- Normativa
- Norme di guida per stranieri
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Applicazione dell'art. 136, comma 7, del Codice della Strada ai conducenti extra-comunitari
Circolare del Ministero dell'Interno
prot. n. 300/A/1/29353/111/84/1 dell'11 dicembre 2007
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato servizi polizia stradale
CIRCOLARE n. 300/A/1/29353/111/84/1 del 11 dicembre 2007
OGGETTO: Art. 136 Codice della Strada.
E' stato da più parti posto all'attenzione dello scrivente Servizio il problema dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 136, comma 7, del Codice della Strada ai conducenti extra-comunitari titolari di patente rilasciata da un Paese con il quale non sussistono trattati di reciprocità in materia di riconoscimento delle patenti di guida.
In proposito si fa presente che, nel caso di guida con patente rilasciata da uno Stato diverso da quelli membri dell'UE, che non sia convertibile (per assenza di accordi di riconoscimento reciproco della patente), è applicabile l'art. 116, comma 13 C.d.S. (guida senza patente), in ciò uniformandosi a varie decisioni giurisprudenziali secondo le quali le patenti conseguite all'estero cessano di avere valore trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, (cfr. Corte Cost. ordinanza 22.3.20, n. 76; Corte Cost. ordinanza 17.2.2001, n. 260)
In sostanza, la patente non convertibile non è riconosciuta valida e la concessione di un periodo temporale di un anno per adeguarsi alle disposizioni legislative vigenti sul territorio italiano (conformi alle corrispondenti disposizioni della Convenzione di Vienna del 1968), non significa riconoscimento della sua validità oltre tale termine.
La patente rilasciata da uno Stato estero può avere rilievo giuridico nell'ordinamento italiano solo attraverso la sua conversione, in mancanza della quale sono applicati i rimedi sanzionatoli relativi alla guida senza patente (Corte Cost. ordinanza 17.2.2001 n. 260). Ove non sussistano le condizioni richieste per tale conversione, il conducente straniero, sia pure munito di patente di guida estera, deve necessariamente conseguire la patente italiana e dovrà essere considerato, nel triennio dal conseguimento, come gli altri "neopatentati" assoggettato al relativo regime giuridico (Corte Cost ordinanza 22.3.2000 n. 76).
Di conseguenza la guida con patente straniera dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia comporta sanzioni diverse a seconda dello Stato che ha rilasciato l'abilitazione e della possibilità di convertirla in patente italiana:
se la patente è convertibile si applica la sanzione prevista dall'art. 126 C.d.S., richiamata dall'art. 136, comma 7;
se, invece, la patente non è convertibile, si applicano le sanzioni previste dall'art. 116, comma 13 C.d.S. per la guida senza patente.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dr. A. Giannella