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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori,recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE

Decreto legislativo
21 febbraio 2014, n. 21

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 21 

Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui  diritti  dei  consumatori,
recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che  abroga
le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE. (14G00033)
(GU n.58 del 11-3-2014)    Vigente al: 26-3-2014    
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2013,  ed  in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
  Vista  la  direttiva  2011/83/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori,  recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio  e  della  direttiva
1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  e  che  abroga  la
direttiva  85/577/CEE  del  Consiglio  e  la  direttiva  97/7/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio;
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, recante il Codice del Consumo;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 febbraio 2014;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
 
                              E m a n a
 
 
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
 
Modifiche  al  Codice  del  consumo  in  attuazione  della  direttiva
               2011/83/UE sui diritti dei consumatori
 
  1. Il Capo I del titolo III della parte III del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del  consumo,  limitatamente
agli articoli da 45 a 67, e' sostituito dal seguente:
 
                               «Capo I
 
 
              Dei diritti dei consumatori nei contratti
 
 
                              Art. 45.
 
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente  capo,  si  intende
per:
    a) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a);
    b) "professionista": il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c);
    c) "bene": qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni
oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita'
dalle autorita' giudiziarie;  rientrano  fra  i  beni  oggetto  della
presente direttiva l'acqua, il  gas  e  l'elettricita',  quando  sono
messi in vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
    d)  "beni  prodotti  secondo  le  indicazioni  del  consumatore":
qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in  base  a  una  scelta  o
decisione individuale del consumatore;
    e) "contratto di vendita": qualsiasi contratto in base  al  quale
il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprieta'
di beni al consumatore e il  consumatore  ne  paga  o  si  impegna  a
pagarne il prezzo, inclusi i contratti che  hanno  come  oggetto  sia
beni che servizi;
    f) "contratto di servizi":  qualsiasi  contratto  diverso  da  un
contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si
impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga  o
si impegna a pagarne il prezzo;
    g) "contratto a distanza": qualsiasi contratto  concluso  tra  il
professionista e il consumatore nel quadro di un  regime  organizzato
di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza  la  presenza
fisica e simultanea del professionista e  del  consumatore,  mediante
l'uso esclusivo di uno o piu' mezzi di comunicazione a distanza  fino
alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto
stesso;
    h) "contratto negoziato fuori dei locali commerciali":  qualsiasi
contratto tra il professionista e il consumatore:
      1)   concluso   alla   presenza   fisica   e   simultanea   del
professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali  del
professionista;
      2) per cui e' stata fatta un'offerta da parte del  consumatore,
nelle stesse circostanze di cui al numero 1;
      3) concluso nei locali del professionista o mediante  qualsiasi
mezzo  di  comunicazione  a  distanza  immediatamente  dopo  che   il
consumatore e' stato avvicinato personalmente e singolarmente  in  un
luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza  fisica  e
simultanea del professionista e del consumatore; oppure;
      4) concluso durante un  viaggio  promozionale  organizzato  dal
professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e  vendere
beni o servizi al consumatore;
    i) "locali commerciali":
      1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al  dettaglio
in  cui  il  professionista  esercita  la  sua  attivita'   su   base
permanente; oppure;
      2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in
cui il professionista  esercita  la  propria  attivita'  a  carattere
abituale;
    l)  "supporto  durevole":  ogni   strumento   che   permetta   al
consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli
sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in  futuro
per un periodo  di  tempo  adeguato  alle  finalita'  cui  esse  sono
destinate e che permetta la riproduzione identica delle  informazioni
memorizzate;
    m) "contenuto digitale": i dati prodotti  e  forniti  in  formato
digitale;
    n) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura bancaria,
creditizia,  assicurativa,  servizi  pensionistici  individuali,   di
investimento o di pagamento;
    o) "asta pubblica": metodo di vendita in cui beni o servizi  sono
offerti dal professionista ai consumatori che partecipano  o  cui  e'
data la possibilita' di partecipare all'asta di persona, mediante una
trasparente procedura competitiva di  offerte  gestita  da  una  casa
d'aste e in cui l'aggiudicatario e' vincolato all'acquisto dei beni o
servizi;
    p) "garanzia": qualsiasi impegno di un  professionista  o  di  un
produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore,  in
aggiunta  agli  obblighi  di  legge  in  merito  alla   garanzia   di
conformita', di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare,  o
intervenire altrimenti sul bene, qualora esso  non  corrisponda  alle
caratteristiche, o a qualsiasi  altro  requisito  non  relativo  alla
conformita',  enunciati  nella  dichiarazione  di  garanzia  o  nella
relativa pubblicita' disponibile al momento o prima della conclusione
del contratto;
    q) "contratto accessorio": un  contratto  mediante  il  quale  il
consumatore acquista  beni  o  servizi  connessi  a  un  contratto  a
distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali  beni
o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un
accordo tra il terzo e il professionista.
 
