- Giurisprudenza
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Assicurazioni obbligatorie - scuola di volo e pilotaggio
Tribunale di Crema
21 febbraio 2006
In ipotesi di assicurazione obbligatoria per volo sportivo o per la scuola di volo o pilotaggio, è ammissibile l’azione diretta del terzo danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa, la quale peraltro non può proporre eccezioni contrattuali ( ad esempio il mancato pagamento del premio) nei confronti del danneggiato, indipendentemente dall’inserimento in polizza delle relative clausole.
Nota a cura del dott. Daniele Bianchi ( magistrato)
Non si registrano precedenti nella giurisprudenza di legittimità.
Nella giurisprudenza di merito, nel senso di escludere l’azionabilità diretta da parte del danneggiato dell’attività di scuola volo/pilotaggio, cfr Tribunale di Torino, 18.02.02, estensore Garibaldi, in Dir. Trasporti, 2003, 953.
In dottrina, nel senso che l’azionabilità diretta da parte del danneggiato e il divieto per la compagnia di opporre eccezioni contrattuali postula l’inserimento in polizza di dette previsioni, cfr. Gaggia, in nota a Tribunale di Pisa 10.04.01 in dir. Trasporti , 2003, 932; Anonini, in nota a Tribunale di Roma 22.05.02 in Dir. Trasporti, 2003, 958, con richiami.
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