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Appunti in materia di sequestro amministrativo, fermo e confisca ai sensi dell’art. 214 bis del Codice della Strada
Attilio Carnabuci
Appunti in materia di sequestro amministrativo, fermo e confisca ai sensi dell’art. 214 bis del Codice della Strada
ATTILIO CARNABUCI
Avvocato. Vice Prefetto Aggiunto
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Modalità di comunicazione, tra gli Uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle
procedure previste dagli artt. 213, 214 e 214 bis C.d.S. - 3. Obblighi del custode acquirente. - 4. L’Acquisto dei veicoli
1. Premessa
Aldo Maria Sandulli definisce, in generale, la confisca come quel provvedimento di carattere sanzionatorio, avente la
funzione di “avocare al patrimonio dello Stato, mediante un trasferimento coattivo, alcuni beni strettamente connessi con la
commissione di un illecito (…)”(1). A norma dell’art. 20, L. 24 novembre 1981, n. 689 (così detta Legge generale di
depenalizzazione), le Autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie possono disporre la confisca
amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle
cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
A differenza della confisca, il sequestro è un provvedimento amministrativo di carattere cautelare, in forza del quale la
legge consente, “in attesa ed in previsione dei provvedimenti che dispongano definitivamente circa la sorte di certi beni”
(2),l’ablazione dei beni medesimi.
L'art. 38 D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003 ha profondamente modificato le procedure di
affidamento in custodia dei veicoli sequestrati o fermati, in via amministrativa, per violazioni in materia di circolazione
stradale. Come ha rilevato il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con Circolare n.
35 del 21 settembre 2007, il principio ispiratore della riforma degli artt. 213 e seguenti del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice
della Strada) “è da ricercare nella necessità di ridurre gli ingenti esborsi che la custodia dei veicoli sottoposti a
sequestro, fermo e confisca amministrativi per violazioni al codice della strada hanno causato alle casse dell'Erario. Tale
situazione, giunta a livelli preoccupanti, è stata determinata non solo dai lunghi tempi per la definizione dei procedimenti
sanzionatori, ma anche dalle notevoli difficoltà procedurali ed operative riscontrate per la vendita o per la radiazione dei
suddetti beni”.
L’art. 213 cod. str., nella sua attuale formulazione, dispone che, nelle ipotesi in cui, per le violazioni delle norme di
comportamento in materia di circolazione stradale, è prevista la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo
di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo (o delle altre cose oggetto della violazione),
facendone menzione nel verbale di contestazione. Il proprietario ovvero, solo in caso di sua irreperibilità (3), il
conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode, assumendo, di conseguenza, l'obbligo di
depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo che non sia
sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto dello stesso veicolo in condizioni di sicurezza per la circolazione
stradale. Nell’assegnazione dell’obbligo di custodia, è stabilito, pertanto, un ordine di priorità tra: 1) il proprietario;
2) il conducente o altro soggetto obbligato in solido; 3) il custode acquirente. Nelle ipotesi in cui il proprietario sia
presente all’accertamento (per esempio, in qualità di passeggero), è da ritenere che l’organo di Polizia debba formulare a
tale soggetto l’invito a custodire il veicolo.
Come si è accennato, il soggetto che sia stato nominato custode assume l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui
abbia la disponibilità oppure di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al
trasporto dello stesso in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Nel primo caso, non occorre essere
proprietari dell’area, essendo sufficiente averne la disponibilità materiale (essere, per esempio, titolari di un diritto
reale parziario sulla stessa); nella seconda ipotesi, l’utente ha la possibilità di individuare un luogo qualsiasi (non è
cioè necessario che su di esso abbia la disponibilità), purché tale luogo non sia sottoposto a pubblico passaggio. Come ha
messo in evidenza il Ministero dell’Interno, il luogo di custodia deve trovarsi nel territorio dello Stato, in modo che
l'organo di polizia procedente abbia sempre la possibilità di controllare l'esatto adempimento degli obblighi assunti dal
custode (4).