                              Art. 46.
 
 
                       Ambito di applicazione
 
  1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV  del  presente  Capo  si
applicano, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e  un
consumatore, inclusi i contratti per  la  fornitura  di  acqua,  gas,
elettricita'  o  teleriscaldamento,  anche  da  parte  di  prestatori
pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti  su
base contrattuale.
  2. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV
del presente Capo e una disposizione di un atto  dell'Unione  europea
che disciplina settori specifici, quest'ultima e  le  relative  norme
nazionali di recepimento prevalgono e si  applicano  a  tali  settori
specifici.
  3. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del  presente  Capo  non
impediscono ai professionisti di offrire  ai  consumatori  condizioni
contrattuali piu' favorevoli rispetto alla tutela  prevista  da  tali
disposizioni.
 
                              Art. 47.
 
 
                             Esclusioni
 
  1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si
applicano ai contratti:
    a)  per  i  servizi  sociali,  compresi  gli  alloggi   popolari,
l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle  persone
temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno,  ivi  compresa
l'assistenza a lungo termine;
    b)  di  assistenza  sanitaria,  per   i   servizi   prestati   da
professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere  o
ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la
somministrazione e la fornitura di medicinali e  dispositivi  medici,
sia essa  fornita  o  meno  attraverso  le  strutture  di  assistenza
sanitaria;
    c) di attivita' di azzardo che  implicano  una  posta  di  valore
pecuniario in giochi di  fortuna,  comprese  le  lotterie,  i  giochi
d'azzardo nei casino' e le scommesse;
    d) di servizi finanziari;
    e)  aventi  ad  oggetto  la  creazione  di  beni  immobili  o  la
costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili;
    f)  per  la  costruzione  di  nuovi  edifici,  la  trasformazione
sostanziale di edifici esistenti e per  la  locazione  di  alloggi  a
scopo residenziale;
    g) che rientrano nell'ambito  di  applicazione  della  disciplina
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto  compreso",  di
cui agli articoli da 32 a 51 del decreto legislativo 23 maggio  2011,
n. 79;
    h) che rientrano nell'ambito  di  applicazione  della  disciplina
concernente la tutela dei  consumatori  per  quanto  riguarda  taluni
aspetti dei contratti di multiproprieta', dei contratti  relativi  ai
prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita
e di scambio, di cui agli  articoli  da  69  a  81-bis  del  presente
Codice;
    i) stipulati con l'intervento di un  pubblico  ufficiale,  tenuto
per  legge  all'indipendenza  e  all'imparzialita',  il  quale   deve
garantire,  fornendo  un'informazione  giuridica  completa,  che   il
consumatore  concluda  il  contratto  soltanto  sulla  base  di   una
decisione giuridica ponderata e con conoscenza  della  sua  rilevanza
giuridica;
    l) di fornitura di alimenti, bevande o altri  beni  destinati  al
consumo  corrente  nella  famiglia  e  fisicamente  forniti   da   un
professionista in  giri  frequenti  e  regolari  al  domicilio,  alla
residenza o al posto di lavoro del consumatore;
    m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'articolo 51,
comma 2, e gli articoli 62 e 65;
    n) conclusi tramite distributori automatici o locali  commerciali
automatizzati;
    o) conclusi  con  operatori  delle  telecomunicazioni  impiegando
telefoni pubblici a pagamento per il loro  utilizzo  o  conclusi  per
l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o  fax,
stabilito dal consumatore.
  2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si
applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base
ai quali il corrispettivo che  il  consumatore  deve  pagare  non  e'
superiore a 50 euro.  Tuttavia,  si  applicano  le  disposizioni  del
presente Capo nel caso di piu'  contratti  stipulati  contestualmente
tra le medesime parti, qualora l'entita'  del  corrispettivo  globale
che il consumatore deve pagare,  indipendentemente  dall'importo  dei
singoli contratti, superi l'importo di 50 euro.
 
