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Atti n. 2636 – 2757 - 2627 : provvedimenti in tema di vendita e somministrazione di bevande alcooliche a minori
Camera dei Deputati
XVI Legislatura - Camera dei Deputati Atti n. 2636 – 2757 - 2627 Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 18.11.09 In materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori e infermi di mente, in Parlamento sono state presentate varie proposte di legge che intendono inasprire la normativa attualmente vigente. Già abbiamo avuto modo di commentare gli atti S 1444 e S 1713, presentati al Senato ed attualmente assegnati alle Commissioni competenti per l’esame in sede referente, ma di cui non è iniziato ancora l’esame. Ma prima di partire dalla proposte emendative apriamo una breve parentesi sulla normativa attualmente vigente. La materia su cui le proposte di legge intendono intervenire è regolamentata dall’art. 689 del codice penale e dalla legge 30 marzo 2001, n. 125, legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati. In base all’art 689 del codice penale è vietato somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 16 e alle persone che appaiano affette da malattia di mente o in stato di deficienza psichica. Gli esercenti di pubblici locali che contravvengono a tale norma sono puniti con l’arresto fino ad un anno, con pena aumentata se dal fatto derivi ubriachezza e con sospensione dell’esercizio. Il divieto non contempla espressamente la vendita ma soltanto la somministrazione, anche se la vendita è da considerarsi vietata comunque in base ad un’interpretazione fornita dalla nota n. 557/PAS.3854.12000° del 24 marzo 2009 del Ministero dell’Interno, in cui è stata chiarita l’equivalenza semantica tra i termini ‘somministrazione di alimenti e bevande’ e ‘vendita di alimenti e bevande’. In base a questa interpretazione è quindi vietata anche la vendita per asporto ai minori di anni 16. Sul punto è intervenuta anche una sentenza della Cassazione (Quinta sez. Penale, n. 27916/09) che ha stabilito che l’esercente un pubblico locale deve avere la certezza che il ragazzo acquirente sia maggiore di 16 anni e a tal fine può richiedere un documento. Tale richiesta è giustificata anche dalle pesanti sanzioni previste a suo carico dalla legge penale. In base agli artt. 13-14 e 14bis della legge n. 125/2001, la pubblicità relativa alle bevande alcoliche e superalcooliche deve essere effettuata secondo delle rigide regole e modalità individuate nel codice di autoregolamentazione adottato dalla emittenti radiotelevisive pubbliche e private. Inoltre è vietata la pubblicità all’interno di programmi rivolti a minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla loro trasmissione. In base all’art. 14 è vietata la vendita al banco di bevande alcoliche nelle aree di servizio situate lungo l’autostrada dalle ore 22 alle ore 6. Inoltre in base all’art. 6-bis della legge n 214/2003 è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ossia le strade statali. A chiusura e a integrazione di questo quadro normativo si ricorda l’articolo 87 del TULPS che vieta la vendita ambulante di bevande alcoliche . Gli atti presentati al Senato e già pubblicati in Rivista giuridica, l’atto S1713 recante “modifiche all’articolo 689 del codice penale in materia di vendità o somministrazione di bevande alcoliche e superalcooliche a minori o a infermi di mente” e l’atto S1444 recante “ disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool”, prevedono varie proposte emendative alla disciplina appena illustrata: innalzamento dell’età dei giovani che possono acquistare e consumare bevande alcoliche (dagli attuali 16 anni si passa ai 18); inasprimento della pena (arresto da 1 a 3 anni); inoltre si vieta completamente la vendita di bevande alcoliche nelle aree di servizio, mentre attualmente è vietata soltanto la somministrazione dalle ore 22 alle 6. Le proposte che commentiamo di seguito sono state tutte presentate alla Camera d’iniziativa parlamentare e sono state autonomamente assegnate ad una Commissione permanente per l’esame in sede referente, senza essere abbinate. Si tratta degli atti: C2636, C2757, C2627. Il primo n. C 2636 recante “Introduzione dell'articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, e modifica dell'articolo 37 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per prevenire e contrastare il fenomeno dell'abuso di alcol tra i minori” è stato presentato di iniziativa dell’On. Cosenza, ed è stato assegnato per l’esame in sede referente alla 12ª Commissione permanente (Affari sociali). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Cultura), 9ª (Trasporti), 10ª (Att. produt.), Questioni regionali. Il disegno di legge propone: 1. introduzione dell’art 14 ter dopo l’art. 14 bis della Legge n 125/2001, che introduce il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche a minori sia nei locali pubblici, che nei circoli culturali, che nei supermercati; 2. corsi scolastici finalizzati all’insegnamento dell’assunzione responsabile e consapevole di bevande alcoliche; 3. pubblicità televisiva e radiofonica accompagnata dall’avviso di divieto di assunzione di bevande alcoliche per i minori e di gravi sanzioni per i venditori che violano tale disposizione. Il secondo atto, n. C 2757 recante “Modifica dell'articolo 689 del codice penale in materia di vendita o somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente” è stato presentato alla Camera d’iniziativa dell’On. La Loggia ed altri, ed è stato assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) per l’esame in sede referente. L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 5ª (Bilancio), 10ª (Att. produt.), 12ª (Aff. sociali). Il disegno di legge propone la modifica dell’art. 689 del codice penale, ed introduce: 1. chi vende o somministra bevande alcoliche a minore di anni 16 è punito con l’arresto da 1 a 3 anni e con l’ammenda da 500 a 1000 euro; 2. la condanna comporta la chiusura dell’esercizio e la revoca dell’abilitazione o della licenza; 3. la sanzione amministrativa di 600 euro applicabile a chiunque induca o solleciti un minore all’uso di bevande alcoliche; 4. vieta la vendita di bevande alcoliche attraverso macchine e distributori automatici. Il terzo atto, n. C 2627 recante “Modifica dell'articolo 689 del codice penale, in materia di vendita, cessione e somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente e di consumo o cessione delle medesime da parte di minori” è stato presentato alla Camera d’iniziativa dell’On. Casini ed altri, ed è stato assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) per l’esame in sede referente. L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 10ª (Att. produt.), 12ª (Aff. sociali). Anche quest’ultimo disegno di legge propone la modifica dell’art. 689 del codice penale, ed introduce: 1. il reato previsto dall’art 689 diviene comune rispetto alla formulazione attualmente vigente che lo qualifica come un reato proprio in quanto eseguibile soltanto dall’esercente un’osteria o un pubblico spaccio; 2. la pena rimane la stessa (arresto fino ad 1 anno); 3. la medesima pena si applica a chiunque vende bevande alcoliche attraverso distributori automatici; 4. se la condotta è posta in essere da un pubblico esercente, si prevede la sospensione del pubblico esercizio; 5. è introdotta la sanzione amministrativa di 500 euro a carico del minore che consuma, detiene, vende o cede bevande alcoliche. Di seguito sono riportati i testi dei disegni di legge commentati, con le relazioni di accompagnamento. C2636 Pag. 1 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato COSENZA Introduzione dell'articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, e modifica dell'articolo 37 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per prevenire e contrastare il fenomeno dell'abuso di alcol tra i minori Presentata il 23 luglio 2009 Onorevoli Colleghi! - L'ultimo Rapporto sul consumo dell'alcol in Italia, a cura dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e riferito al 2008, afferma che tra i ragazzi di 16-17 anni di età il quadro della diffusione di comportamenti di consumo a rischio è piuttosto critico riguardando, rispettivamente, il 14,9 per cento dei ragazzi e il 6,8 per cento delle ragazze. Inoltre, proprio a questa età il cosiddetto «binge drinking» (cioè il bere a oltranza con l'apposito scopo di stordirsi con il potenziale rischio di un'intossicazione o, peggio, del coma etilico) raggiunge livelli allarmanti: rispettivamente il 10,6 per cento per i maschi e il 3,9 per cento per le donne. Oltre il 17 per cento dei ragazzi con meno di 15 anni di età ha consumato almeno una bevanda alcolica (il 19,7 per cento dei maschi e il 15,3 per cento delle femmine). Già a 18-19 anni di età i valori di consumo sono prossimi alla media della popolazione, cioè il 74,7 per cento dei maschi e il 58 per cento delle