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- Dott.ssa Maristella Giuliano
Alterazione dei segni distintivi del veicolo
Corte di Cassazione II sez. civile
3 luglio 2007, n. 15746
Risponde della sanzione di cui all’art. 74 del codice della strada (alterazione dei dati identificati ) il soggetto che materialmente contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta o l’identificativo del telaio.
Nessuna responsabilità può, al contrario, ravvisarsi a carico di chi circola con il veicolo che presenti tali alterazione, quando non si risulta che in alcun modo abbia concorso a determinarne l’alterazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con ricorso al G.d.P. di Sansepolcro depositato il 27.2.03, G. Giancarlo proprietario dell'auto Fiat tipo tg. PI … proponeva opposizione avverso il verbale con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 74 commi 1 e 6 del C.d.S. perché circolava alla guida del suddetto veicolo che risultava avere la targhetta del costruttore portante un numero diverso da quello di identificazione del telaio.
Assumeva il G. , pur non contestando la contravvenzione, di nulla sapere del fatto, spiegando di avere portato, circa un anno prima dell'accertamento, la propria autovettura dal carrozziere T. Moreno per eseguire riparazione e dove furono montati pezzi di ricambio recuperati da altra auto poi rottamata.
Costituitisi, la prefettura di Arezzo contestava l'assunto dell'opponente facendo presente che era stata disposta la restituzione del mezzo per consentire la regolarizzazione.
Il G.d.P. con sentenza del 17.5.2003 rilevato: che la contravvenzione era stata elevata legittimamente e che per l'attribuibilità della stessa è sufficiente la colpa; che per la corte di legittimità è sufficiente la coscienza volontà dell'azione e cioè la condotta volontaria e cosciente da parte dell'autore del fatto (circolava); che, con riferimento alla buona fede, nessuno può invocare la propria ignoranza della legge; accertato che il veicolo de quo non era stato oggetto di furto, respingeva il ricorso applicando la sanzione nel minimo edittale.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione G. Giancarlo.
Nessuna difesa ha svolto la controparte.
Motivi della decisione
Deduce il ricorrente a motivo di impugnazione: la violazione e falsa applicazione dell'art. 74 C.d.P..
Per avere il G.d.P. erroneamente applicato la norma e la relativa sanzione ad un soggetto diverso da quello che poneva in essere il comportamento incriminato, per essere invece il carrozziere l'autore dell'infrazione.
Il ricorso è fondato.
Il G.d.P infatti, nel ritenere legittimamente elevata al G. la contravvenzione per la violazione dell'art. 74 del C.d.S., ha errato applicando la norma ad un soggetto diverso da quello cui essa attribuisce il comportamento sanzionato.
Ai sensi dell'art. 74 del C.d.S., il soggetto al quale viene imputata la manomissione della targhetta o del numero di identificazione del telaio dei ciclomotori, non è chi circola con dati di identificazione del telaio alterati; ma chi materialmente li contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile.
Nella specie, poiché il G. è stato contravvenzionato per il solo fatto della circolazione: né in alcun modo è stato contestato o messo in dubbio quanto dallo stesso dichiarato circa l’essergli stato il veicolo restituito con quella targhetta (il cui numero non corrispondeva a quello del telaio) dalla carrozzeria (specificatamente da lui indicata), cui lo aveva consegnato per le riparazioni (tant’è che dopo gli accertamenti, il veicolo, prima sequestratogli, gli è stato restituito non risultando denunciato per furto il veicolo cui rispondevano i dati della targhetta applicata sul ciclomotore del G. ); il ricorso va accolto per essere stata la norma erroneamente applicata.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio e stante la soccombenza l'intimata Prefettura di Arezzo va condannata al pagamento, in favore del G. , delle spese del presente giudizio nella misura che si liquida in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna l’intimata Prefettura di Arezzo al pagamento in favore del G. , delle spese del presente giudizio liquidate in € 1100,00 di cui € 100,00 per spese vive
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