- Normativa
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Aggiornamento degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità
Ministero delle imprese e del made in Italy
Decreto 16 ottobre 2023
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 16 ottobre 2023
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno
biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti -
anno 2023. (23A05864)
(GU n.247 del 21-10-2023)
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
codice delle assicurazioni private;
Visto in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto codice,
novellato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai sensi del quale gli
importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve
entita' derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo
articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello
sviluppo economico (ora delle Imprese e del made in Italy) in misura
corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;
Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2023, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 120 del 24 maggio 2023;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 8
giugno 2022, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del codice,
con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono
stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice
ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2022;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico, in data 8 giugno 2022, applicando
la maggiorazione del 7,9% pari alla variazione percentuale del
predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2023;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dal mese di aprile 2023, gli importi indicati nel
comma 1 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale adottato in
data 8 giugno 2022, sono aggiornati nelle seguenti misure:
novecentotrentanove euro e settantotto centesimi, per quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a);
cinquantaquattro euro e ottanta centesimi, per quanto riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b).
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2023
Il Ministro: Urso