donne. L'abitudine al consumo non moderato di bevande alcoliche da parte dei genitori, inoltre, sembra influenzare il comportamento dei figli. Infatti, è potenzialmente a rischio il 22,7 per cento dei ragazzi di 11-17 anni di età che vivono in famiglie dove almeno un genitore adotta comportamenti a rischio nel consumo di bevande alcoliche. L'uso abnorme e inconsapevole di bevande alcoliche e superalcolici da parte dei giovani è una piaga che colpisce molte realtà d'Europa. Purtroppo anche in Italia si stanno evidenziando segnali che, se non Pag. 2 colti per tempo, potrebbero prefigurare per il nostro Paese l'emergere di fenomeni di assoluto e pieno allarme sociale sul genere di quelli che già da tempo colpiscono aree importanti di Paesi quali la Gran Bretagna e la Francia. È ovvio come tutto ciò metta in pericolo non solo la salute, ma perfino la vita dei minorenni che bevono in modo irresponsabile. Inoltre un giovane ubriaco mette a rischio la vita di altri cittadini, siano essi compagni di scuola o altri coetanei aggrediti, siano essi altre persone che possono essere investite dai motorini guidati da adolescenti ubriachi. Infatti è dimostrato scientificamente che, soprattutto nei giovani che hanno un organismo ancora in piena formazione, il limite tra uno stato di forte ubriachezza e la soglia di allarme per un possibile coma etilico è molto labile. Per sconfiggere la piaga dell'alcolismo minorile sono necessarie anzitutto forme di stringente controllo da parte delle famiglie e delle istituzioni, ma anche l'avvio nelle scuole di specifici corsi che, nella delicata fase dell'adolescenza, insegnino ai giovani l'importanza di mantenere comportamenti responsabili facendo capire che mettere a rischio la vita propria e degli altri per un bicchiere in più, magari per dimostrare ai propri coetanei di essere più «adulti» di loro, è davvero insensato. Tuttavia è necessario che anche lo Stato faccia comprendere a tutti - ivi compresi i responsabili di bar, ristoranti, negozi, supermercati e locali con la qualifica di circoli culturali che, come la cronaca ha più volte dimostrato, in alcuni casi vendono o somministrano bevande alcoliche anche a ragazzi che hanno evidentemente meno di 18 anni, perfino quando questi sono palesemente in stato confusionale - che ci sono gravi conseguenze per chi si comporti in modo irresponsabile. Per tali ragioni, la presente proposta di legge, all'articolo 1, introduce l'articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125 («Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati») prevedendo un divieto integrale di vendita e di somministrazione ai minori di 18 anni di età. Si sottolinea, in particolare, il comma 3 dell'articolo 14-ter che recita: «Qualora un minore, a causa di uno stato di alterazione dei processi cognitivi e volitivi in seguito all'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche avvenuta in uno dei luoghi individuati dal comma 1, cagioni un danno a una o più persone, il titolare o il responsabile dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 5.000». Il successivo articolo 2, invece, interviene in materia di pubblicità per porre fine al fenomeno dei troppi messaggi promozionali che, soprattutto in televisione ma anche nelle radio private che hanno un forte ascolto nelle fasce di età più adolescenziali, «ammiccano» ai giovani e ai giovanissimi. Nel concreto, la presente proposta di legge modifica l'articolo 37 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introducendo il comma 10-bis, che recita: «La pubblicità televisiva e radiofonica di bevande alcoliche deve riportare, al suo interno, il seguente avviso: "La legge vieta la vendita e il consumo di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e prevede, in caso di violazione, gravi sanzioni sia per i rivenditori che per i consumatori". In ogni caso la pubblicità televisiva e radiofonica di bevande alcoliche non deve contenere messaggi che, in modo diretto o indiretto, spingono i minori di anni diciotto a consumarle». Infine l'articolo 3 prevede l'inserimento, tramite regolamento, di corsi scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, finalizzati a insegnare l'assunzione responsabile di bevande alcoliche. Con la presente proposta di legge - che in modo organico interviene sia sul piano dei divieti e delle sanzioni che su quello pubblicitario e su quello della prevenzione fin dalla scuola - non si vuole certo demonizzare il mercato dell'alcol