• Normativa
  • Assicurazioni e responsabilità civile
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Assicurazione obbligatoria per gli sportivi

Decreto
16 aprile 2008

 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE

 

 

DECRETO 16 aprile 2008

 

 

Assicurazione obbligatoria per gli sportivi.

 

 

         

 

Titolo IDISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

 

Soggetti assicurati

 

         

 

       

 

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

 

E LE ATTIVITA' SPORTIVE

 

 

di concerto con

 

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

 

E DELLE FINANZE

 

 

e con il

 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO

 

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

 

  Visto  il  decreto  legislativo  23 febbraio  2000,  n. 38, recante

 

«Disposizioni  in  materia  di assicurazione contro gli infortuni sul

 

lavoro e le malattie professionali»;

 

  Visto  l'art.  51  della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, recante

 

disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi;

 

  Visto  in  particolare  il  comma 2-bis  dell'art.  51 della citata

 

legge,   come  sostituito  dall'art.  6,  comma 4  del  decreto-legge

 

30 giugno   2005,  n.  115,  nel  testo  modificato  dalla  legge  di

 

conversione  17 agosto 2005, n. 168, secondo il quale con decreto del

 

Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, di concerto con il

 

Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali e con il Ministro

 

dell'economia  e  delle finanze, sono stabilite le modalita' tecniche

 

per   l'iscrizione  all'assicurazione  obbligatoria  degli  sportivi,

 

nonche'  i  termini,  la  natura,  l'entita'  delle  prestazioni  e i

 

relativi premi assicurativi;

 

  Visto  l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, commi 19,

 

lettera  a),  e  22,  come  modificati  dalla  legge  di  conversione

 

17 luglio 2006, n. 233, secondo cui sono attribuite al Presidente del

 

Consiglio  dei  Ministri le funzioni di competenza statale attribuite

 

al  Ministero  per i beni e le attivita' culturali dagli articoli 52,

 

comma 1,  e  53  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in

 

materia di sport;

 

  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri

 

15 giugno  2006,  con  il  quale  sono  state delegate le funzioni in

 

materia di politiche giovanili e attivita' sportive al Ministro senza

 

portafoglio per le politiche giovanili e le attivita' sportive;

 

  Visto  l'art.  28,  comma 1,  del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.

 

159,  convertito,  con  modificazioni,  in legge 29 novembre 2007, n.

 

222,  che  ha  disposto la soppressione della Cassa di previdenza per

 

l'assicurazione degli sportivi» (Sportass);

 

  Considerato  che  l'attivita'  svolta  dalle  federazioni  sportive

 

nazionali,  dalle  discipline  sportive  associate  e  dagli  enti di

 

promozione   sportiva   in   attuazione  del  presente  decreto  deve

 

considerarsi finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali

 

dell'attivita'  sportiva  ed  assume  quindi,  come  affermato da una

 

costante   giurisprudenza   del  giudice  amministrativo  (da  ultimo

 

Consiglio  di  Stato,  sez. VI, 10 settembre 2007, n. 4743) rilevanza

 

pubblicistica;

 

  Sentito,  ai  sensi  dell'art.  2 del decreto legislativo 23 luglio

 

1999,  n.  242,  il  CONI  per le federazioni sportive nazionali e le

 

discipline   sportive  associate,  nonche'  gli  enti  di  promozione

 

sportiva;

 

Decreta:

 

 

Art. 1.

 

Soggetti assicurati e soggetti obbligati

 

alla stipula dell'assicurazione obbligatoria

 

 

  1.  L'assicurazione  obbligatoria  oggetto  del presente decreto e'

 

stipulata  nell'interesse  degli sportivi dilettanti tesserati con le

 

federazioni  sportive  nazionali,  le discipline sportive associate e

 

gli  enti  di  promozione  sportiva,  riconosciuti  dal  CONI, con la

 

qualifica  di  atleta,  tecnico  o  dirigente,  di seguito denominati

 

«soggetti assicurati».

 

  2.  Le  federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline  sportive

 

associate  e  gli  enti di promozione sportiva, di seguito denominati

 

«soggetti  obbligati»,  sono  tenuti  alla stipula dell'assicurazione

 

obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse

 

dei soggetti assicurati.

