- Normativa
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento dei danni di lieve entità alla persona
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
24 giugno 2008
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 giugno 2008
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento dei danni di
lieve entita' alla persona, derivanti da sinistri conseguenti alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private;
Visto in particolare l'art. 139, comma 5, del predetto Codice delle
assicurazioni private, ai sensi del quale gli importi indicati nel
comma 1 del medesimo articolo sono aggiornati annualmente con decreto
del Ministro delle attivita' produttive (ora dello sviluppo
economico) in misura corrispondente alla variazione dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed
impiegati, accertata dall'ISTAT;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale
e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"
Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
n. 117 del 20 maggio 2008;
Visto il decreto del Vice Ministro dello sviluppo economico, in
data 12 giugno 2007, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del
Codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui
al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla
variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese
di aprile 2007;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del
Vice Ministro dello sviluppo economico in data 12 giugno 2007,
applicando la maggiorazione del 3,3 %, pari alla variazione
percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile
2008;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal mese di aprile 2008, gli importi indicati nel
comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 12 giugno 2007,
sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentoventi euro e novantacinque centesimi per quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a);
quarantadue euro e sei centesimi per quanto riguarda l'importo
relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2008
Il Ministro: Scajola