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- Dott.ssa Maristella Giuliano
Allagamento sottopasso, conseguente morte del conducente, responsabilità per omicidio colposo
Corte di Cassazione IV Sezione Penale
Sentenza n. 9161 del 28 febbraio 2018
Risponde di omicidio colposo ex art. 589 codice penale, omissione per colpa generica, il dirigente dell'Ufficio tecnico lavori pubblici, per non aver assolto all'obbligo di prevenzione del pericolo scaturente da forti precipitazioni atmosferiche che hanno procurato l'allagamento del sottopasso e il conseguente annegamento del conducente. Il giudice ha stabilito che tale evento era prevedibile ed evitabile ex ante, alla luce delle conoscenze tecnico - scientifiche, con l’apposizione di segnaletica di preavviso del pericolo ex art 77 Reg. di attuazione al codice della strada, che prevede l'adozione di segnali verticali al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni della strada o di altre situazioni tra cui quelle meteorologiche. Non è causa di esenzione di responsabilità l’avere addotto l’eccezionalità del fatto, né tantomeno la prospettazione fondata sulla condotta imprudente e inosservante della vittima, che non avrebbe assolto al dovere generico di regolare la velocità del veicolo in base alle condizioni della strada ex art. 141 cds. Infatti la condotta imprudente dei conducenti ed in genere degli utenti della strada, costituisce una condizione concretamente prevedibile, non solo dagli altri utenti della strada, ma anche dalle autorità preposte alle misure di sicurezza stradali.
SENTENZA
(…..)
B. C.XXX avverso la sentenza n. 2508/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
2511112016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 31101/2018 la relazione fatta dal
Consigliere XXX
(...)
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Lecce, in data 25 novembre 2016, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lecce il 17 luglio 2014 nei confronti di C. B. in relazione al delitto di omicidio colposo in danno di D.P., contestato come commesso in Lecce il 21 giugno 2009. Con la stessa pronunzia, la Corte distrettuale ha riformato la sentenza di primo grado quanto ai coimputati P. P. e R.U., che sono stati assolti dai reati loro rispettivamente ascritti con la formula ritenuta di giustizia.
Tanto in relazione a un episodio occorso presso un sottovia che collega Viale Japigia a Viale Leopardi: il D.P., alla guida della sua autovettura, percorreva Viale Japigia e si immetteva nel sottopasso mentre era in corso una forte precipitazione atmosferica; l'accesso al sottopasso non era impedito da alcuna segnalazione o barriera, sebbene fosse nota l'insufficienza dell'impianto di smaltimento delle acque piovane e si fossero già verificati in quel punto gravi episodi di auto bloccate dall'acqua; una volta immessosi nel sottopasso, il D.P. veniva sommerso dall'acqua che invadeva l'abitacolo causandone, secondo l'imputazione, l'annegamento.
1.1. Alla B. il reato é contestato nella sua qualità di dirigente dell'Ufficio tecnico lavori pubblici del Comune di Lecce; l'addebito di cui all'art. 589 cod.pen. le viene mosso per avere cagionato il fatto per negligenza, imprudenza o imperizia: non é stata infatti contestata la violazione di una disposizione specifica. In definitiva, la B. risponde dell'accaduto a titolo di omissione per colpa generica, non avendo assolto all'obbligo di prevenzione del pericolo scaturente dall'allagamento.
Secondo i giudici d'appello, il gravame presentato nell'interesse della B. non ha meritato accoglimento in quanto é stata destituita di fondamento la tesi secondo la quale il D. P. non sarebbe morto per annegamento; é stata ritenuta inaccoglibile la prospettazione di un comportamento abnorme della vittima; del pari, non ha meritato accoglimento l'assunto secondo cui la precipitazione in corso il 21 giugno 2009 sarebbe stata affatto eccezionale. E' stata poi respinta la tesi dell'imprevedibilità dell'evento da parte della B., ed é stato infine disatteso l'asserto della mancanza di prova che l'Amministrazione comunale avesse ricevuto formale avviso di precedenti allagamenti.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre la B., per il tramite del suo difensore di fiducia.
