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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Acquisto intracomunitario di veicoli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 26 marzo 2018

Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 marzo 2018

Obblighi di comunicazione in materia di  acquisto  e  di  scambio  di
autovetture di provenienza intracomunitaria. (18A02540)

(GU n.79 del 5-4-2018)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                  per i trasporti, la navigazione,
                 gli affari generali e del personale
 
                           di concerto con
 
                            IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate
 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  il  quale  reca
disposizioni   tributarie   particolari   in   materia   di    scambi
intracomunitari;
  Visto l'art. 53 del citato decreto-legge n. 331 del 1993, in  forza
del  quale  i  pubblici  uffici  che  procedono  all'immatricolazione
cooperano con i competenti uffici  dell'amministrazione  finanziaria,
tra l'altro, per il reperimento degli elementi utili al controllo sul
corretto assolvimento degli obblighi fiscali in  materia  di  imposta
sul valore aggiunto;
  Visto l'art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
quale prescrive che i soggetti di imposta comunichino al Dipartimento
dei trasporti terrestri i dati relativi all'acquisto di  autoveicoli,
motoveicoli e loro rimorchi nuovi, provenienti da  Stati  dell'Unione
europea o aderenti allo spazio economico europeo;
  Visto l'art. 1, comma 379, della medesima legge n. 311 del 2004, il
quale stabilisce che i contenuti e le modalita'  delle  comunicazioni
di  cui  al  comma  378  sono  definiti  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento  dei  trasporti  terrestri  (ora  Dipartimento   per   i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale) e del
direttore dell'Agenzia delle entrate;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  istitutivo  dello
«Sportello telematico dell'automobilista»;
  Visto il decreto dirigenziale 30 ottobre 2007, come  integrato  dal
decreto dirigenziale 29 marzo 2011, recante: «Modifiche al decreto  8
giugno 2005 concernente  obblighi  di  comunicazione  in  materia  di
acquisto e scambio di autovetture di  provenienza  intracomunitaria»,
adottato  dal  Capo  del  Dipartimento  dei  trasporti  terrestri  di
concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate;
  Visto l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
il quale  prescrive  che:  «Ai  fini  dell'immatricolazione  o  della
successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi  anche
nuovi oggetto di  acquisto  intracomunitario  a  titolo  oneroso,  la
relativa richiesta e' corredata di copia del modello F24 recante, per
ciascun mezzo  di  trasporto,  il  numero  di  telaio  e  l'ammontare
dell'IVA assolto in occasione della prima cessione  interna.  A  tale
fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  al
modello F24 saranno apportate le necessarie integrazioni»;
  Visto l'art. 6 del decreto 19 gennaio 1993 relativo  al  versamento
dell'IVA da parte del consumatore finale per l'acquisto di  mezzi  di
trasporto nuovo di provenienza comunitaria;
  Visto il comma 2 dell'art. 31-bis del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, come modificato dall'art. 11
del decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 29, il  quale  prescrive
che: «L'Amministrazione finanziaria provvede  allo  scambio,  con  le
altre autorita' competenti degli Stati  membri  dell'Unione  europea,
delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento
delle imposte di qualsiasi tipo»;
  Vista la direttiva 29 aprile 1999,  n.  1999/37/CE  del  Consiglio,
relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli,  recepita  con
decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  14  febbraio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000;
  Considerato quanto disposto dall'art. 325, paragrafi  1  e  2,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui gli  Stati
membri hanno l'obbligo di lottare contro le attivita' illecite lesive
degli interessi  finanziari  dell'Unione  con  misure  dissuasive  ed
effettive;
  Considerata  altresi'  l'opportunita'   di   predisporre   adeguati
strumenti per la raccolta di informazioni necessarie  ad  assicurare,
alle autorita' degli Stati membri dell'Unione europea  competenti  in
materia di controlli fiscali, il corretto accertamento delle  imposte
di qualsiasi tipo;
  Ritenuto pertanto di  dover  adeguare  le  procedure  di  controllo
telematico dei dati  relativi  ai  veicoli  importati  in  Italia  ed
oggetto di  acquisto  intracomunitario,  al  fine  di  contrastare  e
prevenire efficacemente anche  i  sopravvenuti  fenomeni  evasivi  ed
elusivi dell'IVA;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
        Procedura per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli
        e rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea.
 
