• Normativa
  • Assicurazioni e responsabilità civile
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

Decreto Legislativo
6 Novembre 2007, n. 198

 

DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007 , n. 198

Attuazione  della  direttiva  2005/14/CE  che  modifica  le direttive
72/166/CEE,    84/5/CEE,    88/357/CEE,   90/232/CEE   e   2000/26/CE
sull'assicurazione  della  responsabilita'  civile  risultante  dalla
circolazione di autoveicoli.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 gennaio  2006, n. 29 (legge comunitaria 2005),
come  modificata,  dall'articolo 9 della legge 6 febbraio 2007, n. 13
(legge  comunitaria 2006),  ed  in  particolare,  l'articolo 26-bis e
l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  2005/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   dell'11 maggio  2005,  che  modifica  le  direttive  del
Consiglio   72/166/CEE,   84/5/CEE,  88/357/CEE  e  90/232/CEE  e  la
direttiva   2000/26/CE   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
sull'assicurazione  della  responsabilita'  civile  risultante  dalla
circolazione di autoveicoli;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello  sviluppo  economico,  di  concerto con i Ministri degli affari
esteri,   della   giustizia,   dell'economia   e   delle   finanze  e
dell'interno;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Modifiche  al  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209 recante
                 Codice delle assicurazioni private
  1. All'articolo 1,  comma 1,  del  decreto  legislativo 7 settembre
2005,   n.   209,   alla  lettera fff)  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al numero 2 sono aggiunte le seguenti parole:
    "sia  che  si  tratti  di un veicolo con targa definitiva o targa
temporanea";
    b) sono aggiunti infine i seguenti numeri:
    "4-bis) lo  Stato  di  cui  alla lettera bbb) di destinazione nel
caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro,
a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente
e  per  un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato
formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;
    4-ter) lo  Stato di cui alla lettera bbb) in cui si e' verificato
il  sinistro  qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa
che non corrisponde piu' allo stesso veicolo.".
  2. All'articolo 25,  comma 2,  del  decreto legislativo 7 settembre
2005,  n. 209, le parole: "e non puo' svolgere per conto dell'impresa
attivita'  diretta  all'acquisizione  di  contratti di assicurazione"
sono soppresse.
  3. All'articolo 125  del  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n.
209, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
    "5-bis. L'Ufficio   centrale   italiano,  entro  tre  mesi  dalla
ricezione  della  richiesta  di  risarcimento  comunica  agli  aventi
diritto  un'offerta  di  risarcimento motivata ovvero indica i motivi
per i quali non ritiene di fare offerta.".
  4. L'articolo 128 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e' cosi sostituito:
    "1. Per   l'adempimento  dell'obbligo  di  assicurazione  per  la
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore  e  dei  natanti,  il  contratto  e'  stipulato  per somme non
inferiori ai seguenti importi:
      a) nel  caso  di  danni  alle  persone  un  importo  minimo  di
copertura  pari ad euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal
numero delle vittime;
      b) nel  caso  di danni alle cose un importo minimo di copertura
pari  ad  euro  1.000.000  per sinistro, indipendentemente dal numero
delle vittime.
  2. I     contratti     dell'assicurazione     obbligatoria    della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore  e  dei  natanti devono essere adeguati agli importi minimi di
copertura  obbligatoria  per  i  danni  alle  cose e per i danni alle
persone di cui al comma 1 entro l'11 giugno 2012.
  3. Ogni  cinque  anni  dalla  data  dell'11 giugno  2012  di cui al
comma 2   gli   importi   di   cui   al   comma 1   sono  indicizzati
automaticamente    secondo   la   variazione   percentuale   indicata
dall'indice  europeo  dei  prezzi  al  consumo  (IPC E), previsto dal
regolamento  (CE)  n.  2494/95  del  Consiglio,  del 23 ottobre 1995,
relativo  agli  indici  dei  prezzi al consumo armonizzati. L'aumento
effettuato e' arrotondato ad un multiplo di euro 10.000.
  4. Con  provvedimento  del  Ministro  dello  sviluppo economico, da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, e'
stabilito l'adeguamento di cui al comma 3.
  5. Alla  data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura
devono  essere  pari  ad  almeno  la  meta' degli ammontari di cui al
comma 1.".
