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Assistenza sanitaria su navi e treni
Camera dei deputati
Atto n. C 2220
PROPOSTA DI LEGGE N. 2220
d'iniziativa del deputato NASTRI
Disposizioni in materia di istituzione, a bordo degli aerei, di un servizio di assistenza sanitaria provvisto di defibrillatore semiautomatico
Presentata il 25 marzo 2014
Onorevoli Colleghi! La normativa vigente non prevede l'obbligo, per le compagnie aeree italiane, di dotarsi della presenza di un servizio di assistenza sanitaria a bordo. Tuttavia sono numerosi gli episodi di malori che si verificano annualmente sui velivoli, fortunatamente spesso di lieve entità.
Statisticamente, le emergenze più ricorrenti sono legate ai problemi respiratori, causati, tra l'altro, dalla bassa umidità che si registra a bordo, cui si aggiungono eventi traumatici, dovuti alla poca accortezza dei passeggeri che si muovono all'interno del velivolo o che omettono di allacciare le cinture di sicurezza. Infine, si registrano casi di problemi cardiovascolari.
Quanto premesso, solo per giustificare la necessità di una presenza fissa, all'interno degli aerei, di un servizio di assistenza sanitaria, finalizzato all'attività di primo soccorso, nonché addestrato all'uso del defibrillatore semiautomatico, anch'esso necessariamente facente parte della dotazione fissa del velivolo.
Nel dettaglio la presente proposta di legge si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 reca la finalità del provvedimento, consistente nella tutela della salute dei viaggiatori a bordo degli aerei.
L'articolo 2 prevede l'obbligo, in capo alle compagnie aeree italiane, di provvedere all'istituzione di un servizio di assistenza sanitaria a bordo dotato di un defibrillatore semiautomatico e di personale medico ed infermieristico abilitato.
L'articolo 3 affida a un regolamento del Ministro della salute, il compito di stabilire i requisiti del personale medico e infermieristico nonché la dotazione delle apparecchiature.
L'articolo 4, infine, stabilisce che le spese per il servizio di assistenza sanitaria siano a carico delle compagnie aeree italiane.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge ha come finalità quella di tutelare la salute dei viaggiatori a bordo degli aerei.
Art. 2.
1. Al fine di cui all'articolo 1, è fatto obbligo alle compagnie aeree italiane adibite al trasporto di passeggeri di provvedere all'istituzione di un servizio di assistenza sanitaria a bordo dotato, in particolare, di defibrillatore semiautomatico e di personale abilitato a prestare il primo soccorso in caso di emergenza.
Art. 3.
1. Il Ministro della salute stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i requisiti del personale medico e infermieristico, nonché la dotazione delle apparecchiature necessarie all'espletamento del servizio di assistenza sanitaria di cui all'articolo 2.
Art. 4.
1. Le spese per l'attivazione e per il funzionamento del servizio di assistenza sanitaria di cui all'articolo 2 sono poste a carico delle compagnie aeree.
Documenti allegati
- C_2220.pdf 45 KB