Per documentare l’effettuazione del sequestro o del fermo amministrativo e l’affidamento in custodia al proprietario o al
conducente, il competente organo di polizia deve redigere appositi verbali. Inoltre, in conformità alle disposizioni
contenute nell’art. 394, comma 9, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992), il veicolo
oggetto di sequestro amministrativo deve essere segnalato con l’apposizione, sulla parte anteriore o sul parabrezza, di uno o
più fogli adesivi recanti l’iscrizione VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO. Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, se è
necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, deve farsi menzione
nel verbale di affidamento in custodia (5).
Sul veicolo sottoposto a fermo amministrativo, deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche
fissate dall’apposito decreto del Ministro dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71
del 25 marzo 2004. Al riguardo, è opportuno richiamare l’art. 2, comma 3, del Decreto suddetto, circa le modalità di
applicazione del sigillo sugli autoveicoli con carrozzeria chiusa e superfici vetrate. Tali sigilli, infatti, possono essere
collocati sul lunotto posteriore e sulla parte laterale sinistra, sul vetro anteriore e posteriore. Sui ciclomotori, sui
motocicli, sulle macchine agricole o operatrici può essere collocato un solo sigillo nella parte anteriore. In ogni caso, i
pannelli non devono recare pregiudizio alla visuale del conducente, alla sua libertà di movimento ed alla possibilità di
azionare i comandi di guida.
2. Modalità di comunicazione, tra gli Uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure previste dagli
artt. 213, 214 e 214 bis C.d.S. -
Il provvedimento di confisca è adottato dal Prefetto. Entro i 30 giorni successivi alla data in cui tale provvedimento è
divenuto definitivo, il custode del veicolo deve trasferire il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale, presso il luogo individuato dal Prefetto (la suddetta individuazione va effettuata ai sensi delle
disposizioni contenute nell'articolo 214 bis cod. str.). Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del
veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo
alla competente Autorità Giudiziaria, qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le modalità di comunicazione, tra
gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle predette procedure devono essere stabilite con decreto
dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio. La Prefetture – Uffici territoriali del
Governo devono assicurare il collegamento tra gli organi accertatori e le filiali dell77’Agenzia del Demanio, relativamente
alle comunicazioni tra essi intercorrenti. Per la trasmissione di dati e/o informazioni inerenti l’espletamento dell’attività
tra le stazioni appaltanti e i custodi/acquirenti è previsto l’uso di sistemi telematici. In particolare, il verbale di
sequestro, controfirmato dal proprietario/custode, deve contenere tutte le informazioni sullo stato del veicolo; nel caso in
cui non siano presenti alcune informazioni significative (per esempio, specifica del veicolo, anno di prima immatricolazione)
la Prefettura – U.T.G. deve fornire all’Agenzia, su richiesta, il dato mancante (sempre che lo stesso sia rilevabile dai
documenti del veicolo).
In attuazione di tale disposto normativo, il Ministero dell’Interno e l'Agenzia del Demanio hanno adottato un apposito
provvedimento con il quale, oltre a individuare le principali comunicazioni tra gli uffici interessati, si stabilisce che le
stesse siano effettuate in via telematica, utilizzando un apposito sistema informativo denominato SIVES (Sistema Informativo
Veicoli Sequestrati). Il programma, a cui hanno accesso gli organi di polizia stradale, le Prefetture, le Filiali
dell'Agenzia del Demanio e i custodi-acquirenti, alimenta una banca-dati, consultabile dagli stessi, in cui vengono
registrate tutte le operazioni relative ai veicoli sequestrati, fermati o confiscati. L'accesso al sistema è vincolato al
rilascio di appositi codici, per ottenere i quali è necessario accreditarsi collegandosi al sito internet
www.sives.it/registrazione. Per gli organi di polizia, l'accredito deve effettuarsi per il tramite delle Prefetture
competenti.
La Prefettura – U.T.G. deve, inoltre, comunicare all’Agenzia la data dell’avvenuta notifica al proprietario del provvedimento
di confisca e al custode-acquirente la data di confisca definitiva e il termine per la consegna del veicolo da parte del
proprietario/custode, trasmettendogli anche la copia del verbale di sequestro con tutte le informazioni sullo stato del
veicolo. La stessa Prefettura deve assicurare la trasmissione dei documenti necessari per l’alienazione del veicolo (carta di
circolazione, foglio complementare o certificato di proprietà e attestato di pagamento della tassa di proprietà, ovvero la
dichiarazione di mancato possesso di tali documenti).
