- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Attività di autotrasporto
Decreto Legislativo
22 dicembre 2008, n. 214
DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2008 , n. 214
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di
liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, commi l, lettere
a), b), c) e d), e 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32,
recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore
dell'autotrasporto di persone e cose;
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante
disposizioni per il riassetto normativo in materia di
liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasporto;
Visto l'articolo 22-septies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, recante regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i
Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e
dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al Capo I del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, dopo le parole: «in forma scritta» sono inserite le
seguenti: «e, comunque, con data certa».
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del
2005, dopo la lettera e), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce
trasportata.».
3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 2005 e'
inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Istituzione della scheda di trasporto). - 1. Al fine
di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le
verifiche sul corretto esercizio dell'attivita' di autotrasporto di
merci per conto di terzi in ambito nazionale, e' istituito un
documento, denominato: “scheda di trasporto”, da
compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo
adibito a tale attivita', a cura del vettore. La scheda di trasporto
puo' essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di
cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che
contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano al trasporto di merci a
collettame, cosi' come definito dal decreto ministeriale di cui al
comma 3.
2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini
della procedura di accertamento della responsabilita' di cui
all'articolo 8.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contenuto della scheda
di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al
vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce
nei casi indicati dal decreto stesso, cosi' come definiti
all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle relative alla tipologia ed al
peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della
stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di
merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, nonche' i documenti di
trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle
convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di
autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di
trasporto.
4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di
trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non
veritiero, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.
5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a
bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa,
copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione
equivalente, ai sensi del comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120
euro. All'atto dell'accertamento della violazione, e' sempre disposto
il fermo amministrativo del veicolo, che verra' restituito al
conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona
delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda
di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od
altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in
alternativa, il contratto in forma scritta, od altra documentazione
equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni
successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata
esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore,
provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con
decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a
quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le
disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai
trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non
compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo
del veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui al comma
3.».
4. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, introdotto dal comma 3
dell'articolo 1, e' adottato entra trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del
2005 il secondo periodo e' sostituto dal seguente: «In caso di
mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni
amministrative di cui all'articolo 180, commi 7 e 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre
alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di
rapporto di lavoro dipendente.».
Art. 2.
Modifiche al capo II del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286
1. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del
2005, e' sostituito dal seguente:
«1. I conducenti muniti della carta di qualificazione del
conducente devono aver compiuto:
a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per
cui e' richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in
deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma
1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il
corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2;
b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci
per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E,
fermi restando i limiti di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d),
numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso
formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis;
c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E a
condizione di aver seguito il corso formazione iniziale di cui
all'articolo 19, comma 2;
d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E,
adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50
chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a
condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato,
di cui all'articolo 19, comma 2-bis;
e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, a
condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato,
di cui all'articolo 19, comma 2-bis.».
2. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «specifico corso» sono inserite le
seguenti: «di formazione ordinario o accelerato»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. E' altresi' consentito un corso di formazione accelerato,
secondo le condizioni ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 1,
lettere b), d) ed e). Tale corso verte sulle materie indicate
all'allegato I, sezione 1, ed e' organizzato sulla base di
disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui all'allegato
I, sezione 2-bis.»;
c) al comma 3, all'alinea, le parole: «Il corso di cui al comma 1
e' organizzato» sono sostituite dalle seguenti: «I corsi di cui al
comma 1 sono organizzati» ed alla lettera b) le parole: «con il
decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «con i
decreti di cui ai commi 2 e 2-bis.»;
d) al comma 4, le parole: «disposizioni adottate con il decreto di
cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni
adottate con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis».