in Italia, che ha una forte incidenza a livello economico, occupazionale e di finanza pubblica grazie ai forti gettiti garantiti dalle accise sulla vendita, né si vuole mostrare, agli occhi dei giovani, l'alcol come se fosse un «mostro». Sappiamo bene, per esempio, Pag. 3 come il vino, se assunto in una quantità modica e comunque durante i pasti, abbia perfino positive ricadute per la salute e come sia una sana e positiva abitudine di molte famiglie italiane quella di cominciare a dare quantità infinitesimali di vino ai loro bambini. Inoltre c'è un aspetto di tipo «culturale», legato alle importanti e sane tradizioni della vitivinicoltura italiana, che è rinomata in tutto il mondo, da tutelare, da proteggere e perfino incentivare. Tuttavia non è più accettabile vedere minorenni che fanno uso, senza alcun limite e per uno sciocco spirito di emulazione, di vino, di birra o, peggio ancora, di bevande superalcoliche, mettendo a rischio la loro stessa vita e quella di chi sta loro vicino. Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. (Introduzione dell'articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125). 1. Dopo l'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente: «Art. 14-ter. - (Divieto di vendita e di somministrazione per i minori). - 1. Sono vietate la vendita e la somministrazione, nei locali pubblici, nei circoli culturali, nei negozi e nei supermercati, di bevande alcoliche e di bevande superalcoliche a minori. 2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una sanzione da euro 500 a euro 1.000. 3. Qualora un minore, a causa di uno stato di alterazione dei processi cognitivi e volitivi in seguito all'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche avvenuta in uno dei luoghi individuati dal comma 1, cagioni un danno a una o più persone, il titolare o il responsabile dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 5.000». Art. 2. (Modifica all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177). 1. Dopo il comma 10 dell'articolo 37 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente: «10-bis. La pubblicità televisiva e radiofonica di bevande alcoliche deve obbligatoriamente riportare, al suo interno, il seguente avviso: "La legge vieta la vendita e il consumo di bevande alcoliche ai Pag. 5 minori di anni diciotto e prevede, in caso di violazione, gravi sanzioni sia per i rivenditori che per i consumatori". In ogni caso la pubblicità televisiva e radiofonica di bevande alcoliche non deve contenere messaggi che, in modo diretto o indiretto, spingano i minori di anni diciotto a consumarle». Art. 3. (Istituzione di corsi scolastici). 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 205, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a inserire nei programmi della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, corsi finalizzati a insegnare l'assunzione responsabile e consapevole delle bevande alcoliche. C 2757 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati LA LOGGIA, ANGELI, BARBIERI, BERARDI, BIANCOFIORE, BONCIANI, CATONE, CESARO, COSENZA, DI VIRGILIO, DIVELLA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, GAROFALO, GIBIINO, GIRLANDA, LAMORTE, MARINELLO, MOFFA, NASTRI, PAGANO, PIANETTA, PORCU, RAISI, SOGLIA, SPECIALE, TORRISI, TRAVERSA, VELLA, VENTUCCI Modifica dell'articolo 689 del codice penale in materia di vendita o somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente Presentata il 1o ottobre 2009 Onorevoli Colleghi! - La lotta contro l'abuso di alcool, soprattutto da parte dei giovani, è un tema che coinvolge tutti provocando morti e procurando danni irreversibili a tutta la collettività; la recente ordinanza del comune di Milano di sanzionare la detenzione, il consumo e la cessione di bevande alcooliche da parte di minori di sedici anni ha riacceso i riflettori sulla necessità di interventi mirati su tutto il territorio nazionale, nonché di azioni organiche e coerenti di prevenzione e di educazione. In Italia il consumo alcoolico sta cambiando, si affermano, infatti, modalità estranee alle abitudini mediterranee e si abbassa l'età dei giovani consumatori che iniziano a bere già alle scuole secondarie di primo grado, pensando che l'alcool sia meno pericoloso del tabacco. Anche il modo in cui vengono assunte le bevande è cambiato: mentre risulta diminuita la quota di consumo giornaliero è aumentata quella delle bevande alcooliche consumate fuori dai pasti, soprattutto