Il ricorso é affidato a cinque motivi di lagnanza.
2.1. Con il primo l'esponente denunzia vizio di motivazione e travisamento della prova, con riguardo al fatto che il decesso del D.P. é stato attribuito, sul piano eziologico, ad annegamento. Le conclusioni cui é giunta la Corte leccese (secondo la quale la vittima morì, appunto, per annegamento) sono riprese acriticamente dalla tesi sostenuta dal consulente del P.M., dott. Tortorella, sebbene non sia stata neppure eseguita un'autopsia sul cadavere e sebbene il C.T. della difesa, dott. Faggiano, avesse evidenziato che le ipostasi riscontrate sul cadavere erano di colore violaceo scuro, il che contrasta con quanto si afferma in letteratura scientifica (nei casi di annegamento le ipostasi sarebbero infatti di color rosso chiaro). Inoltre sul cadavere mancava il c.d. fungo schiumoso, ossia la caratteristica massa schiumosa bianca che fuoriesce dal cadavere del soggetto annegato dopo qualche ora dal momento in cui viene estratto dall'acqua. Il ricorrente quindi si diffonde nell'illustrare le diverse implicazioni delle predette tesi medico-legali a confronto nel corso del processo, e riprende la tesi sostenuta dal C.T. della difesa, secondo cui il D.P., soggetto ultraottantenne e che teneva nell'occorso una condotta di guida affatto particolare (velocità elevata, traiettoria di accostamento verso il muro, finestrini abbassati), sarebbe morto di edema polmonare.
2.2. Con il secondo motivo, riprendendo il tema della condotta alla guida della vittima, l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo la portata interruttiva del comportamento del D. P., atipico ed eccezionale, che tuttavia la Corte di merito ha considerato solo genericamente imprudente. In realtà, come riferito da alcuni testimoni menzionati nel ricorso, il D. . proseguì la marcia a tutta velocità e con i finestrini abbassati verso il sottopasso, sebbene gli altri automobilisti si fossero arrestati in precedenza. In tal modo la vittima violò il disposto dell'art. 141 del Codice della Strada, che gli faceva obbligo di arrestarsi di fronte a qualsiasi ostacolo prevedibile; perciò, quand'anche la B. avesse posto in essere il comportamento alternativo diligente indicato dalla Corte di merito (ossia quello di disporre l'apposizione di idonee segnaletiche in prossimità del sottopasso), non vi é certezza che il De Pace si sarebbe arrestato in tempo.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in ordine alla certezza della prova che la ricorrente sarebbe stata formalmente informata dell'allagamento avvenuto, nel medesimo sottopasso, il 28 aprile 2009: gli unici elementi noti al riguardo concernono la comunicazione telefonica della Polizia municipale al geometra dell'Ufficio Tecnico circa l'allagamento del sottopasso, e la nota scritta di un altro geometra dello stesso Ufficio alla ICOS S.p.A. (ditta incaricata della localizzazione delle esondazioni) per gli immediati interventi di competenza. Il fatto che l'arch. B. fosse la dirigente dell'Ufficio tecnico non implica che la stessa fosse stata posta a conoscenza dell’allagamento sai due geometri da lei dipendenti: i quali oltretutto hanno negato di avere ricevuto, in quell'occasione, segnalazioni di un incidente avvenuto nel sottopasso.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione in riferimento alla competenza funzionale attribuita alla B., alla corretta formulazione del giudizio controfattuale e alla ritenuta idoneità del comportamento alternativo lecito, costituito dalla chiusura del sottopasso. In primo luogo, nel Comune di Lecce la competenza per la viabilità e la relativa segnaletica é attribuita ad apposito Settore, diverso da quello diretto dalla B.; in secondo luogo, non vi é prova che la semplice apposizione di cartelli segnaletici avrebbe evitato che il D. P. ponesse in essere la condotta alla guida che si é in precedenza descritta.
