- Normativa
- Economia dei trasporti e della mobilità
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 228, comma 3, del Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto l'art. 405, comma 3, del Regolamento di esecuzione e diattuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella VII.l, allegata aldecreto del Presidente della Republica 16 dicembre 1992, n. 495,riportante gli importi dei diritti di competenza del Ministero deilavori pubblici ,ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,recante: «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamentonazionale, a norma dell'art. l, comma l, della legge 17 dicembre1997, n. 433»; Visto 1'art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, che sospende sino al31 dicembre 2009 l'efficacia delle norme statali che obbligano oautorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggettol'adeguamento di diritti,contributi o tariffe a carico di personefisiche o persone giuridiche in relazione al tasso diinflazione,ovvero ad altri meccanismi automatici; Ritenuta la necessita' di dover provvedere, in conformita' di talidisposizioni, all'aggiornamento degli importi dei diritti dovutidagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative dicompetenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inmisura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per lefamiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi neidue anni precedenti, e stabilire la decorrenza della loroapplicazione; Considerato che l'indice dei prezzi al, consumo per le famiglie dioperai le impiegati relativo al mese di novembre 2008 calcolatodall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazionepercentuale dell'indice del mese di novembre 2008 rispetto a novembre1992 in misura pari al 51%;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per leoperazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1, previstadall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495, recante il Regolamento diesecuzione e di attuazione delnuovo codice della Strada, come modificata dall'art. 238 del decretodel Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sonoaggiornati come segue:
a) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 100.000», lostesso deve intendersi sostituito in " euro 77,98»;
b) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 200.000», lostesso deve intendersi sostituito in «euro 155,97»;
c) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 250.000», lostesso deve intendersi sostituito in «euro 194,96»;
d) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 400.000», lostesso deve intendersi sostituito in «euro 311,94»;
e) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 500.000», lostesso deve intendersi sostituito in «euro 389,92»;
f) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.000.000»,lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 779,85»;
g) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.500.000»,lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 1169,77».
2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per leoperazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti per le quali la domanda sia presentatasuccessivamente al 31 dicembre 2009.
Roma, 23 aprile 2009
Il Ministro : MatteoliRegistrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2009Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 123