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  • Ambiente ed energia
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Accisa agevolata biodiesel

Ministero dell'Economia e delle Finanze
decreto 17 febbraio 2015, n. 37

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 febbraio 2015, n. 37

Regolamento recante modalita' di applicazione  dell'accisa  agevolata
sul  prodotto  denominato  biodiesel,   nell'ambito   del   programma
pluriennale 2007-2010, da adottare ai sensi dell'articolo 22-bis  del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. (15G00051)

(GU n.76 del 1-4-2015)
 

 Vigente al: 2-4-2015  

 

 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
                           di concerto con
 
I MINISTRI DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
  TERRITORIO E DEL MARE  E  DELLE  POLITICHE  AGRICOLE  ALIMENTARI  E
  FORESTALI
 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 21,  comma  6,  del  predetto  testo  unico,  come
modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,
n. 388, nella formulazione vigente al 1°  luglio  2001,  che  prevede
disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel  usato
come  carburante,  come  combustibile,  come  additivo,  ovvero   per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili  e,  in
particolare,  stabilisce,  nell'ambito  di  un  programma  triennale,
l'esenzione dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000
tonnellate di biodiesel demandando ad un decreto del  Ministro  delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente  e  con  il  Ministro
delle politiche agricole e forestali, la determinazione dei requisiti
degli  operatori  e  delle  caratteristiche  tecniche  dei   relativi
impianti  di  produzione,  nazionali   ed   esteri,   necessari   per
partecipare al programma pluriennale, nonche'  delle  caratteristiche
fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, delle  modalita'
di distribuzione e  dei  criteri  di  assegnazione  dei  quantitativi
esenti agli operatori;
  Visto il regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 21,  comma  6,
del predetto testo unico, nella formulazione  vigente  al  1°  luglio
2001,  concernente  le  modalita'  di  applicazione  del  trattamento
agevolato per il biodiesel e criteri di ripartizione del  contingente
agevolato, adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 25 luglio 2003, n. 256;
  Visto l'articolo 21,  comma  6,  del  predetto  testo  unico,  come
modificato dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre  2004,
n. 311, nella formulazione vigente al 1° gennaio  2005,  che  prevede
disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel  usato
come  carburante,  come  combustibile,  come  additivo,  ovvero   per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili  e,  in
particolare, stabilisce, nell'ambito di un programma della durata  di
sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31  dicembre  2010,
l'esenzione dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000
tonnellate  di  biodiesel  demandando  ad  un  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  delle
attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
delle politiche agricole e forestali, la determinazione dei requisiti
degli operatori e dei relativi impianti di  produzione,  nazionali  e
comunitari,  necessari  per  partecipare  al  programma  pluriennale,
nonche' delle caratteristiche fiscali del  prodotto  con  i  relativi
metodi di prova, delle modalita' di distribuzione e  di  assegnazione
dei quantitativi esenti agli operatori;
  Visto il citato articolo 21, comma 6,  del  predetto  testo  unico,
come modificato dall'articolo 1, comma 521, della legge  30  dicembre
2004, n. 311, nella formulazione vigente al 1° gennaio 2005,  laddove
dispone, in particolare, che, nelle more dell'entrata in  vigore  del
decreto ivi previsto, trovino applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni del predetto regolamento n. 256 del 2003;
  Visto l'articolo 22-bis, comma 1, del predetto  testo  unico,  come
modificato  dall'articolo  26,  comma  4-ter,  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, che prevede l'applicazione, per  il  biodiesel
destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il  gasolio,
di un'aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata  al
gasolio  usato  come  carburante,   nell'ambito   di   un   programma
pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e
nel limite  di  un  contingente  annuale  di  250.000  tonnellate  di
biodiesel, demandando ad un  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con i Ministri dello  sviluppo  economico,
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali  la  determinazione  dei
requisiti che gli operatori e i rispettivi  impianti  di  produzione,
nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma
pluriennale,  delle  caratteristiche  fiscali  del  prodotto  con   i
relativi  metodi  di  prova,  delle   percentuali   di   miscelazione
consentite, dei criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati
agli operatori su  base  pluriennale,  dando  priorita'  al  prodotto
proveniente da intese di filiera o da  contratti  quadro  nonche'  le
modalita' per la  contabilizzazione  e  la  fruizione  del  beneficio
fiscale;
  Visto l'articolo 22-bis, comma 1, del predetto  testo  unico,  come
modificato  dall'articolo  26,  comma  4-ter,  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, laddove dispone, in  particolare,  che,  nelle
more  dell'entrata  in  vigore  del  decreto  ivi  previsto,  trovino
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del  regolamento
adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
luglio 2003, n. 256;
  Visto il  regolamento  concernente  le  modalita'  di  applicazione
dell'accisa agevolata sul prodotto denominato "biodiesel",  ai  sensi
dell'articolo 22-bis  del  predetto  testo  unico,  adottato  con  il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre  2008,
n. 156;
  Vista la sentenza n. 812 della  Sezione  Quarta  del  Consiglio  di
Stato in sede giurisdizionale, emessa  in  data  18  ottobre  2011  e
depositata in data 16 febbraio 2012, che ha annullato  l'articolo  4,
comma 2, del predetto regolamento n. 256  del  2003  e  gli  atti  di
assegnazione, di esso applicativi, dell'Agenzia delle dogane;
  Vista la sentenza n. 1120 della Sezione  Quarta  del  Consiglio  di
Stato in sede giurisdizionale, emessa  in  data  18  ottobre  2011  e
depositata in data 28 febbraio 2012, che ha annullato  l'articolo  3,
comma 4, del predetto regolamento n. 156 del 2008;
  Ravvisato l'obbligo, gravante sull'Amministrazione, di  conformarsi
a quanto stabilito nelle citate sentenze in relazione alla prescritta
necessita' di procedere, per effetto del  disposto  annullamento  dei
predetti articoli 4, comma 2, del predetto  regolamento  n.  256  del
2003 e 3, comma 4, del predetto regolamento n.  156  del  2008,  alla
rideterminazione dei criteri  di  assegnazione  del  quantitativo  di
biodiesel  in  esenzione  o  agevolato,  contenuti   nelle   suddette
disposizioni;
  Considerato che, al fine di potenziare la tutela di  condizioni  di
parita' nell'accesso al mercato del biodiesel da parte  dei  soggetti
produttori dello stesso,  ritenute  dal  Consiglio  di  Stato,  nelle
citate sentenze, non sufficientemente salvaguardate dall'applicazione
dei criteri di assegnazione di cui  alle  disposizioni  dallo  stesso
Consiglio annullate, si e' proceduto ad eliminare lo scostamento  tra
i coefficienti posti alla  base  dei  predetti  criteri  in  modo  da
bilanciare il peso attribuito al rispettivo valore;
  Tenuto conto che dalla predetta  rideterminazione  dei  criteri  di
assegnazione dei quantitativi di biodiesel in esenzione  o  agevolato
potrebbe derivare la necessita' di procedere, per le annualita' 2006,
2007,  2008  e  2009,  alla  riassegnazione,  alle  ditte  ammesse  a
partecipare ai programmi disciplinati dai  predetti  regolamenti  del
Ministro dell'economia e delle finanze n. 256 del 2003 e n.  156  del
2008, dei contingenti di biodiesel ivi previsti;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2014;
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400;
  Vista la nota n. 3-5270 del 6 giugno 2014, con la quale  lo  schema
di regolamento e' stato comunicato al Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
 
