- Giurisprudenza
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Attraversamento improvviso e imprevedibile della strada da parte di un cane
Corte di Cassazione, sez. III civile
sentenza n. 21271 del 10 ottobre 2007
Il caso fortuito al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l’unica causa che abbia determinato l’evento dannoso, non consente l’applicazione della presunzione di colpa ex art. 2054 cc in quanto interrompe il nesso eziologico tra il comportamento del presunto danneggiante e l’evento. Nel caso in esame la Suprema Corte ha escluso la responsabilità del conducente dell’auto ex art 2054 valutando in concreto tutti i fattori rilevanti nella fattispecie, come i comportamenti tenuti del conducente dell’auto (la velocità a cui viaggiava l’auto, le circostanze di tempo e di luogo in cui si è svolta la circolazione e l’efficienza dell’auto stessa) in rapporto al fattore improvviso ed inevitabile dell’ attraversamento della strada da parte di un cane. Il caso fortuito, infatti, se nell’analisi del caso concreto presenta i caratteri dell’imprevedibilità e dell’assoluta inevitabilità rende irrilevante la qualificazione del comportamento del soggetto come colposo o come diligente.