  1.  I  soggetti  operanti  nell'esercizio  di   imprese,   arti   e
professioni che, ai sensi dell'art. 38 del  decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993, n. 427, effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di
rimorchi provenienti da Stati dell'Unione  europea  o  aderenti  allo
spazio  economico  europeo  attraverso  canali  di  importazione  non
ufficiali,  comunicano  al   Dipartimento   per   i   trasporti,   la
navigazione,  gli  affari  generali  e  del  personale  (di   seguito
Dipartimento per i trasporti) i dati  riepilogativi  dell'operazione.
Tali soggetti assolvono gli obblighi previsti dall'art. 1,  comma  9,
del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262,  connessi  ai  predetti
acquisti intracomunitari, mediante  versamento,  con  modello  F24  -
Elementi identificativi, dell'imposta relativa  alla  prima  cessione
interna.
  2. I soggetti  non  operanti  nell'esercizio  di  imprese,  arti  e
professioni  comunicano  al  Dipartimento  per  i  trasporti  i  dati
riepilogativi  degli  acquisti  a  qualsiasi  titolo  effettuati   di
autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o  usati,  in  altri
Paesi dell'Unione europea.
  Gli stessi soggetti, nel caso di acquisto di veicoli nuovi ai sensi
dell'art. 38, comma 3, lettera e), del decreto-legge 30 agosto  1993,
n. 331 e in applicazione del successivo art. 53, assolvono  l'obbligo
del versamento dell'IVA mediante modello di versamento F24 - Elementi
identificativi.
  3. La comunicazione di cui ai precedenti commi 1 e 2,  e'  altresi'
effettuata nel caso di cessione a soggetti esteri degli  autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.
  4. Le  case  costruttrici  di  autoveicoli,  di  motoveicoli  e  di
rimorchi assolvono alla comunicazione di cui al comma 1 attraverso la
trasmissione  telematica,  al  sistema   informativo   centrale   del
Dipartimento per i trasporti terrestri, dell'abbinamento  dei  numeri
di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione  dei  veicoli
da immatricolare. Per le case costruttrici costituite all'estero,  la
trasmissione  telematica  del  predetto   abbinamento   puo'   essere
effettuata  esclusivamente  per  il  tramite  delle   loro   societa'
costituite in Italia, regolarmente iscritte al registro delle imprese
e  partecipate  in  via   maggioritaria,   o   della   loro   stabile
organizzazione italiana ovvero, in assenza  delle  predette  entita',
per il tramite dei loro  mandatari  unici  ed  esclusivi  accreditati
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine,
debbono intendersi per mandatari unici ed  esclusivi,  le  imprese  o
societa' costituite in Italia,  regolarmente  iscritte  nel  registro
delle imprese, che abbiano stipulato  con  la  casa  costruttrice  un
contratto di mandato  in  esclusiva  per  la  commercializzazione  in
Italia dei veicoli dalla stessa fabbricati.
  5. Assolti gli adempimenti di comunicazione previsti  dal  presente
articolo,  agli  autoveicoli,  ai  motoveicoli  e  ai   rimorchi   di
provenienza comunitaria e' assegnato un codice di immatricolazione  o
un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione
civile, previo esame della relativa documentazione tecnica e  secondo
le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti.
  6. I documenti relativi all'acquisto  del  veicolo  di  provenienza
comunitaria effettuato dai soggetti di cui all'art. 1,  comma  2,  ed
alla  eventuale  cessione,  debbono  essere  conservati  sino  al  31
dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si e' realizzata
l'operazione di acquisto o di vendita.

