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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Accise e IVA sui carburanti

DECRETO-LEGGE
18 novembre 2022, n. 176

Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176 

Misure urgenti di  sostegno  nel  settore  energetico  e  di  finanza

pubblica. (22G00189) 

(GU n.270 del 18-11-2022)

  Vigente al: 19-11-2022   

Capo I

Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e

carburanti

                               Art. 2 

 

Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su

                          alcuni carburanti 

 

  1.  In  considerazione  del  perdurare  degli   effetti   economici

derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei  prezzi   dei   prodotti

energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino  al  31  dicembre

2022: 

    a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico

delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto

indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: 

      1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 

      2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per

mille litri; 

      3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti:

182,61 euro per mille chilogrammi; 

      4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro

cubo; 

    b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per

autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento. 

  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul

gasolio usato come carburante, stabilita dal  comma  1,  lettera  a),

numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio

commerciale usato come carburante,  di  cui  al  numero  4-bis  della

Tabella A allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.

504 del 1995, non si applica per il periodo dal 19  novembre  2022  e

fino al 31 dicembre 2022. 

  3. Gli esercenti i  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici

assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  testo

unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e  gli  esercenti

gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al  comma

2, lettera b), del medesimo articolo  25  trasmettono,  entro  il  13

gennaio 2023,  all'ufficio  competente  per  territorio  dell'Agenzia

delle dogane e dei monopoli, con le  modalita'  di  cui  all'articolo

19-bis del predetto testo unico  ovvero  per  via  telematica  e  con

l'utilizzo  dei  modelli  di  cui  all'articolo  8,  comma   6,   del

decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  21  settembre  2022,  n.  142,  i  dati   relativi   ai

quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente

articolo usati come carburante giacenti  nei  serbatoi  dei  relativi

depositi e impianti alla data  del  31  dicembre  2022.  La  predetta

comunicazione non e'  effettuata  nel  caso  in  cui,  alla  scadenza

dell'applicazione della rideterminazione  delle  aliquote  di  accisa

stabilita dal comma 1,  lettera  a),  del  presente  articolo,  venga

disposta   la   proroga   dell'applicazione   delle   aliquote   come

rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a). 

  4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,

per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo  comma

3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma  1,

del testo unico di cui al decreto legislativo n.  504  del  1995.  La

medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di cui

al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri. 

  5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti

dalla diminuzione delle aliquote di accisa  stabilita  dal  comma  1,

lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma  1,

lettera  b),  trovano  applicazione,  in   quanto   compatibili,   le

disposizioni  di  cui  all'articolo  1-bis,  commi   5   e   6,   del

decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. 

  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  1.366,80  milioni

di euro per l'anno 2022 e in 62,30 milioni di euro per  l'anno  2024,

si provvede ai sensi dell'articolo 15. 

 

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