- Normativa
- Ambiente ed energia, Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Veicoli ed equipaggiamenti
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Attuazione delle misure incentivanti a favore delle imprese di autotrasporto
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 21 ottobre 2020
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 ottobre 2020
Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore delle
imprese di autotrasporto di cui al decreto 14 agosto 2020. (20A05844)
(GU n.270 del 29-10-2020)
IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto stradale
e per l'intermodalita'
Visto l'art. 53 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24
dicembre 2019), che intende rilanciare gli investimenti per il
ricambio del parco veicolare delle imprese di autotrasporto con
l'obiettivo di perseguire un minor livello di emissioni inquinanti;
Considerato che con il suddetto articolo sono state stanziate
ulteriori risorse finanziarie per complessivi 12,9 milioni di euro
per ciascuna annualita' del biennio 2019-2020 finalizzate al rinnovo
del parco veicolare delle imprese di autotrasporto subordinando
l'erogazione del contributo al contestuale obbligo di radiazione per
rottamazione dei veicoli obsoleti;
Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n.
355, recante «Modalita' di erogazione delle risorse per investimenti
a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l'annualita'
2020», adottato in applicazione dell'art. 53 del decreto-legge n.
124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157 (registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre
2020, al numero di reg. 3283);
Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del suddetto decreto a norma
del quale «la disciplina delle fasi procedimentali unitamente alle
modalita' di presentazione delle domande e della documentazione a
rendicontazione e' rimessa ad apposito decreto del direttore generale
per il trasporto stradale e per l'intermodalita'»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato e, in particolare, l'art. 17 che consente aiuti agli
investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli
articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare
il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a
future norme dell'Unione europea;
Visto, inoltre, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n.
651/2014 in materia di cumulo di contributi costituenti aiuti di
Stato;
Visto l'art. 10, paragrafo 2 e 3 del regolamento (CE) n. 595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo
all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle
informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del
veicolo che prevede la possibilita' della concessione di incentivi
finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento
stesso;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea» (legge europea 2014), in materia di istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Visto l'accordo di servizio prot. n. 261 del 26 giugno 2020
(registrato dalla Corte dei conti in data 2 luglio 2020), stipulato
fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa'
Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i
trasporti con il quale vengono definite le linee di attivita' da
affidare alla societa' sulla base della direttiva del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Considerato che l'accordo di servizio si deve necessariamente
tradurre in un atto attuativo recante la percentuale massima rispetto
alle risorse stanziate da utilizzare a copertura del corrispettivo da
devolvere a favore delle spettanze dovute a R.A.M. S.p.a. in qualita'
di soggetto gestore della fase di presentazione della domanda e della
successiva fase istruttoria;
Considerato che ai sensi dell'atto attuativo sottoscritto per
l'annualita' 2019, l'importo massimo da corrispondere a R.A.M. per le
attivita' svolte e' stato determinato nella misura massima del 2%
dell'importo dei fondi destinati agli investimenti nel settore
dell'autotrasporto;
Ritenuto che detta percentuale, da intendersi quale limite massimo,
sara' confermata anche per l'annualita' 2020;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto dispone in ordine alle modalita' di
attuazione del decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n.
355, recante «Modalita' di erogazione delle risorse per investimenti
a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l'annualita'
2020», avuto riguardo alla modalita' di presentazione delle domande
di ammissione, alla fase di prenotazione, di rendicontazione nonche'
alla fase dell'istruttoria procedimentale.
Art. 2
Modalita' di funzionamento
1. Il procedimento relativo alla proposizione delle domande di
ammissione ai benefici e' articolato in due fasi distinte e
successive:
a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera
del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole
imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di
acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al
momento della proposizione della domanda secondo i termini e le
modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto;
b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel
corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire
analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto
di investimento secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 7
del presente decreto.
2. Sono previsti due distinti periodi di incentivazione: il primo
relativo all'annualita' 2020 (dall'11 novembre 2020 al 30 novembre
2020) ed il secondo relativo all'annualita' 2021 (dal 1° giugno 2021
al 21 giugno 2021). Per ciascuno dei suddetti periodi di
incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda
anche per entrambe le tipologie di investimenti.
3. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella della
rendicontazione di cui all'art. 5 del presente decreto, il soggetto
gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita' non sanabili
ne fornisce comunicazione all'Amministrazione che, con provvedimento
motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli
incentivi. In questo caso l'importo precedentemente accantonato nel
corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilita'
dell'ammontare delle risorse.
4. Il soggetto gestore procede, con riferimento a ciascuna
annualita', alla implementazione di due «contatori», uno per ciascuna
delle aree di investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b)
del decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355.
L'entita' delle risorse via via presenti e utilizzabili per ognuna
delle singole aree viene aggiornata periodicamente utilizzando
l'apposita piattaforma informatica realizzata dal soggetto gestore.
