• Normativa
  • Assicurazioni e responsabilità civile
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Aggiornamento degli importi per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità

Ministero delle imprese e del made in Italy
Decreto 28 settembre 2026

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entita' conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonche' conseguenti all'attivita' dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata. Anno 2026

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 28 settembre 2026 

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno non

patrimoniale per  lesioni  di  non  lieve  entita'  conseguenti  alla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonche'  conseguenti

all'attivita'  dell'esercente  la  professione  sanitaria   e   della

struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata. Anno 2026.

(26A05220) 

(GU n.235 del 9-10-2026 - Suppl. Ordinario n. 41)

 

 

 

                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 

                         E DEL MADE IN ITALY 

 

  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il

codice delle assicurazioni private; 

  Visto l'art. 138, comma 2, del citato  codice  delle  assicurazioni

private, ai sensi del quale la tabella  unica  nazionale  del  valore

pecuniario  da  attribuire  a  ogni  singolo  punto  di  invalidita',

comprensivo dei coefficienti di  variazione  corrispondenti  all'eta'

del  soggetto  leso,  e'  redatta  secondo  criteri  e  principi  ivi

individuati ed, in particolare, quello di cui alla  lettera  d),  del

medesimo comma 2, secondo  cui  il  valore  economico  del  punto  e'

funzione decrescente dell'eta' del soggetto, sulla base delle  tavole

di mortalita' elaborate dall'ISTAT, al tasso  di  rivalutazione  pari

all'interesse legale; 

  Visto il medesimo art. 138, comma 5, ai sensi del quale gli importi

stabiliti nella tabella unica  nazionale  del  valore  pecuniario  da

attribuire a  ogni  singolo  punto  di  invalidita'  comprensivo  dei

coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso,

indicati  nel  comma  1,  lettera  b)  del  medesimo  articolo,  sono

aggiornati  annualmente  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico  in  misura  corrispondente  alla  variazione   dell'indice

nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

accertata dall'ISTAT; 

  Visto l'art. 139, comma 5, del codice delle assicurazioni  private,

ai sensi del quale gli importi del risarcimento del  danno  biologico

per lesioni di lieve entita' derivanti da sinistri  conseguenti  alla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1

del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente  con  decreto  del

Ministro dello  sviluppo  economico  in  misura  corrispondente  alla

variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie

di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT; 

  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante

disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei

ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022,

n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto

la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; 

  Visto decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio  2025,  n.

12, avente ad oggetto il regolamento recante  la  tabella  unica  del

valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto  di  invalidita'

tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti  di  variazione

corrispondenti all'eta' del soggetto leso, ai  sensi  dell'art.  138,

comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al

decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209  e,  in  particolare,

l'art.  1,  comma  2  del  citato  decreto,  ai   sensi   del   quale

all'aggiornamento  e  alla  modifica  della  tavola  1.B.,  riportata

nell'allegato I, derivanti da aggiornamenti e modifiche  alle  tavole

di mortalita' elaborate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

e al tasso di rivalutazione pari all'interesse  legale,  si  provvede

con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  sentito

l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS); 

  Visto l'art. 2 del citato decreto, ai sensi del quale il valore del

primo punto di invalidita' e' pari a quello previsto  dall'art.  139,

commi 1, lettera a), ultimo periodo, e 5, del decreto  legislativo  7

settembre 2005, n. 209; 

  Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del

10 dicembre 2025, adottato ai sensi dell'art. 138, comma 5 del codice

delle assicurazioni private e dell'art. 1, comma 2  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, con il quale sono

state da ultimo aggiornate  la  tavola  1.B.  dell'allegato  I  e  le

tabelle di cui all'allegato II  del  citato  decreto  del  Presidente

della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12; 

  Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del

20 luglio 2026, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del  codice

delle assicurazioni private, con il  quale  gli  importi  di  cui  al

predetto art. 139, comma 1, sono  stati  da  ultimo  aggiornati  alla

variazione del sopracitato indice  ISTAT  a  decorrere  dal  mese  di

aprile 2026; 

  Vista la tavola di mortalita' elaborata da ISTAT per l'anno 2024; 

  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10

dicembre 2025, adottato ai sensi dell'art. 1284  del  codice  civile,

con il quale e' stata da  ultimo  fissata  all'1,60%  la  misura  del

saggio degli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2026; 

  Visto l'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di

operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2026 - che ha  subito

una maggiorazione  del  2,6%  rispetto  al  mese  di  aprile  2025  -

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie

generale n. 117 del 22 maggio 2026; 

  Sentito l'IVASS - Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni,

che con nota prot. MT n. 26534 del 13  luglio  2026  ha  trasmesso  i

prospetti aggiornati della Tabella unica nazionale; 

  Ritenuto di dover aggiornare la tavola 1.B. dell'allegato  I  e  le

tabelle di cui all'allegato  II  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  1. Sono aggiornate, a decorrere dal mese di aprile 2026: 

    a) la tavola 1.B. dell'art. 1, comma 1, lettera  a)  del  decreto

del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, n. 12, riportata

nell'allegato I; 

    b) le tabelle di cui all'art. 1, comma 1, lettere  b)  e  c)  del

decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025,  n.  12,

riportate nell'allegato II. 

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. 

    Roma, 28 settembre 2026 

 

                                                    Il Ministro: Urso 

                                                           Allegato I 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                                                          Allegato II 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico