- Normativa
- Ambiente ed energia, Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Urbanistica, territorio e infrastrutture
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Aggiornamento tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 16 marzo 2020
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 marzo 2020
Aggiornamento degli importi di cui agli allegati III-ter e IV del
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 e successive modifiche,
relativo alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
(20A03369)
(GU n.163 del 30-6-2020)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di
autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso
di alcune infrastrutture, come successivamente modificata dalle
direttive 2006/38/CE e 2011/76/UE;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 recante
«Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva
1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture», come successivamente modificato dal decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 43, recante «Attuazione della direttiva
2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla
tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di
merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture»;
Visto in particolare l'art. 7, comma 1-bis del decreto legislativo
25 gennaio 2010, n. 7, che prevede che, successivamente alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea degli
aggiornamenti degli importi in euro di cui all'allegato IV e degli
importi in centesimi di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter,
con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono aggiornati i predetti importi, indicati nei rispettivi
allegati, parte integrante del decreto legislativo medesimo;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 26 giugno 2015, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 256 del 3 novembre 2015,
con il quale sono stati aggiornati gli allegati IV e III-ter del
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, in adeguamento agli
importi dell'allegato II nonche' delle tabelle 1 e 2 dell'allegato
III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 46, del 18 febbraio
2014;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 7 luglio 2016, n. 235, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 13 settembre 2016,
con il quale sono stati aggiornati gli allegati III-ter e IV del
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, in adeguamento agli
importi dell'allegato II nonche' delle tabelle 1 e 2 dell'allegato
III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 194/07, del 1° giugno
2016;
Considerato che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C
205/1, del 14 giugno 2018, risulta pubblicato l'«Aggiornamento
dell'allegato II e delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter, per
quanto riguarda i valori in euro applicabili in conformita' all'art.
10-bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio»;
Decreta:
Art. 1
Modifiche degli allegati III-ter e IV
del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7
1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.
7, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, gli
allegati III-ter e IV del medesimo decreto legislativo sono
sostituiti come di seguito indicato, al fine di aggiornarne i
relativi importi in adeguamento ai nuovi importi dell'allegato II,
nonche' delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter della direttiva
1999/62/CE e successive modifiche:
a) l'allegato III-ter, recante «Importo massimo dell'onere medio
ponderato per i costi esterni», che comprende, a sua volta, la
tabella 1, concernente il «Costo imputabile massimo dell'inquinamento
atmosferico» e la tabella 2, concernente il «Costo imputabile massimo
dell'inquinamento acustico», e' sostituito dall'allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
b) l'allegato IV, recante «Importo massimo in euro dei diritti
d'utenza, comprese le spese amministrative» e' sostituito
dall'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 2
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di
controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16 marzo 2020
Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, n. 2902
Allegato 1
ALLEGATO III-ter
IMPORTO MASSIMO DELL'ONERE MEDIO PONDERATO PER I COSTI ESTERNI
Il presente allegato definisce i parametri da utilizzare per il
calcolo dell'importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi
esterni.
1. Costo massimo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico
Tabella 1: Costo imputabile massimo dell'inquinamento atmosferico
=====================================================================
|Centesimi/veicolo.chilometro| Strade suburbane | Strade interurbane|
| | (comprese | (comprese |
| | le autostrade) | le autostrade) |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|EURO 0 | 17,2 | 12,9 |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|EURO I | 11,8 | 8,6 |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|EURO II | 9,7 | 7,6 |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|EURO III | 7,6 | 6,5 |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|EURO IV | 4,3 | 3,3 |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|EURO V | 0 | 0 |
| +------------------+-------------------+
|dopo il 31 dicembre 2013 | 3,3 | 2,2 |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|EURO VI | 0 | 0 |
| +------------------+-------------------+
|dopo il 31 dicembre 2017 | 2,2 | 1,1 |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|Meno inquinanti | | |
|rispetto a EURO VI | 0 | 0 |
+----------------------------+------------------+-------------------+
I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per un fattore
non superiore a 2 nelle zone di montagna nella misura in cui la
pendenza delle strade, l'altitudine o gli sbalzi di temperatura lo
giustifichino.
2. Costo massimo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico
Tabella 2: Costo imputabile massimo dell'inquinamento acustico
=====================================================================
|Centesimi/veicolo.chilometro | Giorno | Notte |
+----------------------------------------------+----------+---------+
|Strade suburbane (comprese le autostrade) | 1,18 | 2,15 |
+----------------------------------------------+----------+---------+
|Strade interurbane (comprese le autostrade) | 0,22 | 0,33 |
+----------------------------------------------+----------+---------+
I valori riportati nella tabella 2 possono essere moltiplicati per un
fattore non superiore a 2 nelle zone di montagna nella misura in cui
la pendenza delle strade, gli sbalzi di temperatura o l' "effetto
anfiteatro" lo giustifichino.
Allegato 2
ALLEGATO IV
(allegato II direttiva 1999/62/CE)
IMPORTO MASSIMO IN EURO DEI DIRITTI D'UTENZA, COMPRESE LE SPESE
AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 7
Annualmente
=====================================================================
| | Fino a tre assi | Quattro o piu' assi |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|EURO 0 | 1 428 | 2 394 |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|EURO I | 1 242 | 2 073 |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|EURO II | 1 081 | 1 803 |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|EURO III | 940 | 1 567 |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|EURO IV e meno inquinanti | 855 | 1 425 |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
Mensilmente e settimanalmente
L'importo massimo mensile e settimanale delle aliquote e'
proporzionale alla durata dell'uso delle infrastrutture.
Giornalmente
Il diritto d'utenza giornaliero e' pari a 12 euro per tutte le
categorie di veicoli.