 

  3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto:

 

    a) per  atleti  si  intendono  tutti  i  soggetti  tesserati  che

 

svolgono  attivita'  sportiva  a  titolo  agonistico, non agonistico,

 

amatoriale o ludico;

 

    b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale

 

qualifica dai soggetti obbligati;

 

    c) per  tecnici  si  intendono  tutti  i  soggetti  tesserati  in

 

qualita'  di  maestri,  istruttori,  allenatori,  collaboratori  e le

 

analoghe  figure  comunque  preposte  all'insegnamento delle tecniche

 

sportive,  all'allenamento  degli  atleti  ed al loro perfezionamento

 

tecnico.

 

 

       

 

     

 

         

 

Titolo IDISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

 

Soggetti assicurati

 

 

       

 

Art. 2.

 

Premio assicurativo

 

 

  1.  Ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto,

 

i   soggetti   assicurati   sono   tenuti  al  pagamento  del  premio

 

assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati.

 

 

       

 

     

 

         

 

Capo II

 

Ambito di applicazione

 

 

 

Art. 3.

 

Ambito di applicazione della tutela assicurativa

 

 

  1.  L'assicurazione  obbligatoria  riguarda  le  conseguenze  degli

 

infortuni  accaduti  ai  soggetti assicurati durante ed a causa dello

 

svolgimento  delle attivita' sportive, degli allenamenti e durante le

 

indispensabili   azioni   preliminari   e  finali  di  ogni  gara  od

 

allenamento  ufficiale,  ovvero  in occasione dell'espletamento delle

 

attivita'  proprie  della  qualifica di tecnico o dirigente rivestita

 

nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati.

 

  2.  L'assicurazione  opera  a condizione che le attivita' di cui al

 

comma 1 si svolgano secondo le modalita', i tempi e nelle strutture o

 

nei   luoghi   previsti   dai   regolamenti  sportivi  delle  singole

 

organizzazioni.

 

  3.  L'assicurazione  opera  senza  limiti  di  eta'  e per il mondo

 

intero,  a condizione che le attivita' di cui al comma 1 siano svolte

 

nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai

 

calendari  o  da  accordi dei soggetti obbligati, purche' definiti in

 

data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio.

 

  4.  La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento

 

e  cessa  alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di

 

scadenza del tesseramento stesso.

 

 

       

 

     

 

         

 

Capo II

 

Ambito di applicazione

 

 

 

Art. 4.

 

Titolo per le prestazioni assicurative

 

 

  1.  Per  avere  diritto  alle  prestazioni assicurative oggetto del

 

presente  decreto  e'  necessario  essere  tesserati  in  data  certa

 

antecedente   all'infortunio,   secondo  le  modalita'  previste  dai

 

soggetti  obbligati,  ed essere in regola con il pagamento del premio

 

assicurativo  in  data  certa antecedente all'infortunio, fatto salvo

 

quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e dall'art. 15.

 

 

       

 

     

 

         

 

Capo II

 

Ambito di applicazione

 

 

 

Art. 5.

 

Infortuni indennizzabili

 

 

  1.  Ai fini del presente decreto si intende per infortunio l'evento

 

improvviso   che   si  verifichi,  indipendentemente  dalla  volonta'

 

dell'assicurato,  nell'esercizio  delle  attivita' di cui all'art. 3,

 

comma 1,   del   presente   decreto,   e  produca  lesioni  corporali

 

obiettivamente  constatabili  che  abbiano per conseguenza la morte o

 

l'invalidita' permanente.

 

  2.  Sono  altresi'  indennizzabili le lesioni corporali che abbiano

 

nell'infortunio  la  loro  causa  diretta,  esclusiva e provata e che

 

producano la morte o l'invalidita' permanente del soggetto assicurato

 

entro un anno dall'infortunio denunciato.

 

 

       

 

      

 

         

 

Capo II

 

Ambito di applicazione

 

 

 

Art. 6.

 

Condizioni per l'indennizzabilita' dell'infortunio

 

 

  1.  L'indennizzo  e'  corrisposto  per  le  conseguenze  dirette ed

 

esclusive   dell'infortunio  che  siano  indipendenti  da  condizioni

 

fisiche  o  patologiche  preesistenti o sopravvenute. L'influenza che

 

l'infortunio  puo'  aver  esercitato su tali condizioni, come pure il

 

pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte

 

dall'infortunio,    sono   conseguenze   indirette   e   quindi   non

 

indennizzabili.

 

  2.   Nei   casi  di  preesistenti  mutilazioni  o  difetti  fisici,

 

l'indennita'  per  invalidita'  permanente  e'  liquidata per le sole

 

conseguenze  dirette  cagionate  dall'infortunio, come se esso avesse

 

colpito  una  persona  fisicamente  integra senza riguardo al maggior

 

pregiudizio  derivato  dalle  condizioni  preesistenti,  fatto  salvo

 

quanto previsto per gli atleti disabili dall'art. 17.

 

  3.  In  deroga  a quanto stabilito al comma 1, per i soli infortuni

 

che determinano la morte del soggetto assicurato, purche' avvenuti in

 

occasione di una manifestazione sportiva indetta dalla organizzazione

 

sportiva  per  la  quale  il  soggetto  assicurato risulti tesserato,

 

iscritta  nei  calendari  ufficiali  ed  avvenuta  nei  limiti  della

 

struttura  deputata  allo svolgimento della manifestazione stessa, la

 

prestazione  assicurativa  e'  dovuta  anche  se  il  decesso sia una

 

conseguenza indiretta dell'infortunio.

 

 

       

 

     

 

         

 

Capo II

 

Ambito di applicazione

 

 

 

Art. 7.

 

Estensione della tutela assicurativa per gli allenamenti

 

 

  1.  L'assicurazione  si  estende  alle conseguenze di infortuni che

 

avvengono  durante gli allenamenti, anche individuali, purche' questi

 

siano     previsti,     disposti,    autorizzati,    o    controllati

 

dall'organizzazione  sportiva del soggetto obbligato. In tal caso, ai

 

fini  dell'ammissione  dell'infortunio  al beneficio assicurativo, la

 

relativa  denuncia  e'  accompagnata  da  una  dichiarazione resa dal

 

legale   rappresentante  dell'organismo  sportivo  per  il  quale  il

 

soggetto  assicurato  e'  tesserato, che si assume la responsabilita'

 

della veridicita' della dichiarazione resa.

 

 

       

 

     

 

         

 

Capo II

 

Ambito di applicazione

 

 

 

Art. 8.

 

Estensione della tutela assicurativa per il rischio in itinere

 

 

  1.  L'assicurazione  opera anche in occasione di trasferimenti, con

 

qualsiasi  mezzo  effettuati, come passeggeri o in forma individuale,

 

verso  e  dal luogo di svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3,

 

comma 1,  del presente decreto, esclusi gli incidenti verificatisi in

 

conseguenza  di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che

 

regolano il trasferimento.

 

  2.  L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso

 

in  localita' compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con

 

il  percorso  necessario  per  recarsi  presso il luogo deputato alle

 

attivita'   oggetto   del  presente  decreto  ed  in  data  e  orario

 

compatibili con la necessita' di pervenire in tempo utile presso tale

 

luogo  ovvero  lungo  il  percorso  e  con il tempo necessario per il

 

rientro  presso  il  luogo  di destinazione al termine dell'attivita'

 

stessa.

 

 

       

 

     

 

         

 

Capo II

 

Ambito di applicazione

 

 

 

Art. 9.

 

Esclusione della tutela assicurativa

 

 

  1.   Fatte   salve   altre   cause  di  esclusione  della  garanzia

 

eventualmente  concordate  con  l'assicuratore  e  compatibili con il

 

presente decreto, l'assicurazione comunque non opera:

 

    a) per   gli   infortuni   derivanti   da  abuso  di  alcolici  e

 

psicofarmaci  o  da  uso  non  terapeutico di sostanze stupefacenti o

 

psicotrope;

 

    b) per  l'assunzione  di  sostanze  dopanti,  in violazione delle

 

norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertata

 

in base alle normative vigenti;

 

    c) per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa

 

dal  soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti

 

o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale

 

o dall'ordinamento sportivo.

 

 

       

 

     

 

         

 

Capo III

 

Prestazioni

 

 

 

Art. 10.

 

Prestazioni assicurative

 

 

  1.   La  prestazione  assicurativa  oggetto  del  presente  decreto

 

consiste:

 

    a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in

 

favore degli aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00

 

euro;

 

    b) in  caso  di  una invalidita' permanente, nella erogazione, in

 

unica  soluzione,  di  un  indennizzo  calcolato,  in  proporzione al

 

capitale  di cui alla precedente lettera a), secondo i criteri di cui

 

all'art. 11.

 

  2.   I  soggetti  obbligati  possono  prevedere  anche  prestazioni

 

integrative  ulteriori  rispetto  a  quelle  previste dal comma 1 del

 

presente  articolo e dall'art. 13, nonche' forme di assicurazione per

 

la   responsabilita'  civile  nei  confronti  di  terzi  per  atleti,

 

dirigenti e tecnici.

