• Normativa
  • Ambiente ed energia, Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Veicoli ed equipaggiamenti
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Attuazione delle misure incentivanti a favore delle imprese di autotrasporto

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 21 ottobre 2020

Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore delle imprese di autotrasporto di cui al decreto 14 agosto 2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 ottobre 2020 

Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a  favore  delle

imprese di autotrasporto di cui al decreto 14 agosto 2020. (20A05844) 

(GU n.270 del 29-10-2020)

 

                        IL DIRETTORE GENERALE 

                      per il trasporto stradale 

                       e per l'intermodalita' 

 

  Visto  l'art.  53  del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252  del  26  ottobre  2019),

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,

recante «Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  per  esigenze

indifferibili» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  301  del  24

dicembre 2019),  che  intende  rilanciare  gli  investimenti  per  il

ricambio del parco  veicolare  delle  imprese  di  autotrasporto  con

l'obiettivo di perseguire un minor livello di emissioni inquinanti; 

  Considerato che con  il  suddetto  articolo  sono  state  stanziate

ulteriori risorse finanziarie per complessivi 12,9  milioni  di  euro

per ciascuna annualita' del biennio 2019-2020 finalizzate al  rinnovo

del parco  veicolare  delle  imprese  di  autotrasporto  subordinando

l'erogazione del contributo al contestuale obbligo di radiazione  per

rottamazione dei veicoli obsoleti; 

  Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF)  14  agosto  2020,  n.

355, recante «Modalita' di erogazione delle risorse per  investimenti

a favore delle imprese di trasporto merci su strada per  l'annualita'

2020», adottato in applicazione dell'art.  53  del  decreto-legge  n.

124/2019, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre

2019, n. 157 (registrato dalla Corte dei conti in  data  8  settembre

2020, al numero di reg. 3283); 

  Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del suddetto decreto a norma

del quale «la disciplina delle fasi  procedimentali  unitamente  alle

modalita' di presentazione delle domande  e  della  documentazione  a

rendicontazione e' rimessa ad apposito decreto del direttore generale

per il trasporto stradale e per l'intermodalita'»; 

  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del

17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con

il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del

Trattato e,  in  particolare,  l'art.  17  che  consente  aiuti  agli

investimenti a favore delle piccole  e  medie  imprese,  nonche'  gli

articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare

il livello della  tutela  ambientale  o  l'adeguamento  anticipato  a

future norme dell'Unione europea; 

  Visto, inoltre, l'art. 8  del  summenzionato  regolamento  (UE)  n.

651/2014 in materia di cumulo  di  contributi  costituenti  aiuti  di

Stato; 

  Visto l'art. 10, paragrafo 2 e 3 del regolamento (CE)  n.  595/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno  2009,  relativo

all'omologazione dei veicoli a motore  e  dei  motori  riguardo  alle

emissioni  dei  veicoli  pesanti  (euro  VI)   e   all'accesso   alle

informazioni  relative  alla  riparazione  e  alla  manutenzione  del

veicolo che prevede la possibilita' della  concessione  di  incentivi

finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al  regolamento

stesso; 

  Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115,  recante  «Disposizioni  per

l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia

all'Unione europea» (legge europea 2014), in materia  di  istituzione

del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.); 

  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che

prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per

legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la

gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali

conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali

le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello

esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'

quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 

  Visto l'accordo di  servizio  prot.  n.  261  del  26  giugno  2020

(registrato dalla Corte dei conti in data 2 luglio  2020),  stipulato

fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la  societa'

Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i

trasporti con il quale vengono definite  le  linee  di  attivita'  da

affidare alla societa' sulla base della direttiva del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti; 

  Considerato che  l'accordo  di  servizio  si  deve  necessariamente

tradurre in un atto attuativo recante la percentuale massima rispetto

alle risorse stanziate da utilizzare a copertura del corrispettivo da

devolvere a favore delle spettanze dovute a R.A.M. S.p.a. in qualita'

di soggetto gestore della fase di presentazione della domanda e della

successiva fase istruttoria; 

  Considerato che  ai  sensi  dell'atto  attuativo  sottoscritto  per

l'annualita' 2019, l'importo massimo da corrispondere a R.A.M. per le

attivita' svolte e' stato determinato nella  misura  massima  del  2%

dell'importo  dei  fondi  destinati  agli  investimenti  nel  settore

dell'autotrasporto; 

  Ritenuto che detta percentuale, da intendersi quale limite massimo,

sara' confermata anche per l'annualita' 2020; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                              Finalita' 

 

  1.  Il  presente  decreto  dispone  in  ordine  alle  modalita'  di

attuazione del decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n.