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
 
Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
               e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256
 
  1. L'articolo 4, comma 2, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio  2003,  n.  256,  e'
cosi' riformulato:
    «2. Nel caso in cui i quantitativi richiesti eccedono  il  limite
di cui al comma 1,  l'assegnazione  e'  effettuata  con  le  seguenti
modalita':
      a) nella  prima  annualita'  di  eccedenza,  trasformando,  per
ciascun soggetto richiedente, i  quantitativi  di  biodiesel  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g), espressi in tonnellate,  nonche'
la capacita' produttiva di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),
pure espressa in tonnellate,  in  percentuale  sui  valori  totali  e
moltiplicandoli, rispettivamente, per 0,5 e 0,5. La somma dei  valori
ottenuti viene moltiplicata per un fattore pari al grado di utilizzo,
nella annualita' precedente e in quella in corso fino al  31  maggio,
delle quote assegnate nelle due annualita'. Per gli impianti di nuova
installazione  e  per  il  primo  anno  di  attivita',   i   suddetti
coefficienti sono pari, rispettivamente, a zero e a 0,125. Il  valore
ottenuto costituisce il  peso  con  cui  ogni  richiedente  partecipa
all'assegnazione del contingente. Nel caso in  cui  con  il  suddetto
calcolo sia determinata un'assegnazione superiore alla richiesta,  il
quantitativo eccedente la richiesta stessa  verra'  ripartito  tra  i
restanti richiedenti, con il medesimo criterio;
      b) nelle annualita' successive, assegnando,  a  ciascuna  ditta
richiedente, un quantitativo pari alla media mensile dei quantitativi
immessi in consumo nell'annualita' precedente e in  quella  in  corso
fino al 31 maggio, moltiplicata per  il  coefficiente  12.  Le  quote
residue sono assegnate proporzionalmente  alle  capacita'  produttive
delle predette ditte  richiedenti.  Se  sono  presentate  istanze  di
partecipazione da parte di ditte che non hanno  avuto  l'assegnazione
per l'anno precedente, i quantitativi da assegnare alle  stesse  sono
determinati con l'applicazione dei criteri di cui alla lettera  a)  e
attribuiti  riducendo   le   assegnazioni   in   essere   in   misura
proporzionale.».

                               Art. 2
 
 
Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
              e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156
 
  1. L'articolo 3, comma 4, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n.  156,  e'
cosi' riformulato:
    «4. La quota  preliminarmente  assegnabile  e'  ripartita  tra  i
soggetti di  cui  al  comma  1,  nell'ambito  delle  quote  generiche
richieste  in  relazione  alla  rispettiva  capacita'   convenzionale
definita  come  la  somma  della  media  dei  quantitativi   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera g),  e  della  capacita'  produttiva
annua di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  d)  del  soggetto,
entrambe rapportate  ai  rispettivi  valori  totali  e  moltiplicate,
rispettivamente, per i coefficienti 0,5 e 0,5. Ai  fini  del  calcolo
della predetta capacita' convenzionale sono tenuti in  considerazione
i soli soggetti che richiedono quote generiche.».

                               Art. 3
 
 
                         Disposizioni varie
 
  1. Fermi restando i dati storici in base ai  quali  ciascuna  ditta
ammessa a partecipare ai programmi e' risultata destinataria di quote
agevolate di biodiesel, per le annualita' 2006, 2007, 2008 e 2009  le
assegnazioni del medesimo prodotto  sono  rideterminate  alle  stesse
ditte tenuto conto  dei  criteri  individuati  rispettivamente  negli
articoli 1 e 2.

                               Art. 4
 
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente regolamento entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 17 febbraio 2015
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                               Padoan
 
                Il Ministro dello sviluppo economico
                                Guidi
 
              Il Ministro dell'ambiente e della tutela
                      del territorio e del mare
                              Galletti
 
                Il Ministro delle politiche agricole
                       alimentari e forestali
                               Martina
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev.  n.
666

   

 

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