                              Sezione I
 
Informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti  diversi
  dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali
 
                              Art. 48.
 
 
Obblighi  d'informazione  nei  contratti  diversi  dai  contratti   a
          distanza o negoziati fuori dei locali commerciali
 
  1. Prima che il consumatore sia vincolato da un  contratto  diverso
da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o
da  una  corrispondente  offerta,  il  professionista   fornisce   al
consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e  comprensibile,
qualora esse non siano gia' apparenti dal contesto:
    a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura
adeguata al supporto e ai beni o servizi;
    b) l'identita' del professionista, l'indirizzo geografico in  cui
e' stabilito e il numero di telefono e, ove questa  informazione  sia
pertinente, l'indirizzo geografico e l'identita'  del  professionista
per conto del quale egli agisce;
    c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle  imposte
o, se la natura dei beni o dei servizi comporta  l'impossibilita'  di
calcolare ragionevolmente il prezzo  in  anticipo,  le  modalita'  di
calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le  spese  aggiuntive  di
spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano
ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che  tali
spese potranno essere addebitate al consumatore;
    d)  se  applicabili,  le  modalita'  di  pagamento,  consegna  ed
esecuzione, la data entro la quale il  professionista  si  impegna  a
consegnare i beni o a prestare  il  servizio  e  il  trattamento  dei
reclami da parte del professionista;
    e) oltre a un richiamo dell'esistenza della  garanzia  legale  di
conformita' per i beni, l'esistenza  e  le  condizioni  del  servizio
postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;
    f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e'
a tempo indeterminato o e' un  contratto  a  rinnovo  automatico,  le
condizioni di risoluzione del contratto;
    g) se  applicabile,  la  funzionalita'  del  contenuto  digitale,
comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
    h) qualsiasi interoperabilita' pertinente del contenuto  digitale
con l'hardware  e  il  software,  di  cui  il  professionista  sia  a
conoscenza o di cui ci si  puo'  ragionevolmente  attendere  che  sia
venuto a conoscenza, se applicabili.
  2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1,
si applicano anche ai contratti per la  fornitura  di  acqua,  gas  o
elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume  limitato
o in quantita'  determinata,  di  teleriscaldamento  o  di  contenuto
digitale non fornito su un supporto materiale.
  3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1,
non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane  e
che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.
  4. E' fatta salva la possibilita' di prevedere o mantenere obblighi
aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti  ai  quali
si applica il presente articolo.
  5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a  12
del presente Codice.
 
                             Sezione II
 
Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di  recesso
  nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali
  commerciali
 
                              Art. 49.
 
 
Obblighi di informazione nei contratti a  distanza  e  nei  contratti
               negoziati fuori dei locali commerciali
 