355, recante «Modalita' di erogazione delle risorse per  investimenti

a favore delle imprese di trasporto merci su strada per  l'annualita'

2020», avuto riguardo alla modalita' di presentazione  delle  domande

di ammissione, alla fase di prenotazione, di rendicontazione  nonche'

alla fase dell'istruttoria procedimentale. 

                               Art. 2 

 

                     Modalita' di funzionamento 

 

  1. Il procedimento relativo  alla  proposizione  delle  domande  di

ammissione  ai  benefici  e'  articolato  in  due  fasi  distinte   e

successive: 

    a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad  opera

del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle  singole

imprese richiedenti l'incentivo sulla  sola  base  del  contratto  di

acquisizione del  bene  oggetto  dell'investimento  da  allegarsi  al

momento della proposizione della  domanda  secondo  i  termini  e  le

modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto; 

    b) la successiva fase di rendicontazione  dell'investimento,  nel

corso della quale i soggetti interessati  hanno  l'onere  di  fornire

analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni  oggetto

di investimento secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5,  6  e  7

del presente decreto. 

  2. Sono previsti due distinti periodi di incentivazione:  il  primo

relativo all'annualita' 2020 (dall'11 novembre 2020  al  30  novembre

2020) ed il secondo relativo all'annualita' 2021 (dal 1° giugno  2021

al  21  giugno  2021).  Per  ciascuno   dei   suddetti   periodi   di

incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda

anche per entrambe le tipologie di investimenti. 

  3. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella  della

rendicontazione di cui all'art. 5 del presente decreto,  il  soggetto

gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita'  non  sanabili

ne fornisce comunicazione all'Amministrazione che, con  provvedimento

motivato,  dispone  la  non  ammissione  dell'impresa  istante   agli

incentivi. In questo caso l'importo precedentemente  accantonato  nel

corso della fase di prenotazione  torna  nella  piena  disponibilita'

dell'ammontare delle risorse. 

  4.  Il  soggetto  gestore  procede,  con  riferimento  a   ciascuna

annualita', alla implementazione di due «contatori», uno per ciascuna

delle aree di investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b)

del decreto interministeriale  (MIT-MEF)  14  agosto  2020,  n.  355.

L'entita' delle risorse via via presenti e  utilizzabili  per  ognuna

delle  singole  aree  viene  aggiornata  periodicamente   utilizzando

l'apposita piattaforma informatica realizzata dal soggetto gestore. 

  5. Con la piattaforma informatica il soggetto gestore provvede: 

    a) all'accantonamento degli importi massimi concedibili a  favore

dei soggetti richiedenti in funzione delle domande presentate ove  la

domanda   appaia   ammissibile   con   corrispondente    decurtazione

dall'importo  ancora  disponibile  per  tipologia   di   investimento

dall'ammontare totale delle risorse disponibili; 

    b) alla riacquisizione degli importi accantonati ove siano venuti

meno i  presupposti  della  «prenotazione»  con  la  possibilita'  di

procedere con lo «scorrimento» della graduatoria in base alla data di

proposizione dell'istanza. 

  6. Ove il sistema informatico riveli  l'esaurimento  delle  risorse

finanziarie, le domande saranno  ugualmente  proponibili  e  saranno,

ricorrendone i presupposti, accettate con  riserva  ai  fini  di  una

eventuale successiva disponibilita' di risorse. In quest'ultimo caso,

le domande precedentemente accettate  con  riserva  saranno  istruite

sulla base dell'ordine di presentazione  fino  ad  esaurimento  delle

risorse. 

  7. Resta fermo  che  l'importo  risultante  dall'accantonamento  ai

sensi del comma 1, lettera a) del presente  articolo  e'  considerato

esclusivamente  ai  fini  della  stima  complessiva  degli  incentivi

massimi  erogabili  per  tipologia  di  investimento.  Ai  fini   del

riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante  per  ciascuna

impresa si procedera' alla verifica dei costi  rendicontati  e  della

sussistenza in capo a ogni impresa dei  requisiti  previsti  per  gli

investimenti. 