                               Art. 2
 
                 Caratteristiche della comunicazione
            da effettuare al Dipartimento per i trasporti
 
  1. La comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, relativa a  ciascun
autoveicolo,   motoveicolo   e   rimorchio   oggetto    dell'acquisto
intracomunitario, contiene:
    a) il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente
in Italia tenuto alla comunicazione;
    b) il numero di identificazione individuale di cui  all'art.  214
della  direttiva  2006/112/CE  del  28  novembre  2006   nonche'   la
denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici  del  fornitore
desunti  dalla  copia  di  un  suo  documento   d'identita'   qualora
quest'ultimo non sia soggetto passivo d'imposta;
    c) il numero di telaio dell'autoveicolo, del  motoveicolo  e  del
rimorchio oggetto dell'acquisto con l'indicazione  se  si  tratta  di
veicolo  nuovo  o  usato,   nonche'   l'eventuale   data   di   prima
immatricolazione all'estero; tali informazioni sono tratte, a seconda
dei casi, dal certificato di omologazione comunitario o  dalla  carta
di circolazione, emessa nel Paese dell'Unione europea di  provenienza
del veicolo e prodotta in  visione  in  originale  al  momento  della
comunicazione,  dalla  quale   deve   potersi   rilevare   l'avvenuta
radiazione per «esportazione»;
    d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo; tali informazioni
sono  tratte  dal  documento  di  acquisto  prodotto  in  visione  in
originale al momento della comunicazione.
  2. La comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, relativa a  ciascun
autoveicolo, motoveicolo o rimorchio oggetto dell'acquisto contiene:
    a) il codice fiscale, il nome  e  il  cognome  del  soggetto  non
operante nell'esercizio di imprese, arti e  professioni  intestatario
del documento d'acquisto, tenuto alla comunicazione, a nome del quale
sara' immatricolato il veicolo;
    b) il numero di identificazione individuale di cui  all'art.  214
della  direttiva  2006/112/CE  del  28  novembre  2006   nonche'   la
denominazione del soggetto passivo d'imposta intracomunitario, ovvero
i dati anagrafici  del  fornitore  desunti  dalla  copia  di  un  suo
documento d'identita' qualora quest'ultimo non sia  soggetto  passivo
d'imposta;
    c) il numero di telaio dell'autoveicolo, del  motoveicolo  e  del
rimorchio oggetto dell'acquisto, con l'indicazione se  si  tratta  di
veicolo  nuovo  o  usato,   nonche'   l'eventuale   data   di   prima
immatricolazione all'estero; tali informazioni sono tratte, a seconda
dei casi, dal certificato di omologazione comunitario o  dalla  carta
di circolazione, emessa nel Paese dell'Unione europea di  provenienza
del veicolo e prodotta in  visione  in  originale  al  momento  della
comunicazione,  dalla  quale   deve   potersi   rilevare   l'avvenuta
radiazione per «esportazione»;
    d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo; tali informazioni
sono  tratte  dal  documento  di  acquisto  prodotto  in  visione  in
originale al momento della comunicazione;
    e) il codice fiscale dell'intermediario delegato a presentare  la
comunicazione, a titolo gratuito e in via occasionale,  nei  casi  in
cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente.
  3. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, nel caso di  cessione
a soggetti esteri degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi,  non
immatricolati  in   Italia,   devono   produrre   una   comunicazione
contenente:
    a) il codice fiscale e la denominazione  del  soggetto  residente
tenuto alla comunicazione;
    b) il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero  il
numero di omologazione del veicolo con l'indicazione, a  seconda  dei
casi, se si tratta di veicolo nuovo o usato;
    c) la data e il prezzo dell'acquisto, nonche' l'eventuale data di
prima immatricolazione all'estero;
    d) la data della cessione;
    e) il numero di fattura, per i soli soggetti di cui  all'art.  1,
comma 1, ed il prezzo di cessione;
    f) i dati identificati dell'acquirente straniero.

                               Art. 3
 
                         Modalita' e termine
                        per la comunicazione.
 
