- Normativa
- Assicurazioni e responsabilità civile, Veicoli storici
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli
Decreto Legislativo
27 marzo 2026, n. 57
DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 2026, n. 57
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22
novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante
modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione
della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale
responsabilita'. (26G00079)
(GU n.96 del 27-4-2026)
Vigente al: 12-5-2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'articolo 31;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2021» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A,
numero 13);
Vista la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva
2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilita' civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo
dell'obbligo di assicurare tale responsabilita';
Visto il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva
2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilita' civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo
dell'obbligo di assicurare tale responsabilita'»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
«Codice delle assicurazioni private»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 marzo 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in
Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 122-bis:
1) al comma 2:
1.1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «La deroga
di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non e' idoneo
all'uso come mezzo di trasporto, inclusa l'ipotesi in cui il veicolo
sia privo di parti essenziali, che lo rendano, in maniera stabile,
inidoneo per il suo utilizzo. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono identificate le parti essenziali
dei veicoli la cui mancanza li renda, in maniera stabile, inidonei al
loro utilizzo. Tale deroga trova applicazione anche quando l'utilizzo
del veicolo e' stato volontariamente sospeso su richiesta dei
soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale
comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma
restando la necessita' che la carta di circolazione riporti la
classificazione conseguita e i dati del certificato di rilevanza
storica, in relazione ai veicoli di interesse storico e
collezionistico di cui all'articolo 60, comma 4, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
l'obbligo assicurativo puo' essere adempiuto anche con schemi
assicurativi diversi dallo schema della responsabilita' civile dei
veicoli a motore, sempre che sia indicato separatamente il premio
relativo al rischio dinamico rispetto a quello statico.»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi di uso stagionale, nonche' nelle ipotesi di
trasferimento di proprieta', demolizione o esportazione definitiva
all'estero dei veicoli, con decreto del Ministro delle imprese e del
made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito l'IVASS, possono essere, altresi', previsti schemi
di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti la cui durata puo' essere inferiore al termine di cui
all'articolo 170-bis.»;
b) all'articolo 124:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di
veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate,
anche se in circuiti chiusi o strade interdette alla circolazione, se
l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre l'assicurazione per
la responsabilita' civile dei veicoli a motore o, in alternativa,
l'assicurazione generale di cui all'articolo 2, comma 3, numero 13,
con massimali idonei alla copertura del rischio assicurando.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «L'assicurazione» sono inserite
le seguenti: «stipulata dall'organizzatore»;
c) all'articolo 134:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'IVASS vigila sulla corretta alimentazione e gestione della
banca dati elettronica di cui al comma 2.»;
2) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«L'IVASS con regolamento determina le indicazioni aggiuntive
relative all'attestazione sullo stato del rischio, rispetto a quelle
previste dal modello europeo, approvato con regolamento di esecuzione
(UE) 2024/1855 della Commissione, del 3 luglio 2024, ne stabilisce la
validita', comunque non inferiore a dodici mesi, e individua i
termini relativi alla decorrenza e alla durata del periodo di
osservazione del rischio. Le indicazioni contenute nell'attestazione
sullo stato del rischio devono comprendere i dati relativi ai
sinistri e al conducente del veicolo. Con medesimo regolamento
l'IVASS disciplina le modalita' di alimentazione e di accesso alla
banca dati elettronica di cui al comma 2 e le modalita' di consegna
dell'attestato di rischio. Per le finalita' di vigilanza di cui al
comma 1, l'IVASS accede alle banche dati di cui agli articoli 225 e
226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 marzo 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Piantedosi, Ministro dell'interno
Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Nordio