                               Art. 3 

 

                 Termini, modalita' di compilazione 

                  e di presentazione delle domande 

 

  1. Possono proporre domanda le imprese che svolgano prevalentemente

l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi,  nonche'  le

strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette  imprese,

costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I,  o  del  libro  V,

titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte

al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento  (CE)  n.

1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. 

  2. Sara' possibile presentare una sola istanza, che avra' validita'

di  prenotazione,  all'interno  dei  due  periodi  di  incentivazione

secondo le modalita' di seguito  descritte.  L'elenco  delle  domande

pervenute  ed  i  «contatori»  delle  somme  disponibili,  aggiornati

periodicamente, saranno raggiungibili alla pagina  web  del  soggetto

gestore                                                 all'indirizzo

  3. All'interno del  primo  periodo  di  incentivazione  le  istanze

potranno essere presentate a partire dalle ore  10  dell'11  novembre

2020 ed entro  e  non  oltre  le  ore  8,00  del  30  novembre  2020,

esclusivamente   attraverso   l'indirizzo   di   posta    elettronica

certificata         (PEC)         dell'impresa,         all'indirizzo

ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it 

  4. All'interno del secondo periodo  di  incentivazione  le  istanze

potranno essere presentate a partire dalle ore 10 del 1° giugno  2021

e entro e non oltre le ore 8,00 del  21  giugno  2021  esclusivamente

attraverso  l'indirizzo  di  posta  elettronica   certificata   (PEC)

dell'impresa, all'indirizzo ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it 

  5. Qualora in esito all'istruttoria sulla rendicontazione l'impresa

non risulti aver perfezionato in tutto o in  parte  gli  investimenti

dichiarati per il primo periodo di incentivazione, ovvero  non  invii

la relativa documentazione a comprova degli investimenti, non  potra'

presentare domanda per il secondo periodo di incentivazione ovvero in

caso di presentazione non sara' considerata ammissibile.  Qualora  in

esito all'istruttoria sulla rendicontazione,  l'impresa  non  risulti

aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati per

il secondo periodo di incentivazione, ovvero non  invii  la  relativa

documentazione  a  comprova  degli  investimenti,   l'Amministrazione

potra'  tenerne   conto   ai   fini   di   successive   edizioni   di

incentivazione. 

  6. L'istanza inoltrata dall'indirizzo PEC dell'impresa, a  pena  di

inammissibilita', dovra' contenere la seguente documentazione: 

    a) modello di istanza debitamente compilato, attraverso  apposito

format informatico, in  tutte  le  sue  parti  e  firmato  con  firma

digitale dal legale rappresentante  o  procuratore  dell'impresa.  Il

modello informatico di tipo «pdf editabile» dovra' essere compilato e

salvato senza ulteriore scansione e potra' essere reperito, entro  il

5 novembre 2020, sul  sito  web  del  soggetto  gestore  al  seguente

indirizzo:

Attraverso  il  suddetto  indirizzo  web  sara'  altresi'   possibile

ottenere tutte le informazioni tecniche, utili  per  la  compilazione

del suddetto modello; 

    b) copia leggibile del documento di riconoscimento  in  corso  di

validita' del legale rappresentante o procuratore dell'impresa; 

    c) eventuale idoneo atto di delega in caso di presentazione della

domanda tramite procuratore; 

    d)  copia  del  contratto  di  acquisizione  dei   beni   oggetto

d'incentivazione,  comprovante  quanto  dichiarato  nel  modello   di

istanza, avente data successiva a quella di entrata in  vigore  della

legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del  decreto-legge  25

ottobre 2019, n. 124  e  debitamente  sottoscritto  dalle  parti.  Il

contratto dovra' inoltre essere firmato con firma digitale dal legale

rappresentante o dal procuratore dell'impresa; 

    e) ai soli fini  della  formazione  dell'ordine  di  prenotazione

faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata  tramite

posta elettronica certificata (PEC). 

  7.  Il  soggetto  gestore,  pubblichera'  l'elenco  delle   domande

pervenute indipendentemente dalla regolarita' formale  e  sostanziale

delle stesse che sara' verificata  successivamente.  Per  le  domande

pervenute  nel  primo  periodo   d'incentivazione   l'elenco   verra'

pubblicato entro la data dell'11 dicembre 2020, mentre per le domande

pervenute nel secondo periodo l'elenco  verra'  pubblicato  entro  la

data del 1° luglio 2020. 