  1. Prima che  il  consumatore  sia  vincolato  da  un  contratto  a
distanza  o  negoziato  fuori  dei  locali  commerciali  o   da   una
corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore  le
informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
    a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura
adeguata al supporto e ai beni o servizi;
    b) l'identita' del professionista;
    c) l'indirizzo geografico dove il professionista e'  stabilito  e
il suo numero di telefono, di  fax  e  l'indirizzo  elettronico,  ove
disponibili, per consentire al consumatore di contattare  rapidamente
il  professionista  e  comunicare  efficacemente  con   lui   e,   se
applicabili, l'indirizzo geografico e l'identita' del  professionista
per conto del quale agisce;
    d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformita' della lettera
c), l'indirizzo geografico della sede del  professionista  a  cui  il
consumatore puo' indirizzare eventuali  reclami  e,  se  applicabile,
quello del professionista per conto del quale agisce;
    e) il prezzo totale dei beni  o  dei  servizi  comprensivo  delle
imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta  l'impossibilita'
di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le  modalita'  di
calcolo del prezzo e, se del  caso,  tutte  le  spese  aggiuntive  di
spedizione, consegna o postali e ogni  altro  costo  oppure,  qualora
tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in  anticipo,
l'indicazione  che  tali  spese   potranno   essere   addebitate   al
consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o  di  un
contratto comprendente un abbonamento, il  prezzo  totale  include  i
costi totali per  periodo  di  fatturazione;  quando  tali  contratti
prevedono l'addebitamento di una  tariffa  fissa,  il  prezzo  totale
equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono
essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono  essere  fornite
le modalita' di calcolo del prezzo;
    f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione  a  distanza
per la conclusione del contratto quando tale costo  e'  calcolato  su
una base diversa dalla tariffa di base;
    g) le modalita' di pagamento, consegna  ed  esecuzione,  la  data
entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni  o  a
prestare i servizi e, se del caso,  il  trattamento  dei  reclami  da
parte del professionista;
    h)  in  caso  di  sussistenza  di  un  diritto  di  recesso,   le
condizioni, i termini e le  procedure  per  esercitare  tale  diritto
conformemente all'articolo 54, comma 1, nonche'  il  modulo  tipo  di
recesso di cui all'allegato I, parte B;
    i) se  applicabile,  l'informazione  che  il  consumatore  dovra'
sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di  recesso  e
in caso di contratti a distanza qualora i beni per  loro  natura  non
possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;
    l) che, se il consumatore esercita il  diritto  di  recesso  dopo
aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma  3,  o
dell'articolo 51, comma 8, egli  e'  responsabile  del  pagamento  al
professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma
3;
    m)  se  non  e'  previsto  un  diritto  di   recesso   ai   sensi
dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore  non  beneficera'
di un diritto di recesso o, se del caso, le  circostanze  in  cui  il
consumatore perde il diritto di recesso;
    n)  un  promemoria  dell'esistenza  della  garanzia   legale   di
conformita' per i beni;
    o) se applicabili, l'esistenza e  le  condizioni  dell'assistenza
postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle  garanzie
commerciali;
    p) l'esistenza di codici di condotta  pertinenti,  come  definiti
all'articolo 18, comma 1, lettera f), del  presente  Codice,  e  come
possa esserne ottenuta copia, se del caso;
    q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e'
a tempo indeterminato o e' un  contratto  a  rinnovo  automatico,  le
condizioni per recedere dal contratto;
    r)  se  applicabile,  la  durata  minima   degli   obblighi   del
consumatore a norma del contratto;
    s) se applicabili, l'esistenza e  le  condizioni  di  depositi  o
altre garanzie finanziarie che il consumatore e' tenuto  a  pagare  o
fornire su richiesta del professionista;
    t) se  applicabile,  la  funzionalita'  del  contenuto  digitale,
comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
    u) qualsiasi interoperabilita' pertinente del contenuto  digitale
con l'hardware  e  il  software,  di  cui  il  professionista  sia  a
conoscenza o di cui ci si  puo'  ragionevolmente  attendere  che  sia
venuto a conoscenza, se applicabile;
    v) se applicabile, la possibilita' di servirsi di  un  meccanismo
extra-giudiziale di  reclamo  e  ricorso  cui  il  professionista  e'
soggetto e le condizioni per avervi accesso.
  2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1,
si applicano anche ai contratti per la  fornitura  di  acqua,  gas  o
elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume  limitato
o in quantita'  determinata,  di  teleriscaldamento  o  di  contenuto
digitale non fornito su un supporto materiale.
  3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1,
lettere b), c) e d), possono  essere  sostituite  dai  corrispondenti
dati della casa d'aste.
  4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l),  possono
essere fornite  mediante  le  istruzioni  tipo  sul  recesso  di  cui
all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi
di informazione di cui al comma  1,  lettere  h),  i)  e  l),  se  ha
presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.
  5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte  integrante  del
contratto a distanza o  del  contratto  negoziato  fuori  dei  locali
commerciali e non  possono  essere  modificate  se  non  con  accordo
espresso delle parti.
  6. Se il professionista non adempie agli obblighi  di  informazione
sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma  1,  lettera
e), o sui costi della restituzione  dei  beni  di  cui  al  comma  1,
lettera i), il consumatore non deve  sostenere  tali  spese  o  costi
aggiuntivi.
  7. Nel  caso  di  utilizzazione  di  tecniche  che  consentono  una
comunicazione individuale, le informazioni di cui  al  comma  1  sono
fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.
  8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si
aggiungono  agli  obblighi  di  informazione  contenuti  nel  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni,  e  nel
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni,
e non ostano ad  obblighi  di  informazione  aggiuntivi  previsti  in
conformita' a tali disposizioni.
  9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in  caso  di  conflitto
tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,  e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70, e successive modificazioni,  sul  contenuto  e  le  modalita'  di
rilascio  delle  informazioni  e  una  disposizione  della   presente
sezione, prevale quest'ultima.
  10. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi  di
informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.
 
                              Art. 50.
 
