• Normativa
  • Segnaletica, Limiti di velocità
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Attuazione del decreto legge Bianchi in materia di autovelox

Decreto Ministero dei Trasporti
15 agosto 2007

Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione

 

Visto  l'art.  142  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina i limiti di velocità;   Visto  l'art.  3,  comma l,  lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale   per   il   rilevamento   della   velocità  devono  essere preventivamente  segnalate  e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli  o  di  dispositivi  di segnalazione luminosi, conformemente alle  norme  stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada,  le  cui  modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.  
Visti  gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  che  disciplinano  rispettivamente  i segnali verticali e i segnali luminosi;   Visti  gli  articoli 77,  78,  79,  80,  81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che regolamentano   la   segnaletica   verticale  e  i  segnali  luminosi particolari;  
Considerato  che  l'art.  3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale,  e  quindi  le disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi  di  rilevamento  mobili  destinati a misurare in maniera dinamica la velocità;                              

Decreta:                               

Art. 1.   1.  Le  postazioni  di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate:    
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,    
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,    
c) con   dispositivi   di  segnalazione  luminosi  installati  su veicoli.  
2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono  essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e  colore  di  fondo  propri  del  tipo  di  strada sul quale saranno installati.  
Sul   pannello   deve   essere  riportata  l'iscrizione "controllo    elettronico   della   velocità   ovvero   "rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il simbolo o la  denominazione  dell'organo  di  polizia  stradale  che  attua  il controllo.  
3.  I  segnali  stradali  luminosi  a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che  consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.  
4.  I  dispositivi  di  segnalazione  luminosi  di  cui al comma 1, lettera c),  sono  installati  a  bordo  di veicoli in dotazione agli organi  di  polizia  stradale o nella loro disponibilità.
Attraverso messaggi  luminosi,  anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui  al  comma 2.  Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere  contenute  su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocita" ovvero "rilevamento velocità".  
5.  Si  applicano  in  quanto  compatibili  le  disposizioni  degli articoli 77,  78,  79,  80,  81,  82,  124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.                               

Art. 2.  
1.  I  segnali  stradali  e  i dispositivi di segnalazione luminosi devono  essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene  effettuato  il  rilevamento  della  velocità,  e  in  modo da garantirne  il  tempestivo  avvistamento, in relazione alla velocità locale  predominante.  La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione  di  rilevamento  della  velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi  siano  tra  il  segnale  e  il  luogo  di  effettivo  rilevamento intersezioni   stradali   che   comporterebbero  la  ripetizione  del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.   2.  I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di indicazione di "fine".                               

Art. 3.   1.  Le  disposizioni  degli  articoli  1 e 2 non si applicano per i dispositivi  di  rilevamento  della  velocità  installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero "ad inseguimento".  

 

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