- Giurisprudenza
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Assicurazione obbligatoria per la r.c.a. ai danni prodotti alle persone trasportate
Corte di Cassazione, sez. III civile
sentenza n. 13059 del 5 giugno 2007 – Presidente G. Fiducia, Relatore L. A. Scarano)
La Suprema Corte, in contrasto con quanto già indicato in altre sentenze precedenti, ha precisato che soltanto a partire dalla legge n. 142 del 1992 è stata introdotta la regola generale dell’estensione dell’assicurazione obbligatoria per la r.c.a. ai danni prodotti alle persone trasportate sui veicoli, anche sui veicoli adibiti al trasporto di cose. Precedentemente alla entrata in vigore della suddetta legge la materia era disciplinata dalla legge n. 990 del 1969 che aveva subito delle modifiche a seguito del decreto legge n. 857 del 1976, convertito in legge n.39 del 1977. In base a questa disciplina, l’assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile prevista dall’art. 2054 cc. risultava non estesa generalmente ai trasportati (in quanto considerati dei soggetti non qualificabili propriamente come “terzi” a norma di quanto previsto dallo stesso articolo 2054 cc), ma applicabile soltanto ai terzi trasportati su veicoli destinati al trasporto di persone (ad uso pubblico o privato) oppure su veicoli idonei al trasporto di cose ma eccezionalmente adibiti al trasporto di persone. Ne rimanevano esclusi i veicoli adibiti soltanto al trasporto di cose. Quindi soltanto con la legge n. 142 del 1992 i trasportati sono stati considerati terzi a tutti gli effetti.