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Art 202 cds a seguito dell’entrata in vigore del decreto- legge n. 69 : ambito di applicazione, casi di esclusione e aspetti problematici relativi alla revoca
Dott.ssa Maristella Giuliano - Comitato di Redazione ACI
Art 202 cds a seguito dell’entrata in vigore del decreto- legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013, recante “ Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”: ambito di applicazione, casi di esclusione e aspetti problematici relativi alla revoca
La disciplina contenuta nell’art. 202 del codice della strada prevede la possibilità per il trasgressore di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria, al minimo edittale, nel caso in cui il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla contestazione oppure dalla notificazione. Nel caso di pagamento oltre i 60 giorni e qualora non sia stato presentato ricorso, il trasgressore è tenuto a pagare la metà del massimo della sanzione edittale, più le spese di procedimento. Senza modificare questa disciplina che rimane tuttora valida, l’art. 20, comma 5 bis del decreto- legge n. 69, conosciuto con la denominazione “ Decreto-fare”, introduce la previsione di un ulteriore beneficio per il trasgressore: nel caso di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, si ha diritto a pagare la sanzione al minimo edittale previsto dalle singole norme, ridotto ulteriormente del 30%. Conditio sine qua non dell’estinzione del procedimento amministrativo, è il versamento della somma entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione.
Destinatari del provvedimento sono il trasgressore a cui sia stata imputata un’infrazione che comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria o l’obbligato in solido. Il principio di solidarietà stabilito dall’art. 196 cds, stabilisce che è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, in solido con l’autore della violazione, anche il proprietario del veicolo, o in sua vece l’usufruttario, l’acquirente con patto di riservato dominio, l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Costoro, nel caso siano soggetti diversi dal trasgressore, sono anche destinatari del beneficio di pagamento con riduzione del 30%, se provvedono al versamento della somma entro 5 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, notifica divenuta obbligatoria a seguito dell’entrata in vigore della riforma del 2010 n. 120. In base alla previsione dell’inversione dell’onere della prova, l’obbligato in solido, per annullare l’efficacia giuridica del vincolo solidale previsto dall’art 196, deve fornire la prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.
La riduzione del 30%, come l’istituto del pagamento in misura ridotta, si applica solo alle violazioni per cui è previsto il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie. La previsione della decurtazione del 30% si estende anche ai casi di violazioni commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7, che a norma dell’art. 195 cds, comma 2 bis, sono punite con la previsione dell’ aumento di un terzo dell’importo (la somma dovuta consisterà nel minimo edittale, maggiorato di un terzo dell’importo, decurtato del 30%). La decurtazione del 30% si applica anche nel caso di pagamento della sanzione pecuniaria per circolazione in assenza di copertura assicurativa. In questo caso l’art. 193, comma 3, già prevede il beneficio economico di riduzione di un quarto della sanzione, nel caso si proceda all’effettuazione dell’assicurazione entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine concesso per il pagamento del premio, a norma dell’ art. 1901 del codice civile, a cui si somma l’ulteriore decurtazione del 30%.
Il beneficio della riduzione del 30%, però non è sempre applicabile. Infatti l’art 202, comma 3 bis, fornisce un elenco di violazioni nelle quali non è ammessa la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta, di conseguenza ne risulta automaticamente esclusa la possibilità di procedere alla riduzione del 30%. Si tratta delle seguenti violazioni:
• uso improprio di un veicolo, o fuori delle previsioni stabilite nella licenza di cui all’art. 46 della legge 298/74, in tema di autotrasporto;
• circolazione con ciclomotore sprovvisto di targa ;
• circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta;
• guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti fisio-psichici, o con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità, se è trascorso più di un anno dall’acquisizione della residenza in Italia;
• trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o senza rispettare le condizioni imposte;
• violazione delle norme di comportamento previste dall’art. 176 cds in caso di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;
• circolazione con veicolo a seguito di applicazione della sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o del ritiro della patente di guida;
• circolazione con veicolo durante il periodo di sospensione della carta di circolazione;
• circolazione durante il periodo di sospensione della validità della patente o in violazione dei limiti imposti dal permesso di guida provvisorio concesso dal Prefetto.