3. All'allegato I del decreto legislativo n. 286 del 2005, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Allegato I (previsto dall'articolo 19, comma 2)»
sono sostituite dalle seguenti: «Allegato I (previsto dall'articolo
19, commi 2 e 2-bis)»;
b) la rubrica della sezione 2: «ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA» e' sostituita dalla seguente:
«FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA DI
CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2»;
c) nella sezione 2, terzo capoverso, secondo periodo, dopo le
parole: «su un terreno speciale» sono inserite le seguenti: «oppure
in un simulatore di alta qualita'»;
d) dopo la Sezione 2 e' inserita la seguente:
«Sezione 2-bis
FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE
INIZIALE OBBLIGATORIA ACCELERATA
DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2-BIS
Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere
l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla
sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve
essere di 140 ore.
L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida
individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi
almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n.
40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.
Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito
da un istruttore abilitato. Il conducente puo' effettuare un massimo
di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure
in un simulatore di alta qualita', per valutare il perfezionamento a
una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in
particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle
diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione
delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.
Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 3, la durata della
qualificazione iniziale accelerata e' di 35 ore, di cui 2 ore e mezza
di guida individuale.
A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame
scritto e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli
obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.»;
e) nella sezione 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Tale formazione periodica puo' essere parzialmente impartita in un
simulatore di alta qualita'.».
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono dettate le disposizioni relative
alle caratteristiche tecniche ed agli standard di qualita' necessari
a definire un simulatore di alta qualita', ed alla misura massima
consentita di impiego dello stesso nei corsi di formazione di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 2006,
come modificato dal presente decreto.
5. Il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto
legislativo n. 286 del 2005, introdotto dall'articolo 2, comma 2,
lettera b), e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Maroni, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Alfano
«Allegato I
(previsto dall'art. 19, commi 2 e 2-bis)
REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE
E DELLA FORMAZIONE
Sezione 1
ELENCO DELLE MATERIE
Le conoscenze per l'accertamento della qualificazione iniziale e
della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri
devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli
aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di
attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli
della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze
non puo' essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di
formazione di cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE del 16
luglio 1985 del Consiglio, vale a dire al livello raggiunto nel corso
dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione
professionale.
1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme
di sicurezza.
Tutte le patenti di guida.
1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di
trasmissione per usarlo in maniera ottimale.
Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore,
zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei
rapporti di trasmissione.
1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del
funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il
veicolo, minimizzarne l'usura e prevenire le anomalie di
funzionamento.
Peculiarita' del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti
dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e
rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocita' e
rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei
dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso
di avaria.
1.3. Obiettivo: capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.
Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle
cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.
Patenti di guida C, C+E.
1.4. Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo rispettando i
principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio
di velocita' in funzione del carico del veicolo e delle
caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di
un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del
carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo
e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.
Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di
ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica
dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di
movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.
Patenti di guida D, D+E.
1.5. Obiettivo: capacita' di assicurare la sicurezza e il comfort
dei passeggeri.
Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali,
ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale,
fluidita' della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture
specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle
situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni
del conducente, interazione con i passeggeri, specificita' del
trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap,
bambini).
1.6. Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo rispettando i
principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio
di velocita' in funzione del carico del veicolo e delle
caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di
un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del
sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo e baricentro.
2. Applicazione della normativa.
Tutte le patenti di guida.
2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto
e della relativa regolamentazione.
Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti;
principi, applicazione e conseguenze del regolamento (CEE) n. 3820/85
del 20 dicembre 1985 e del regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20
dicembre 1985 entrambi del Consiglio; sanzioni per omissione di uso,
uso illecito o manomissione del cronotachigrafo.
Conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e
doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e
formazione permanente.
Patenti di guida C, C+E.
2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al
trasporto di merci.
Licenze per l'esercizio dell'attivita', obblighi previsti dai
contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti
che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al
trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione
relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada
(CMR), redazione della lettera di vettura internazionale,
attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto,
documenti particolari di accompagnamento delle merci.
Patenti di guida D, D+E, E.
2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al
trasporto di persone.
Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a
bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.
3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi,
logistica.
Tutte le patenti di guida.
3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli
infortuni sul lavoro.
Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti,
statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi
pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali
ed economici.
3.2. Obiettivo: capacita' di prevenire la criminalita' ed il
traffico di clandestini.
Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure
preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di
responsabilita' degli autotrasportatori.
3.3. Obiettivo: capacita' di prevenire i rischi fisici.
Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione
fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.
3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneita'
fisica e mentale.
Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti
dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di
alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello
stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attivita'
lavorativa/riposo.
3.5. Obiettivo: capacita' di valutare le situazioni d'emergenza.
Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione,
evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare
assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio,
evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri
dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta
in caso di aggressione.
Principi di base per la compilazione del verbale di incidente.
3.6. Obiettivo: capacita' di comportarsi in modo da valorizzare
l'immagine dell'azienda.
Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della
qualita' della prestazione del conducente per l'impresa, pluralita'
dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del
veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul
piano commerciale e finanziario.
Patenti di guida C, C+E.
3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato.
L'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto
(concorrenza, spedizionieri), diverse attivita' connesse
all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio,
attivita' ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi
di impresa di trasporti o di attivita' ausiliare di trasporto,
diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con
autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del
settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto,
ecc.).
Patenti di guida D, D+E.
3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato.
L'autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto
di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attivita'
connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle
frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali
tipi di impresa di autotrasporto di persone.
Sezione 2
FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE
INIZIALE OBBLIGATORIA DI CUI ALL'ART. 19, COMMA 2
La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di
tutte le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La
durata di tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore.
L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida
individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi
almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n.
40/T.
Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito
da un istruttore abilitato. Ogni conducente puo' effettuare al
massimo 8 ore delle 20 ore di guida individuale su un terreno
speciale oppure in un simulatore di alta qualita', per valutare il
perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di
sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in
rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare
in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o
della notte.
Per i conducenti di cui all'art. 18, comma 4, la durata della
qualificazione iniziale e' di 70 ore, di cui 5 ore di guida
individuale.
A formazione conclusa, il conducente dovra' sostenere un esame,
scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli
obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.
Sezione 2-bis
FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA
ACCELERATA DI CUI ALL'ART. 19, COMMA 2-BIS
Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere
l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla
sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve
essere di 140 ore.
L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida
individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi
almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n.
40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.
Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito
da un istruttore abilitato. Il conducente puo' effettuare un massimo
di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure
in un simulatore di alta qualita', per valutare il perfezionamento a
una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in
particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle
diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione
delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.
Per i conducenti di cui all'art. 18, comma 3, la durata della
qualificazione iniziale accelerata e' di 35 ore, di cui 2 ore e mezza
di guida individuale.
A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame
scritto e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli
obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.».
e) nella Sezione 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Tale formazione periodica puo' essere parzialmente impartita in un
simulatore di alta qualita'.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono dettate le disposizioni relative
alle caratteristiche tecniche ed agli standard di qualita' necessari
a definire un simulatore di alta qualita', ed alla misura massima
consentita di impiego dello stesso nei corsi di formazione di cui
all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 2006, come
modificato dal presente decreto.
5. Il decreto di cui al comma 2-bis dell'art. 19 del decreto
legislativo n. 286 del 2005, introdotto dall'art. 2, comma 2, lettera
b), e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
Sezione 3
OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA
Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati dai
soggetti autorizzati. La durata di tali corsi e' di 35 ore ogni
cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore.
Sezione 4
AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE
E DELLA FORMAZIONE PERIODICA
1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazione
periodica sono tenuti esclusivamente da:
a) dalle autoscuole di cui all'art. 335, comma 10, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di
guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti
terrestri sulla base dei criteri individuati con provvedimento del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto b), e' concessa
solo su richiesta scritta sulla base dei criteri individuati con
provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che
terra' conto di quanto previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla
direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, del decreto
legislativo n. 286/2005:
«Art. 19 (Carta di qualificazione del conducente comprovante la
qualificazione iniziale). - 1. La carta di qualificazione del
conducente e' rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso
e previo superamento di un esame di idoneita', secondo le modalita'
di cui all'allegato I, sezioni 1, 2 e 4.».