applicabile, il decreto del direttore  generale  per
il trasporto stradale e per l'intermodalita' del 25 gennaio 2012 e la
circolare applicativa del presente decreto.
  2. Ai fini del conseguimento  dell'autorizzazione  per  l'esercizio
della  professione  di  trasportatore  su  strada,  il  possesso  del
requisito   dello   stabilimento   e'   dimostrato   attraverso   una
dichiarazione sostitutiva di notorieta', ai sensi  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
redatta secondo il modello allegato alla  circolare  applicativa  del
presente decreto.
  3. Le imprese che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono gia' titolari dell'autorizzazione per l'esercizio  della
professione di trasportatore su strada, dimostrano il requisito dello
stabilimento attraverso la dichiarazione sostitutiva di notorieta' di
cui al comma 2.
  4. Per le imprese che si trovano nelle condizioni di cui  al  comma
3, la dichiarazione sostitutiva di notorieta' di cui al comma 2  deve
essere presentata agli uffici competenti in materia di autorizzazione
per  l'esercizio  della  professione,  unitamente  al  primo  rinnovo
annuale utile dell'idoneita' finanziaria e, comunque,  non  oltre  un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Ai fini del rispetto della condizione di cui all'art.  5,  comma
1, lettera g) del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono  considerate  le
operazioni di trasporto effettuate con veicoli a motore  nelle  quali
l'impresa svolge il ruolo  di  vettore  materiale  del  servizio.  La
condizione, per le imprese di trasporto che effettuano  trasporti  di
collettame mediante raggruppamento  di  piu'  partite  e  spedizioni,
ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, e' soddisfatta  con  la
titolarita' dell'autorizzazione  generale  rilasciata  dal  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261.

                               Art. 4
 
             Dimostrazione del requisito di onorabilita'
 
  1. Il requisito dell'onorabilita' e' sussistente se  e'  posseduto,
oltre che dal gestore dei trasporti:
    a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio  di
amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le  persone
giuridiche private e, salvo il disposto della lettera  b),  per  ogni
altro tipo di ente;
    b) dai soci  illimitatamente  responsabili  per  le  societa'  di
persone;
    c) dal  titolare  dell'impresa  individuale  o  familiare  e  dai
collaboratori dell'impresa familiare;
    d) dall'impresa, in quanto applicabile.
  2.  Con  riferimento  alla  normativa  nazionale,  ai  fini   della
dimostrazione   del   requisito    dell'onorabilita',    in    attesa
dell'approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2021  e
dei conseguenti provvedimenti attuativi,  nonche'  degli  atti  della
Commissione previsti dall'art. 6, paragrafo  2-bis,  del  regolamento
(CE) n. 1071/2009, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

                               Art. 5
 
                     Dimostrazione del requisito
                      di idoneita' finanziaria
 
  1. L'impresa che esercita o intende esercitare  la  professione  di
trasportatore su strada, fermo restando quanto previsto  dall'art.  7
del  regolamento  (CE)  n.  1071/2009,  dimostra,   annualmente,   il
requisito  di  idoneita'  finanziaria  secondo  una  delle   seguenti
modalita':
    a) attestazione rilasciata da un revisore contabile  iscritto  al
registro dei revisori  contabili,  tenuto  presso  il  Consiglio  dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che,
sulla  base  di  quanto  risulta  dall'analisi  dei  conti   annuali,
l'impresa  dispone  di  un  capitale  e  di  riserve  non   inferiori
all'importo previsto ai sensi dei commi 2 e 3;
    b) attestazione rilasciata da una o piu' banche, da compagnie  di
assicurazioni o da intermediari finanziari  autorizzati  ed  iscritti
nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria  o
assicurativa,  per   l'importo   previsto.   Le   imprese   esercenti
l'attivita' bancaria che hanno rilasciato l'attestazione  di  cui  al
presente comma,  hanno  l'obbligo  di  comunicare  in  forma  scritta
all'autorita' competente, entro il  termine  di  quindici  giorni  da
quando  ne  hanno  avuto  conoscenza,  ogni   fatto   che   determini
diminuzione o perdita della capacita' finanziaria attestata;
    c) in assenza di  conti  annuali  certificati,  limitatamente  ai
primi due anni di esercizio della professione, ai sensi dell'art.  1,
comma 251 della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  l'impresa  puo'
dimostrare la propria idoneita' finanziaria mediante assicurazione di
responsabilita' professionale.
  2. La dimostrazione del  requisito  dell'idoneita'  finanziaria  da
parte  delle  imprese  che  esercitano  o  intendono  esercitare   la
professione di trasportatore su strada e' effettuata con  riferimento
agli importi indicati all'art. 7, paragrafo 1, primo  comma,  lettere
a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1071/2009.
  3. L'importo di cui alla sopra citata lettera c) si  applica  anche
ai veicoli a motore supplementari o insieme  di  veicoli  accoppiati,
aventi massa  a  carico  tecnicamente  ammissibile  superiore  a  1,5
tonnellate e fino a 2,5 tonnellate.

                               Art. 6
 
                     Dimostrazione del requisito
                     di idoneita' professionale
 
  1.  Ai  fini  della  dimostrazione  del  requisito   di   idoneita'
professionale l'impresa indica un soggetto che ricopra la funzione di
gestore dei trasporti conformemente a quanto previsto dagli  articoli
4 e 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
  2. Le imprese che effettuano trasporto stradale di merci, che hanno
in disponibilita' esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi
massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e fino  a
3,5 tonnellate, ai fini dell'ottenimento  della  licenza  comunitaria
per il trasporto internazionale di merci su strada  devono  indicare,
quale gestore dei trasporti, un soggetto  titolare  di  attestato  di
idoneita' professionale per il trasporto internazionale di merci.
  3. Il gestore dei trasporti, designato  da  un'impresa  che  ha  in
disponibilita' esclusivamente veicoli o  complessi  veicolari  aventi
massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e fino  a
3,5 tonnellate, titolare  di  attestato  di  idoneita'  professionale
valido per il solo trasporto  nazionale  di  merci,  puo'  conseguire
l'attestato   di   idoneita'   professionale   per    il    trasporto
internazionale di merci, ai sensi di  quanto  previsto  dall'art.  9,
secondo comma del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora dimostri  di
aver svolto le relative funzioni presso imprese del tipo suddetto per
un periodo continuativo di dieci anni precedenti il 20 agosto 2020.
  4. All'art. 3, comma 1 del decreto del Capo del Dipartimento per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi  informativi  e  statistici  8
luglio 2013, n. 79, e' aggiunta la lettera seguente:
    «c)  esame  semplificato  (integrativo)  per   il   conseguimento
dell'attestato  di   idoneita'   professionale   per   il   trasporto
internazionale di merci per coloro che, al 20 agosto 2020,  siano  in
possesso  dell'attestato  di  frequenza  del  corso   di   formazione
preliminare di  cui  al  decreto  del  Capo  del Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi  e  statistici  30
luglio 2012, protocollo n. 207.».
  5.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  11,  comma  6   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'ammissione all'esame  integrativo
di cui al comma precedente e' riservata ai soggetti che hanno assolto
all'obbligo scolastico e superato un corso di  istruzione  secondaria
di secondo grado.

                               Art. 7
 
                 Pubblicazione ed entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione.
    Roma, 8 aprile 2022
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Bonaretti
 

 

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