• Giurisprudenza
  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Alcoltest e diritto di difesa

Corte di Cassazione, IV sez. penale
11 aprile 2008, n. 15301

Circolazione stradale – Art. 186 cod. strada - Guida in stato di ebbrezza - Alcooltest - Art. 354 cod. proc. pen. - Accertamento urgente sullo stato delle persone - Facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia – Mancato avviso - Nullità dell’accertamento – Nullità a regime intermedio.

 

Ai fini dell’accertamento del reato di cui all’art. 186 cod. strada (guida sotto l’influenza dell’alcool) il conducente del veicolo, prima di essere sottoposto al c.d. alcooltest, deve essere informato della facoltà di farsi assistere da un difensore. Diversamente, in mancanza di tale avvertimento si verifica una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non fosse possibile, immediatamente dopo.
In ogni caso, per il compimento dell’attività difensiva in questione non è prevista la nomina di un difensore d’ufficio.
  Fatto e Diritto. 1) G.S. ha proposto ricorso avverso la sentenza 31 maggio 2007 del Tribunale di Brescia, sez. dist. di Breno, che l’ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza). A fondamento del ricorso si deduce, come unico motivo, la violazione di norme processuali perché sarebbe stato sottoposto all’alcooltest senza che venisse avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. 2) In merito all’unico motivo di ricorso si osserva che l’accertamento strumentale per l’accertamento dello stato di ebbrezza (cd. alcooltest) costituisce un accertamento urgente sullo stato delle persone disciplinato dall’art. 354 cod. proc. pen. al quale il difensore della persona ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.). Di questa possibilità la persona sottoposta alle indagini deve essere avvisata (art. 114 disp. att. cod. proc. pen.) e va sottolineato che per il compimento di questa attività difensiva non è prevista la nomina di un difensore d’ufficio. Se difetta l’avvertimento si verifica una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita prima del compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo (v. in questo senso Cass., sez. 4^, 8 maggio 2007 n. 27736, Nania, rv. 236934; 18 settembre 2006 n. 2584, Bradaschia, rv. 236007 che precisa che l’eccezione può essere proposta anche mediante lo strumento delle memorie o richieste purché immediatamente dopo il compimento dell’atto mentre non può più essere proposta in occasione di un successivo atto del procedimento). Questa eccezione, nel caso in esame, non è stata proposta se non al dibattimento e quindi tardivamente. Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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