- Normativa
- Sanzioni pecuniarie
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Ministero dell'Interno
Decreto 16 dicembre 2014
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 dicembre 2014
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi
dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(14A10133)
(GU n.302 del 31-12-2014)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 19 dicembre 2012;
Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alla citata
disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della
strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale,
verificatasi nel biennio dal 1°dicembre 2012 al 30 novembre 2014;
Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo
delle sanzioni di cui all'art.115, comma 3, 2° periodo e comma 4, e
degli articoli 116, 124, 125, 126, 135 e 136-bis, introdotte nel
Nuovo Codice della strada e norme correlate per effetto delle
disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come
modificate con decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, non essendo
decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore;
Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel
biennio dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2014, calcolato
dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' dello 0.8%;
Decreta:
Art. 1
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante il Nuovo Codice
della strada e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata
secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.
2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'art.115, comma 3, 2° periodo
e comma 4, e degli artt. 116, 124, 125, 126, 135 e 136-bis del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e norme correlate, come
introdotte o modificate dalle disposizioni del decreto legislativo 18
aprile 2011, n. 59, come modificate con decreto legislativo 16
gennaio 2013, n.2, riportate nella tabella II in allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Roma, 16 dicembre 2014
Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lupi
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e Affari esteri,
reg.ne - Prev. n. 3412
Tabella I
Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una
somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti
come segue:
Ove era prevista la sanzione da € 24 a € 97 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 24 a € 98.
Ove era prevista la sanzione da € 25 a € 99 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 25 a € 100.
Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 155 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 38 a € 156.
Ove era prevista la sanzione da € 39 a € 159 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 39 a € 160.
Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 160 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 40 a € 161.
Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 162 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 40 a € 163.
Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 163 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 40 a € 164.
Ove era prevista la sanzione da € 41 a € 168 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 41 a € 169.
Ove era prevista la sanzione da € 51 a € 99 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 51 a € 100.
Ove era prevista la sanzione da € 76 a € 308 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 77 a € 310.
Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 318 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 81 a € 321.
Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 323 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 81 a € 326.
Ove era prevista la sanzione da € 82 a € 328 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 83 a € 331.
Ove era prevista la sanzione da € 83 a € 329 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 84 a € 332.
Ove era prevista la sanzione da € 84 a € 335 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 85 a € 338.
Ove era prevista la sanzione da € 99 a € 201 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 100 a € 203.
Ove era prevista la sanzione da € 105 a € 422 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 106 a € 425.
Ove era prevista la sanzione da € 126 a € 252 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 127 a € 254.
Ove era prevista la sanzione da € 154 a € 616 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 155 a € 621.
Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 622 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 156 a € 627.
Ove era prevista la sanzione da € 156 a € 626 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 157 a € 631.
Ove era prevista la sanzione da € 159 a € 639 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 160 a € 644.
Ove era prevista la sanzione da € 160 a € 641 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 161 a € 646.
Ove era prevista la sanzione da € 162 a € 646 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 163 a € 651.
Ove era prevista la sanzione da € 163 a € 653 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 164 a € 658.
Ove era prevista la sanzione da € 163 a € 658 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 164 a € 663.
Ove era prevista la sanzione da € 168 a € 674 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 169 a € 679.
Ove era prevista la sanzione da € 211 a € 843 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 213 a € 850.
Ove era prevista la sanzione da € 216 a € 432 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 218 a € 435.
Ove era prevista la sanzione da € 264 a € 1.054 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 266 a € 1.062.
Ove era prevista la sanzione da € 284 a € 1.133 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 286 a € 1.142.
Ove era prevista la sanzione da € 294 a € 1.174 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 296 a € 1.183.
Ove era prevista la sanzione da € 316 a € 1.265 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 319 a € 1.275.
Ove era prevista la sanzione da € 318 a € 1.272 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 321 a € 1.282.
Ove era prevista la sanzione da € 324 a € 1.294 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 327 a € 1.304.
Ove era prevista la sanzione da € 331 a € 1.324 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 334 a € 1.335.
Ove era prevista la sanzione da € 353 a € 1.762 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 356 a € 1.776.
Ove era prevista la sanzione da € 369 a € 1.476 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 372 a € 1.488.
Ove era prevista la sanzione da € 385 a € 1.539 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 388 a € 1.551.
Ove era prevista la sanzione da € 398 a € 1.596 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 401 a € 1.609.
Ove era prevista la sanzione da € 403 a € 1.617 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 406 a € 1.630.
Ove era prevista la sanzione da € 410 a € 1.643 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 413 a € 1.656.
Ove era prevista la sanzione da € 419 a € 1.682 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 422 a € 1.695.
Ove era prevista la sanzione da € 422 a € 1.686 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 425 a € 1.699.
Ove era prevista la sanzione da € 527 a € 2.108 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 531 a € 2.125.
Ove era prevista la sanzione da € 662 a € 2.650 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 667 a € 2.671.
Ove era prevista la sanzione da € 705 a € 3.526 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 711 a € 3.554.
Ove era prevista la sanzione da € 765 a € 3.076 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 771 a € 3.101.
Ove era prevista la sanzione da € 769 a € 3.079 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 775 a € 3.104.
Ove era prevista la sanzione da € 770 a € 3.086 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 776 a € 3.111.
Ove era prevista la sanzione da € 772 a € 3.115 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 778 a € 3.140.
Ove era prevista la sanzione da € 802 a € 3.212 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 808 a € 3.238.
Ove era prevista la sanzione da € 808 a € 3.234 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 814 a € 3.260.
Ove era prevista la sanzione da € 821 a € 3.287 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 828 a € 3.313.
Ove era prevista la sanzione da € 841 a € 3.366 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 848 a € 3.393.
Ove era prevista la sanzione da € 895 a € 3.578 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 902 a € 3.607.
Ove era prevista la sanzione da € 939 a € 3.758 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 947 a € 3.788.
Ove era prevista la sanzione da € 1.054 a € 3.162 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 1.062 a € 3.187.
Ove era prevista la sanzione da € 1.054 a € 4.216 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 1.062 a € 4.250.
Ove era prevista la sanzione da € 1.174 a € 11.741 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 1.183 a € 11.835.
Ove era prevista la sanzione da € 1.324 a € 5.302 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 1.335 a € 5.344.
Ove era prevista la sanzione da € 1.376,55 a € 13.765,50 la
stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.388 a € 13.876.
Ove era prevista la sanzione da € 1.761 a € 7.045 a stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 1775 a € 7.101.
Ove era prevista la sanzione da € 1.818 a € 7.276 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 1.833 a € 7.334.
Ove era prevista la sanzione da € 1.865 a € 7.460 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 1.880 a € 7.520.
Ove era prevista la sanzione da € 1.941 a € 7.767 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 1.957 a € 7.829.
Ove era prevista la sanzione da € 1.988 a € 7.953 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 2.004 a € 8.017.
Ove era prevista la sanzione da € 2.650 a € 10.604 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 2.671 a € 10.689.
Ove era prevista la sanzione da € 4.696 a € 18.785 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 4.734 a € 18.935.
Ove era prevista la sanzione da € 10.793 a € 16.189 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 10.879 a € 16.319.
----------
Tabella II
Disposizioni previste dal codice della strada e norme correlate
che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni:
Articolo 115, comma 3, secondo periodo, e comma 4;
Articolo 116;
Articolo 124;
Articolo 125;
Articolo 126;
Articolo 135;
Articolo 136-bis.