- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Albi provinciali degli autotrasportatori
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Decreto 8 gennaio 2015
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2015
Trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali
degli autotrasportatori dalle province agli uffici periferici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 1, comma 94, della legge n. 147/2013 (legge di
stabilita' 2014). (15A03326)
(GU n.101 del 4-5-2015)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante "Istituzione
dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un
sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada", e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59", e in particolare l'art. 105, comma 3, lettera h);
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante
"Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato
centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori", e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare in particolare
l'art. 12, comma 83;
Visto l'art. 1, commi 92 e 93, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(legge di stabilita' 2014), che, novellando l'art. 10 del decreto
legislativo n. 284 del 2005, attribuisce, tra l'altro, al Comitato
centrale nella sua attuale configurazione giuridica di articolazione
dell'Amministrazione, funzioni di consulenza e di supporto ai fini
della definizione dell'indirizzo politico-amministrativo del settore,
funzioni di controllo delle imprese iscritte e sulla regolarita'
dell'esercizio dell'attivita' economica, nonche' rilevanti modifiche
ai requisiti di rappresentativita' che le Associazioni devono
dimostrare per ottenere il diritto di poter designare i propri
rappresentanti in seno al Comitato centrale;
Visto l'art. 1, comma 94, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(legge di stabilita' 2014), a norma del quale le funzioni relative
alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici
periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante "Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", e il decreto
ministeriale 4 agosto 2014, recante l'individuazione e la definizione
degli uffici dirigenziali del Ministero stesso;
Visto l'Accordo tra Stato, regioni ed enti locali, sancito in sede
di Conferenza unificata nella seduta del 14 febbraio 2002, recante
"Modalita' organizzative e procedure per l'applicazione dell'art.
105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
Considerata la necessita' di procedere all'adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri relativo al trasferimento delle
funzioni di cui al citato comma 94 dell'art. 1 della legge n. 147 del
2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
22 febbraio 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Graziano Delrio e' stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
Funzioni trasferite
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, sono attribuite agli uffici
periferici della Motorizzazione civile, nell'ambito del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti,
la navigazione, gli affari generali ed il personale, le funzioni gia'
trasferite alle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 105,
comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di tenuta degli Albi provinciali, quali articolazioni
dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, ivi compresa la verifica
della sussistenza dei requisiti per l'esercizio della professione di
autotrasportatore relativi all'onorabilita', alla capacita'
professionale, alla capacita' finanziaria e allo stabilimento, come
definiti dal Regolamento CE 1071/2009.
Art. 2
Attribuzioni degli uffici
della Motorizzazione civile
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 compete agli uffici della
Motorizzazione civile, oltre alle attribuzioni gia' esercitate in
base alla legislazione vigente:
a) ricevere e istruire le domande delle imprese per l'iscrizione
nell'Albo e decidere sul loro accoglimento;
b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia
nell'Albo, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione;
c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione
nell'Albo;
d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti
disciplinari previsti dalla normativa;
e) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme
in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla legge;
f) promuovere, nell'ambito locale, anche d'intesa con le
associazioni della categoria, lo sviluppo e il miglioramento del
settore dell'autotrasporto di cose;
g) esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal Comitato
centrale;
h) curare la tenuta e l'aggiornamento del registro elettronico
nazionale, sulla base delle disposizioni dettate dal Dipartimento per
i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La Direzione generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
provvede con propri decreti a dettare le opportune disposizioni
attuative.
Art. 3
Comitati interprovinciali
1. In seno ad ogni Direzione generale territoriale del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera, senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato
interprovinciale per l'Albo degli autotrasportatori, con funzioni
consultive, che esprime pareri, non obbligatori ne' vincolanti, in
ordine alle materie relative all'esercizio dell'attivita' di
trasporto su strada.
2. Ogni Comitato e' composto:
a) dal Direttore generale dell'ufficio, in qualita' di
presidente;
b) da quattro funzionari preposti alle funzioni in materia di
autotrasporto e in servizio presso gli uffici della Motorizzazione
civile ricompresi nella circoscrizione territoriale cui si riferisce
la Direzione territoriale, di cui uno in funzione di vice presidente;
c) da cinque rappresentanti delle associazioni locali aderenti
alle associazioni nazionali di categoria accreditate presso il
Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi.
3. I componenti di ciascun Comitato interprovinciale sono nominati
con decreto del Direttore della Direzione generale territoriale
interessata, durano in carica cinque anni e possono essere confermati
per una sola volta.
4. Ai Comitati interprovinciali per l'Albo sono attribuite funzioni
consultive e di studio nelle materie di cui al presente decreto, ed
in particolare:
a) istruttoria delle domande delle imprese per l'iscrizione
nell'Albo e determinazione sul loro accoglimento;
b) redazione dell'elenco di tutti gli iscritti della provincia
nell'Albo, esecuzione delle variazioni e cura della pubblicazione;
c) accertamento circa la permanenza dei requisiti per
l'iscrizione nell'Albo;
d) deliberazione di sospensioni, cancellazioni e provvedimenti
disciplinari;
e) cura dell'osservanza delle norme in materia di autotrasporto
di cose per conto di terzi;
f) promozione, nell'ambito locale, dello sviluppo e del
miglioramento dell'autotrasporto di cose.
5. La partecipazione ai Comitati interprovinciali non puo' dare
luogo all'erogazione di compensi, indennita' o gettoni di presenza.
Art. 4
Risorse umane e finanziarie
1. Fatte salve eventuali procedure di mobilita' attivate su base
volontaria dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale, gli uffici della Motorizzazione civile esercitano le
funzioni trasferite utilizzando il contingente di personale gia'
assegnato ai rispettivi uffici.
2. Le funzioni amministrative di cui agli articoli precedenti sono
trasferite senza oneri a carico della finanza pubblica e pertanto
sono esercitate con le risorse finanziarie previste a legislazione
vigente, costituite dalle risorse a suo tempo assegnate alle
Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera
h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da iscrivere, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2015, nello stato di previsione
della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le
spese di funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza.
Roma, 8 gennaio 2015
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri,
il Sottosegretario di Stato
Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2015
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,
Reg.ne - Prev. n. 927