 

 

       

 

     

 

         

 

Capo III

 

Prestazioni

 

 

 

Art. 11.

 

Criteri per la determinazione dell'indennizzo

 

 

  1.  In  caso di invalidita' permanente, la prestazione assicurativa

 

consiste   nella  erogazione  di  un  indennizzo  la  cui  misura  e'

 

determinata  facendo applicazione della apposita «tabella lesioni» in

 

allegato A) al presente decreto.

 

  2.  I  soggetti  obbligati possono prevedere una franchigia per gli

 

infortuni  che  determinano  una  invalidita'  permanente  in  misura

 

inferiore  al  10%.  Resta  fermo  che,  in  caso di lesioni plurime,

 

l'indennizzo  e'  dovuto  in misura pari alla somma delle percentuali

 

relative alle singole lesioni subite.

 

 

       

 

     

 

         

 

Capo III

 

Prestazioni

 

 

 

Art. 12.

 

Indennizzo per il caso di morte

 

 

  1.  La  prestazione assicurativa e' eseguita in favore degli eredi,

 

di  seguito  denominati beneficiari, quando l'infortunio determina la

 

morte  del  soggetto  assicurato  entro  un anno dal giorno nel quale

 

l'infortunio e' avvenuto.

 

  2.  Qualora  la morte interviene entro un anno dall'infortunio ed a

 

causa  dello  stesso,  l'eventuale  indennizzo  gia'  corrisposto per

 

l'invalidita'  permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, e'

 

detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.

 

  3.  Qualora,  a  seguito  di un evento indennizzabile, il corpo del

 

soggetto  assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato

 

ai   beneficiari  non  prima  che  siano  trascorsi  sei  mesi  dalla

 

presentazione  dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti

 

disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti

 

che l'assicurato e' vivo, l'assicuratore ha diritto alla restituzione

 

della  somma  pagata  entro  trenta giorni dalla richiesta rivolta ai

 

beneficiari.

 

 

       

 

     

 

         

 

Capo III

 

Prestazioni

 

 

 

Art. 13.

 

Indennizzo per prestazioni aggiuntive

 

 

  1.   Sono   dovute   dall'assicuratore   le   seguenti  prestazioni

 

aggiuntive, nei limiti e alle condizioni contrattualmente definiti:

 

    a) nel  caso  di  morte  di  un  soggetto assicurato genitore, il

 

capitale  spettante  ai  figli  minorenni conviventi e' aumentato del

 

50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano

 

gia' portatori di invalidita' permanente pari o superiore al 50%;

 

    b) al   soggetto   assicurato   che   non   abbia   compiuto   il

 

quattordicesimo anno d'eta' alla data dell'infortunio sono rimborsate

 

le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o

 

stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito;

 

    c) nel  caso  di  morso  di  animali,  insetti  e  aracnoidi, che

 

comportino  un  ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa

 

diagnosi  che  accerti  detto  evento,  al  soggetto  assicurato sono

 

rimborsate le relative spese documentate;

 

    d)  nel  caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento

 

involontario   di  sostanze  che  comporti  almeno  un  ricovero  con

 

pernottamento  in  istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi

 

ospedaliera  anche  di sospetto avvelenamento, al soggetto assicurato

 

sono rimborsate le relative spese documentate;

 

    e) nel  caso  di  ricovero del soggetto assicurato in istituto di

 

cura,  a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di

 

sole  o  di  calore e folgorazione, sono rimborsate le relative spese

 

documentate;

 

    f) qualora  l'infortunio,  a  causa  dell'entita'  delle lesioni,

 

determini l'impossibilita' di frequentare lezioni per un periodo che,

 

a  norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporta la perdita

 

dell'anno  scolastico,  al  soggetto  assicurato  e'  corrisposto  un

 

indennizzo incrementato del 20%.

 

 

       

 

     

 

         

 

Capo IV

 

Scelta dell'assicuratoree pagamento del premio

 

 

 

Art. 14.

 

Scelta dell'assicuratore

 

 

  1.  I  soggetti  obbligati  scelgono  l'assicuratore attraverso una

 

procedura  competitiva,  nel  rispetto  dei principi di trasparenza e

 

parita'  di  trattamento,  ed  individuano, a tal fine, la misura dei

 

premi   assicurativi  posti  a  base  di  gara  tenendo  conto  delle

 

prestazioni  oggetto del contratto e delle peculiarita' delle diverse

 

discipline  sportive.  Alla  procedura  competitiva,  alla quale deve

 

essere data adeguata pubblicita', devono essere comunque invitati non

 

meno di cinque concorrenti.