Nelle ipotesi di rifiuto di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, l’art. 213, comma 2 quater cod. str.
dispone che l’organo di polizia provveda, con il verbale di sequestro, a dare avviso scritto che, decorsi 10 giorni, la
mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario (o, in sua vece, di altro dei soggetti obbligati in
solido o dell'autore della violazione), determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini
della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo
accertatore deve trasmettere gli atti al Prefetto, il quale, entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza di tali
atti, deve dichiarare il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di
qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. Osserva, a tale riguardo, il Ministero dell’Interno nella
richiamata circolare n. 37/2007: “Proprio per le finalità di contrazione del debito pubblico, sottese alla modifica del
sistema, l'aver lasciato trascorrere invano il suddetto termine di dieci giorni venga ritenuto condizione sufficiente per
presumere l'assenza di qualsiasi interesse del proprietario al recupero del veicolo. E ciò indipendentemente dall'esito
dell'eventuale impugnazione dell'accertamento dell'illecito. Ricevuti gli atti e verificatane la correttezza, quindi, la
Prefettura avvia le procedure per l'alienazione”.
La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato
disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad
oggetto la somma depositata; in ogni altro caso, la medesima somma è restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto
del sequestro, in luogo della vendita è disposta la distruzione.
L’art. 214 bis, comma 1, cod. str. precisa che, ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma
2 quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro o a fermo amministrativi, nonché
dell’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente
avvenga, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei
soggetti che hanno stipulato un’apposita convenzione con il Ministero dell'Interno e con l'Agenzia del Demanio all'esito
dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. In particolare, la convenzione
ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli
confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi
degli artt. 213, comma 2 quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, cod. str., e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini
dell'aggiudicazione delle gare, le Amministrazioni procedenti devono tenere conto delle offerte economicamente più
vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da
acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente
sono definiti, mediante apposito protocollo d’intesa.
3. Obblighi del custode acquirente
Le Prefetture e le filiali dell’Agenzia del Demanio stipulano con il custode acquirente una convenzione, sulla base della
convenzione - tipo stipulata dal Ministero dell’Interno e dall’Agenzia del Demanio. Il custode acquirente di cui all’art. 214
bis cod. str. può essere definito, pertanto, come il soggetto, convenzionato con il Ministero dell’Interno e con l’Agenzia
del Demanio, al quale devono essere affidati i veicoli sequestrati che non siano stati consegnati al proprietario o al
conducente, con l’onere della custodia e con la possibilità di acquisirne, successivamente, la proprietà.
L’individuazione dei custodi acquirenti avviene, in ciascuna Provincia, a seguito di procedure di evidenza pubblica,
nel rispetto della normativa antimafia. In particolare, nei confronti del custode acquirente, non devono sussistere
provvedimenti che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (misure di prevenzione, divieti,
sospensioni o decadenze ai sensi della legislazione antimafia) né essere pendenti procedimenti finalizzati all’applicazione
delle medesime disposizioni: il custode acquirente assume, conseguentemente, l’onere di comunicare alle Amministrazioni
procedenti l’eventuale istruzione di procedimenti a suo carico successivi alla stipula della convenzione, nonché l’emanazione
di provvedimenti (anche non definitivi) di applicazione di misure di prevenzione e, più genericamente, ogni altra situazione
prevista dalla normativa in questione. Qualora intervengano, a carico del custode acquirente, provvedimenti o sentenze di
condanna nel corso della esecuzione della convenzione, quest’ultima deve intendersi risolta di diritto.
L’aggiudicatario si impegna a prestare i servizi direttamente. Sono, pertanto, vietati sia la cessione che il subappalto del
servizio.
La disciplina relativa al custode acquirente si applica, altresì, alle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo, anche se,
decorso il periodo di fermo senza che l’interessato abbia provveduto al ritiro del veicolo, non trovano applicazione le
disposizioni di cui all’art. 213, comma 1 ter (che consentono il trasferimento in proprietà al custode acquirente) ma quelle
contenute nel D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di
beni mobili dello Stato), in quanto compatibili (6).
