- Normativa
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori,recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE
Decreto legislativo
21 febbraio 2014, n. 21
DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 21
Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori,
recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga
le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE. (14G00033)
(GU n.58 del 11-3-2014) Vigente al: 26-3-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva
1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, recante il Codice del Consumo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 2014;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al Codice del consumo in attuazione della direttiva
2011/83/UE sui diritti dei consumatori
1. Il Capo I del titolo III della parte III del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, limitatamente
agli articoli da 45 a 67, e' sostituito dal seguente:
«Capo I
Dei diritti dei consumatori nei contratti
Art. 45.
Definizioni
1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende
per:
a) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a);
b) "professionista": il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c);
c) "bene": qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni
oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita'
dalle autorita' giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della
presente direttiva l'acqua, il gas e l'elettricita', quando sono
messi in vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
d) "beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore":
qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o
decisione individuale del consumatore;
e) "contratto di vendita": qualsiasi contratto in base al quale
il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprieta'
di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a
pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia
beni che servizi;
f) "contratto di servizi": qualsiasi contratto diverso da un
contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si
impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o
si impegna a pagarne il prezzo;
g) "contratto a distanza": qualsiasi contratto concluso tra il
professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato
di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza
fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante
l'uso esclusivo di uno o piu' mezzi di comunicazione a distanza fino
alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto
stesso;
h) "contratto negoziato fuori dei locali commerciali": qualsiasi
contratto tra il professionista e il consumatore:
1) concluso alla presenza fisica e simultanea del
professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del
professionista;
2) per cui e' stata fatta un'offerta da parte del consumatore,
nelle stesse circostanze di cui al numero 1;
3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi
mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il
consumatore e' stato avvicinato personalmente e singolarmente in un
luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e
simultanea del professionista e del consumatore; oppure;
4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal
professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere
beni o servizi al consumatore;
i) "locali commerciali":
1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio
in cui il professionista esercita la sua attivita' su base
permanente; oppure;
2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in
cui il professionista esercita la propria attivita' a carattere
abituale;
l) "supporto durevole": ogni strumento che permetta al
consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli
sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro
per un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono
destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni
memorizzate;
m) "contenuto digitale": i dati prodotti e forniti in formato
digitale;
n) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura bancaria,
creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di
investimento o di pagamento;
o) "asta pubblica": metodo di vendita in cui beni o servizi sono
offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui e'
data la possibilita' di partecipare all'asta di persona, mediante una
trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa
d'aste e in cui l'aggiudicatario e' vincolato all'acquisto dei beni o
servizi;
p) "garanzia": qualsiasi impegno di un professionista o di un
produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore, in
aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di
conformita', di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o
intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle
caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla
conformita', enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella
relativa pubblicita' disponibile al momento o prima della conclusione
del contratto;
q) "contratto accessorio": un contratto mediante il quale il
consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a
distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni
o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un
accordo tra il terzo e il professionista.
Art. 46.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo si
applicano, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un
consumatore, inclusi i contratti per la fornitura di acqua, gas,
elettricita' o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori
pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su
base contrattuale.
2. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV
del presente Capo e una disposizione di un atto dell'Unione europea
che disciplina settori specifici, quest'ultima e le relative norme
nazionali di recepimento prevalgono e si applicano a tali settori
specifici.
3. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non
impediscono ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni
contrattuali piu' favorevoli rispetto alla tutela prevista da tali
disposizioni.
Art. 47.
Esclusioni
1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si
applicano ai contratti:
a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari,
l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone
temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa
l'assistenza a lungo termine;
b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da
professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o
ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la
somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici,
sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza
sanitaria;
c) di attivita' di azzardo che implicano una posta di valore
pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi
d'azzardo nei casino' e le scommesse;
d) di servizi finanziari;
e) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la
costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili;
f) per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione
sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a
scopo residenziale;
g) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", di
cui agli articoli da 32 a 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011,
n. 79;
h) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina
concernente la tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni
aspetti dei contratti di multiproprieta', dei contratti relativi ai
prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita
e di scambio, di cui agli articoli da 69 a 81-bis del presente
Codice;
i) stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto
per legge all'indipendenza e all'imparzialita', il quale deve
garantire, fornendo un'informazione giuridica completa, che il
consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una
decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza
giuridica;
l) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al
consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un
professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla
residenza o al posto di lavoro del consumatore;
m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'articolo 51,
comma 2, e gli articoli 62 e 65;
n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando
telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per
l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax,
stabilito dal consumatore.
