- Normativa
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Aggiornamento degli importi per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità
Ministero delle imprese e del made in Italy
Decreto 10 dicembre 2025
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 10 dicembre 2025
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno non
patrimoniale per lesioni di non lieve entita' conseguenti alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonche' conseguenti
all'attivita' dell'esercente la professione sanitaria e della
struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata. Anno 2025.
(25A06873)
(GU n.299 del 27-12-2025 - Suppl. Ordinario n. 41)
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
codice delle assicurazioni private;
Visto l'art. 138, comma 2, del citato codice delle assicurazioni
private, ai sensi del quale la tabella unica nazionale del valore
pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita',
comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta'
del soggetto leso, e' redatta secondo criteri e principi ivi
individuati ed, in particolare, quello di cui alla lettera d), del
medesimo comma 2, secondo cui il valore economico del punto e'
funzione decrescente dell'eta' del soggetto, sulla base delle tavole
di mortalita' elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari
all'interesse legale;
Visto il medesimo art. 138, comma 5, ai sensi del quale gli importi
stabiliti nella tabella unica nazionale del valore pecuniario da
attribuire a ogni singolo punto di invalidita' comprensivo dei
coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso,
indicati nel comma 1, lettera b) del medesimo articolo, sono
aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo
economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
accertata dall'ISTAT;
Visto l'art. 139, comma 5, del codice delle assicurazioni private,
ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico
per lesioni di lieve entita' derivanti da sinistri conseguenti alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1
del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del
Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla
variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie
di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022,
n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto
la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025,
n. 12, avente ad oggetto il regolamento recante la tabella unica del
valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita'
tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione
corrispondenti all'eta' del soggetto leso, ai sensi dell'art. 138,
comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, in particolare,
l'art. 1, comma 2 del citato decreto, ai sensi del quale
all'aggiornamento e alla modifica della tavola 1.B., riportata
nell'allegato I, derivanti da aggiornamenti e modifiche alle tavole
di mortalita' elaborate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale, si provvede
con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);
Visto l'art. 2 del citato decreto, ai sensi del quale il valore del
primo punto di invalidita' e' pari a quello previsto dall'art. 139,
comma 1, lettera a), ultimo periodo, e comma 5, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del
18 luglio 2025, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del codice
delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al
predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla
variazione del sopracitato indice ISTAT, a decorrere dal mese di
aprile 2025;
Vista la tavola di mortalita' elaborata da ISTAT per l'anno 2023;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10
dicembre 2024, adottato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile,
con il quale e' stata da ultimo fissata al 2% la misura del saggio
degli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2025;
Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2025 - che ha subito
una maggiorazione dell'1,7% rispetto al mese di aprile 2024 -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 117 del 22 maggio 2025;
Sentito l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni,
che con nota prot. MT n. 33457 del 3 ottobre 2025 ha trasmesso i
prospetti aggiornati della tabella unica nazionale;
Ritenuto di dover aggiornare la tavola 1.B. dell'allegato I e le
tabelle di cui all'allegato II del decreto del Presidente della
Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12;
Decreta:
Art. 1
1. Sono aggiornate, a decorrere dal mese di aprile 2025:
a) la tavola 1.B. dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto
del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, n. 12, di cui
all'allegato I;
b) le tabelle di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c) del
decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, n. 12,
di cui, rispettivamente alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2025
Il Ministro: Urso
Allegato
TAVOLA 1.B - Coefficienti di variazione
corrispondenti all'eta' del soggetto leso
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
TABELLA UNICA NAZIONALE
2.C. Tabella comprensiva del solo danno biologico - 2025
(intervallo di invalidita' da 10 a 40 punti percentuali)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA UNICA NAZIONALE
2.C. Tabella comprensiva del solo danno biologico - 2025
(intervallo di invalidita' da 41 a 70 punti percentuali)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA UNICA NAZIONALE
2.C. Tabella comprensiva del solo danno biologico - 2025
(intervallo di invalidita' da 71 a 100 punti percentuali)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA UNICA NAZIONALE
2.A. Tabella comprensiva del danno morale con aumento minimo - 2025
(intervallo di invalidita' da 10 a 40 punti percentuali)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA UNICA NAZIONALE
2.A. Tabella comprensiva del danno morale con aumento minimo - 2025
(intervallo di invalidita' da 41 a 70 punti percentuali)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA UNICA NAZIONALE
2.A. Tabella comprensiva del danno morale con aumento minimo - 2025
(intervallo di invalidita' da 71 a 100 punti percentuali)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA UNICA NAZIONALE
2.B. Tabella comprensiva del danno morale con aumento medio - 2025
(intervallo di invalidita' da 10 a 40 punti percentuali)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA UNICA NAZIONALE
2.B. Tabella comprensiva del danno morale con aumento medio - 2025
(intervallo di invalidita' da 41 a 70 punti percentuali)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA UNICA NAZIONALE
2.B. Tabella comprensiva del danno morale con aumento medio - 2025
(intervallo di invalidita' da 71 a 100 punti percentuali)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA UNICA NAZIONALE
2.C. Tabella comprensiva del danno morale con aumento massimo - 2025
(intervallo di invalidita' da 10 a 40 punti percentuali)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA UNICA NAZIONALE
2.C. Tabella comprensiva del danno morale con aumento massimo - 2025
(intervallo di invalidita' da 41 a 70 punti percentuali)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA UNICA NAZIONALE
2.C. Tabella comprensiva del danno morale con aumento massimo - 2025
(intervallo di invalidita' da 71 a 100 punti percentuali)
Parte di provvedimento in formato grafico