- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Documenti di circolazione, Patente di guida, Norme di guida per stranieri
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Applicazione del criterio di residenza normale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare Prot. n. 7791/08.03 del 03/04/2014
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 5
Via G. Caraci, 36 00157 ROMA
Roma, 03/04/2014
Prot. n. 7791/08.03
Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI
LORO SEDI
Agli UMC
LORO SEDI
Alla REGIONE SICILIANA
Assessorato ai Trasporti Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo n. 9
PALERMO
Alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO
Servizio comunicazioni e trasporti
Motorizzazione Civile
Lungadige S. Nicolò 14
TRENTO
Alla PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3 b
Via Crispi 10
BOLZANO
Alla REGIONE AUTONOMA
Friuli Venezia Giulia
D.C. Pianificazione – Sez. Logistica e trasporto merci
Via Giulia 75/1
34126 TRIESTE
Alla REGIONE AUTONOMA Valle d’Aosta
Assessorato Turismo, Sport,
Commercio e Trasporti
Struttura Motorizzazione Civile
Loc. Grand Chemin, 34
11020 Saint Cristophe (AO)
MINISTERO DELL’ INTERNO
Direzione Centrale- Polizia Stradale
ROMA
Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
ROMA
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
ROMA
e p.c. Al GABINETTO DEL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Ufficio Affari Internazionali
aff.internazionali@mit.gov.it
ROMA
OGGETTO: direttiva 2006/126/CE. Applicazione del criterio di residenza normale.
In risposta ai numerosi quesiti formulati dagli Uffici della Motorizzazione in ordine
all’applicazione del criterio di residenza normale, si forniscono le seguenti indicazioni.
Il principio della residenza normale è delineato dall’art. 12 della direttiva 2006/126/CE e ricorre
spesso in altre disposizioni della stessa direttiva, per definirne il campo di applicazione.
Si riporta di seguito il testo del suddetto art. 12:
Ai fini della presente direttiva, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora
abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel
caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti
legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo
diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi
che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi
personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest’ultima condizione non è necessaria se la
persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione a tempo
determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza
normale.
Innanzitutto si precisa che, anche se non espressamente richiamato dall’art. 118-bis del codice
della strada, il principio della residenza normale si applica anche ai cittadini italiani, poiché,
l’Italia, in quanto Stato membro dell’Unione Europea, è destinatario di tutte le norme della direttiva
2006/126/CE, e quindi anche di quelle concernenti la residenza normale.
La residenza normale è richiesta se il candidato/conducente non è in possesso di residenza
anagrafica in Italia, che si certifica secondo le consuete modalità. E’ importante sottolineare che la
direttiva comunitaria si applica alle patenti di guida rilasciate in tutti gli Stati membri della UE e dello
Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Lichtenstein), e quindi anche se i relativi titolari non
sono cittadini dell’UE o SEE.
Detto principio si evince poiché nel testo si leggono esclusivamente riferimenti a “titolare di
patente di guida” e a “persona”.
Nello specifico si dispone quanto segue:
RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA PER ESAME A CANDIDATO NON TITOLARE DI
PATENTE COMUNITARIA
Considerato che la direttiva si riferisce a titolari di patente di guida, per il solo caso di
conseguimento di una patente di guida italiana per esame, quando il candidato non sia già titolare di
altra patente comunitaria (esclusi cioè i casi di estensione ad altra categoria), il requisito della residenza
normale può essere applicato soltanto ai cittadini di uno degli Stati membri dell’UE o SEE (quindi
anche agli italiani), poiché per i cittadini extracomunitari trova applicazione il criterio della residenza
anagrafica.
RILASCIO DI PATENTE DI GUIDA PER CONVERSIONE DI ALTRA COMUNITARIA O
RILASCIATA DA STATO SEE
Nel caso di rilascio di patente di guida per conversione di altra comunitaria, essendo in presenza di
titolari di patente di guida comunitaria o rilasciata da uno degli Stati SEE, si fa riferimento alla
residenza normale, prescindendo dalla cittadinanza del titolare medesimo.
CONFERMA DI VALIDITA’, RICONOSCIMENTO, DUPLICATO DI PATENTE
COMUNITARIA O RILASCIATA DA STATO SEE
Per la conferma di validità, riconoscimento e duplicato di patente comunitaria, se la persona che si
presenta agli sportelli degli UMC è già in possesso di patente di guida va applicato il criterio della
residenza normale in presenza di titolari di patente di guida comunitaria o rilasciata da uno degli Stati
SEE, prescindendo dalla cittadinanza.
RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA PER ESAME A CANDIDATO GIA’ TITOLARE DI
PATENTE COMUNITARIA O RILASCIATA DA STATO SEE (ESTENSIONE AD ALTRA
CATEGORIA).