La convenzione contemplata dall’art. 214 bis, comma 1, cod. str. ha ad oggetto l'obbligo ad assumere i servizi di recupero e
di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad
acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2 quater, e
214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. In particolare, dietro espressa richiesta da parte
dell’organo di Polizia Stradale, il custode acquirente si impegna a provvedere al recupero del veicolo da custodire nei casi
in cui il proprietario o il soggetto obbligato alla custodia si rifiuti di trasferirlo in un luogo non soggetto al pubblico
passaggio ovvero nei casi in cui, pur avendo i soggetti menzionati provveduto alla custodia, sia divenuto definitivo il
provvedimento di confisca.
Per la realizzazione del servizio di recupero, il custode acquirente deve potersi avvalere di proprio personale specializzato
e di mezzi idonei al recupero. Egli ha l’obbligo di eseguire tutte le prestazioni richiestegli a perfetta regola d’arte.
Rimangono a suo carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, gli oneri e i rischi concernenti le
prestazioni oggetto della convenzione nonché le ulteriori attività che possano rendersi necessarie per l’espletamento
dell’incarico o, comunque, opportune ai fini di un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Egli assume,
inoltre, l’esclusiva responsabilità per eventuali danni, a persone o cose, che possano derivare dalla esecuzione della
convenzione ed è obbligato a mallevare e tenere indenni le stazioni appaltanti dai pregiudizi che possano derivare dalla
eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni (tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie) vigenti. Nessun
ulteriore onere può, dunque, derivare a carico delle stazioni appaltanti oltre al pagamento dei corrispettivi contrattuali
(7).
Per la realizzazione del servizio di recupero, il custode acquirente può avvalersi, oltre che di proprio personale
specializzato e di mezzi idonei al recupero (aventi le caratteristiche tecniche stabilite dall’Appendice IV – Art. 12
(Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale) al Titolo I del
Regolamento di esecuzione del Codice della strada, anche di altri soggetti, purché rientranti nell’elenco annuale dei
soggetti ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli a motore sottoposti a sequestro, adottato dai Prefetti ai sensi
dell’art. 8 D.P.R. n. 571 del 1982. E’ chiaro che i predetti soggetti operano sotto la completa responsabilità dello stesso
custode acquirente.
I veicoli utilizzati per le attività di recupero devono essere dotati di polizza assicurativa per la responsabilità civile.
Per ogni veicolo preso in custodia, il custode acquirente ha l’obbligo di compilare un’apposita scheda descrittiva dello
stato del veicolo e di trasmetterla tempestivamente (entro 48 ore) per via telematica al Ministero dell’Interno e all’Agenzia
del Demanio. Nei casi in cui, tra le schede predisposte ed inviate dal custode acquirente alle Amministrazioni committenti ed
il verbale redatto dall’organo di polizia stradale vi sia palese incongruenza in ordine ai dati ed alla descrizione dello
stato di fatto del veicolo, le stesse Amministrazioni hanno facoltà di avviare una procedura di verifica e, qualora,
all’esito della predetta, emerga che il custode acquirente abbia scientemente riportato nelle schede notizie non rispondenti
al vero, il contratto può essere risolto. Anche al di fuori dell’ipotesi sopra considerata, le Amministrazioni committenti
hanno, comunque, l’obbligo di ispezionare, in qualsiasi momento, i luoghi adibiti a depositerie, le quali devono rispondere,
per tutta la durata del contratto, ai requisiti indicati nel bando di gara.
Nelle ipotesi in cui non sia nelle condizioni di assumere la custodia dei veicoli per esaurimento dei posti disponibili, il
custode acquirente, dopo averne dato immediata comunicazione alle Amministrazioni committenti, può avvalersi temporaneamente
delle depositerie rientranti nell’elenco prefettizio di cui al citato art. 8 D.P.R. n. 571 del 1982 e, non appena possibile,
alla custodia definitiva del veicolo presso la propria depositeria, dandone comunicazione all’organo di Polizia procedente
per l’aggiornamento della documentazione riguardante la custodia.
