- Normativa
- Ambiente ed energia
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Accisa agevolata biodiesel
Ministero dell'Economia e delle Finanze
decreto 17 febbraio 2015, n. 37
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 febbraio 2015, n. 37
Regolamento recante modalita' di applicazione dell'accisa agevolata
sul prodotto denominato biodiesel, nell'ambito del programma
pluriennale 2007-2010, da adottare ai sensi dell'articolo 22-bis del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. (15G00051)
(GU n.76 del 1-4-2015)
Vigente al: 2-4-2015
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
I MINISTRI DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE E DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, come
modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, nella formulazione vigente al 1° luglio 2001, che prevede
disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel usato
come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili e, in
particolare, stabilisce, nell'ambito di un programma triennale,
l'esenzione dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000
tonnellate di biodiesel demandando ad un decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, la determinazione dei requisiti
degli operatori e delle caratteristiche tecniche dei relativi
impianti di produzione, nazionali ed esteri, necessari per
partecipare al programma pluriennale, nonche' delle caratteristiche
fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, delle modalita'
di distribuzione e dei criteri di assegnazione dei quantitativi
esenti agli operatori;
Visto il regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 6,
del predetto testo unico, nella formulazione vigente al 1° luglio
2001, concernente le modalita' di applicazione del trattamento
agevolato per il biodiesel e criteri di ripartizione del contingente
agevolato, adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 25 luglio 2003, n. 256;
Visto l'articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, come
modificato dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, nella formulazione vigente al 1° gennaio 2005, che prevede
disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel usato
come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili e, in
particolare, stabilisce, nell'ambito di un programma della durata di
sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010,
l'esenzione dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000
tonnellate di biodiesel demandando ad un decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle politiche agricole e forestali, la determinazione dei requisiti
degli operatori e dei relativi impianti di produzione, nazionali e
comunitari, necessari per partecipare al programma pluriennale,
nonche' delle caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi
metodi di prova, delle modalita' di distribuzione e di assegnazione
dei quantitativi esenti agli operatori;
Visto il citato articolo 21, comma 6, del predetto testo unico,
come modificato dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, nella formulazione vigente al 1° gennaio 2005, laddove
dispone, in particolare, che, nelle more dell'entrata in vigore del
decreto ivi previsto, trovino applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni del predetto regolamento n. 256 del 2003;
Visto l'articolo 22-bis, comma 1, del predetto testo unico, come
modificato dall'articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, che prevede l'applicazione, per il biodiesel
destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio,
di un'aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al
gasolio usato come carburante, nell'ambito di un programma
pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e
nel limite di un contingente annuale di 250.000 tonnellate di
biodiesel, demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
politiche agricole alimentari e forestali la determinazione dei
requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione,
nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma
pluriennale, delle caratteristiche fiscali del prodotto con i
relativi metodi di prova, delle percentuali di miscelazione
consentite, dei criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati
agli operatori su base pluriennale, dando priorita' al prodotto
proveniente da intese di filiera o da contratti quadro nonche' le
modalita' per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio
fiscale;
Visto l'articolo 22-bis, comma 1, del predetto testo unico, come
modificato dall'articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, laddove dispone, in particolare, che, nelle
more dell'entrata in vigore del decreto ivi previsto, trovino
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento
adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
luglio 2003, n. 256;
Visto il regolamento concernente le modalita' di applicazione
dell'accisa agevolata sul prodotto denominato "biodiesel", ai sensi
dell'articolo 22-bis del predetto testo unico, adottato con il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008,
n. 156;
Vista la sentenza n. 812 della Sezione Quarta del Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, emessa in data 18 ottobre 2011 e
depositata in data 16 febbraio 2012, che ha annullato l'articolo 4,
comma 2, del predetto regolamento n. 256 del 2003 e gli atti di
