- Normativa
- Sanzioni accessorie
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Alienazione di veicoli giacenti
Ministero dell'Interno
Decreto dirigenziale 10 settembre 2014
Ministero dell'Interno
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
di concerto con
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»;
Considerato che l'art. 1, ai commi 444, 445, 446, 447, 448, 449 e 450 al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, prevede una procedura straordinaria per l'alienazione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti;
Considerato che il suddetto art. 1, al comma 447, demanda al Ministero dell'interno di concerto con l’Agenzia del demanio l'individuazione, con decreto dirigenziale, delle modalita' dell'alienazione e delle attivita' ad essa funzionali e connesse;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche e integrazioni, concernente l'«Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 e successive modifiche e integrazioni, che, oltre a disporre la trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico, ha attribuito alla stessa la gestione dei beni confiscati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 e successive modifiche e integrazioni, in materia di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni, e il relativo regolamento di attuazione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189 e sue modifiche e integrazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale del 22 maggio 2013, n. 92;
Vista la circolare n. 38 prot. n. 6326 in data 4 aprile 2000 del Ministero dell'Interno Direzione Generale per l’Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale avente ad oggetto “Veicoli sequestrati ai sensi del codice della strada. Requisiti dei soggetti incaricati della custodia. Determinazione delle spese di custodia”;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;
Considerato che l’Agenzia del demanio ha comunicato, in data 2 settembre 2014, che il Comitato di gestione, ravvisata l’urgenza e l’indifferibilità, ha deliberato, il 5 agosto 2014, il conferimento al dott. Vincenzo Capobianco, responsabile Valorizzazioni, Vendite e Progetti Speciali della Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato, del potere di sottoscrivere il presente decreto nelle more del perfezionamento dell’iter di conferma del Direttore dell’Agenzia;
Udita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281;
DECRETA:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto disciplina il procedimento di alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli individuati all'art. 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Art. 2.
Commissione per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1
1. Per lo svolgimento delle attività connesse al procedimento di cui all'art. 1, il prefetto, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, istituisce apposita commissione, presieduta dal viceprefetto vicario.
2. La commissione è composta dal funzionario prefettizio responsabile dell'area o da un suo delegato, da un funzionario designato dall'ufficio periferico dell’Agenzia del demanio, da un funzionario economico-finanziario del Servizio contabilità e gestione finanziaria della Prefettura-U.T.G., dal dirigente della sezione Polizia stradale della Polizia di Stato o da un suo delegato, dal comandante provinciale dei Carabinieri o da un suo delegato e dal comandante della Polizia locale del capoluogo di Provincia o da un suo delegato. Il presidente della commissione ha facolta' di invitare alle sedute i rappresentanti degli organi la cui partecipazione è ritenuta indispensabile ai fini dell'adozione del provvedimento. Le attivita' istruttorie e di supporto della commissione vengono espletate dalla Prefettura-U.T.G. e dall'ufficio periferico dell'Agenzia del demanio, mediante adeguata provvista di risorse umane e strumentali.
Art. 3. Modalita' di alienazione e criteri di valutazione
1. L'alienazione dei veicoli al depositario viene effettuata secondo le modalità del presente decreto.
2. Sulla base degli atti in possesso degli uffici competenti e di quelli eventualmente richiesti alle depositerie, ivi compresa la copia dei verbali redatti dall’organo accertatore, ove disponibili, la commissione procede alla verifica dei dati forniti dai titolari delle depositerie, individuando i veicoli che soddisfano le condizioni richieste dall’art. 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il Servizio contabilità e gestione finanziaria della Prefettura - U.T.G. verifica che i veicoli proposti per la rottamazione non siano ricompresi tra quelli per i quali sono state già corrisposte le spese di custodia ovvero siano stati già oggetto dei provvedimenti definitivi di cui all’art. 38, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Le depositerie e gli organi accertatori provvedono a fornire alla commissione adeguata documentazione fotografica e copia dei verbali, ove disponibili.
5. La Prefettura-U.T.G, di propria iniziativa o su segnalazione dell’Agenzia del demanio, ha facoltà di richiedere agli organi di polizia, ivi comprese le polizie locali, sopralluoghi o altre forme di controllo nonché di trasmettere, in esito agli stessi, la scheda descrittiva allegata sub 1, debitamente compilata.
6. I veicoli immatricolati per la prima volta da oltre sette anni, o privi di documento di circolazione, alla data dell’1 gennaio 2014, e non dichiarati di interesse storico e collezionistico, sono alienati ai soli fini della rottamazione.
7. Il prezzo di acquisto dei veicoli da rottamare è stabilito in base alla quotazione di rottame dei ferri vecchi leggeri elaborata dalla camera di commercio territorialmente competente ovvero, in assenza, dalla camera
di commercio di Milano, le cui quotazioni vanno ridotte del 40% in caso di veicoli da bonificare.
