- Giurisprudenza
- Economia dei trasporti e della mobilità
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Acquisto di veicolo da soggetto non proprietario
Tribunale di Nola II sez. civile
2 aprile 2007
Qualora sia mancata la prima iscrizione del veicolo presso il pubblico registro automobilistico, le successive vicende circolatorie sono risolte secondo il principio “possesso vale titolo” di cui all’art. 1153 c.c.
Non trova, pertanto, applicazione l’istituto dell’usucapione di cui all’art. 1162 c.c. dovendo, l’eventuale conflitto, risolversi a favore di colui che abbia acquistato il possesso del bene in buona fede e sulla base di un titolo idoneo al trasferimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con atto di citazione notificato a Romolo Mx, Agrippa Lx, Tullia Ck e alla ditta XXXX Caravans in persona della titolare Caia Mk, Tizio Cx, assumendo di aver acquistato in data 16.4.1997 dallo Romolo, l’autocaravan Fiat 290 max/C.I. 361 max tg. NA ….. al prezzo di lire 33.000.000, corrisposti a mezzo di due assegni di lire 16.500.000 ciascuno tratti sul proprio conto corrente presso la Banca Popolare di Novara, ag. di Maddaloni, entrambi intestati a Agrippa Lx, coniuge in regime di comunione legale con il venditore; che Romolo Mx ebbe a dichiarare di essere proprietario del bene, benché il libretto di circolazione fosse intestato alla suocera Tullia Ck; che il 6.4.1998, con atto autenticato per notar Px, rep. N. …., veniva stipulato il contratto di compravendita del menzionato automezzo;
che esso Tizio era stato impossibilitato dal procedere alla trascrizione presso il P.R.A., giacché i precedenti proprietari non avevano mai provveduto alla trascrizione del loro titolo di proprietà; che veniva a tal fine sollecitato il venditore, il quale “rilevava” di non essere mai stato in possesso del foglio complementare o del certificato di proprietà, non essendo stati questi mai rilasciati dal concessionario XXXX Caravans, ove il Romolo ebbe ad acquistare il bene; che aveva saputo che la concessionaria non aveva mai provveduto alla trascrizione della prima vendita, in quanto lo Romolo era ancora debitore di un’imprecisata parte del prezzo pattuito; che, nonostante solleciti anche a mezzo raccomandata a.r. del 2.1.2002, la ditta XXXX Caravans non aveva mai provveduto alla prima iscrizione al P.R.A. e alla consegna del foglio complementare e del certificato di proprietà; tutto ciò premesso citava i predetti convenuti onde sentir dichiarare esso Tizio proprietario esclusivo dell’autocaravan Fiat 290 C.I. caravan 361 tg NA ….. e conseguentemente ordinare la trascrizione in suo favore, con annotazione della serie continua di trapassi dal primo alienante, presso il P.R.A., della vendita intercorsa con Romolo Mx; ordinare, altresì, alla convenuta XXXX Caravans la consegna del foglio complementare o del certificato di proprietà del predetto automezzo, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva, se pur tardivamente, la sola XXXX Caravans, in persona della titolare Caia Mk, che resisteva alla domanda, evidenziando che il bene era stato venduto, come da dichiarazione autenticata del 23.2.1994, a Tullia Ck, per il prezzo di lire 33.200.000 ed era stato autorizzato il Conservatore del P.R.A. ad eseguire la relativa voltura, dopo il rilascio di numerosi titoli di credito intestati al genero dell’acquirente Romolo Mx; che successivamente la Tullia, concedeva il possesso al Romolo e non ottemperava all’obbligo di pagare il prezzo, risultando le cambiali emesse, tutte impagate e protestate; che dopo solleciti al fine di ottenere l’adempimento, la Tullia, il 16.1.1996, dopo inutili richieste di restituzione dell’automezzo allo Romolo, conferiva alla Caia mandato speciale alla vendita del bene, nel frattempo occultato dal Romolo stesso; osservava, in diritto, che l’automezzo, per poter circolare, necessitava della doppia “dichiarazione di conformità ”, ex art.76 t.u. norme sulla circolazione stradale approvato con d.l. 30.4.1992 n.285, mentre l’originale di tale dichiarazione, come il foglio complementare e il certificato di proprietà, erano ancora in possesso di essa convenuta, legittima proprietaria dell’automezzo; che, nel caso di specie, non essendo il bene mai stato registrato, andava fatta applicazione dell’art.1153 c.c.; che la mancata consegna dei documenti, valutata alla luce di ulteriori circostanze, quali la dichiarazione di conformità e la qualità di avvocato dell’acquirente, rendevano grave la colpa dell’attore, che, non avendo compiuto alcun accertamento circa la proprietà dell’automezzo, non poteva essere considerato in buona fede; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda ed il “sequestro conservativo” dell’automezzo, con vittoria di spese del giudizio.
Gli altri convenuti ritenevano di non doversi costituire in giudizio e pertanto venivano dichiarati contumaci.
Istruita la causa in via documentale e ritenuti superflui i mezzi di prova richiesti, la stessa, sulle conclusioni rese all’udienza del 21.12.2006 veniva riservata a sentenza previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
Preliminarmente si revoca la declaratoria di contumacia della XXXX Caravans in persona del suo titolare, essendosi costituita in giudizio.
Nel merito si osserva che, per quanto è dato comprendere dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta, il veicolo rispetto al quale viene domandato l’accertamento della proprietà, non risulta iscritto al PRA.
Sicché, come evidenzia la difesa della convenuta, per indirizzo consolidato, non si applica la disciplina dell’artt.1156 c.c. (e quella, in tema di usucapione, che peraltro non è stata invocata dall’attore ex art.1162 c.c.).