assegnazione, di esso applicativi, dell'Agenzia delle dogane;
Vista la sentenza n. 1120 della Sezione Quarta del Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, emessa in data 18 ottobre 2011 e
depositata in data 28 febbraio 2012, che ha annullato l'articolo 3,
comma 4, del predetto regolamento n. 156 del 2008;
Ravvisato l'obbligo, gravante sull'Amministrazione, di conformarsi
a quanto stabilito nelle citate sentenze in relazione alla prescritta
necessita' di procedere, per effetto del disposto annullamento dei
predetti articoli 4, comma 2, del predetto regolamento n. 256 del
2003 e 3, comma 4, del predetto regolamento n. 156 del 2008, alla
rideterminazione dei criteri di assegnazione del quantitativo di
biodiesel in esenzione o agevolato, contenuti nelle suddette
disposizioni;
Considerato che, al fine di potenziare la tutela di condizioni di
parita' nell'accesso al mercato del biodiesel da parte dei soggetti
produttori dello stesso, ritenute dal Consiglio di Stato, nelle
citate sentenze, non sufficientemente salvaguardate dall'applicazione
dei criteri di assegnazione di cui alle disposizioni dallo stesso
Consiglio annullate, si e' proceduto ad eliminare lo scostamento tra
i coefficienti posti alla base dei predetti criteri in modo da
bilanciare il peso attribuito al rispettivo valore;
Tenuto conto che dalla predetta rideterminazione dei criteri di
assegnazione dei quantitativi di biodiesel in esenzione o agevolato
potrebbe derivare la necessita' di procedere, per le annualita' 2006,
2007, 2008 e 2009, alla riassegnazione, alle ditte ammesse a
partecipare ai programmi disciplinati dai predetti regolamenti del
Ministro dell'economia e delle finanze n. 256 del 2003 e n. 156 del
2008, dei contingenti di biodiesel ivi previsti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2014;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la nota n. 3-5270 del 6 giugno 2014, con la quale lo schema
di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256
1. L'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256, e'
cosi' riformulato:
«2. Nel caso in cui i quantitativi richiesti eccedono il limite
di cui al comma 1, l'assegnazione e' effettuata con le seguenti
modalita':
a) nella prima annualita' di eccedenza, trasformando, per
ciascun soggetto richiedente, i quantitativi di biodiesel di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g), espressi in tonnellate, nonche'
la capacita' produttiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
pure espressa in tonnellate, in percentuale sui valori totali e
moltiplicandoli, rispettivamente, per 0,5 e 0,5. La somma dei valori
ottenuti viene moltiplicata per un fattore pari al grado di utilizzo,
nella annualita' precedente e in quella in corso fino al 31 maggio,
delle quote assegnate nelle due annualita'. Per gli impianti di nuova
installazione e per il primo anno di attivita', i suddetti
coefficienti sono pari, rispettivamente, a zero e a 0,125. Il valore
ottenuto costituisce il peso con cui ogni richiedente partecipa
all'assegnazione del contingente. Nel caso in cui con il suddetto
calcolo sia determinata un'assegnazione superiore alla richiesta, il
quantitativo eccedente la richiesta stessa verra' ripartito tra i
restanti richiedenti, con il medesimo criterio;
b) nelle annualita' successive, assegnando, a ciascuna ditta
richiedente, un quantitativo pari alla media mensile dei quantitativi
immessi in consumo nell'annualita' precedente e in quella in corso
fino al 31 maggio, moltiplicata per il coefficiente 12. Le quote
residue sono assegnate proporzionalmente alle capacita' produttive
delle predette ditte richiedenti. Se sono presentate istanze di
partecipazione da parte di ditte che non hanno avuto l'assegnazione
per l'anno precedente, i quantitativi da assegnare alle stesse sono
determinati con l'applicazione dei criteri di cui alla lettera a) e
attribuiti riducendo le assegnazioni in essere in misura
proporzionale.».
Art. 2
Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156
1. L'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156, e'
cosi' riformulato:
«4. La quota preliminarmente assegnabile e' ripartita tra i
soggetti di cui al comma 1, nell'ambito delle quote generiche
richieste in relazione alla rispettiva capacita' convenzionale
definita come la somma della media dei quantitativi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera g), e della capacita' produttiva
annua di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del soggetto,
entrambe rapportate ai rispettivi valori totali e moltiplicate,
rispettivamente, per i coefficienti 0,5 e 0,5. Ai fini del calcolo
della predetta capacita' convenzionale sono tenuti in considerazione
i soli soggetti che richiedono quote generiche.».
Art. 3
Disposizioni varie
1. Fermi restando i dati storici in base ai quali ciascuna ditta
ammessa a partecipare ai programmi e' risultata destinataria di quote
agevolate di biodiesel, per le annualita' 2006, 2007, 2008 e 2009 le
assegnazioni del medesimo prodotto sono rideterminate alle stesse
ditte tenuto conto dei criteri individuati rispettivamente negli
articoli 1 e 2.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 17 febbraio 2015
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Galletti
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n.
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