- Normativa
- Ambiente ed energia
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Aggiornamento delle disposizioni per gli impianti per l’alimentazione dei veicoli a GPL
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Prot. n. 37564_DIV2/C del 15 aprile 2009
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri, la Navigazione ed i Sistemi Informatici e Statistici
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 2
Roma, 15.4.2009
Prot. in uscita n.: 37564_DIV2/C
Indirizzi: vedi file pdf
Oggetto: Circolare prot. n. 1671-4102 del 22.5.2001 degli impianti per l’alimentazione dei veicoli a gas di petrolio liquefatto (GPL). Aggiornamento delle disposizioni.
A seguito di modifiche apportate alle disposizioni della norma internazionale Un Ece n. 67-01, si precisa che alcune disposizioni contenute nel paragrafo C, punto 2 della circolare prot. n. 1671-4102 del 22.5.2001 non sono più vigenti poiché in contrasto con l’attuale formulazione del regolamento suddetto e pertanto devono essere disapplicate.
Le prescrizioni in argomento riguardano specificatamente le compatibilità ammesse tra gli accessori al serbatoio ed il serbatoio medesimo, nell’installazione degli impianti a gas di petrolio liquefatto sui veicoli in circolazione.
E’ noto infatti, che ai sensi del regolamento Unece n. 67-01 l’accertamento delle compatibilità tra il serbatoio, le valvole di sicurezza ed i relativi accessori, è espressamente previsto soltanto nel corso del procedimento di omologazione del serbatoio. Conseguentemente le predette compatibilità, esplicitate nell’appendice al certificato sono in tale sede verificate, ed ivi fornite le pertinenti informazioni tecniche.
Il sopraccitato punto è così nuovamente formulato:
“2 Dichiarazione dell’allestitore
L’allestitore deve presentare una dichiarazione relativa all’esecuzione a perfetta regola d’arte dell’impianto con specifica menzione:
- delle prescrizioni sul fissaggio dei serbatoi e della camera stagna di ventilazione (ove esiste);
- della resistenza dei supporti e dei punti di ancoraggio al veicolo;
- delle previste caratteristiche di resistenza delle tubazioni;
- delle indicazioni fornite dal costruttore del veicolo e dai costruttori di ogni singolo componente;
- dell’eventuale installazione di componenti non omologati ai sensi del regolamento 67/01, nella parte dell’impianto in cui le pressioni sono inferiori a 20 KPa.
A titolo di esempio nell’allegato II è riportato il “fac simile” del modello relativo alle dichiarazioni in argomento, che contempla anche le caratteristiche di sicurezza dell’impianto di cui all’allegato I della circolare U.d.G. B n. 63 del 11.10.2000.
L’allestitore deve apporre, sul documento di circolazione del veicolo, il timbro di cui all’articolo 4 della legge 21.7.1984 n. 362.”
In analogia con quanto sopra riportato, le disposizioni recate al paragrafo B della circolare U.d.G. n. 63 del 11.10.2000, poste dopo il punto 3 e in contrasto con le presenti disposizioni, si considerano disapplicate.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio VITELLI
PB