 
Requisiti  formali  per  i  contratti  negoziati  fuori  dei   locali
                             commerciali
 
  1. Per quanto riguarda  i  contratti  negoziati  fuori  dei  locali
commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni
di cui all'articolo 49, comma  1,  su  supporto  cartaceo  o,  se  il
consumatore  e'  d'accordo,  su  un  altro  mezzo   durevole.   Dette
informazioni devono essere leggibili e presentate  in  un  linguaggio
semplice e comprensibile.
  2.  Il  professionista  fornisce  al  consumatore  una  copia   del
contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o,
se il consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa,
se  del  caso,  la  conferma   del   previo   consenso   espresso   e
dell'accettazione del consumatore  in  conformita'  all'articolo  59,
comma 1, lettera o).
  3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la
fornitura di acqua, gas o elettricita',  quando  non  sono  messi  in
vendita in un volume  limitato  o  in  quantita'  determinata,  o  di
teleriscaldamento  inizi  durante  il  periodo  di  recesso  previsto
all'articolo 52, comma 2, il professionista esige che il  consumatore
ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole.
  4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il
consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista  ai
fini dell'effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e  in
virtu'  dei  quali  il  professionista  e  il  consumatore  adempiono
immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l'importo  a  carico
del consumatore non supera i 200 euro:
    a) il professionista fornisce al consumatore,  prima  che  questi
sia vincolato dal contratto, le informazioni di cui all'articolo  49,
comma 1, lettere b) e c), e le informazioni concernenti il  prezzo  o
le modalita' di calcolo del prezzo, accompagnate  da  una  stima  del
prezzo  totale,  su  supporto  cartaceo  o,  se  il  consumatore   e'
d'accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce  le
informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), h)  ed  m),
ma puo' scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su  un  altro
mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito;
    b) la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del
presente articolo contiene tutte le informazioni di cui  all'articolo
49, comma 1.
 
                              Art. 51.
 
 
            Requisiti formali per i contratti a distanza
 
  1. Per quanto riguarda i contratti  a  distanza  il  professionista
fornisce o mette a disposizione del consumatore  le  informazioni  di
cui all'articolo 49,  comma  1,  in  modo  appropriato  al  mezzo  di
comunicazione a  distanza  impiegato  in  un  linguaggio  semplice  e
comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate
su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.
  2. Se un contratto a distanza che deve essere  concluso  con  mezzi
elettronici  impone  al   consumatore   l'obbligo   di   pagare,   il
professionista  gli  comunica  in  modo   chiaro   ed   evidente   le
informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e),  q)  ed
r), direttamente  prima  che  il  consumatore  inoltri  l'ordine.  Il
professionista garantisce che, al momento di inoltrare  l'ordine,  il
consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di
pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare  un  pulsante  o
una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano  in
modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con  obbligo  di
pagare" o una formulazione  corrispondente  inequivocabile  indicante
che  l'inoltro   dell'ordine   implica   l'obbligo   di   pagare   il
professionista. Se il professionista non osserva il  presente  comma,
il consumatore non e' vincolato dal contratto o dall'ordine.
  3. I siti di  commercio  elettronico  indicano  in  modo  chiaro  e
leggibile, al piu' tardi all'inizio del processo di  ordinazione,  se
si applicano restrizioni relative alla  consegna  e  quali  mezzi  di
pagamento sono accettati.
  4. Se il contratto e' concluso mediante un mezzo di comunicazione a
distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare
le  informazioni,  il  professionista  fornisce,  su  quel  mezzo  in
particolare e  prima  della  conclusione  del  contratto,  almeno  le
informazioni   precontrattuali   riguardanti    le    caratteristiche
principali dei beni o servizi,  l'identita'  del  professionista,  il
prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e,  nel
caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione
del contratto, conformemente all'articolo 49, comma  1,  lettere  a),
b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui all'articolo 49,  comma
1,  sono  fornite  dal  professionista   in   un   modo   appropriato
conformemente al comma 1 del presente articolo.
  5. Fatto salvo  il  comma  4,  se  il  professionista  telefona  al
consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio
della conversazione con il consumatore  egli  deve  rivelare  la  sua
identita' e, ove applicabile, l'identita'  della  persona  per  conto
della quale effettua la  telefonata,  nonche'  lo  scopo  commerciale
della chiamata e l'informativa di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
  6.  Quando  un  contratto  a  distanza  deve  essere  concluso  per
telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore,
il quale e' vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo  averla
accettata per iscritto; in tali casi il  documento  informatico  puo'
essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi  dell'articolo  21
del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   e   successive
modificazioni.  Dette  conferme  possono  essere  effettuate,  se  il
consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.
  7. Il  professionista  fornisce  al  consumatore  la  conferma  del
contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole
dopo la conclusione del contratto a  distanza  e  al  piu'  tardi  al
momento della consegna dei beni oppure  prima  che  l'esecuzione  del
servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:
    a) tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, a  meno
che il  professionista  non  abbia  gia'  fornito  l'informazione  al
consumatore  su  un  mezzo  durevole  prima  della  conclusione   del
contratto a distanza; e
    b) se del caso,  la  conferma  del  previo  consenso  espresso  e
dell'accettazione  del  consumatore  conformemente  all'articolo  59,
lettera o).
  8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero  la
fornitura di acqua, gas o elettricita',  quando  non  sono  messi  in
vendita in un volume  limitato  o  in  quantita'  determinata,  o  di
teleriscaldamento  inizi  durante  il  periodo  di  recesso  previsto
all'articolo 52, comma 2, il professionista esige che il  consumatore
ne faccia richiesta esplicita.
  9. Il  presente  articolo  lascia  impregiudicate  le  disposizioni
relative alla conclusione di contratti elettronici e  all'inoltro  di
ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2  e
3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.  70,  e  successive
modificazioni.
 