2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si
applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base
ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non e'
superiore a 50 euro. Tuttavia, si applicano le disposizioni del
presente Capo nel caso di piu' contratti stipulati contestualmente
tra le medesime parti, qualora l'entita' del corrispettivo globale
che il consumatore deve pagare, indipendentemente dall'importo dei
singoli contratti, superi l'importo di 50 euro.
Sezione I
Informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi
dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali
Art. 48.
Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a
distanza o negoziati fuori dei locali commerciali
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso
da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o
da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al
consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile,
qualora esse non siano gia' apparenti dal contesto:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura
adeguata al supporto e ai beni o servizi;
b) l'identita' del professionista, l'indirizzo geografico in cui
e' stabilito e il numero di telefono e, ove questa informazione sia
pertinente, l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista
per conto del quale egli agisce;
c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte
o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l'impossibilita' di
calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di
calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di
spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano
ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali
spese potranno essere addebitate al consumatore;
d) se applicabili, le modalita' di pagamento, consegna ed
esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a
consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei
reclami da parte del professionista;
e) oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di
conformita' per i beni, l'esistenza e le condizioni del servizio
postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;
f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e'
a tempo indeterminato o e' un contratto a rinnovo automatico, le
condizioni di risoluzione del contratto;
g) se applicabile, la funzionalita' del contenuto digitale,
comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
h) qualsiasi interoperabilita' pertinente del contenuto digitale
con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a
conoscenza o di cui ci si puo' ragionevolmente attendere che sia
venuto a conoscenza, se applicabili.
2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1,
si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o
elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato
o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto
digitale non fornito su un supporto materiale.
3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1,
non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e
che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.
4. E' fatta salva la possibilita' di prevedere o mantenere obblighi
aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti ai quali
si applica il presente articolo.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12
del presente Codice.
Sezione II
Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso
nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali
commerciali
Art. 49.
Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti
negoziati fuori dei locali commerciali
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a
distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una
corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le
informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura
adeguata al supporto e ai beni o servizi;
b) l'identita' del professionista;
c) l'indirizzo geografico dove il professionista e' stabilito e
il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove
disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente
il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se
applicabili, l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista
per conto del quale agisce;
d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformita' della lettera
c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il
consumatore puo' indirizzare eventuali reclami e, se applicabile,
quello del professionista per conto del quale agisce;
e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle
imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilita'
di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di
calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di
spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora
tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo,
l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al
consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un
contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i
costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti
prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale
equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono
essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite
le modalita' di calcolo del prezzo;
f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza
per la conclusione del contratto quando tale costo e' calcolato su
una base diversa dalla tariffa di base;
g) le modalita' di pagamento, consegna ed esecuzione, la data
entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a
prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da
parte del professionista;
h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le
condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto
conformemente all'articolo 54, comma 1, nonche' il modulo tipo di
recesso di cui all'allegato I, parte B;
i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovra'
sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e
in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non
possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;
l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo
aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma 3, o
dell'articolo 51, comma 8, egli e' responsabile del pagamento al
professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma
3;
m) se non e' previsto un diritto di recesso ai sensi
dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore non beneficera'
di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il
consumatore perde il diritto di recesso;
n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di
conformita' per i beni;
o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza
postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie
commerciali;
p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti
all'articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come
possa esserne ottenuta copia, se del caso;
q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e'
a tempo indeterminato o e' un contratto a rinnovo automatico, le
condizioni per recedere dal contratto;
r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del
consumatore a norma del contratto;
s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o
altre garanzie finanziarie che il consumatore e' tenuto a pagare o
fornire su richiesta del professionista;
t) se applicabile, la funzionalita' del contenuto digitale,
comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
u) qualsiasi interoperabilita' pertinente del contenuto digitale
con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a
conoscenza o di cui ci si puo' ragionevolmente attendere che sia
venuto a conoscenza, se applicabile;
v) se applicabile, la possibilita' di servirsi di un meccanismo
extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista e'
soggetto e le condizioni per avervi accesso.
2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1,
si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o
elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato
o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto
digitale non fornito su un supporto materiale.
3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1,
lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti
dati della casa d'aste.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono
essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui
all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi
di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha
presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.