Nel caso in esame, pertanto, l’acquisto è regolato dall’art.1153 c.c. riguardante, in generale, i beni mobili.
Questo prevede l’acquisto della proprietà sulla base del noto principio generale del “possesso vale titolo”, purché l’acquirente sia in buona fede al momento della consegna del bene e sussista un titolo astrattamente idoneo al trasferimento.
Nella specie, ad avviso del tribunale, deve ritenersi che sussistano i presupposto per far luogo alla declaratoria di acquisto in capo al Tizio.
Invero, deve convenirsi con quanto rilevato dall’attore in riferimento al fatto che il veicolo, tenuto conto della sua natura, è stato venduto alla Tullia sulla base del semplice consenso; del resto la vendita non viene negata dalla difesa della Caia, essendo, peraltro, stata depositata la dichiarazione di vendita da parte di essa venditrice, atto che, notoriamente, costituisce titolo della vendita stessa, sufficiente per i conseguenti adempimenti.
E’ pacifico che, pur se si afferma che il bene non sarebbe stato pagato da parte della Tullia e del Romolo, in quanto i titoli dati in pagamento non sarebbero andati a buon fine (va precisato che di ciò la difesa della convenuta XXXX Caravans in persona della sua titolare Caia, neppure fornisce adeguata prova, ma che la questione, vertendo l’oggetto della controversia sul successivo acquisto da parte di un terzo, comunque non avrebbe soverchia rilevanza), alcuna azione è stata proposta da parte della XXXX Caravans, dal lontano 1996, per veder riconosciuta la risoluzione della compravendita.
La difesa della ditta convenuta sostiene che prova del mancato pagamento e dell’assunto che essa XXXX Caravans è ancora legittima proprietaria del bene, verrebbe fornita dalla circostanza che in data 16.1.1996 la Tullia ebbe a rilasciare all’originaria venditrice, mandato a vendere l’automezzo, mandato che, per quanto è dato capire, era stato espressamente previsto essere irrevocabile e senza obbligo di rendiconto.
Ora, che tale tipologia di negozio possa indirettamente consentire di conseguire in capo al mandatario, nella sostanza, gli effetti della vendita, è indubbio, sempre che, però, il mandato sia stato portato a compimento, altrimenti la titolarità del bene resta in testa al mandante.
Nel caso di specie è incontroverso che il bene non è stato venduto se non successivamente dal Romolo al Tizio, in virtù di contratto scritto, successivamente ‘doppiato’ dalla dichiarazione di vendita autenticata per notar Px.
Parte convenuta sostiene che la mancanza della consegna dei documenti da parte del Romolo, valutata unitamente alla qualità rivestita dall’acquirente Tizio Cx, dimostrerebbe che l’odierno attore non era in buona fede al momento della consegna dell’automezzo e che egli, pertanto, avrebbe dovuto (o comunque potuto, versando perciò in colpa grave, non giovando tale stato all’acquisto) comprendere che la proprietà era ancora di essa XXXX Caravans.
Premesso che la buona fede, per volontà di legge, si presume, si è già detto, per contro, che la ditta XXXX Caravans aveva venduto il bene, senza che lo avesse successivamente riacquistato.
Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, la mancata consegna dei documenti necessari per la sua utilizzazione – quali la carta di circolazione o il foglio complementare – non esclude la buona fede dell’acquirente (cfr. Cass. n.9714 del 1997, Cass. n.5600 del 2001 e Cass. n.15810 del 2002).
Inoltre, nel caso di specie, il Tizio ha acquistato da soggetto legato da diretti rapporti di affinità con l’intestatario formale del bene, di tal che deve escludersi che egli non fosse in buona fede al momento della consegna della cosa cedutagli quale bene personale del Romolo, ove si tenga, altresì, conto che, nonostante il bene sia stato acquistato dalla Tullia nel corso del 1994, fino alla redazione della dichiarazione innanzi al notaio avvenuta in data 6.4.1998, un anno dopo l’acquisto da parte dell’odierno attore, ed anche successivamente, mai la XXXX Caravans ha accampato diritti sul bene, omettendo anche in questa sede, stante la costituzione tardiva, di avanzare ogni domanda al riguardo.
Pertanto la domanda del Tizio deve essere accolta, con conseguente declaratoria della proprietà, in capo al Tizio stesso, del veicolo indicato in premessa e condanna della convenuta alla consegna del foglio complementare e del certificato di proprietà.
La particolarità delle questioni trattate, valutata unitamente alle complessive difese delle parti, induce a compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti costituite e a dichiarare le stesse irripetibili nei confronti dei convenuti rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il tribunale, sulla domanda proposta da Tizio Cx, nei confronti della XXXX Caravans in persona della sua titolare Caia Mk, nonché di Romolo Mx, Agrippa Lx e Tullia Ck, così provvede:
a)-revoca la declaratoria di contumacia della XXXX Caravans in persona delle titolare Caia Mk;
b)-accoglie la domanda e per l’effetto,
b1)-dichiara Tizio Cx proprietario dell’autocaravan Fiat 290 max/C.I. 361 max tg. NA …, giusta dichiarazione di vendita del 6.4.1998, dal Romolo, autenticata per notar Px;
b2)-condanna, altresì, la ditta XXXX Caravans in persona della titolare Caia Mk, a consegnare all’attore i documenti indicati in citazione, relativi al predetto automezzo;
c)-compensa integralmente tra le parti costituite le spese del giudizio, restando quelle nei confronti dei convenuti contumaci irripetibili
Rubrica e massima a cura del Comitato di Redazione testo della sentenza da www.iussit.it
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