                              Art. 52.
 
 
                         Diritto di recesso
 
  1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il  consumatore
dispone di un periodo  di  quattordici  giorni  per  recedere  da  un
contratto a distanza o negoziato fuori dei locali  commerciali  senza
dover fornire  alcuna  motivazione  e  senza  dover  sostenere  costi
diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2,  e  all'articolo
57.
  2. Fatto salvo l'articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma
1 termina dopo quattordici giorni a partire:
    a)  nel  caso  dei  contratti  di  servizi,  dal   giorno   della
conclusione del contratto;
    b) nel caso di  contratti  di  vendita,  dal  giorno  in  cui  il
consumatore  o  un  terzo,  diverso  dal  vettore  e  designato   dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:
      1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore  mediante
un solo ordine e consegnati  separatamente,  dal  giorno  in  cui  il
consumatore  o  un  terzo,  diverso  dal  vettore  e  designato   dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene;
      2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o  pezzi
multipli, dal giorno in cui il consumatore o un  terzo,  diverso  dal
vettore e designato dal consumatore, acquisisce  il  possesso  fisico
dell'ultimo lotto o pezzo;
      3) nel caso di contratti per  la  consegna  periodica  di  beni
durante un determinato  periodo  di  tempo,  dal  giorno  in  cui  il
consumatore  o  un  terzo,  diverso  dal  vettore  e  designato   dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;
    c) nel caso di  contratti  per  la  fornitura  di  acqua,  gas  o
elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume  limitato
o in quantita'  determinata,  di  teleriscaldamento  o  di  contenuto
digitale non fornito su  un  supporto  materiale,  dal  giorno  della
conclusione del contratto.
  3. Le parti  del  contratto  possono  adempiere  ai  loro  obblighi
contrattuali durante il periodo di recesso.  Tuttavia,  nel  caso  di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali,  il  professionista
non puo' accettare, a titolo di corrispettivo, effetti  cambiari  che
abbiano una scadenza inferiore a quindici  giorni  dalla  conclusione
del contratto per i contratti  di  servizi  o  dall'acquisizione  del
possesso fisico dei beni per  i  contratti  di  vendita  e  non  puo'
presentarli allo sconto prima di tale termine.
 
                              Art. 53.
 
 
 Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso
 
  1. Se in violazione dell'articolo  49,  comma  1,  lettera  h),  il
professionista  non  fornisce  al  consumatore  le  informazioni  sul
diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la
fine del periodo  di  recesso  iniziale,  come  determinato  a  norma
dell'articolo 52, comma 2.
  2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni  di
cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di cui  all'articolo  52,
comma 2, il periodo di recesso termina  quattordici  giorni  dopo  il
giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.
 
                              Art. 54.
 
