- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Ambito di applicazione del decreto Clini-Passera alle unità di diporto c.d. Superyachts
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare prot.n. 13147 del 15 luglio 2015
Circolare Prot. 13147 del 15/07/2015
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Oggetto: Ambito di applicazione del decreto Clini-Passera alle unità da diporto c.d. Superyachts.
In relazione alla problematica di cui all’oggetto si evidenzia quanto segue:
a) Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 79 del 2 marzo 2012, detta all’art. 1 misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili, prevedendo, in particolare, che nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali, marini e costieri, istituiti ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, e all’interno dei medesimi perimetri sono vietati la navigazione, l’ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda.
Successivamente, con circolare del 30 aprile 2012 n. 39801 del Comando generale delle Capitanerie di Porto, sono state fornite linee di indirizzo con facoltà per le Autorità marittime di individuare limiti differenti, ma comunque non meno di 0,7 miglia, per esigenze di sicurezza legate ai trasbordi da e per le navi da crociera, per consentire in prossimità di parchi e aree protette la discesa a terra dei passeggeri.
b) L’ambito di applicazione del decreto è quindi limitato al naviglio mercantile, cioè a quelle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri che costituiscono il carico utile della nave stessa.
Diverso è invece il caso del naviglio da diporto che, prescindendo dalla dimensione, è destinato a scopi sportivi e ricreativi. In particolare per la navigazione da diporto la presenza delle persone a bordo solo in qualità di ospiti configura una situazione molto diversa da quella classica delle passengers ship.
L’inclusione nel decreto in oggetto delle unità classificate come “passengers ship” ma sostanzialmente esercenti un’attività diportistica pura, determina, quindi, un disequilibrio applicativo e produce altresì ripercussioni negative sulle economie locali interessate dalla navigazione di dette unità da diporto.
Le suindicate considerazioni sono state peraltro condivise anche dal Ministero dell’Ambiente con la nota n. 13438 del 8.7.2015. Appare pertanto evidente la necessità che le unità in questione non rientrino nei limiti operativi fissati dal suindicato decreto n. 79 del 2 marzo 2012 che, si ribadisce, si riferisce alle sole unità mercantili.
c) Al fine quindi di illustrare l’esatta portata della norma si fa presente quanto segue:
1. Si ritiene che non rientrino nei limiti fissati dal decreto le unità che sono classificate come passenger ship ma che di fatto svolgono attività diportistica sia nella fattispecie del c.d “diporto puro” sia nella configurazione di unità da diporto commerciale (yacht in commercial use).
2. Ai fini della loro individuazione, le unità di cui al punto 1 dovranno presentare all’autorità marittima del primo porto di arrivo sul territorio italiano, una dichiarazione del comandante e del proprietario/armatore nella quale venga espressamente dichiarato sotto la propria responsabilità civile e penale che l’unità per quanto classificata passenger ship effettua di fatto:
- una navigazione di mero diporto, con passeggeri non imbarcati a titolo oneroso;
ovvero
-una navigazione diportistica commerciale (previa presenza ed esibizione del contratto di noleggio).
L’autorità marittima apporrà in entrambi i casi un visto sulla dichiarazione presentata che dovrà poi essere mantenuta a bordo in originale, trattenendo ai propri atti una copia conforme della stessa unitamente a copia del contratto di noleggio ove presente. Nell’ipotesi in cui venga stipulato un successivo contratto di noleggio e l’unità si trovi in acque nazionali, la dichiarazione dovrà essere ripresentata, con allegato il nuovo contratto, all’autorità marittima del primo porto di approdo.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le indicazioni fornite con la circolare 12411 dell’8.8.2014 di questa Direzione Generale mantengono la propria validità in ordine agli adempimenti amministrativi e alle considerazioni ivi contenute.
Si evidenzia comunque che la presente circolare attiene esclusivamente alla normativa di cui al d.m. Clini–Passera, ferme restando tutte le altre norme ed indicazioni attinenti gli aspetti, tributari doganali o di polizia ecc. per la gestione in sicurezza delle unità in questione.
Da ultimo, ai fini di un monitoraggio dell’attività effettuata in relazione alla presente circolare, le autorità marittime interessate provvederanno ad inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, a questa Direzione Generale al seguente all’indirizzo e-mail dg.vptm-div7@mit.gov.it, copia delle dichiarazioni vistate e per le unità in attività diportistica commerciale anche copia dei relativi contratti di noleggio.
Il Direttore Generale
Dott. Enrico Maria Pujia
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