 

  2.  La  procedura  competitiva  di  cui  al comma 1 e' svolta dalle

 

federazioni  sportive  e  dalle  discipline  sportive  associate  nel

 

rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  Codice  dei  contratti

 

pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

  3.   Il  CONI,  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  di  controllo

 

sull'attivita'   dei   soggetti   obbligati,  vigila  sulla  corretta

 

applicazione  delle  disposizioni  contenute nel presente articolo. A

 

tal   fine   i   soggetti   obbligati  danno  comunicazione  al  CONI

 

dell'espletamento delle procedure competitive e del relativo esito.

 

 

       

 

     

 

         

 

Capo IV

 

Scelta dell'assicuratoree pagamento del premio

 

 

 

Art. 15.

 

Pagamento del premio

 

 

  1.  Il  pagamento  del  premio  da  parte del soggetto obbligato e'

 

condizione per il perfezionamento della procedura di tesseramento.

 

  2.  Il  tesseramento effettuato in assenza del pagamento del premio

 

assicurativo,  fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e' inefficace

 

e  determina,  a  carico del soggetto obbligato, l'applicazione delle

 

sanzioni previste dall'ordinamento sportivo.

 

  3.  In  caso  di  omesso pagamento del premio da parte del soggetto

 

obbligato,  qualora l'assicurato possa esibire la tessera associativa

 

per   la  qualifica  rivestita  al  momento  del  sinistro,  comunque

 

rilasciata  dal  soggetto obbligato prima della data dell'infortunio,

 

l'assicuratore provvede ad erogare la prestazione assicurativa, fatto

 

salvo  il  diritto  di  rivalsa  ai  sensi  dell'art. 1916 del codice

 

civile.

 

 

       

 

     

 

 

 

         

 

            Titolo II

 

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DERIVANTIDALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA SPORTIVA

 

Capo I

 

Prevenzione degli infortuni

 

         

 

       

 

Art. 16.

 

Attivita' di informazione ed educazione

 

 

  1.  Il Ministro con delega per le attivita' sportive, di intesa con

 

il  Ministro  della  salute  e sentiti il CONI e il Comitato italiano

 

paralimpico,   individua   le   linee   guida  per  l'informazione  e

 

l'educazione alla sicurezza nell'ambito sportivo e, avvalendosi anche

 

dei  soggetti  obbligati,  promuove  campagne informative finalizzate

 

alla  prevenzione  degli  infortuni  derivanti  dall'esercizio  della

 

pratica sportiva.

 

  2.  Le campagne informative sono rivolte prevalentemente ai giovani

 

ed  alle categorie a maggior rischio e promuovono la conoscenza delle

 

normative   tecniche   di   sicurezza  e  delle  possibili  soluzioni

 

preventive.

 

  3.  Campagne informative devono essere altresi' effettuate per dare

 

adeguata  informazione  alle disposizioni in materia di assicurazione

 

obbligatoria   contro  gli  infortuni  nell'esercizio  della  pratica

 

sportiva.

 

 

       

 

     

 

         

 

Titolo II

 

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DERIVANTIDALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA SPORTIVA

 

Capo I

 

Prevenzione degli infortuni

 

         

 

       

 

                              Art. 17.

 

                          Soggetti disabili

 

 

  1.  Con separato decreto, sentito il Comitato italiano paralimpico,

 

possono  essere  emanate  speciali  disposizioni  per l'assicurazione

 

obbligatori a dei soggetti disabili.

 

 

       

 

     

 

         

 

Titolo II

 

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DERIVANTIDALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA SPORTIVA

 

Capo I

 

Prevenzione degli infortuni

 

 

 

Art. 18.

 

                       Disciplina transitoria

 

 

  1.  I soggetti obbligati devono adeguare i rapporti assicurativi in

 

essere  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto alle

 

disposizioni ivi contenute entro il 31 marzo 2009.

 

  Il  presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo

 

ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

    Roma, 16 aprile 2008

 

               Il Ministro per le politiche giovanili

 

                       e le attivita' sportive

 

                              Melandri

 

 

                      Il Ministro dell'economia

 

                           e delle finanze

 

                           Padoa Schioppa

 

 

                       Il Ministro del lavoro

 

                     e della previdenza sociale

 

                               Damiano

 

 

       

 

     

 

 

 

 

 

 

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