- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 8 aprile 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 8 aprile 2022
Attuazione delle modifiche introdotte ai regolamenti (CE) n.
1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 con il regolamento (UE) 2020/1055 in
materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su
strada. (22A02451)
(GU n.90 del 16-4-2022)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la mobilita' sostenibile
Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al
mercato internazionale del trasporto di merci su strada;
Visto il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica i regolamenti (CE) n.
1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli
all'evoluzione del settore del trasporto su strada;
Visto l'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2020/1055 che ha
soppresso il paragrafo 2 dell'art. 3 del regolamento (CE) n.
1071/2009 che consentiva agli Stati membri di imporre requisiti
supplementari, proporzionati e non discriminatori, ad integrazione di
quelli gia' previsti dal paragrafo 1 del medesimo art. 3, che le
imprese dovevano soddisfare per esercitare la professione di
trasportatore su strada;
Visto l'art. 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2020/1055 che ha
sostituito l'art. 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009 introducendo
ulteriori condizioni per il soddisfacimento del requisito di
stabilimento per le imprese che intendono svolgere o che gia'
svolgono l'attivita' di trasportatore su strada;
Visto l'art. 1, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE)
2020/1055 che ha sostituito il paragrafo 1, primo comma dell'art. 7
del regolamento (CE) n. 1071/2009 che stabilisce gli importi che, ai
fini della dimostrazione dell'idoneita' finanziaria, le imprese
devono dimostrare di disporre ogni anno;
Visto l'art. 1, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2020/1055 che ha
aggiunto un comma all'art. 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che
consente agli Stati membri, ai fini del rilascio della licenza
comunitaria a imprese di trasporto di merci su strada che utilizzano
esclusivamente veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli
accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi
le 3,5 tonnellate, di dispensare dagli esami per il conseguimento
dell'attestato di idoneita' professionale per il trasporto
internazionale di merci su strada, coloro che dimostrino di aver
diretto in maniera continuativa un'impresa del medesimo tipo nei
dieci anni precedenti il 20 agosto 2020;
Visto l'art. 2, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/1055 che ha
modificato l'art. 1, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009,
inserendo, tra l'altro, la lettera c-bis) in base alla quale
l'esenzione dalla licenza comunitaria e da ogni autorizzazione di
trasporto riguarda i trasporti di merci con veicoli la cui massa a
carico tecnicamente ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, che ha istituito l'albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, di
attuazione della direttiva del Consiglio n. 98/76/CE del 1° ottobre
1998, che ha modificato la direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996,
riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di
merci e di viaggiatori;
Visto l'art. 11 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
Visto la legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008);
Visto la legge 22 dicembre 2014, n. 190, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015);
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 8 luglio 2013, n.
79, di attuazione dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre e dell'art. 8,
commi 8 e 9, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti 25
novembre 2011, concernente le prove d'esame per il conseguimento del
titolo per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 30 luglio 2012,
protocollo n. 207 in materia di attuazione dell'art. 11, comma 6-bis,
terzo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernente i
corsi di formazione preliminare per la dimostrazione del requisito di
idoneita' professionale da parte della imprese di trasporto di merci
su strada per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva
superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate;
Visto il decreto del direttore generale per il trasporto stradale e
per l'intermodalita' del 25 gennaio 2012;
Considerando la necessita' di attuare quanto previsto dalle
modifiche introdotte con il regolamento (UE) 2020/1055;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Fatto salvo l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n.
1071/2009, come risultante dall'art. 11, comma 6-bis del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le imprese che esercitano o che
intendono esercitare l'attivita' di trasporto di merci su strada con
veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate
hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, dimostrando il solo
requisito dell'onorabilita'.
Art. 2
Requisiti per l'esercizio della professione
di trasportatore su strada
1. Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione
di trasportatore su strada con l'iscrizione al Registro elettronico
nazionale delle imprese di trasporto stradale, le imprese di
trasporto su strada devono:
a) dimostrare l'onorabilita', l'idoneita' professionale e quella
finanziaria, con l'iscrizione, per le sole imprese che effettuano
trasporto su strada di merci per conto di terzi, all'Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
b) dimostrare il requisito di stabilimento in conformita' a
quanto previsto all'art. 3 del presente decreto.
2. L'art. 2, comma 227 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e i
relativi decreti e circolari attuative non si applicano alle
procedure di autorizzazione per l'esercizio della professione di
trasportatore su strada di merci che riguardano le imprese che
esercitano o che intendono esercitare la suddetta professione con
veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5
tonnellate o con complessi formati da questi veicoli.
Art. 3
Dimostrazione del requisito di stabilimento
1. Ai fine della dimostrazione del requisito dello stabilimento di
cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009, fermo restando
quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del presente decreto, si
applica, laddove applicabile, il decreto del direttore generale per
il trasporto stradale e per l'intermodalita' del 25 gennaio 2012 e la
circolare applicativa del presente decreto.
2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione per l'esercizio
della professione di trasportatore su strada, il possesso del
requisito dello stabilimento e' dimostrato attraverso una
dichiarazione sostitutiva di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
redatta secondo il modello allegato alla circolare applicativa del
presente decreto.