4. L’alienazione dei veicoli
Il custode acquirente assume l’obbligo di acquistare, anche ai soli fini della rottamazione:
i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, nelle ipotesi di cui all’art. 213, comma 2 quater, cod. str.
(mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati
nell'articolo 196 cod. str. o dell'autore della violazione);
i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, al termine della procedura prevista dal D.P.R. 24 febbraio 2001, n. 189
(Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato);
i veicoli sottoposti a confisca.
E’ evidente la ratio di tale disposizione, da individuare senz’altro nella necessità, particolarmente avvertita dal
legislatore, di limitare il carico delle spese allo Stato ed agli Enti Locali su un fenomeno ampiamente diffuso sul
territorio nazionale. Al riguardo è, però, opportuno fornire qualche ulteriore precisazione.
L'art. 213,l comma 2 quater, cod. strad. dispone: “Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter l'organo di polizia provvede con il
verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da
parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione,
determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave
danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al
verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al
proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo
accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti,
dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e
spesa di custodia a carico dello Stato”.
Secondo il tenore letterale della norma, la procedura dell'avviso, si applica solo nelle ipotesi del comma 2 ter, ai sensi
del quale: “All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di
trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.605 a euro 6.420 , nonché la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di
sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto
in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme
dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di
confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del
provvedimento da parte del prefetto”.
Il Ministero dell’Interno equipara, ai fini dell'attivazione della procedura dell'avviso, la mancanza dei requisiti
prescritti al rifiuto. In particolare, la Circolare n.35/07 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali dispone,
nella parte relativa al Titolo “Veicoli Sequestrati”, che : "...solo nel caso in cui il proprietario o uno degli altri
soggetti obbligati in solido si rifiutino ovvero non abbiano i requisiti per assumere la custodia, il veicolo viene affidato
al custode-acquirente convenzionato". Nel Sotto-paragrafo 1.1 (“Avvio della procedura di cessione”) del Paragrafo 1 (“Veicoli
sequestrati affidati al custode acquirente”) , la stessa Circolare evidenzia che: "Nell'ipotesi in cui il veicolo sia stato
affidato al custode acquirente, l'organo di polizia provvede, con il verbale di sequestro, ad invitare il proprietario
all'assunzione della custodia entro dieci giorni, avvisando lo che , decorso inutilmente tale termine, si provvederà
all'immediato trasferimento in proprietà del veicolo al custode acquirente."
Si tratta di una interpretazione piuttosto elastica della norma, operata sulla base delle prioritarie esigenze di
contenimento della spesa pubblica, ma sulla cui legittimità non sembrano esservi dubbi. Quel che, in ogni caso, va tenuto
presente è che l’avviso deve essere effettuato in tutte le ipotesi in cui si è in presenza di una mancata assunzione degli
obblighi di custodia e non solo in presenza di un esplicito rifiuto.
Per effettuare la cessione del veicolo, occorre che lo stesso venga valutato. A questo proposito, l'Amministrazione
dell'Interno ha stipulato una convenzione con l'Agenzia del Demanio, che impegna quest'ultima, dietro corrispettivo, a
fornire, su richiesta di ogni Prefettura, i seguenti servizi, enumerati dalla circolare n. 35/2007:
1. individuazione dei veicoli da rottamare e di quelli da reimmettere in circolazione e conseguente definizione dei
relativi corrispettivi economici da richiedere al custode-acquirente;
2. verifica delle eventuali, motivate, richieste di revisione delle valutazioni già effettuate, avanzate dal
custode-acquirente;
3. assistenza tecnico-estimativa nelle controversie giudiziarie promosse dall'ex proprietario del veicolo nei confronti
del Ministero dell'Interno”.
La procedura di valutazione ha inizio con la richiesta della Prefettura all'Agenzia del Demanio della stima del veicolo da
trasferire in proprietà. Poiché in questa fase la tempestività è essenziale al fine evitare possibili contestazioni sul
prezzo di cessione del bene, in considerazione della sua rapida svalutazione sul mercato, al fine di permettere la
valutazione entro tempi assai ristretti, la Prefettura trasmette i dati del veicolo utilizzando il programma informatico
S.I.Ve.S. Nel caso in cui il custode-acquirente richieda la revisione delle valutazioni già effettuate, la Prefettura è
tenuta a comunicare all'Agenzia del Demanio le argomentazioni addotte dallo stesso.