  8. Per  ogni  periodo  di  incentivazione  il  link  per  l'accesso

all'elenco delle  domande  pervenute,  che  costituira'  l'ordine  di

priorita' acquisito, verra' pubblicato sul  sito  web  del  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «autotrasporto»  -

«contributi ed incentivi per l'anno 2020» e  sul  sito  del  soggetto

gestore. Tale elenco, avente mero valore di ordine  di  prenotazione,

resta valido in attesa della verifica  dei  requisiti  delle  imprese

istanti e della documentazione allegata  nelle  fasi  di  istruttoria

della rendicontazione e  sino  al  suo  aggiornamento  a  seguito  di

eventuali scorrimenti. 

  9. All'interno di  ogni  periodo  di  incentivazione  l'impresa  ha

diritto di presentare una sola  domanda  di  accesso  agli  incentivi

contenente tutti gli investimenti anche per piu' di una  tipologia  e

puo' eventualmente annullare l'istanza precedentemente inoltrata  e/o

trasmettere, secondo le modalita' di cui  ai  commi  precedenti,  una

nuova domanda che  annulla  espressamente  l'istanza  precedentemente

inviata riportando come oggetto della PEC la  dicitura  «annullamento

istanza» oppure «annullamento e sostituzione istanza», con l'effetto,

nel caso di sostituzione, di uno scorrimento nella graduatoria ad una

nuova posizione in coda. 

                               Art. 4 

 

                      Prova del perfezionamento 

                          dell'investimento 

 

  1. Nella  fase  di  rendicontazione  tutti  i  soggetti  che  hanno

presentato domanda secondo le modalita' di cui all'art.  3,  comma  3

(primo periodo di incentivazione)  e  comma  4  (secondo  periodo  di

incentivazione) hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento

dell'investimento. Hanno, altresi', l'onere di fornire la  prova  che

il medesimo e' stato avviato successivamente alla data di entrata  in

vigore della legge 19 novembre  2019,  n.  157,  di  conversione  del

decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124,  al  fine  di  dimostrare  la

sussistenza della presenza dell'effetto  d'incentivazione.  La  guida

all'utilizzo del sistema informatico di  gestione  sara'  disponibile

alla                                                           pagina

sito del soggetto gestore RAM entro la data dell'11 dicembre 2020. 

  2. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita'  di

cui  all'art.  3,  comma  3  (primo  periodo  di  incentivazione),  a

decorrere dalle ore 10 dell'11 dicembre 2020 ed entro e non oltre  le

ore 16 del 20 maggio 2021, trasmettono,  utilizzando  la  piattaforma

informatica, oltre alla documentazione tecnica di cui  agli  articoli

4, 6 e 7 del presente decreto, la  prova  documentale  dell'integrale

pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa  fattura

debitamente quietanzata, da  cui  risulti  il  prezzo  del  bene.  La

piattaforma   informatica   sara'   resa   nota    sul    sito    web

dell'Amministrazione,                  nella                  pagina:

d-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti e sul sito della

RAM                                                     all'indirizzo

credenziali di accesso  al  sistema  informatico  verranno  trasmesse

all'interessato    all'indirizzo    PEC    dell'impresa,     mittente

dell'istanza. 

  3. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita'  di

cui all'art.  3  comma  4  (secondo  periodo  di  incentivazione),  a

decorrere dalle ore 10 del 1° luglio 2021 ed entro e non oltre le ore

16 del 30 novembre  2021,  trasmettono,  utilizzando  la  piattaforma

informatica, oltre alla documentazione tecnica prevista dal  presente

decreto, la prova documentale  dell'integrale  pagamento  del  prezzo

attraverso  la  produzione   della   relativa   fattura   debitamente

quietanzata da  cui  risulti  il  prezzo  del  bene.  La  piattaforma

informatica sara' resa nota sul sito web dell'Amministrazione,  nella

sezione      dedicata      all'autotrasporto,      nella      pagina:

d-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti,  e   sul   sito

della                        RAM                        all'indirizzo

credenziali di accesso  al  sistema  informatico  verranno  trasmesse

all'interessato    all'indirizzo    PEC    dell'impresa,     mittente

dell'istanza. 