tra i giovani. Il bicchiere bevuto fuori dai pasti riguarda 13,5 milioni di persone e il trend è crescente tra i minorenni, in particolar modo tra le ragazze: tra il 1998 e il 2008 la quota è passata dal 12,6 per cento al 18,7 per cento. Pag. 2 Il cambiamento delle abitudini registra il radicarsi di un comportamento a rischio come il «binge drinking», un modello tipico dei Paesi anglosassoni e del nord Europa. Già nella fascia di età tra i sedici e i diciassette anni, il «binge drinking» raggiunge medie simili a quelle del resto della popolazione: questo comportamento a rischio diffuso tra i minorenni si riscontra nel consumo di bevande alcooliche bevute la sera: 4,5 per i ragazzi, addirittura 6 per le ragazze (valore doppio rispetto alle fasce fino ai 25 anni di età). Di solito si tratta di policonsumatori, di persone cioè che in una sola serata ingurgitano differenti bevande ad alta gradazione alcoolica. Quelle più consumate sono aperitivi alcoolici e breezer. La novità è rappresentata dal vino, bevanda scelta soprattutto dalle ragazze sotto i diciotto anni di età in costante abbinamento con altre bevande alcooliche, secondo mode importate da altri Paesi (come il botellon spagnolo) e che hanno trovato seguaci soprattutto nelle regioni del nord. Tra le ragioni di questa impennata nei consumi si punta il dito sulla disponibilità e sull'accessibilità delle bevande alcooliche, fortemente aumentata in Italia negli ultimi dieci anni. L'impatto simultaneo della pubblicità, delle strategie di marketing e dell'allargamento del mercato di vendita spinge i giovanissimi ad acquistare prodotti meno cari ma accattivanti, da loro visti come beni di consumo ordinario. I meccanismi che promuovono il consumo di alcool, o gli «happy hour» chiudono il cerchio. Solo attraverso questo mix di fattori si spiegano le quote di consumo degli «under 18», bevitori poco selettivi e interessati prevalentemente all'alcool come «sostanza» e non come esperienza degustativa. In queste fasce di popolazione si consolidano così comportamenti che normalizzano l'abuso di alcool e il consumo di droghe, moltiplicando le possibili conseguenze dannose. Per questo studiosi e specialisti delle dipendenze sottolineano che l'alcool si sconfigge soprattutto attraverso azioni organiche e coerenti di prevenzione e di educazione. La proposta di legge in esame, pertanto, mira a preservare i giovani dall'alcoolismo e ad evitare il pendolarismo dell'alcool, ovvero a evitare che i minori di sedici anni si spostino da un comune meno permissivo a un altro dove invece si possono comprare e consumare bevande alcooliche. La proposta di legge riformula l'articolo 689 del codice penale prevedendo l'arresto da uno a tre anni e un'ammenda da 500 a 1.000 euro per l'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale vende o somministra bevande alcooliche a un minore degli anni sedici o a persona inferma di mente. La condanna comporta la chiusura dell'esercizio commerciale e la revoca per il titolare della licenza alla vendita di bevande alcooliche che reiteri i comportamenti vietati. Inoltre introduce una sanzione amministrativa di 600 euro a carico di chi solleciti e induca il minore o l'infermo di mente a far uso di bevande alcooliche. È previsto, altresì, il divieto di vendita di bevande alcooliche e superalcooliche tramite distributori automatici o apparecchi similari quale deterrente per l'acquisto da parte di minori di anni sedici. L'articolo 2 prevede il versamento dei proventi delle sanzioni amministrative all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e la loro destinazione all'informazione e all'educazione sanitarie nonché a studi e a ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da alcool. Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. 1. L'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 689. - (Vendita o somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente. Consumo, vendita e cessione di bevande alcooliche da parte di un minore). - L'esercente di un'osteria o di altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale vende o somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, ovvero a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 500 a 1.000 euro. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e aumentata. La condanna importa la chiusura dell'esercizio nonché la revoca dell'abilitazione o della licenza alla vendita di bevande alcooliche in caso di recidiva. È altresì punito con la sanzione amministrativa di euro 600 chiunque solleciti e induca il minore o l'infermo di mente a far uso di bevande alcooliche. È vietata la vendita di bevande alcooliche attraverso macchine e distributori automatici o apparecchi similari». Art. 2. 1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 689 del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della Pag. 4 salute e delle politiche sociali e sono destinati all'informazione e all'educazione sanitarie nonché a studi e a ricerche finalizzati alla prevenzione dell'alcoolismo e delle patologie correlate al consumo di alcool. C2627 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CASINI, CESA, ROMANO, ANGELI, BARBIERI, BOSI, CALABRIA, CALGARO, CAMBURSANO, CAPITANIO SANTOLINI, CASSINELLI, CASTAGNETTI, CATONE, CICCANTI, CIOCCHETTI, COLUCCI, COMPAGNON, DE POLI, DELFINO, DI CAGNO ABBRESCIA, DRAGO, ANNA TERESA FORMISANO, GALLETTI, LAMORTE, LIBÈ, LISI, MANNINO, MEREU, RICARDO ANTONIO MERLO, MONDELLO, ANGELA NAPOLI, NARO, OCCHIUTO, ANDREA ORLANDO, PAGANO, PEZZOTTA, PISACANE, PIZZETTI, POLI, RAO, RAZZI, RIA, RUGGERI, RUVOLO, SCILIPOTI, TASSONE, NUNZIO FRANCESCO TESTA, TORRISI, VACCARO Modifica dell'articolo 689 del codice penale, in materia di vendita, cessione e somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente e di consumo o cessione delle medesime da parte di minori Presentata il 21 luglio 2009 Onorevoli Colleghi! - Nel corso degli ultimi anni, in Italia come in Europa, si è assistito a un crescente consumo di alcool da parte delle giovani generazioni. Mentre, infatti, fino a pochi anni fa l'abuso di bevande alcooliche poteva essere considerato come un fenomeno episodico e circoscritto essenzialmente ad una popolazione adulta, oggi esso rappresenta un evento frequentissimo che si manifesta soprattutto nei fine settimana, in particolare tra i minorenni e i giovanissimi. «Alzare il gomito» oltre ogni limite è diventato un comportamento volontario e non occasionale che origina dalla curiosità, dalla voglia di provare e di adottare modelli sociali indotti da una pubblicità che esalta il valore positivo dell'alcool, nonché dall'assenza di una doverosa vigilanza da parte della famiglia sui figli. Il termine spagnolo «botellón» è diventato talmente diffuso da entrare nell'enciclopedia Wikipedia (l'enciclopedia multilingue on line usata dai giovani), e con esso si Pag. 2 intende l'abitudine tra i giovani spagnoli di riunirsi in spazi pubblici all'aperto, preferibilmente piazze o parchi, per consumare principalmente bibite, bevande alcooliche, ma anche tabacco e talvolta droghe illegali. Dalla Spagna all'Italia il passo è stato breve. Secondo la recente ricerca «Il pilota», condotta dall'Osservatorio nazionale alcol dell'Istituto superiore di sanità, il consumo medio per i ragazzi è di quattro bicchieri e mezzo in una serata di «movida», per le ragazze addirittura di sei bicchieri. I seguenti dati sono eloquenti: il 42 per cento dei ragazzi e il 21 per cento delle ragazze che bevono fino a ubriacarsi ha meno di diciotto anni di età, più in generale quasi 9 giovani italiani su 10 in discoteca o nei locali non smettono di bere finché non sono ubriachi. Spesso i minorenni assumono più bevande: birra, whisky, gin e tequila, senza disdegnare il vino, che torna di moda nello «sballo» del fine settimana. A preferirlo sono soprattutto le giovanissime, che lo abbinano a bevande superalcooliche. A favorire la diffusione dell'alcool anche fra i minorenni, secondo l'analisi dell'Osservatorio nazionale, sono proprio le accresciute disponibilità e accessibilità delle bevande, complici l'abbassamento dei prezzi in occasioni come gli «happy hour», la pubblicità e le strategie di marketing. È superfluo aggiungere che i giovani organismi in crescita sono più sensibili rispetto agli effetti dell'alcool, che si ha più difficoltà a gestire l'eventuale comparsa della dipendenza e che non si possiede l'esperienza necessaria a porre un limite al consumo. È appena il caso di ricordare che, secondo i dati della Consulta nazionale sull'alcool e i problemi alcool-correlati, in Italia gli incidenti stradali mortali legati all'uso di alcool hanno una percentuale del 40 per cento e rappresentano un problema di assoluta priorità per la sanità pubblica. L'attuale linea dura nei confronti di chi guida in stato di ebbrezza ha portato ad una forte riduzione degli incidenti stradali e dei morti, a conferma che il divieto di