2.5. Con il quinto e ultimo motivo l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in presenza dell'integrale risarcimento della parte civile, su iniziativa dell'odierna ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato ed é teso, nell'essenziale, a proporre una nuova valutazione del materiale probatorio raccolto in dibattimento, in termini del tutto incompatibili con il presente giudizio di legittimità e di esclusiva pertinenza dei giudici di merito. Ciò a fronte dell'accurato vaglio con cui la Corte salentina ha esaminato la questione delle cause della morte del De Pace, aderendo alla tesi dell'annegamento sostenuta dal CT del Pubblico ministero, dott. Tortorella, e adeguatamente illustrata - con dovizia di elementi tecnico-scientifici e con assoluta logicità e coerenza - nel percorso motivazionale della sentenza impugnata (vds. in particolare p. 17).
E', del resto, ius receptum che, in tema di valutazione della prova, atteso il principio della libertà di convincimento del giudice e della insussistenza di un regime di prova legale, il presupposto della decisione é costituito dalla motivazione che la giustifica. Ne consegue che il giudice può scegliere, tra le varie tesi prospettate dai periti e dai consulenti di parte, quella che maggiormente ritiene condivisibile, purché illustri le ragioni della scelta operata (anche per rapporto alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo accurato attraverso un percorso logico congruo che il giudice di legittimità non può sindacare nel merito (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 46359 del 24/10/2007, Antignani, Rv. 239021).
2. Il secondo motivo di ricorso è, a sua volta, manifestamente infondato: attribuire alla condotta alla guida del D.P. il carattere dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità per avere egli violato l'art. 141 Cod. Strada significherebbe trascurare il fatto che la vittima era un utente della strada, sulla cui osservanza delle regole cautelari non era lecito fare incondizionato affidamento. La condotta imprudente e inosservante degli automobilisti costituisce infatti una condizione che, per esperienza comune, é concretamente prevedibile non solo dagli altri utenti della strada, ma anche dalle autorità preposte alle misure di sicurezza stradali, ed é per questo che il verificarsi di peculiari condizioni di pericolo impone l'adozione (nella specie al Comune, trattandosi di rete stradale urbana: cfr. art. 37, Cod. Strada) di apposite misure, ad esempio segnaletiche, anche in caso di eventi atmosferici (si veda ad esempio quanto prescritto dall'art. 77, comma 4, Reg. al Codice della Strada, in ordine all'adozione di segnali verticali "al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni della strada per quanto concerne situazioni della circolazione, meteorologiche o altre indicazioni di interesse dell'utente").
In tale quadro, non può affermarsi che la condotta imprudente alla guida tenuta dal D.P. non sarebbe stata impedita dal comportamento alternativo diligente richiesto alla B. (quello, cioè, di prevenire il pericolo scaturente da allagamenti del sottopasso e di interdirne l'accesso ai veicoli) e, valendo il principio in base al quale, in caso di sinistro originato dall'assenza delle necessarie misure di sicurezza stradale a cura di enti e soggetti competenti, nessuna efficacia causale può essere attribuita alla imprudenza alla guida da parte della parte offesa, nel caso in cui tale condotta sia da ricondurre proprio alla mancanza delle suddette cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del conducente (cfr. in linea di principio Sez. 4, Sentenza n. 26394 del 20/05/2009, Agnello e altri, Rv. 244509).
3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso.
Vale la pena chiarire, a premessa delle considerazioni relative al motivo in esame, che é certamente ipotizzabile la sussistenza di profili di colpa generica anche in relazione a condotte omissive per violazione di regole cautelari non scritte: la relativa valutazione deve discendere da un processo ricognitivo che individui i tratti tipici dell'evento, per poi procedere formulando l'interrogativo se questo fosse prevedibile ed evitabile ex ante, con il rispetto della regola cautelare in oggetto, alla luce delle conoscenze tecnico - scientifiche e delle massime di esperienza (da ultimo vds. Sez. 4, Sentenza n. 9390 del
13/12/2016, dep. 2017, Di Pietro e altro, Rv. 269254).