 
                  Esercizio del diritto di recesso
 
  1. Prima della scadenza del  periodo  di  recesso,  il  consumatore
informa il  professionista  della  sua  decisione  di  esercitare  il
diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore puo':
    a) utilizzare il modulo tipo di recesso di  cui  all'allegato  I,
parte B; oppure
    b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione  esplicita  della
sua decisione di recedere dal contratto.
  2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro
il periodo di recesso di cui all'articolo 52, comma 2, e all'articolo
53 se la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di  recesso
e' inviata dal  consumatore  prima  della  scadenza  del  periodo  di
recesso.
  3. Il professionista, oltre alle possibilita' di cui  al  comma  1,
puo'  offrire  al  consumatore  l'opzione  di  compilare  e   inviare
elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato all'allegato  I,
parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul  sito  web
del professionista. In tali casi  il  professionista  comunica  senza
indugio al consumatore una conferma di ricevimento,  su  un  supporto
durevole, del recesso esercitato.
  4. L'onere  della  prova  relativa  all'esercizio  del  diritto  di
recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore.
 
                              Art. 55.
 
 
                         Effetti del recesso
 
  1. L'esercizio del diritto di recesso pone  termine  agli  obblighi
delle parti:
    a) di eseguire il contratto a  distanza  o  negoziato  fuori  dei
locali commerciali; oppure
    b) di concludere un contratto a distanza o  negoziato  fuori  dei
locali commerciali nei casi in cui un'offerta  sia  stata  fatta  dal
consumatore.
 
                              Art. 56.
 
 
           Obblighi del professionista nel caso di recesso
 
  1. Il  professionista  rimborsa  tutti  i  pagamenti  ricevuti  dal
consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza
indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni  dal  giorno  in
cui e' informato della decisione  del  consumatore  di  recedere  dal
contratto ai sensi dell'articolo  54.  Il  professionista  esegue  il
rimborso di cui al primo  periodo  utilizzando  lo  stesso  mezzo  di
pagamento usato dal consumatore per la  transazione  iniziale,  salvo
che il consumatore  abbia  espressamente  convenuto  altrimenti  e  a
condizione  che  questi  non  debba  sostenere  alcun   costo   quale
conseguenza del rimborso. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia  stato
effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora  questi  non  siano
stati  ancora  presentati  all'incasso,  deve  procedersi  alla  loro
restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni  al
rimborso  nei  confronti  del  consumatore  delle  somme  versate  in
conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
  2. Fatto salvo il comma  1,  il  professionista  non  e'  tenuto  a
rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto
espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo  meno  costoso  di
consegna offerto dal professionista.
  3. Salvo che il  professionista  abbia  offerto  di  ritirare  egli
stesso  i  beni,  con  riguardo   ai   contratti   di   vendita,   il
professionista puo' trattenere il rimborso finche' non abbia ricevuto
i beni oppure finche' il consumatore non  abbia  dimostrato  di  aver
rispedito i beni, a seconda di  quale  situazione  si  verifichi  per
prima.
 
                              Art. 57.
 