Inoltre il beneficio della decurtazione del 30% non si applica alle violazioni previste dalla normativa c.d. complementare, ossia quella non compresa nel codice della strada, a meno che in tali norme non vi sia un espresso richiamo alle disposizioni contenute nel titolo VI del cds relativo agli illeciti amministrativi e alle sanzioni.
A questi casi di esclusione, il decreto n. 69, ne ha aggiunto altri due specifici: si tratta delle violazioni del codice della strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, a norma dell’art 210 comma 3, (che tra l’atro prevede anche esplicitamente l’esclusione del pagamento in misura ridotta); e delle violazioni per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Si può affermare, quindi, che quest’ultimo è l’unico caso in cui le discipline giuridiche del pagamento in misura ridotta e dell’applicazione del beneficio di riduzione del 30% si differenziano. Di conseguenza il trasgressore, a cui è contestata o notificata una violazione, per cui la norma prevede l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, potrà procedere al pagamento in misura ridotta della sanzione, ma non potrà ottenere anche l’ulteriore beneficio della riduzione del 30%.
Ad esempio nel caso di violazione dei limiti di velocità ex art. 142 cds, si può effettuare il pagamento in misura ridotta in tutte e quattro le ipotesi di superamento del limite: al di sotto dei 10 km, superiore ai 10km; superiore ai 40 km ; superiore ai 60 km. Viceversa si può procedere all’applicazione della riduzione del 30% soltanto nelle prime due ipotesi riportate, in quanto le ultime due sono punite con la previsione dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
Da una prima analisi della disciplina in esame sembrerebbe che il legislatore abbia escluso illogicamente, i casi più gravi delle violazioni per cui è prevista la revoca della patente.
Ma ad un esame più puntuale della disciplina delle violazioni contenute nel codice della strada, risulta che il legislatore ha previsto una disciplina dai contorni molto marcati, in cui la possibilità di attuare la riduzione del 30% in ipotesi di illeciti per cui è prevista l’applicazione della sola revoca, è quasi inesistente. Infatti spesso le fattispecie di illeciti previste dal codice sono strutturate secondo una sorta di progressione punitiva, che passa in primis dalla previsione della sanzione accessoria della sospensione della patente per poi giungere, nei casi più gravi (come nel caso di recidiva), alla previsione della revoca.
Si precisa inoltre che sia il pagamento in misura ridotta, che la riduzione del 30% effettuata con pagamento entro 5 giorni, sono ammessi soltanto nei casi di violazioni punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, ossia nel caso di illeciti amministrativi, ne restano escluse, quindi, tutte le ipotesi di reati commessi in violazione delle norme che regolano la circolazione stradale, per i quali è prevista l’ammenda, come ad esempio le previsioni di reato commesse a seguito di guida sotto l’influenza dell’alcool con tasso alcoolemico superiore allo 0,8 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (casi in cui si applica la revoca a seguito di recidiva). Risulta precluso a tal fine, anche la prima ipotesi di guida in stato d’ebbrezza con tasso alcoolemico tra lo 0,5 e lo0,8 g/l, anche se non si tratta di reato, perché è applicabile la sospensione della patente.
Inoltre risultano escluse anche altre violazioni per cui è prevista la revoca, come il caso di recidiva nel superamento dei limiti di oltre 60 km/h, perché prevede la sospensione della patente. Lo stesso discorso riguarda l’ipotesi di circolazione durante il periodo di sospensione della patente; oppure il caso della circolazione contromano su autostrada o su strade extraurbane, perché fattispecie già escluse dalla normativa ad opera dell’espresso richiamo contenuto nel comma 3 bis dell’art 202. Da una prima ricostruzione sembrerebbe, quindi, che il problema della mancata menzione della revoca nella legge di riforma, non comporterebbe gravi conseguenze in assenza di effettivi casi pratici di realizzazione, ma per confutate ogni dubbio sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore ad opera del legislatore o degli organi competenti.