Una volta pervenuta la valutazione, il Prefetto, nel più breve tempo possibile, controllata l'assenza di gravami sul bene
(ipoteca, fermo "fiscale" ...), adotta il provvedimento di trasferimento della proprietà del veicolo sequestrato al
custode-acquirente.
Per quel che concerne il momento del perfezionamento dell’alienazione, occorre distinguere i casi dei veicoli sottoposti a
sequestro dai casi di fermo e di confisca: riguardo ai primi, il perfezionamento dell’alienazione si ha con la notifica della
dichiarazione di cessione da parte del Prefetto; riguardo ai secondi, l’alienazione si perfeziona con la notifica del
provvedimento dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’Agenzia del Demanio. L’individuazione del
momento in cui si è perfezionata l’alienazione riveste un’importanza fondamentale, in quanto da tale momento nessun onere di
custodia può più essere posto a carico dello Stato; di contro, da quel momento, il custode acquirente è tenuto al pagamento
del corrispettivo del veicolo e a darne tempestiva comunicazione alle Amministrazioni competenti.
Se il veicolo è alienato al custode acquirente prima che la confisca sia divenuta definitiva, tale soggetto deve
corrispondere il prezzo del veicolo alienatogli (entro 30 giorni dalla dichiarazione del Prefetto) mediante versamento su un
autonomo conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato. Se, invece, il veicolo è alienato al custode acquirente
successivamente alla confisca, quest’ultimo deve corrispondere all’erario – mediante versamento su un apposito capitolo
indicato in sede di stipulazione della convenzione - il prezzo del veicolo alienatogli (entro 30 giorni dalla notifica del
provvedimento di alienazione).
Sulla base di quanto stabilito dal Decreto Dirigenziale emanato dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
del Ministero dell’Interno e dal Direttore dell’Agenzia del Demanio il 30 marzo 2004, il prezzo di alienazione dei veicoli da
rottamare è stabilito in base alla quotazione di rottame dei ferri vecchi leggeri elaborati dalla Camera di Commercio; il
prezzo di alienazione dei veicoli da non rottamare non può essere, invece, inferiore alla media proporzionale delle
quotazioni riportate da almeno due riviste specializzate e qualificate del settore, cui è applicata la percentuale di sconto
che l’aggiudicatario ha indicato in sede di offerta economica.
Le operazioni di acquisto dei veicoli da parte dei custodi acquirenti sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere
ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l’annotazione nei pubblici registri.
(1) SANDULLI, A.M., Manuale di diritto amministrativo, vol. 2, Napoli, 1989, p. 841.
(2) Idem, p. 886.
(3) La Circolare del Ministero Interno 10 maggio 2004, n. 300/4/1/31772/101/20/21/4 ha chiarito, al riguardo, che: “Il
veicolo deve essere affidato al proprietario, ovvero, se questi non è presente al momento dell'accertamento o non è
prontamente reperibile, al conducente o ad altri soggetti obbligati in solido presenti (usufruttuario, acquirente con patto
di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di leasing, ecc.). Se il conducente è
minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a chi esercita la potestà familiare o a chi ne fa le veci, se presente o
prontamente reperibile. La pronta reperibilità dell'avente titolo non presente al momento del sequestro o del fermo del
veicolo è oggetto di prudente apprezzamento degli operatori, anche in relazione all'attività di servizio svolta ed alle
eventuali priorità operative emergenti”.
Secondo la sopra citata circolare, inoltre: “Le richiamate norme degli artt. 213 e 214 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285
del 1992) devono essere coordinate con le disposizioni generali dell'art. 259 c.p.p. e con quelle dell'art. 120 c.p.p. che
stabiliscono che non può assumere la custodia chi si trova in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze
stupefacenti, chi manifesta palese infermità mentale ovvero chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a
misure di prevenzione. L'assenza di misure di sicurezza o di prevenzione dovrà essere accertata sulla base delle risultanze
degli archivi della banca dati interforze di cui all'art. 8 della legge n. 121 del 1981 ovvero, in caso di impossibilità
momentanea di consultazione dei predetti archivi, può formare oggetto di dichiarazione autocertificata (allegato 3) da parte
della persona alla quale è affidato il veicolo sequestrato o fermato”.