3. Le imprese che alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono gia' titolari dell'autorizzazione per l'esercizio della
professione di trasportatore su strada, dimostrano il requisito dello
stabilimento attraverso la dichiarazione sostitutiva di notorieta' di
cui al comma 2.
4. Per le imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma
3, la dichiarazione sostitutiva di notorieta' di cui al comma 2 deve
essere presentata agli uffici competenti in materia di autorizzazione
per l'esercizio della professione, unitamente al primo rinnovo
annuale utile dell'idoneita' finanziaria e, comunque, non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Ai fini del rispetto della condizione di cui all'art. 5, comma
1, lettera g) del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono considerate le
operazioni di trasporto effettuate con veicoli a motore nelle quali
l'impresa svolge il ruolo di vettore materiale del servizio. La
condizione, per le imprese di trasporto che effettuano trasporti di
collettame mediante raggruppamento di piu' partite e spedizioni,
ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, e' soddisfatta con la
titolarita' dell'autorizzazione generale rilasciata dal Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261.
Art. 4
Dimostrazione del requisito di onorabilita'
1. Il requisito dell'onorabilita' e' sussistente se e' posseduto,
oltre che dal gestore dei trasporti:
a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di
amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone
giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni
altro tipo di ente;
b) dai soci illimitatamente responsabili per le societa' di
persone;
c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai
collaboratori dell'impresa familiare;
d) dall'impresa, in quanto applicabile.
2. Con riferimento alla normativa nazionale, ai fini della
dimostrazione del requisito dell'onorabilita', in attesa
dell'approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2021 e
dei conseguenti provvedimenti attuativi, nonche' degli atti della
Commissione previsti dall'art. 6, paragrafo 2-bis, del regolamento
(CE) n. 1071/2009, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.
Art. 5
Dimostrazione del requisito
di idoneita' finanziaria
1. L'impresa che esercita o intende esercitare la professione di
trasportatore su strada, fermo restando quanto previsto dall'art. 7
del regolamento (CE) n. 1071/2009, dimostra, annualmente, il
requisito di idoneita' finanziaria secondo una delle seguenti
modalita':
a) attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al
registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che,
sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali,
l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori
all'importo previsto ai sensi dei commi 2 e 3;
b) attestazione rilasciata da una o piu' banche, da compagnie di
assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti
nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa, per l'importo previsto. Le imprese esercenti
l'attivita' bancaria che hanno rilasciato l'attestazione di cui al
presente comma, hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta
all'autorita' competente, entro il termine di quindici giorni da
quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che determini
diminuzione o perdita della capacita' finanziaria attestata;
c) in assenza di conti annuali certificati, limitatamente ai
primi due anni di esercizio della professione, ai sensi dell'art. 1,
comma 251 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'impresa puo'
dimostrare la propria idoneita' finanziaria mediante assicurazione di
responsabilita' professionale.
2. La dimostrazione del requisito dell'idoneita' finanziaria da
parte delle imprese che esercitano o intendono esercitare la
professione di trasportatore su strada e' effettuata con riferimento
agli importi indicati all'art. 7, paragrafo 1, primo comma, lettere
a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1071/2009.
3. L'importo di cui alla sopra citata lettera c) si applica anche
ai veicoli a motore supplementari o insieme di veicoli accoppiati,
aventi massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 1,5
tonnellate e fino a 2,5 tonnellate.
Art. 6
Dimostrazione del requisito
di idoneita' professionale
1. Ai fini della dimostrazione del requisito di idoneita'
professionale l'impresa indica un soggetto che ricopra la funzione di
gestore dei trasporti conformemente a quanto previsto dagli articoli
4 e 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
2. Le imprese che effettuano trasporto stradale di merci, che hanno
in disponibilita' esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi
massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e fino a
3,5 tonnellate, ai fini dell'ottenimento della licenza comunitaria
per il trasporto internazionale di merci su strada devono indicare,
quale gestore dei trasporti, un soggetto titolare di attestato di
idoneita' professionale per il trasporto internazionale di merci.
3. Il gestore dei trasporti, designato da un'impresa che ha in
disponibilita' esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi
massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e fino a
3,5 tonnellate, titolare di attestato di idoneita' professionale
valido per il solo trasporto nazionale di merci, puo' conseguire
l'attestato di idoneita' professionale per il trasporto
internazionale di merci, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9,
secondo comma del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora dimostri di
aver svolto le relative funzioni presso imprese del tipo suddetto per
un periodo continuativo di dieci anni precedenti il 20 agosto 2020.
4. All'art. 3, comma 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 8
luglio 2013, n. 79, e' aggiunta la lettera seguente:
«c) esame semplificato (integrativo) per il conseguimento
dell'attestato di idoneita' professionale per il trasporto
internazionale di merci per coloro che, al 20 agosto 2020, siano in
possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione
preliminare di cui al decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 30
luglio 2012, protocollo n. 207.».
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'ammissione all'esame integrativo
di cui al comma precedente e' riservata ai soggetti che hanno assolto
all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria
di secondo grado.
Art. 7
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 8 aprile 2022
Il Capo del Dipartimento: Bonaretti
Documenti allegati
- trasporto_su_strada.pdf 79 KB