- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Accordo ADR “Trasporto di merci pericolose”. Adozione dell’Accordo Multilaterale M185
Circolare Ministero dei Trasporti
Prot. n. 57747 del 15 giugno 2007
Divisione 2
Prot. n. 57747 Roma, 15.06.2007
All.: 1
Al Direttore Generale del SIIT per il Lazio,
l’Abruzzo e la Sardegna
Sede
Ai Direttori SIIT – Settore Trasporti
Loro Sedi
Al C.S.R.P.A.D. Roma
Ai C.P.A. Loro Sedi
Alle Divisioni della Direzione Generale per la Motorizzazione e Sicur. Trasp. Terrestre
Loro Sedi
Agli Uffici Prov.li M.C.T.C
Loro Sedi
All' Assessorato ai Trasporti, Turismo e Comunicazioni
90100 Palermo
Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Turismo Commercio e Trasporti - Direzione Compartimentale per la Sicilia
90141 Palermo
Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie
Lung’Adige San Nicolò, 14
33100 Trento
Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige- Ripartizione 38 Traffico e Trasporti
39100 Bolzano
e, p.c.:
All' ANFIA Torino
Alla CUNA Torino
All' UNRAE Roma
Al Consorzio Italiano GPL Roma
Alla ASSOGASLIQUIDI Roma
Alla ASSOMECO/ASSOMETANO
Via Pietro e Maria Curie, 13
42100 Reggio Emilia
Alla FEDERMETANO
Via Alberelli, 2
50100 Bologna
Alla NGV System Italia
Via Serio, 16
20139 Milano
ALLA FEDERCHIMICA
Via G. da Procida 11
20149 Milano
ALLA UNIONE PETROLIFERA
Via Giorgione 129
Roma
ALLA ASSOCIAZIONE ITALIANA
COMMERCIO CHIMICO
Corso Venezia 47/49
Milano
ALL’ASSOGASLIQUIDI
V.le Pasteur 10
Roma
AL Comitato Tecnico Prof. GPL
Via Larga 8
20122 Milano
OGGETTO: Accordo ADR “Trasporto di merci pericolose”.
Adozione dell’Accordo Multilaterale M185
Si informano codesti Uffici che l’Italia ha sottoscritto l’Accordo Multilaterale M185.
L’Accordo suddetto, di cui si allega copia, prevede una deroga per il trasporto su strada di merci pericolose.
La deroga introdotta dall’M185, che riguarda il trasporto di materie della Classe 9, è finalizzata a rimuovere ostacoli nel trasporto intermodale causati dagli obblighi differenti previsti dai tre Accordi modali per il trasporto di merci pericolose: ADR per la strada, Codice IMDG per il mare e le Istruzione Tecniche ICAO per il trasporto aereo.
Ciò è consentito mediante l’estensione del campo di applicazione della sottosezione 1.1.4.2.1, ultimo comma, dell’ADR, anche alla Classe 9.
Tale clausola è volta proprio alla risoluzione di problemi generati dalla differente classificazione delle sostanze nei diversi Accordi modali utilizzati nei trasporti intermodale, nell’edizione attuale dell’ADR non si applica alla Classe 9.
E’ opportuno segnalare a codesti Uffici che i trasporti che verranno effettuati in applicazione dell’Accordo Multilaterale M185, dovranno essere corredati del documento di trasporto contenente, come specificato dall’Accordo stesso, la specifica dizione:
“Carriage agreed under the terms of multilateral agreement M 185”
La validità dell’Accordo Multilaterale M185 è prevista fino al 30.06.2009; ovviamente la validità è limitata ai territori dei Paesi che hanno sottoscritto l’Accordo stesso.
f.to IL DIRETTORE GENERALE
(dr. ing. Sergio DONDOLINI)
AS/as