- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
Provvedimento
20 marzo 2008
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 20 marzo 2008
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, concernente «Prime disposizioni per
l'autorizzazione al trasporto di animali vivi». (Rep. atti n.
114/Csr).
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 20 marzo 2008;
Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i quali affidano a questa
Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e
regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine
di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune;
Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del
22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto
e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e
93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97 e in particolare gli
articoli 7, paragrafo 1, e 13, i quali prevedono, rispettivamente,
che per i mezzi di trasporto su strada che trasportano animali per
lunghi viaggi sia necessario il possesso di un certificato di
omologazione ai sensi dell'art. 18 del medesimo regolamento e che
ciascuna autorizzazione del trasportatore, rilasciata dall'autorita'
competente, venga contrassegnata da un numero unico nazionale e che
le autorizzazioni rilasciate per i trasportatori che effettuano
lunghi viaggi, debbano anche essere registrate in una base dati
elettronica;
Considerata la necessita', alla luce delle disposizioni sopra
richiamate, di predisporre un documento al fine di uniformare le
modalita' procedurali per le autorizzazioni e/o registrazioni dei
trasportatori di animali vivi su tutto il territorio nazionale e di
conseguenza, anche quello di uniformare gli aspetti relativi alle
modalita' dei controlli ufficiali sul trasporto animale;
Considerato che, al fine di dare attuazione alle suddette
disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, il
Ministero della salute ha istituito un apposito gruppo di lavoro con
il compito di redigere un documento sulle procedure da seguire per il
rilascio delle autorizzazioni in caso di trasporto di animali vivi;
Vista la lettera in data 21 febbraio 2008, con la quale il
Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento
dell'accordo in questa Conferenza, un documento elaborato dal
suddetto gruppo di lavoro concernente «Prime disposizioni per
l'autorizzazione al trasporto di animali vivi», allegato 1, parte
integrante del presente atto;
Vista la nota del 13 marzo 2008, con la quale il coordinamento
della Commissione salute delle regioni ha comunicato il parere
tecnico favorevole;
Acquisito nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza,
l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
Sancisce accordo
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sul documento concernente «Prime disposizioni per
l'autorizzazione al trasporto di animali vivi» di cui all'allegato 1,
parte integrante del presente atto.
Roma, 20 marzo 2008
Il presidente: Lanzillotta
Il segretario: Busia
Allegato omissis
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