somministrazione delle bevande alcooliche dopo le ore 2 di notte nei locali di pubblico intrattenimento e spettacolo è stato importante nel determinare una diminuzione dei volumi di alcool assorbiti, attutendo le relative conseguenze drammatiche sulla strada. Tra gli effetti indotti dall'uso e dall'abuso di bevande alcooliche da parte delle giovani generazioni è, inoltre, sempre più frequente il correlato degrado delle zone a maggiore densità di aggregazione, un degrado che nelle grandi città assume forme intollerabili e incivili e non è più circoscritto ai soli fine settimana. I centri storici e alcuni quartieri di Roma, di Bologna e di Milano, per citare i casi principali, sono ormai diventati aree in cui i ragazzi e le ragazze si ritrovano per consumare alcool in quantità smodate all'aperto, in locali pubblici o aperti al pubblico: una consuetudine che spesso sfocia in episodi di inciviltà e di violenza che favoriscono un generale degrado urbano e sociale e che comportano sempre più frequenti richieste dei residenti di interventi da parte delle Forze dell'ordine per i continui schiamazzi, le risse e le violenze, che determinano in generale un aumento del senso di insicurezza e del degrado ambientale. Infatti la presenza di vetri di bottiglia, spesso volutamente frantumati, in aree verdi o destinate al pubblico, è fonte di pericoli per i fruitori terzi, in maggioranza bambini e anziani, che vedono limitata la possibilità di accedere a questi spazi ricreativi. Le lodevoli iniziative di alcuni sindaci, sia di città importanti che di comuni più piccoli, come tali di portata necessariamente parziale e limitata al territorio comunale e, quindi, facilmente aggirabili grazie al «nomadismo etilico», vanno nel senso della nostra proposta di legge che mira a vietare, su tutto il territorio nazionale, sia la cessione a qualunque titolo, anche gratuito, di bevande alcoliche di ogni gradazione nei confronti dei minori di anni sedici, sia il consumo e la detenzione delle medesime bevande da parte di minori di anni sedici. È altresì previsto il divieto della vendita e somministrazione di bevande alcoliche, in zone accessibili ai minori di anni sedici, attraverso distributori Pag. 3 automatici che non consentano la lettura ottica dei documenti recanti i dati anagrafici dell'utilizzatore o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto, in maniera continuativa, apposito personale che possa effettuare controlli mirati. Si ritiene utile intervenire, a tal fine, modificando l'attuale testo dell'articolo 689 del codice penale e prevedendo una sanzione penale a carico di chi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico vende, offre, distribuisce, somministra o, comunque, cede anche a titolo gratuito bevande alcooliche di qualunque gradazione ad un minore di anni sedici o a persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di altre infermità ed una sanzione amministrativa a carico del minore che consuma o detiene le medesime bevande alcooliche. Delle sanzioni amministrative poste a carico del soggetto minore risponde il genitore o altro soggetto eventualmente tenuto per legge alla sua sorveglianza, secondo la previsione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. 1. L'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 689. - (Vendita, cessione e somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente. Consumo o cessione di bevande alcooliche da parte di minori. - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende, offre, distribuisce, somministra o, comunque, cede anche a titolo gratuito bevande alcooliche di qualunque gradazione ad un minore di anni sedici o a persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di altre infermità, è punito con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto personale incaricato di effettuare lo stesso controllo. Se dal fatto deriva la ubriachezza, la pena è aumentata. Se la condotta è posta in essere da un pubblico esercente, la condanna comporta, in ogni caso, la sospensione dal pubblico esercizio, anche in deroga al limite di pena previsto dall'articolo 35, terzo comma, del presente codice. Il minore di anni sedici che consuma, detiene, vende o cede, anche a titolo gratuito, bevande alcoliche, di qualunque gradazione, è punito con la sanzione amministrativa di euro 500. Si applica l'articolo 2, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689».
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