  5. All'articolo 134  del  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n.
209, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis. I  soggetti  di  cui al comma 1 hanno diritto di esigere in
qualunque   momento,   entro   quindici   giorni   dalla   richiesta,
l'attestazione  sullo  stato  del rischio relativo agli ultimi cinque
anni  del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli
a motore secondo le modalita' stabilite dall'ISVAP con il regolamento
di cui al comma 1.".
  6. Dopo l'articolo 142 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono inseriti i seguenti:
  "Art.  142-bis (Informazioni sulla copertura assicurativa). - 1. Il
danneggiato  ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui
all'articolo 154    le    informazioni   riguardanti   la   copertura
assicurativa  dei  veicolo  che  ha causato il sinistro, il numero di
polizza e la data di scadenza della stessa.
  Art.         142-ter (Utenti         della        strada        non
motorizzati). - 1. L'assicurazione   obbligatoria  per  i  veicoli  a
motore  e  i  natanti  copre i danni alle persone e i danni alle cose
subiti  da  pedoni,  ciclisti  e  altri  utenti non motorizzati della
strada  i  quali,  in conseguenza di un incidente nel quale sia stato
coinvolto  un  veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei
limiti in cui sussista la responsabilita' civile dei conducenti.".
  7. All'articolo 148,  comma 1,  secondo  periodo,  e comma 2, primo
periodo,  del  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la
parola: "congrua" sono inserite le seguenti: "e motivata".
  8. All'articolo 155,  dopo  il  comma 5  e'  aggiunto,  in fine, il
seguente:
  "5-bis. A  richiesta  delle  parti  interessate, i dati forniti dal
Centro  di informazione italiano devono essere disponibili in formato
elettronico.".
  9. All'articolo 283  del  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
    "d-bis) il   veicolo  sia  stato  spedito  nel  territorio  della
Repubblica  italiana  da  uno  Stato  di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera bbb),   e   nel  periodo  indicato  all'articolo 1,  comma 1,
lettera fff),  numero  4-bis),  lo  stesso  risulti  coinvolto  in un
sinistro e sia privo di assicurazione;
    d-ter) il  sinistro  sia cagionato da un veicolo estero con targa
non corrispondente o non piu' corrispondente allo stesso veicolo.";
    b) al comma 2, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
    "Nel  caso  di  cui  al  comma 1,  lettera a), il risarcimento e'
dovuto  solo  per  i  danni alla persona. In caso di danni gravi alla
persona,  il  risarcimento  e' dovuto anche per i danni alle cose, il
cui  ammontare  sia  superiore  all'importo di euro 500, per la parte
eccedente  tale  ammontare.  Nei  casi di cui al comma 1, lettere b),
d-bis)  e  d-ter) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona,
nonche' per i danni alle cose.";
    c) al  comma 4,  le  parole:  "e d)"  sono sostituite con: ", d),
d-bis) e d-ter)".
  10. All'articolo 286  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209,  al  comma 1  le  parole: "e d)" sono sostituite dalle seguenti:
", d), d-bis) e d-ter)".
  11. All'articolo 287  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 1  le parole: "e d)" sono sostituite dalle seguenti:
", d), d-bis) e d-ter)";
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4. Nei  casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d-bis)
e d-ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del
danno.".
  12. All'articolo 290  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209,  al  comma 1  le  parole: "e d)" sono sostituite dalle seguenti:
", d), d-bis) e d-ter)".
  13. All'articolo 292  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209,  al  comma 1  le  parole: "e d)" sono sostituite dalle seguenti:
", d), d-bis) e d-ter)".
  14. L'articolo 317,  comma 3,  del  decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
  "3. L'inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, e 152, comma 5,
e'  punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad
euro 6.000.".

       
     
                               Art. 2.
                      Disposizione finanziaria
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

       
     
                               Art. 3.
                           Norme abrogate
  1. Dalla  data  di  applicazione  dei  massimali di cui all'art. 1,
comma 4,  e'  abrogato  il  decreto  del  Presidente della Repubblica
19 aprile  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  153 del
2 luglio 1993.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Amato, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Mastella