• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Accordo ADR “Trasporto di merci pericolose”. Adozione dell’Accordo Multilaterale M185

Circolare Ministero dei Trasporti
Prot. n. 57747 del 15 giugno 2007

 

Divisione 2


Prot. n. 57747     Roma, 15.06.2007

All.: 1


 
Al Direttore Generale del SIIT per il Lazio,
l’Abruzzo e la Sardegna
 Sede

Ai Direttori SIIT – Settore Trasporti
 Loro Sedi

Al C.S.R.P.A.D.        Roma

Ai C.P.A.          Loro Sedi

Alle Divisioni della Direzione Generale per la Motorizzazione e Sicur. Trasp. Terrestre
           Loro Sedi

Agli Uffici Prov.li    M.C.T.C
Loro Sedi


All' Assessorato ai Trasporti, Turismo e Comunicazioni
90100    Palermo

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Turismo Commercio e Trasporti - Direzione Compartimentale  per la Sicilia  
90141    Palermo

Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie
Lung’Adige San Nicolò, 14
33100    Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige- Ripartizione 38 Traffico e Trasporti
39100    Bolzano
 

e, p.c.:
 

All' ANFIA     Torino

Alla CUNA Torino

All' UNRAE Roma

Al Consorzio Italiano GPL   Roma

Alla ASSOGASLIQUIDI    Roma

Alla ASSOMECO/ASSOMETANO
Via Pietro e Maria Curie, 13
42100  Reggio Emilia

Alla FEDERMETANO
Via Alberelli, 2
50100  Bologna

Alla NGV System Italia
Via Serio, 16
20139  Milano
ALLA FEDERCHIMICA
Via G. da Procida 11
20149  Milano

ALLA  UNIONE  PETROLIFERA
Via Giorgione  129
 Roma

ALLA ASSOCIAZIONE ITALIANA
COMMERCIO  CHIMICO
Corso Venezia 47/49    
 Milano

ALL’ASSOGASLIQUIDI
V.le Pasteur 10
 Roma

AL Comitato Tecnico Prof. GPL
Via Larga 8    
20122 Milano

 

OGGETTO:  Accordo ADR “Trasporto di merci pericolose”.
  Adozione dell’Accordo Multilaterale M185


Si informano codesti Uffici che l’Italia ha sottoscritto l’Accordo Multilaterale M185.
L’Accordo suddetto, di cui si allega copia, prevede una deroga per il trasporto su strada di merci pericolose.

La deroga introdotta dall’M185, che riguarda  il trasporto di materie della Classe 9, è finalizzata a rimuovere ostacoli nel trasporto intermodale causati dagli obblighi differenti previsti dai tre Accordi modali per il trasporto di merci pericolose: ADR per la strada, Codice IMDG per il mare e le Istruzione Tecniche ICAO per il trasporto aereo.

Ciò è consentito mediante l’estensione del campo di applicazione della sottosezione 1.1.4.2.1, ultimo comma, dell’ADR, anche alla Classe 9.
Tale clausola è volta proprio alla risoluzione di problemi generati dalla differente classificazione delle sostanze nei diversi Accordi modali utilizzati nei trasporti intermodale, nell’edizione attuale dell’ADR non si applica alla Classe 9.

E’ opportuno segnalare a codesti Uffici che i trasporti che verranno effettuati in applicazione dell’Accordo Multilaterale M185, dovranno essere corredati del documento di trasporto contenente, come specificato dall’Accordo stesso, la specifica dizione:

“Carriage agreed under the terms of multilateral agreement M 185”

 

La validità dell’Accordo Multilaterale M185 è prevista fino al 30.06.2009; ovviamente la validità è limitata ai territori dei Paesi che hanno sottoscritto l’Accordo stesso.

 


            f.to       IL DIRETTORE GENERALE
                  (dr. ing. Sergio DONDOLINI)
AS/as