- Normativa
- Ambiente ed energia, Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Accise e IVA sui carburanti
DECRETO-LEGGE
18 novembre 2022, n. 176
DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176
Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza
pubblica. (22G00189)
(GU n.270 del 18-11-2022)
Vigente al: 19-11-2022
Capo I
Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e
carburanti
Art. 2
Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su
alcuni carburanti
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici
derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti
energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre
2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per
mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro
cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a),
numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio
commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della
Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n.
504 del 1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 e
fino al 31 dicembre 2022.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti
gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma
2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 13
gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo
19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con
l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai
quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi
depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022. La predetta
comunicazione non e' effettuata nel caso in cui, alla scadenza
dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa
stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo, venga
disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come
rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).
4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,
per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma
3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La
medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di cui
al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1,
lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1,
lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.366,80 milioni
di euro per l'anno 2022 e in 62,30 milioni di euro per l'anno 2024,
si provvede ai sensi dell'articolo 15.
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