• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto

Provvedimento
20 marzo 2008

 

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

PROVVEDIMENTO 20 marzo 2008

 

Accordo,  ai  sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto

1997,  n.  281,  tra il Governo, le regioni e le province autonome di

Trento   e   di   Bolzano,   concernente   «Prime   disposizioni  per

l'autorizzazione  al  trasporto  di  animali  vivi».  (Rep.  atti  n.

114/Csr).

 

               LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI

           TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

                         DI TRENTO E BOLZANO

 

    Nella odierna seduta del 20 marzo 2008;

    Visti  gli  articoli 2,  comma 1,  lettera  b)  e 4, comma 1, del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i quali affidano a questa

Conferenza  il  compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e

regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine

di  coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze e svolgere

attivita' di interesse comune;

    Visto   il   Regolamento   (CE)  n.  1/2005  del  Consiglio,  del

22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto

e  le  operazioni  correlate,  che modifica le direttive 64/432/CEE e

93/119/CE  e  il  Regolamento  (CE)  n.  1255/97 e in particolare gli

articoli 7,  paragrafo 1,  e  13, i quali prevedono, rispettivamente,

che  per  i  mezzi di trasporto su strada che trasportano animali per

lunghi  viaggi  sia  necessario  il  possesso  di  un  certificato di

omologazione  ai  sensi  dell'art.  18 del medesimo regolamento e che

ciascuna  autorizzazione del trasportatore, rilasciata dall'autorita'

competente,  venga  contrassegnata da un numero unico nazionale e che

le  autorizzazioni  rilasciate  per  i  trasportatori  che effettuano

lunghi  viaggi,  debbano  anche  essere  registrate  in una base dati

elettronica;

    Considerata  la  necessita',  alla  luce delle disposizioni sopra

richiamate,  di  predisporre  un  documento  al fine di uniformare le

modalita'  procedurali  per  le  autorizzazioni e/o registrazioni dei

trasportatori  di  animali vivi su tutto il territorio nazionale e di

conseguenza,  anche  quello  di  uniformare gli aspetti relativi alle

modalita' dei controlli ufficiali sul trasporto animale;

    Considerato  che,  al  fine  di  dare  attuazione  alle  suddette

disposizioni  del  Regolamento  (CE)  n.  1/2005  del  Consiglio,  il

Ministero  della salute ha istituito un apposito gruppo di lavoro con

il compito di redigere un documento sulle procedure da seguire per il

rilascio delle autorizzazioni in caso di trasporto di animali vivi;

    Vista  la  lettera  in  data  21 febbraio  2008,  con la quale il

Ministero  della  salute  ha  trasmesso,  ai fini del perfezionamento

dell'accordo   in  questa  Conferenza,  un  documento  elaborato  dal

suddetto   gruppo  di  lavoro  concernente  «Prime  disposizioni  per

l'autorizzazione  al  trasporto  di  animali vivi», allegato 1, parte

integrante del presente atto;

    Vista  la  nota  del 13 marzo 2008, con la quale il coordinamento

della  Commissione  salute  delle  regioni  ha  comunicato  il parere

tecnico favorevole;

    Acquisito  nel  corso  dell'odierna  seduta di questa Conferenza,

l'assenso  del  Governo,  delle  regioni e delle province autonome di

Trento e di Bolzano;

                          Sancisce accordo

 

tra  il  Governo,  le  regioni  e le province autonome di Trento e di

Bolzano   sul   documento   concernente   «Prime   disposizioni   per

l'autorizzazione al trasporto di animali vivi» di cui all'allegato 1,

parte integrante del presente atto.

      Roma, 20 marzo 2008

Il presidente: Lanzillotta

Il segretario: Busia

 

        

     

Allegato omissis

 

 

 

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