• Atti preparatori
  • Norme di riforma del Codice della Strada
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Atto n. 733 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica "

Testo proposto dalle Commissioni permanenti I e II

 

XVI Legislatura – Senato della Repubblica  Atto n. 733 Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge proposto dalle Commissioni permanenti I e II del Senato, con un estratto della relazione di accompagnamento. TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI1ª E 2ª RIUNITE (*)(1ª - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZADEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALEDELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)(2ª - GIUSTIZIA)PER ILDISEGNO DI LEGGEDisposizioni in materia di sicurezza pubblica (733)presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)dal Ministro dell’interno (MARONI)dal Ministro della giustizia (ALFANO)COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2008   “…l’articolo 29 modifica le disposizioni in materia di sequestri e di amministrazione di beni sottoposti a sequestro preventivo in modo da garantirne una maggiore efficacia; gli articoli 30 e 31 intervengono rispettivamente sulla disciplina della conservazione dei beni sequestrati e su quella della custodia dei beni mobili registrati.....Con l’articolo 48 si introducono numerose modifiche al codice della strada: sono rese più rigorose le norme relative alla revisione della patente di guida, nonché quelle concernenti la guida in stato di ebbrezza ovvero in stato di alterazione psicofisica per l’uso di sostanze stupefacenti. È introdotto l’obbligo di confisca amministrativa del veicolo fatto circolare con documenti assicurativi falsi e si interviene anche sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla circolazione stradale. Sono inoltre previste nuove norme relative alla registrazione dei veicoli registrati o confiscati. Ulteriori interventi al codice della strada, sempre recati dall’articolo 48, riguardano la normativa sulla revoca della patente di guida, e in ordine al procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato…”       Art. 13. Art. 29. (Sequestri) (Sequestri)     1. L’articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:     «Art. 2-quater. - 1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli precedenti è eseguito:         a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;         b) sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con l’apprensione materiale; in tal caso, gli effetti retroagiscono al momento della trascrizione;         c) sulle aziende, con l’immissione in possesso dell’amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».     1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:     «Art. 104. - (Esecuzione del sequestro preventivo). – 1. Il sequestro preventivo è eseguito:         a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;         b) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;         c) sui beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l’immissione in possesso dell’amministratore, con l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’impresa;           d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l’annotazione nei libri sociali e con l’iscrizione nel registro delle imprese;           e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell’apposito conto tenuto dall’intermediario ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.       2. Si applica altresì la disposizione dell’articolo 92.»;           b) nel capo VII, dopo l’articolo 104 è inserito il seguente:       «Art. 104-bis. - (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo). – 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente».   Art. 30.   (Conservazione e amministrazionedei beni sequestrati)           1. All’articolo 2-septies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:       «4-bis. Nelle ipotesi di sequestro o confisca di beni, aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario, nessuna azione esecutiva esattoriale sui beni in sequestro o confisca può essere intrapresa o proseguita da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione, per tutta la durata della misura di prevenzione o del procedimento penale.       4-ter. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo 1253 del codice civile.       4-quater. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento nonché i provvedimenti cautelari già intrapresi da Equitalia S.p.A. o da altri concessionari di riscossione tributi alla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal comma 4-bis sono sospesi in caso di sequestro e si estinguono in caso di confisca, perdendo efficacia fin dall’origine».       2. All’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell’amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari».       3. L’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 2 del presente articolo, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito con decreto legislativo da adottare entro il 30 novembre 2008, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo sono definiti:           a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo;           b) l’ambito delle attività oggetto della professione;           c) le norme transitorie che disciplinano l’inserimento nell’Albo degli attuali iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell’amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;           d) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell’impegno richiesto per la gestione dell’attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.       4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.       5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.       6. All’articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «a qualunque titolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento».       7. Al comma 1 dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575». Art. 14. Art. 31. (Custodia di beni mobili registrati) (Custodia di beni mobili registrati)     1. All’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:     1. All’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 è inserito il seguente:     «3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.     3-ter. I beni mobili di cui al comma 3-bis, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti con le medesime modalità previste per la distruzione di cui al comma 1, lettera b), ultimo periodo, in quanto compatibili».     «3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l’amministratore giudiziario di cui all’articolo 2-sexies, l’affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest’ultimo     Art. 19. Art. 48. (Modifiche al decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285) (Modifiche al decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285)        1. All’articolo 128 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:           a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:       «1-bis. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.       1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ovvero la decurtazione di almeno 5 punti dalla patente di guida»;           b) il comma 2 è sostituito dal seguente:       «2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis ed 1-ter è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi a revisione senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 218. Le stesse disposizioni si applicano anche a chiunque sia stato dichiarato, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei commi 1, 1-bis o 1-ter, temporaneamente inidoneo alla guida»;           c) il comma 3 è abrogato.     1. All’articolo 186 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:     2. Identico:         a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:     soppressa     «2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223, nonché della disciplina del fermo amministrativo di cui al comma 2-sexies del presente articolo»;           b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:         b) identica.     «2-sexies. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, per i reati previsti dal comma 2, lettera c), del presente articolo quando il veicolo con il quale è stato commesso il reato appartiene a persona estranea al reato è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni e, al momento dell’accertamento del reato, l’organo accertatore dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per sessanta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in quanto compatibile. Il veicolo sottoposto a fermo può essere affidato in custodia al trasgressore. Avverso il fermo amministrativo provvisorio è ammesso il reclamo al tribunale. In caso di circolazione durante il periodo di fermo amministrativo provvisorio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 214, comma 8».       