(4) Ibidem. Lo stesso Ministero ha rilevato che: “Salvo che non ostino motivi di sicurezza ovvero che la circolazione non sia
comunque consentita per mancanza assoluta dei requisiti per la circolazione (quali, a titolo esemplificativo, la mancanza di
copertura assicurativa, della prescritta immatricolazione, delle targhe, ecc.), il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo
amministrativo può essere condotto nel luogo di custodia direttamente dalla persona alla quale è stato affidato. Se,
tuttavia, questa persona non è munita di patente ovvero è sprovvista, anche temporaneamente, dei prescritti requisiti per la
guida, egli può richiedere che il veicolo sia condotto da persona di sua fiducia, presente al momento dell'accertamento
ovvero prontamente reperibile. Quando il veicolo non può essere condotto nel luogo di custodia dall'affidatario o da altra
persona abilitata alla guida, vi deve essere trasportato, a spese e cura del custode. L'attività di trasporto del veicolo,
infatti, non riguarda l'organo di polizia stradale e si configura nell'ambito di un rapporto di natura contrattuale tra il
custode ed il vettore, regolato dalle disposizioni del codice civile. In tali casi, l'organo di polizia stradale ha comunque
l'onere di verificare che il veicolo sia effettivamente allontanato dalla sede stradale e che sia caricato su un veicolo
tecnicamente idoneo al trasporto fino al luogo di custodia”.
(5) Cfr. circolare Ministero dell’Interno, n.300/26711 del 21 settembre 2007.
(6) Cfr. Ministero dell’Interno, Circolare prot. n. 300/4/1/31772/101/20/21/4, 10 maggio 2004: “In caso di fermo del veicolo
non trovano applicazione le disposizioni dell’art.213, comma 2 quater, che consentono il trasferimento in proprietà al
custode-acquirente per l’alienazione del veicolo e continuano ad applicarsi le modalità ed i termini previsti dal D.P.R.
189/2001”.
(7) Il custode acquirente è chiamato, a garantire, in ogni caso:
a) la reperibilità telefonica 24 ore su 24;
b) l’intervento sul luogo in cui il veicolo sequestrato o fermato si trova, con un veicolo tecnicamente idoneo al
recupero ed al trasporto in tempi assai ristretti (30 minuti) dalla richiesta avanzata dagli organi di Polizia stradale;
c) la presenza, sul veicolo utilizzato per il recupero e per il trasporto, di un soggetto appositamente delegato ed in
possesso dei requisiti necessari all’assunzione degli obblighi di custodia del veicolo stesso;
d) qualora il veicolo possa essere messo in condizioni di sicurezza per la circolazione (fuori dalla carreggiata) - in
alternativa all’intervento sul luogo in cui il veicolo sequestrato o fermato si trova con un veicolo tecnicamente idoneo al
recupero ed al trasporto - l’intervento sul luogo in cui lo stesso veicolo si trova di un soggetto in possesso dei requisiti
per assumere gli obblighi di custodia, fino al momento dell’intervento del veicolo tecnicamente idoneo al recupero ed al
trasporto presso il deposito del custode acquirente competente;
e) il trasporto del veicolo nel luogo stabilito per la custodia, con immediatezza (e, comunque entro 24 ore
dall’affidamento). Qualora il soggetto che recupera il veicolo (o che ne assume la custodia temporanea ai sensi della lettera
precedente) non sia lo stesso soggetto che assumerà la custodia definitiva presso il deposito autorizzato, quest’ultimo
assume l’obbligo di recarsi – entro le 24 ore successive al recupero – presso l’organo di Polizia procedente per effettuare
l’aggiornamento della documentazione riguardante la custodia, ovvero, previa comunicazione telefonica all’organo procedente,
presso l’ufficio di Polizia più vicino al luogo di custodia per redigere un nuovo verbale di affidamento del quale deve
essere inviata tempestivamente (entro 3 giorni) copia all’organo procedente.