RICLASSIFICAZIONE DI PATENTE
Il rilascio della patente di guida per esame a candidato già titolare di patente comunitaria o rilasciata da
uno degli Stati SEE (estensione ad altra categoria) e la riclassificazione di patente prevedono,
rispettivamente, l’effettuazione dell’esame da parte di un soggetto già titolare di patente di guida
comunitaria, ovvero il rilascio di una nuova patente con abilitazioni meno ampie rispetto a quella
posseduta, sempre comunitaria ( ad esempio da categoria C a B oppure da categoria B normale a B
speciale, compreso anche il caso di effettuazione di prova pratica di guida).
Si osserva il principio della residenza normale del conducente, prescindendo dalla sua cittadinanza.
Si fa presente che in tali casi, preliminarmente all’operazione di riclassificazione o rilascio per
estensione, è necessario che venga effettuata la procedura di riconoscimento, affinché in relazione al
numero di patente creato con l’emissione del tagliando venga poi rilasciata la patente per estensione o
per riclassificazione.
In tal caso l’utente, per il quale vengono effettuate due distinte operazioni (riconoscimento prima e
emissione di una nuova patente poi), deve corrispondere gli importi previsti per le due distinte
procedure e quindi deve presentare in allegato alla pratica di estensione/riclassificazione i bollettini
postali attestanti il pagamento delle somme concernenti entrambe le procedure.
* * * *
CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA RESIDENZA NORMALE
La residenza normale viene comprovata dall’utente allegando alla documentazione ordinariamente
prescritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,
e successive modificazioni, redatta secondo il modello allegato (All. 1)
L’utilizzo della dichiarazione sostitutiva predetta è però riservato dalle norme vigenti soltanto ai
cittadini comunitari (o di Stato SEE).
Pertanto i cittadini extracomunitari attestano la residenza normale esibendo il permesso di soggiorno,
che gli UMC acquisiscono in fotocopia, avendola confrontata con l’originale mostrato ma non trattenuto
in ufficio, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dall’utente, redatta secondo il modello allegato (All.
2). Nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, viene acquisita la relativa documentazione
sostitutiva.
Le disposizioni previste dalla circolare prot. 44878 del 14/05/2007, emanata in applicazione delle
direttiva 2004/38/CE, non si applicano al rilascio e al rinnovo delle patenti di guida, per cui invece
occorre far riferimento alla direttiva 2006/126/CE e quindi al criterio della residenza normale.
* * * *
Si coglie l’occasione per ricordare che gli Uffici della Motorizzazione Civile possono procedere
al riconoscimento, alla conversione e alla duplicazione di patenti rilasciate in un altro Stato U.E. (o
SEE), anche nel caso in cui il titolare abbia conseguito la patente in questione durante il periodo in cui
aveva la residenza anagrafica in Italia, ciò in quanto si presume che lo Stato membro di rilascio abbia
applicato il criterio della residenza normale.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Arch. Maurizio Vitelli
ALLEGATO 1
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.)
Il/La sottoscritt.. ……………………………………………………………………………..
nat.. a ……………………………………………………. Stato…………………………..
di cittadinanza……………………………………….., ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000, e s.m., consapevole delle responsabilità penali e amministrative conseguenti a
false dichiarazioni (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
di dimorare, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/126/CE, da almeno 185 giorni in
Italia, alla via/piazza …………. …………….………………., n. ……….., comune di
………………………………., provincia …………………….., per uno dei seguenti motivi:
o (1) Interessi personali
o (1) Interessi professionali
o (1) Motivi di studio (studente per almeno sei mesi presso la scuola pubblica/privata
denominata ……………………………………………………………………………..,
sita in …………………………………………………… alla via/piazza
……………………………………………., comune ……………………………………….
provincia…………………………………….)
Luogo, data …………………………………………….
(2) Firma del dichiarante
………………………………………………….
(1) Barrare la casella relativa alla dichiarazione da rendere
(2) La firma deve essere apposta alla presenza dell’impiegato che riceve la pratica. Se il dichiarante non presenta la pratica
direttamente, alla dichiarazione è allegata fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
ALLEGATO 2
Dichiarazione
Il/La sottoscritt.. ……………………………………………………………………………..
nat.. a ……………………………………………………. Stato…………………………..
di cittadinanza……………………………………….., titolare di patente di guida rilasciata in
…………………………………………………………… , n. …………………………………
valida fino al ………………………………………………….., consapevole delle
responsabilità penali previste in caso di false dichiarazioni,
DICHIARA
di dimorare da almeno 185 giorni in Italia, alla via/piazza ………….
…………………….………., n. ……….., comune di ………………………………., provincia
……………………..
Dichiara altresì di essere in possesso di permesso di soggiorno n.
…………………………….., rilasciato da ………………………………………………….., per il
seguente motivo:
…………………………………………………………………………………………………………
Allega fotocopia del permesso di soggiorno.
Luogo, data …………………………………………….
Firma del dichiarante
………………………………………………….