2. All’articolo 187, comma 1, ultimo periodo, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186», sono sostituite dalle seguenti: «nonché quelle di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo articolo 186».     Soppresso       3. Dopo il comma 4 dell’articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:       «4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti intestati al conducente. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice».       4. All’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:           a) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:           «c-bis) al Ministero dell’interno, missione “ordine pubblico e sicurezza“, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, per l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature delle Forze di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale;           c-ter) al Ministero dell’interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative agli accertamenti di cui agli articoli 186 e 187, sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia»;           b) al comma 4 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Le determinazioni della giunta e la relazione annuale sull’impiego dei proventi predisposta dalla stessa giunta sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell’interno»;           c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:       «4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, è destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, limitatamente al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed all’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui all’articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale. Le determinazioni della giunta e la relazione annuale sull’impiego dei proventi predisposta dalla stessa giunta sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell’interno».       5. Dopo l’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:       «Art. 208-bis. - (Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati). – 1. I veicoli sequestrati ai sensi dell’articolo 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, e dell’articolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione della sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.       2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero dell’economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.       3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 301-bis del testo unico di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati».       6. All’articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la revoca della patente accede alla violazione degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni, decorrenti dall’epoca di accertamento del reato».       7. Nel titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l’articolo 219 è inserito il seguente:       «Art. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida). – 1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis.       2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis.       3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell’articolo 128 commi 1-ter e 2».       8. Nel titolo VI, capo II, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l’articolo 224-bis è inserito il seguente:       «Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). – 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell’articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.       2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.       3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l’agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in quanto compatibile.       4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili.       5. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente accertatore della violazione, accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.       6. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all’intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del medesimo comma 3».   Art. 49.   (Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di circostanze attenuanti)       1. Dopo l’articolo 4 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è inserito il seguente:       «Art. 4-bis. - (Circostanze attenuanti). – 1. Per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, sesto comma, del codice penale, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti».   Art. 50.   (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata)       1. Dopo l’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:           «Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata) – 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.       2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.       3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.       4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3».   Art. 51.   (Programmi integrati di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)       1. Le disposizioni introdotte dall’articolo 21-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2010.       2. È riaperto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2009, il termine previsto dall’articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la ratifica degli accordi di programma, di cui all’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.       3. Sono riaperti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2009, i termini previsti dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, rispettivamente per la ratifica degli accordi di programma di cui all’articolo 11, comma 2, e per la sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche di cui all’articolo 12, comma 2, della medesima legge n. 136 del 1999.       4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge.   Art. 52.   (Modifica dell’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)       1. L’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:       «Art. 143. - (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti). – 1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.       2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l’accesso presso l’ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d’indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.       3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d’indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.       4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.       5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell’ente locale, con decreto del Ministro dell’interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente.       6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all’articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all’articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.       7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l’adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell’interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell’attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell’interno con proprio decreto.       8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell’interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all’autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.       9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell’interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.       10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa. Le elezioni dei consigli sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono nella prima giornata domenicale successiva alla scadenza della durata dello scioglimento. La data delle elezioni è fissata dal prefetto con proprio decreto, d’intesa con il presidente della corte d’appello. Qualora la giornata domenicale coincida con la festività della Pasqua o cada in periodi compresi fra il 1º agosto e il 15 settembre e tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il prefetto fissa la data delle elezioni nella prima giornata domenicale successiva alla predetta festività o ai predetti periodi. L’eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.       11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.       12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.       13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall’articolo 141».   Art. 53.   (Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al relativo regolamento di attuazione in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)       1. Al comma 2, lettera a), dell’articolo 208 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «e della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria».       2. Al comma 3 dell’articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «e della Guardia di Finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria».   Art. 54.   (Modifica all’articolo 585 del codice penale)       1. All’articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «dall’articolo 577» sono inserite le seguenti: «ed è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso da persona travisata o da più persone riunite».