  1. Le comunicazioni di cui all'art.  1,  comma  1,  possono  essere
effettuate:
    a)  tramite  collegamento  telematico  diretto  con   il   centro
elaborazione  dati  (C.E.D.)  della   Direzione   generale   per   la
motorizzazione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo
C.E.D., nei casi e secondo i criteri e le modalita'  stabiliti  dalla
Direzione generale per la motorizzazione;
    b) presso un ufficio della motorizzazione  civile,  nel  rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli;
    c)  avvalendosi  di  un  soggetto  autorizzato  all'esercizio  di
attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi  di  trasporto,
ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed
integrazioni, e abilitato  all'utilizzo  della  procedura  telematica
dello sportello telematico dell'automobilista, ai sensi  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  19  settembre  2000,  n.  358,  e
successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto  delle  competenze
territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti.
  2. Per i soggetti non operanti nell'esercizio di  imprese,  arti  e
professioni, la comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, puo' essere
effettuata alternativamente:
    a) presso un ufficio della  motorizzazione  civile  nel  rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli;
    b)  avvalendosi  di  un  soggetto  autorizzato  all'esercizio  di
attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi  di  trasporto,
ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed
integrazioni, e abilitato  all'utilizzo  della  procedura  telematica
dello sportello telematico dell'automobilista, ai sensi  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  19  settembre  2000,  n.  358,  e
successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto  delle  competenze
territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti.
  3. La comunicazione si intende effettuata al momento  del  rilascio
della ricevuta, in forma di stampato, in cui sono indicati i seguenti
dati:
    a) la data di ricezione della comunicazione;
    b) il protocollo attribuito alla comunicazione;
    c) il numero di  telaio  del  veicolo  cui  la  comunicazione  e'
riferita.
  4. Il termine per  l'invio  della  comunicazione  e'  stabilito  in
quindici giorni successivi all'effettuazione dell'acquisto e, in ogni
caso,  prima  della  data   di   presentazione   della   domanda   di
immatricolazione.  Lo  stesso  termine  e'  previsto  nel   caso   di
comunicazione conseguente  alla  cessione  a  soggetti  esteri  degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.

                               Art. 4
 
                          Immatricolazione.
 
  1. L'immatricolazione dei veicoli di cui all'art. 1 avviene  previa
verifica nell'archivio informatico del Dipartimento per  i  trasporti
che:
    a) risultino tutti i dati di cui all'art. 2, commi 1 e 2 ;
    b) risultino  trasmesse  in  via  telematica  dall'Agenzia  delle
entrate, le informazioni disponibili relative all'assolvimento  degli
obblighi IVA da parte dei soggetti istanti nei  confronti  dei  quali
tali obblighi sussistano;
    c) non risultino, al momento  dell'istanza  di  immatricolazione,
eventuali cause ostative derivanti  da  istruttoria  su  fenomeni  di
frode  IVA  connesse  all'introduzione   sul   territorio   nazionale
dell'autoveicolo.
  2. L'esito negativo della verifica di cui al comma 1  non  consente
di procedere all'immatricolazione.
  3. L'immatricolazione di un autoveicolo che in  precedenza  non  ha
superato i controlli di cui al comma 1 potra' essere resa procedibile
laddove, a seguito di nuova verifica  nell'archivio  informatico  del
Dipartimento per i trasporti, risultino acquisiti per via  telematica
i dati di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero  rimosse  le  cause
ostative di cui al comma 1, lettera c).

                               Art. 5
 
                   Entrata in vigore e abrogazioni
 
  1. Il presente decreto entrera' in  vigore  il  5  aprile  2018.  A
decorrere dalla medesima data sono abrogati  il  decreto  30  ottobre
2007 e il decreto 29 marzo 2011, adottati dal Capo  del  Dipartimento
dei trasporti terrestri di concerto  con  il  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, ed ogni altra disposizione in contrasto con  le  norme
del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
 
    Roma, 26 marzo 2018
 
                                               Il Capo Dipartimento   
                                               per i trasporti, la    
                                             navigazione, gli affari  
                                             generali e del personale
                                                    Chiovelli         
 
       Il direttore        
dell'Agenzia delle entrate
         Ruffini