• Normativa
  • Assicurazioni e responsabilità civile
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento dei danni di lieve entità alla persona

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
24 giugno 2008

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 giugno 2008

Aggiornamento  annuale degli importi per il risarcimento dei danni di
lieve  entita'  alla  persona, derivanti da sinistri conseguenti alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private;
  Visto in particolare l'art. 139, comma 5, del predetto Codice delle
assicurazioni  private,  ai  sensi del quale gli importi indicati nel
comma 1 del medesimo articolo sono aggiornati annualmente con decreto
del   Ministro   delle   attivita'  produttive  (ora  dello  sviluppo
economico)  in  misura  corrispondente  alla  variazione  dell'indice
nazionale   dei  prezzi  al  consumo  delle  famiglie  di  operai  ed
impiegati, accertata dall'ISTAT;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181, convertito con
modificazioni   dalla   legge   17 luglio   2006,   n.  233,  recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale
e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
  Visto  il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"
  Visto  l'indice  ISTAT  dei  prezzi  al  consumo per le famiglie di
operai  ed  impiegati,  relativo  al  mese di aprile 2008, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
n. 117 del 20 maggio 2008;
  Visto  il  decreto  del  Vice Ministro dello sviluppo economico, in
data  12 giugno  2007,  adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del
Codice  delle  assicurazioni private, con il quale gli importi di cui
al  predetto  art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla
variazione   del  sopracitato  indice  ISTAT  a  decorrere  dal  mese
di aprile 2007;
  Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del
Vice  Ministro  dello  sviluppo  economico  in  data  12 giugno 2007,
applicando   la   maggiorazione  del  3,3  %,  pari  alla  variazione
percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile
2008;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  A  decorrere  dal  mese  di aprile  2008,  gli importi indicati nel
comma 1  dell'art.  139  del  Codice  delle  assicurazioni  private e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 12 giugno 2007,
sono aggiornati nelle seguenti misure:
    settecentoventi   euro   e  novantacinque  centesimi  per  quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a);
    quarantadue  euro  e  sei centesimi per quanto riguarda l'importo
relativo   ad  ogni  giorno  di  inabilita'  assoluta,  di  cui  alla
lettera b).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 giugno 2008

                                                 Il Ministro: Scajola