 
            Obblighi del consumatore nel caso di recesso
 
  1. A meno che il professionista  abbia  offerto  di  ritirare  egli
stesso i beni, il consumatore restituisce i beni  o  li  consegna  al
professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere
i beni, senza indebito ritardo  e  in  ogni  caso  entro  quattordici
giorni dalla data in cui  ha  comunicato  al  professionista  la  sua
decisione di recedere dal contratto ai  sensi  dell'articolo  54.  Il
termine e' rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della
scadenza del periodo di quattordici giorni. Il  consumatore  sostiene
solo il  costo  diretto  della  restituzione  dei  beni,  purche'  il
professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia  omesso  di
informare il consumatore che tale costo e' a carico del  consumatore.
Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i
beni sono stati consegnati al domicilio del  consumatore  al  momento
della conclusione del contratto, il professionista ritira  i  beni  a
sue spese qualora  i  beni,  per  loro  natura,  non  possano  essere
normalmente restituiti a mezzo posta.
  2. Il consumatore e' responsabile unicamente della diminuzione  del
valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni  diversa  da
quella necessaria per stabilire la natura, le  caratteristiche  e  il
funzionamento  dei  beni.  Il  consumatore  non  e'  in  alcun   caso
responsabile  per  la  diminuzione  del  valore  dei   beni   se   il
professionista ha omesso di informare il consumatore del suo  diritto
di recesso a norma dell'articolo 49, comma 1, lettera h).
  3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo  aver
presentato una richiesta in conformita' dell'articolo 50, comma 3,  o
dell'articolo 51, comma 8, il consumatore versa al professionista  un
importo proporzionale a quanto e' stato fornito fino  al  momento  in
cui il consumatore ha informato il professionista dell'esercizio  del
diritto di recesso, rispetto a  tutte  le  prestazioni  previste  dal
contratto. L'importo proporzionale che il consumatore deve pagare  al
professionista e' calcolato sulla base del prezzo  totale  concordato
nel  contratto.  Se  detto  prezzo  totale  e'  eccessivo,  l'importo
proporzionale e' calcolato sulla base del valore di mercato di quanto
e' stato fornito.
  4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:
    a) la prestazione di servizi o  la  fornitura  di  acqua,  gas  o
elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume  limitato
o in quantita' determinata, o di teleriscaldamento,  in  tutto  o  in
parte, durante il periodo di recesso quando:
      1) il professionista  ha  omesso  di  fornire  informazioni  in
conformita' all'articolo 49, comma 1, lettere h) ed l); oppure
      2)  il  consumatore  non  ha  espressamente  chiesto   che   la
prestazione iniziasse durante il periodo di  recesso  in  conformita'
all'articolo 50, comma 3, e dell'articolo 51, comma 8; oppure
    b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale  che
non e' fornito su un supporto materiale quando:
      1) il consumatore non ha dato il suo previo  consenso  espresso
circa l'inizio della prestazione prima  della  fine  del  periodo  di
quattordici giorni di cui all'articolo 52;
      2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto  di
recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure
      3)  il  professionista  ha  omesso  di  fornire   la   conferma
conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7.
  5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 56,  comma  2,  e  nel
presente articolo, l'esercizio del diritto di  recesso  non  comporta
alcuna responsabilita' per il consumatore.
 
                              Art. 58.
 
 
Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto  legislativo  13  agosto
2010, n. 141, e successive modificazioni, in materia di contratti  di
credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto  di
recesso da un contratto  a  distanza  o  concluso  fuori  dei  locali
commerciali a norma degli articoli da 52 a  57,  eventuali  contratti
accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad
eccezione  di  quelli  previsti  dall'articolo   56,   comma   2,   e
dall'articolo 57.
 
                              Art. 59.
 
 
                   Eccezioni al diritto di recesso
 
  1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da  52  a  58  per  i
contratti a  distanza  e  i  contratti  negoziati  fuori  dei  locali
commerciali e' escluso relativamente a:
    a) i contratti  di  servizi  dopo  la  completa  prestazione  del
servizio se l'esecuzione  e'  iniziata  con  l'accordo  espresso  del
consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso
a  seguito  della  piena  esecuzione  del  contratto  da  parte   del
professionista;
    b) la fornitura di beni o servizi  il  cui  prezzo  e'  legato  a
fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non e'  in
grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo  di
recesso;
    c) la fornitura di beni  confezionati  su  misura  o  chiaramente
personalizzati;
    d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi  o  scadere
rapidamente;
    e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano  ad  essere
restituiti per motivi  igienici  o  connessi  alla  protezione  della
salute e sono stati aperti dopo la consegna;
    f) la fornitura di beni che, dopo  la  consegna,  risultano,  per
loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;
    g) la fornitura di bevande alcoliche, il  cui  prezzo  sia  stato
concordato al momento della conclusione del contratto di vendita,  la
cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il  cui  valore
effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono  essere
controllate dal professionista;
    h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente  richiesto
una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione  di
lavori urgenti di riparazione o manutenzione.  Se,  in  occasione  di
tale visita,  il  professionista  fornisce  servizi  oltre  a  quelli
specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi  di
ricambio necessari per effettuare la manutenzione o  le  riparazioni,
il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;
    i) la fornitura di registrazioni audio o  video  sigillate  o  di
software  informatici  sigillati  che  sono  stati  aperti  dopo   la
consegna;
    l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei
contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
    m) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;
    n)  la  fornitura  di  alloggi  per  fini  non  residenziali,  il
trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di
catering o i  servizi  riguardanti  le  attivita'  del  tempo  libero
qualora il contratto preveda una data  o  un  periodo  di  esecuzione
specifici;
    o) la fornitura di contenuto digitale mediante  un  supporto  non
materiale se l'esecuzione e'  iniziata  con  l'accordo  espresso  del
consumatore e con la sua accettazione  del  fatto  che  in  tal  caso
avrebbe perso il diritto di recesso.
 
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