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Assistenza sanitaria su navi e treni a lunga percorrenza

Camera di deputati
Disegno di legge n. C 1688

 


PROPOSTA DI LEGGE   N. 1688

d'iniziativa del deputato Nastri
Disposizioni in materia di assistenza sanitaria sulle navi e sui treni a lunga percorrenza
Presentata il 14 ottobre 2013

      Onorevoli Colleghi! Un servizio di primo intervento di assistenza sanitaria provvisto di defibrillatori semiautomatici disponibile nelle lunghe percorrenze, cioè i tragitti marittimi nazionali che superano le sei ore di viaggio e i treni con percorrenza superiore a 600 chilometri, si rende necessario almeno per due motivi. Innanzitutto perché molteplici esperienze, nazionali e internazionali, hanno ampiamente dimostrato che l'aumento delle percentuali di sopravvivenza, per le persone improvvisamente colte da arresto cardiaco, è principalmente legato alla rapidità con cui viene effettuata la defibrillazione. I viaggiatori impegnati in lunghi tragitti più facilmente possono avere bisogno di assistenza medica o infermieristica, soprattutto poi se si tratta di persone anziane, donne in stato di gravidanza, disabili o bambini.
      Il secondo motivo è quello relativo all'adeguamento delle ferrovie nazionali agli standard dei Paesi più evoluti, non solo per la distribuzione ai passeggeri di copie di quotidiani o per la disponibilità di un servizio bar. Ben più importante per tutti, si pensa, è garantire assistenza infermieristica di emergenza. Per assicurare un idoneo servizio di prima emergenza, le navi e i treni viaggiatori devono disporre di personale infermieristico che sia stato adeguatamente addestrato anche all'uso del defibrillatore semiautomatico. Nelle scorse legislature sono stati presentati numerosi progetti di legge finalizzati a salvaguardare la salute dei viaggiatori. Un intervento legislativo si rende pertanto necessario in considerazione dell'importanza del problema, che riguarda la salute pubblica.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
      1. Al fine di tutelare la salute dei viaggiatori, nei tragitti marittimi nazionali che superano le sei ore di viaggio e sui treni che hanno percorrenza superiore a 600 chilometri, le società private di navigazione adibite al trasporto di passeggeri nel territorio nazionale e la società Ferrovie dello Stato Spa sono tenute a istituire un servizio di assistenza sanitaria a bordo, dotato, in particolare, di defibrillatore semiautomatico e di personale abilitato a prestare interventi di primo soccorso in casi di emergenza, in conformità a quanto disposto dal decreto di cui all'articolo 3.

Art. 2.
      1. Al fine di assicurare l'espletamento del servizio di cui all'articolo 1, la società Ferrovie dello Stato Spa e le società private di navigazione adibite al trasporto di passeggeri nel territorio nazionale possono avvalersi della collaborazione di associazioni ed enti pubblici o privati, in possesso delle prescritte abilitazioni sanitarie, sulla base di uno schema di convenzione definito d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della salute.

Art. 3.
      1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti necessari e la dotazione dei mezzi idonei all'espletamento del servizio di cui all'articolo 1.

 

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