5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del
contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali
commerciali e non possono essere modificate se non con accordo
espresso delle parti.
6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione
sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera
e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1,
lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi
aggiuntivi.
7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una
comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono
fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.
8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si
aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni,
e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in
conformita' a tali disposizioni.
9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto
tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalita' di
rilascio delle informazioni e una disposizione della presente
sezione, prevale quest'ultima.
10. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di
informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.
Art. 50.
Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali
commerciali
1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali
commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni
di cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il
consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette
informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio
semplice e comprensibile.
2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del
contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o,
se il consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa,
se del caso, la conferma del previo consenso espresso e
dell'accettazione del consumatore in conformita' all'articolo 59,
comma 1, lettera o).
3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la
fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in
vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, o di
teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto
all'articolo 52, comma 2, il professionista esige che il consumatore
ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole.
4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il
consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista ai
fini dell'effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e in
virtu' dei quali il professionista e il consumatore adempiono
immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l'importo a carico
del consumatore non supera i 200 euro:
a) il professionista fornisce al consumatore, prima che questi
sia vincolato dal contratto, le informazioni di cui all'articolo 49,
comma 1, lettere b) e c), e le informazioni concernenti il prezzo o
le modalita' di calcolo del prezzo, accompagnate da una stima del
prezzo totale, su supporto cartaceo o, se il consumatore e'
d'accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce le
informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), h) ed m),
ma puo' scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su un altro
mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito;
b) la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del
presente articolo contiene tutte le informazioni di cui all'articolo
49, comma 1.
Art. 51.
Requisiti formali per i contratti a distanza
1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista
fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di
cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di
comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e
comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate
su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.
2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi
elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il
professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le
informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed
r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il
professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il
consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di
pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o
una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in
modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di
pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante
che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il
professionista. Se il professionista non osserva il presente comma,
il consumatore non e' vincolato dal contratto o dall'ordine.
3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e
leggibile, al piu' tardi all'inizio del processo di ordinazione, se
si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di
pagamento sono accettati.
4. Se il contratto e' concluso mediante un mezzo di comunicazione a
distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare
le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in
particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le
informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche
principali dei beni o servizi, l'identita' del professionista, il
prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel
caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione
del contratto, conformemente all'articolo 49, comma 1, lettere a),
b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui all'articolo 49, comma
1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato
conformemente al comma 1 del presente articolo.
5. Fatto salvo il comma 4, se il professionista telefona al
consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio
della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua
identita' e, ove applicabile, l'identita' della persona per conto
della quale effettua la telefonata, nonche' lo scopo commerciale
della chiamata e l'informativa di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per
telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore,
il quale e' vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla
accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico puo'
essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il
consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.
7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del
contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole
dopo la conclusione del contratto a distanza e al piu' tardi al
momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del
servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:
a) tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, a meno
che il professionista non abbia gia' fornito l'informazione al
consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del
contratto a distanza; e
b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e
dell'accettazione del consumatore conformemente all'articolo 59,
lettera o).
8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la
fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in
vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, o di
teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto
all'articolo 52, comma 2, il professionista esige che il consumatore
ne faccia richiesta esplicita.
9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni
relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di
ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e
3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive
modificazioni.
Art. 52.
Diritto di recesso
1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore
dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un
contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza
dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi
diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo
57.
2. Fatto salvo l'articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma
1 termina dopo quattordici giorni a partire:
a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della
conclusione del contratto;
b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il
consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:
1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante
un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il
consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene;
2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi
multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal
vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico
dell'ultimo lotto o pezzo;
3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni
durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il
consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;
c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o
elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato
o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto
digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della
conclusione del contratto.
3. Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi
contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista
non puo' accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che
abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione
del contratto per i contratti di servizi o dall'acquisizione del
possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non puo'
presentarli allo sconto prima di tale termine.
Art. 53.
Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso
1. Se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il
professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul
diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la
fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma
dell'articolo 52, comma 2.
2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di
cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 52,
comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il
giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.
Art. 54.
Esercizio del diritto di recesso
1. Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore
informa il professionista della sua decisione di esercitare il
diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore puo':
a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I,
parte B; oppure
b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della
sua decisione di recedere dal contratto.
2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro
il periodo di recesso di cui all'articolo 52, comma 2, e all'articolo
53 se la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso
e' inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di
recesso.