  4. Solo successivamente a detto adempimento la  domanda  effettuata

con prenotazione potra' considerarsi perfezionata facendo  salvi  gli

effetti della posizione acquisita. Decorso tale termine,  le  domande

che non verranno rendicontate  decadranno  automaticamente  liberando

risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco degli istanti. 

  5. In ogni caso l'impresa che  pur  avendo  presentato  domanda  di

accesso all'incentivo non trasmetta la  documentazione  richiesta  in

fase  di  rendicontazione   ai   fini   della   prova   dell'avvenuto

perfezionamento dell'investimento prenotato non potra' presentare una

nuova domanda nei successivi periodi di incentivazione a valere sulle

risorse di cui al decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020,

n. 355, e l'amministrazione potra' tenerne conto anche  in  occasione

di successive edizioni di incentivazione. 

  6. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni  siano  redatti

in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere  tradotti

in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33  del  decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in  materia

di documentazione amministrativa. 

  7. In ragione della sua peculiare  natura  ove  l'acquisizione  dei

beni  si  perfezioni  mediante  contratto  di  leasing   finanziario,

l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il  pagamento  dei

canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione.

La prova del  pagamento  dei  suddetti  canoni  puo'  essere  fornita

alternativamente con la  fattura  rilasciata  all'utilizzatore  dalla

societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia  della

ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore  a  favore

della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata la  piena

disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale

di presa in consegna del bene medesimo.  La  predetta  documentazione

dovra' essere trasmessa, secondo le modalita' di  cui  ai  precedenti

commi,  entro  il  termine  previsto  per  la   presentazione   della

rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione. 

                               Art. 5 

 

               Della rendicontazione e dell'attivita' 

                   istruttoria - Soggetto gestore 

 

  1. Le imprese richiedenti l'incentivo che hanno presentato  istanza

di prenotazione provvedono a trasmettere tutta  la  documentazione  a

comprova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento entro e  non

oltre il  termine  del  20  maggio  2021  per  il  primo  periodo  di

incentivazione ed entro e non oltre il termine del 30  novembre  2021

per il secondo periodo di incentivazione. 

  2.  Il  soggetto   gestore   provvede   all'implementazione   della

piattaforma informatica ed  alla  sua  gestione,  alla  gestione  del

flusso documentale via posta elettronica certificata di cui  all'art.

3 del presente decreto nonche'  al  ricevimento  informatico  e  alla

relativa archiviazione delle domande presentate nei termini  ai  fini

della  successiva  attivita'   istruttoria,   all'aggiornamento   dei

«contatori»,  alla  redazione  dell'elenco  delle  domande  acquisite

ordinate  sulla  base  della  data  di  presentazione,  all'attivita'

istruttoria e alla verifica della rendicontazione, ferma rimanendo la

funzione di indirizzo e di  direzione  in  capo  all'Amministrazione.

Qualora sussistano i requisiti previsti dal decreto interministeriale

14 agosto 2020,  n.  355,  l'amministrazione  dispone  l'accoglimento

delle istanze previamente validate dalla commissione di cui  all'art.

5, comma 3 del medesimo decreto interministeriale 14 agosto 2020. 

  3. Qualora in esito ad una prima  fase  istruttoria,  si  ravvisino

lacune comunque sanabili della  rendicontazione  presentata,  vengono

richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni  agli  interessati,

fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni  entro

i quali l'impresa  dovra'  fornire  gli  elementi  richiesti  con  le

modalita' che saranno specificate con le predette PEC. Qualora  entro

detto termine, l'impresa medesima non  abbia  fornito  un  riscontro,

ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente,  l'istruttoria

verra'  conclusa  sulla  sola  base   della   documentazione   valida

disponibile.  In  ogni  caso  nessuna   richiesta   di   integrazione

istruttoria e' dovuta per la mancanza della documentazione che doveva

essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione. 

  4.  Nel  caso  l'attivita'  istruttoria  riveli  la  mancanza   dei

requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto interministeriale

(MIT-MEF) 14  agosto  2020,  n.  355,  ovvero  l'insufficienza  della

documentazione anche a seguito della procedura esperita ai sensi  del

comma  3,  l'Amministrazione  esclude  senz'altro   l'impresa   dagli

incentivi  con  provvedimento  motivato  e   provvede   all'immediata

riacquisizione dei relativi importi e  al  conseguente  «scorrimento»

della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza. 

