• Giurisprudenza
  • Assicurazioni e responsabilità civile
  • Dott.ssa Maristella Giuliano e Dott.ssa Tiziana Santucci

Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE

Corte di giustizia dell’Unione europea (nona sezione)
Sentenza 25 giugno 2026 (Causa C-277/25) massima a cura della dott.ssa Maristella Giuliano

Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 1, punto 2, nonché articoli 3, 18 e 28 – Nozione di persona lesa – Cessione a un professionista di crediti sorti a titolo di assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli da parte di persone che hanno subito danni alle cose a causa di sinistri stradali – Legittimazione ad agire del cessionario al fine di chiedere il pagamento del credito ceduto alle imprese di assicurazione interessate

(C/2026/4278)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

S?d Rejonowy w Gdyni

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Helpfind Funding SARL, GC, NOVA DELTA XALTUM sp. z o.o. sp. k.

Convenute: Towarzystwo Ubezpiecze? i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A., Powszechny Zak?ad Ubezpiecze? S.A., Towarzystwo Ubezpiecze? i Reasekuracji WARTA S.A., Generali Towarzystwo Ubezpiecze? S.A., Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze? ERGO HESTIA S.A.

Dispositivo

L’articolo 1, punto 2, nonché gli articoli 3, 18 e 28 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale che consente a una persona che ha subito danni alle cose a seguito di un incidente stradale e che per questo ha ottenuto, dall’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile per gli autoveicoli, un risarcimento, ma che ritiene che quest’ultimo non risarcisca integralmente tali danni, di cedere a un terzo, dietro corrispettivo, il suo credito, pari alla differenza tra, da un lato, il valore stimato del risarcimento integrale di detti danni e, dall’altro, il risarcimento che le è stato già versato da tale impresa, di modo che tale terzo possa agire in giudizio, in nome e per conto proprio, per chiedere il pagamento di tale credito a detta impresa.

(1)  GU C, C/2025/4034.