3. Il professionista, oltre alle possibilita' di cui al comma 1,
puo' offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare
elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato all'allegato I,
parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul sito web
del professionista. In tali casi il professionista comunica senza
indugio al consumatore una conferma di ricevimento, su un supporto
durevole, del recesso esercitato.
4. L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di
recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore.
Art. 55.
Effetti del recesso
1. L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi
delle parti:
a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei
locali commerciali; oppure
b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei
locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal
consumatore.
Art. 56.
Obblighi del professionista nel caso di recesso
1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal
consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza
indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in
cui e' informato della decisione del consumatore di recedere dal
contratto ai sensi dell'articolo 54. Il professionista esegue il
rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso mezzo di
pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo
che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a
condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale
conseguenza del rimborso. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato
effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano
stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro
restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al
rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in
conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
2. Fatto salvo il comma 1, il professionista non e' tenuto a
rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto
espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di
consegna offerto dal professionista.
3. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli
stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il
professionista puo' trattenere il rimborso finche' non abbia ricevuto
i beni oppure finche' il consumatore non abbia dimostrato di aver
rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per
prima.
Art. 57.
Obblighi del consumatore nel caso di recesso
1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli
stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al
professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere
i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici
giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua
decisione di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 54. Il
termine e' rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della
scadenza del periodo di quattordici giorni. Il consumatore sostiene
solo il costo diretto della restituzione dei beni, purche' il
professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di
informare il consumatore che tale costo e' a carico del consumatore.
Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i
beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento
della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a
sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere
normalmente restituiti a mezzo posta.
2. Il consumatore e' responsabile unicamente della diminuzione del
valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da
quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il
funzionamento dei beni. Il consumatore non e' in alcun caso
responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il
professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto
di recesso a norma dell'articolo 49, comma 1, lettera h).
3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver
presentato una richiesta in conformita' dell'articolo 50, comma 3, o
dell'articolo 51, comma 8, il consumatore versa al professionista un
importo proporzionale a quanto e' stato fornito fino al momento in
cui il consumatore ha informato il professionista dell'esercizio del
diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal
contratto. L'importo proporzionale che il consumatore deve pagare al
professionista e' calcolato sulla base del prezzo totale concordato
nel contratto. Se detto prezzo totale e' eccessivo, l'importo
proporzionale e' calcolato sulla base del valore di mercato di quanto
e' stato fornito.
4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:
a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o
elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato
o in quantita' determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in
parte, durante il periodo di recesso quando:
1) il professionista ha omesso di fornire informazioni in
conformita' all'articolo 49, comma 1, lettere h) ed l); oppure
2) il consumatore non ha espressamente chiesto che la
prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformita'
all'articolo 50, comma 3, e dell'articolo 51, comma 8; oppure
b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che
non e' fornito su un supporto materiale quando:
1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso
circa l'inizio della prestazione prima della fine del periodo di
quattordici giorni di cui all'articolo 52;
2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di
recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure
3) il professionista ha omesso di fornire la conferma
conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7.
5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 56, comma 2, e nel
presente articolo, l'esercizio del diritto di recesso non comporta
alcuna responsabilita' per il consumatore.
Art. 58.
Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, e successive modificazioni, in materia di contratti di
credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto di
recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali
commerciali a norma degli articoli da 52 a 57, eventuali contratti
accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad
eccezione di quelli previsti dall'articolo 56, comma 2, e
dall'articolo 57.
Art. 59.
Eccezioni al diritto di recesso
1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i
contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali
commerciali e' escluso relativamente a:
a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del
servizio se l'esecuzione e' iniziata con l'accordo espresso del
consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso
a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del
professionista;
b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato a
fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non e' in
grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di
recesso;
c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati;
d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere
rapidamente;
e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere
restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della
salute e sono stati aperti dopo la consegna;
f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per
loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;
g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato
concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la
cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore
effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere
controllate dal professionista;
h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto
una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di
lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di
tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli
specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di
ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni,
il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;
i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di
software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la
consegna;
l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei
contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
m) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;
n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il
trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di
catering o i servizi riguardanti le attivita' del tempo libero
qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione
specifici;
o) la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non
materiale se l'esecuzione e' iniziata con l'accordo espresso del
consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso
avrebbe perso il diritto di recesso.