8. Per la valutazione dei veicoli si tiene conto delle categorie e del peso indicati nella tabella allegata sub 2 al presente decreto.
9. La valutazione dei veicoli che non si trovano nelle condizioni di cui al comma 6 è determinata, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, sulla base della quotazione riportata da almeno una rivista specializzata e qualificata nel settore, ridotta del 30%, salvo che gli stessi non siano da rottamare in quanto lo stato di conservazione risulti irrimediabilmente compromesso ai fini della circolazione, come nel caso di veicoli bruciati, gravemente incidentati ovvero privi di parti rilevanti.
10. La valutazione dei veicoli da alienare viene effettuata dalla commissione indicata all’art. 2, previa acquisizione della relativa documentazione fotografica e della copia dei verbali, ove disponibili, trasmessi direttamente dai custodi o dagli organi di polizia, eventualmente corredata dalle schede descrittive dello stato di conservazione.
Art. 4. Determinazione del corrispettivo dell'alienazione
1. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalla commissione in modo cumulativo per il totale dei veicoli custoditi presso ogni depositeria, tenuto conto:
a) della valutazione dei veicoli, effettuata secondo i criteri di cui all'art. 3;
b) dell'importo dovuto al depositario per le spese di custodia, ridotto in misura pari al 20% per ogni anno successivo a quello di affidamento qualora risulti, dai controlli effettuati, che il veicolo non sia stato custodito in modo conforme alle previsioni poste a base del deposito;
c) dell'importo dovuto al depositario per le spese di custodia, ridotto in misura pari al 40% per ogni anno successivo a quello di affidamento qualora risulti, dai controlli effettuati, che il veicolo sia privo di parti rilevanti;
d) nonché degli eventuali oneri di rottamazione gravanti sul medesimo depositario.
2. Nel caso in cui il sequestro e le altre sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, siano state disposte da organi accertatori appartenenti ad Amministrazioni statali, se l’importo dovuto per le spese di custodia e per gli oneri di rottamazione è superiore al valore dei veicoli, il Ministero dell’interno corrisponderà la differenza al depositario, senza oneri a carico della finanza pubblica. Qualora, invece, il valore dei veicoli è superiore all’importo dovuto per le spese di custodia e per gli oneri di rottamazione la differenza verrà versata in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le somme depositate per le quali non si rende necessaria la restituzione all’avente diritto sono versate al capitolo 2319 - art. 3 dell’entrata del bilancio dello Stato.
3. Nei casi di sequestro e altre sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, disposte da organi accertatori appartenenti ad Amministrazioni diverse da quelle statali, se l’importo dovuto per le spese di custodia e gli oneri di rottamazione è superiore al valore dei veicoli, l’Ente di appartenenza dell’organo accertatore verserà la differenza al depositario, senza oneri a carico della finanza pubblica. Qualora il corrispettivo dell’alienazione risulti invece superiore alle spese di custodia e agli oneri di rottamazione, la differenza verrà versata dal depositario all’ente di appartenenza dell’organo accertatore con le modalità da questo stabilite.
Art. 5. Alienazione
1. Il prefetto adotta la proposta di alienazione, che è notificata al depositario.
L’alienazione si perfeziona con l’accettazione del titolare del deposito – corredata dall’espressa rinuncia da parte del medesimo a qualsiasi pretesa e azione giudiziale o stragiudiziale passata o presente nei confronti del Ministero dell’interno e/o della Prefettura – U.T.G., dell’Agenzia del demanio o dell’Ente Locale interessato, anche in relazione all’effetto transattivo dell’atto ai sensi degli articoli 1965 e
seguenti del codice civile – comunicata alla Prefettura–U.T.G. entro i quindici giorni successivi alla notifica della proposta.
2. Nel caso in cui il titolare non abbia prestato consenso all’acquisto sulla base del corrispettivo stabilito dall’Amministrazione, si procederà all’alienazione dei veicoli secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189 e le spese di custodia fino alla conclusione della procedura di alienazione saranno corrisposte direttamente dall’Amministrazione dello Stato.
3. Dell’alienazione è data comunicazione al pubblico registro automobilistico competente mediante trasmissione degli estremi di notifica del provvedimento e di ricezione del consenso del depositario, per il conseguente aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.
La trasmissione dei dati sarà effettuata su supporto magnetico, mediante programma informatico predisposto d'intesa con il pubblico registro automobilistico.
Art. 6. Norme finali
1. Il procedimento di alienazione indicato all'art. 1 deve concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’interno ed entra in vigore il giorno successivo alla relativa comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 settembre 2014
p. IL DIRETTORE DELL'AGENZIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI
DEL DEMANIO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
F.to Vincenzo CAPOBIANCO F.to Elisabetta BELGIORNO