Ciò premesso, in base a quanto é dato evincere in atti competeva all'Ufficio retto dalla B. il compito di curare le criticità delle reti idriche e fognarie, anche per il tramite della ditta affidataria della gestione della fognatura pluviale (la ICOS); e, quindi, di intervenire in situazioni simili, come quella manifestatasi già due mesi prima dell'evento per cui é processo (ossia il 28 aprile 2009). Il fatto che tale evento fosse stato posto a conoscenza di almeno due funzionari dell'Ufficio tecnico, circostanza della quale la sentenza impugnata offre un'ampia ricostruzione (pp. 5-15), rende del tutto insostenibile l'assunto secondo il quale la B., nella sua qualità di responsabile dell'ufficio stesso, sarebbe rimasta all'oscuro di tale circostanza, addirittura fino al 21 giugno 2009; e, del resto, non poteva passare inosservata per le sue ben descritte caratteristiche di copiosità (e, in punto di prevedibilità, per le possibili implicazioni della stessa sulla circolazione stradale e sulla rete fognaria) l'evidente consistenza della precipitazione verificatasi il giorno dell'evento mortale. Perciò, correttamente é stato addebitato alla B. l'avere omesso di intervenire e di attivarsi, con idonee misure, in relazione alle prevedibili criticità del sottovia in caso di eventi atmosferici, criticità peraltro già palesatesi due mesi prima.
4. Per ragioni in parte già illustrate, é manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso.
Il riparto di competenze interne al Comune di Lecce non esimeva la B. dal suo dovere di intervento, in funzione delle attribuzioni proprie del Settore tecnico dei lavori pubblici, a nulla rilevando che la viabilità e la segnaletica stradale fossero attribuite ad altro Settore; del resto, a conferma della contemporaneità di obblighi concorrenti di intervento in casi simili (sulla quale vds. il paragrafo 3.2. a pag. 25 della sentenza impugnata), é agevole rammentare (sulla scorta della ricostruzione degli eventi desumibile in atti) che non a caso, in occasione dell'evento occorso il 28 aprile 2009, vi era stato un intervento tanto della Polizia municipale, quanto del Settore lavori pubblici.
Per quanto poi concerne il giudizio controfattuale, oltre a quanto si é già
osservato a proposito del secondo motivo di ricorso, deve muoversi dalla considerazione che il comportamento alternativo diligente attiene alla possibilità di evitare l'evento attenendosi alle regole di cautela pertinenti nel caso di specie, non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato (cfr. da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 34375 del 30/05/2017, Fumarulo, Rv. 270823); ma, proprio per il fatto che il giudizio de quo deve operarsi con valutazione ex ante, é di tutta evidenza che l'adozione di misure idonee ad agevolare il deflusso delle acque meteoriche e, nelle more, di misure interdittive della circolazione nel sottopasso si poneva appunto - nel quadro di siffatta valutazione come idonea ad evitare eventi del tipo di quello per cui é processo: eventi il cui verificarsi, in caso di mancata adozione delle suddette misure, si poneva come concretizzazione del rischio che tali misure miravano a prevenire.
5. E', infine, parimenti manifesta l'infondatezza del quinto e ultimo motivo di ricorso.
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma é sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nella specie, la Corte salentina ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche in base alla gravità della condotta omissiva tenuta dall'imputata, e tanto basta a rendere conforme alla legge il trattamento sanzionatorio e sufficiente il percorso motivazionale seguito sul punto nella sentenza impugnata.
6. La manifesta infondatezza di tutti i motivi di ricorso renderebbe comunque privo di rilievo il decorso del termine di prescrizione: termine che peraltro, in dipendenza dei periodi sospensivi risultanti in atti, non é ad oggi ancora spirato.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2018
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