                               Art. 6 

 

Rottamazione  di  veicoli  pesanti  a  motorizzazione   termica   con

  contestuale acquisizione  dei  veicoli  a  trazione  alternativa  a

  metano CNG e  gas  naturale  liquefatto  LNG,  nonche'  a  trazione

  elettrica 

 

  1.  Ai  fini  della  ammissione  all'incentivo  previsto   per   la

radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica  fino

ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5

tonnellate con contestuale  acquisizione,  anche  mediante  locazione

finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti  al  trasporto  di

merci di massa complessiva a pieno carico  pari  o  superiore  a  3,5

tonnellate  a  trazione  alternativa  a  metano  CNG,  gas   naturale

liquefatto, a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico),  e  elettrica

(Full Electric), per ciascun periodo di incentivazione, gli aspiranti

all'incentivo hanno l'onere di produrre: 

    a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa  (ovvero

copia della ricevuta  attestante  la  presentazione  dell'istanza  di

immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione

civile competente) ai fini  della  dimostrazione,  fra  l'altro,  che

l'immatricolazione  sia  avvenuta,  in  Italia  in  data   successiva

all'entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157; 

    b) attestazione  tecnica  del  costruttore  rilasciata  su  carta

intestata, attestante la sussistenza delle  caratteristiche  tecniche

previste dal decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto  2020,  n.

355; 

    c) prova, da fornirsi anche mediante dichiarazione sostitutiva ex

decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,  attestante  la

detenzione dei veicoli rottamati in proprieta' o ad altro titolo  per

almeno  tre  anni  antecedenti  all'entrata  in  vigore  del  decreto

interministeriale 14 agosto 2020.  Condizione  di  ammissibilita'  al

contributo e' costituita altresi'  dall'identita'  del  soggetto  che

pone in essere l'operazione di acquisizione con quella di radiazione. 

                               Art. 7 

 

Rottamazione e acquisizione di veicoli pesanti di massa complessiva a

  pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate 

 

  1. Ai fini della ammissione all'incentivo  per  la  radiazione  per

rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro  IV  di

massa complessiva a pieno carico pari o superiore  a  3,5  tonnellate

con contestuale acquisizione, anche mediante  locazione  finanziaria,

di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di  massa

complessiva a pieno carico  pari  o  superiore  a  3,5  tonnellate  a

motorizzazione termica conformi alla normativa anti inquinamento euro

VI  di  cui  al  regolamento  (CE)   n.   595/2009,   gli   aspiranti

all'incentivo hanno l'onere di produrre la documentazione  attestante

la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici: 

    a)  prova   dell'avvenuta   radiazione   per   rottamazione   con

l'indicazione del  numero  di  targa  dei  veicoli  rottamati  e  con

dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta  rottamazione

ovvero dichiarazione dell'impresa di rottamazione di presa in  carico

dei  suddetti  veicoli  con  l'impegno   di   procedere   alla   loro

demolizione; 

    b) prova dell'avvenuta immatricolazione  in  Italia  dei  veicoli

euro VI mediante l'indicazione del  numero  di  targa,  ovvero  della

richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente

ufficio Motorizzazione civile; 

    d) prova della detenzione in proprieta' o  ad  altro  titolo  dei

veicoli da rottamare per almeno tre anni  precedenti  all'entrata  in

vigore del decreto  interministeriale  14  agosto  2020  dei  veicoli

rottamati. Condizione di ammissibilita' al contributo e'  costituita,

altresi',  dall'identita'  fra  il  soggetto  che  pone   in   essere

l'operazione di acquisizione e quello che con quella di radiazione. 

                               Art. 8 

 

                 Pubblicazione ed entrata in vigore 

 

  1. Il presente decreto e' pubblicato nel  sito  web  del  Ministero

delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   nella   sezione   dedicata

all'autotrasporto - contributi ed incentivi - e nel  sito  web  della

societa'  Rete  autostrade  mediterranee  logistica,  infrastrutture,

trasporti, ed entra in vigore il giorno successivo  alla  data  della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

    Roma, 21 ottobre 2020 

 

                                       Il direttore generale: Cinelli 

 

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