5. Con la piattaforma informatica il soggetto gestore provvede:
a) all'accantonamento degli importi massimi concedibili a favore
dei soggetti richiedenti in funzione delle domande presentate ove la
domanda appaia ammissibile con corrispondente decurtazione
dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento
dall'ammontare totale delle risorse disponibili;
b) alla riacquisizione degli importi accantonati ove siano venuti
meno i presupposti della «prenotazione» con la possibilita' di
procedere con lo «scorrimento» della graduatoria in base alla data di
proposizione dell'istanza.
6. Ove il sistema informatico riveli l'esaurimento delle risorse
finanziarie, le domande saranno ugualmente proponibili e saranno,
ricorrendone i presupposti, accettate con riserva ai fini di una
eventuale successiva disponibilita' di risorse. In quest'ultimo caso,
le domande precedentemente accettate con riserva saranno istruite
sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle
risorse.
7. Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento ai
sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo e' considerato
esclusivamente ai fini della stima complessiva degli incentivi
massimi erogabili per tipologia di investimento. Ai fini del
riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna
impresa si procedera' alla verifica dei costi rendicontati e della
sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli
investimenti.
Art. 3
Termini, modalita' di compilazione
e di presentazione delle domande
1. Possono proporre domanda le imprese che svolgano prevalentemente
l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' le
strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese,
costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V,
titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte
al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
2. Sara' possibile presentare una sola istanza, che avra' validita'
di prenotazione, all'interno dei due periodi di incentivazione
secondo le modalita' di seguito descritte. L'elenco delle domande
pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati
periodicamente, saranno raggiungibili alla pagina web del soggetto
gestore all'indirizzo
3. All'interno del primo periodo di incentivazione le istanze
potranno essere presentate a partire dalle ore 10 dell'11 novembre
2020 ed entro e non oltre le ore 8,00 del 30 novembre 2020,
esclusivamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) dell'impresa, all'indirizzo
ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it
4. All'interno del secondo periodo di incentivazione le istanze
potranno essere presentate a partire dalle ore 10 del 1° giugno 2021
e entro e non oltre le ore 8,00 del 21 giugno 2021 esclusivamente
attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dell'impresa, all'indirizzo ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it
5. Qualora in esito all'istruttoria sulla rendicontazione l'impresa
non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti
dichiarati per il primo periodo di incentivazione, ovvero non invii
la relativa documentazione a comprova degli investimenti, non potra'
presentare domanda per il secondo periodo di incentivazione ovvero in
caso di presentazione non sara' considerata ammissibile. Qualora in
esito all'istruttoria sulla rendicontazione, l'impresa non risulti
aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati per
il secondo periodo di incentivazione, ovvero non invii la relativa
documentazione a comprova degli investimenti, l'Amministrazione
potra' tenerne conto ai fini di successive edizioni di
incentivazione.
6. L'istanza inoltrata dall'indirizzo PEC dell'impresa, a pena di
inammissibilita', dovra' contenere la seguente documentazione:
a) modello di istanza debitamente compilato, attraverso apposito
format informatico, in tutte le sue parti e firmato con firma
digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa. Il
modello informatico di tipo «pdf editabile» dovra' essere compilato e
salvato senza ulteriore scansione e potra' essere reperito, entro il
5 novembre 2020, sul sito web del soggetto gestore al seguente
indirizzo:
Attraverso il suddetto indirizzo web sara' altresi' possibile
ottenere tutte le informazioni tecniche, utili per la compilazione
del suddetto modello;
b) copia leggibile del documento di riconoscimento in corso di
validita' del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
c) eventuale idoneo atto di delega in caso di presentazione della
domanda tramite procuratore;
d) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto
d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di
istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore della
legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 25
ottobre 2019, n. 124 e debitamente sottoscritto dalle parti. Il
contratto dovra' inoltre essere firmato con firma digitale dal legale
rappresentante o dal procuratore dell'impresa;
e) ai soli fini della formazione dell'ordine di prenotazione
faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata tramite
posta elettronica certificata (PEC).
7. Il soggetto gestore, pubblichera' l'elenco delle domande
pervenute indipendentemente dalla regolarita' formale e sostanziale
delle stesse che sara' verificata successivamente. Per le domande
pervenute nel primo periodo d'incentivazione l'elenco verra'
pubblicato entro la data dell'11 dicembre 2020, mentre per le domande
pervenute nel secondo periodo l'elenco verra' pubblicato entro la
data del 1° luglio 2020.
8. Per ogni periodo di incentivazione il link per l'accesso
all'elenco delle domande pervenute, che costituira' l'ordine di
priorita' acquisito, verra' pubblicato sul sito web del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «autotrasporto» -
«contributi ed incentivi per l'anno 2020» e sul sito del soggetto
gestore. Tale elenco, avente mero valore di ordine di prenotazione,
resta valido in attesa della verifica dei requisiti delle imprese
istanti e della documentazione allegata nelle fasi di istruttoria
della rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di
eventuali scorrimenti.
9. All'interno di ogni periodo di incentivazione l'impresa ha
diritto di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi
contenente tutti gli investimenti anche per piu' di una tipologia e
puo' eventualmente annullare l'istanza precedentemente inoltrata e/o
trasmettere, secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, una
nuova domanda che annulla espressamente l'istanza precedentemente
inviata riportando come oggetto della PEC la dicitura «annullamento
istanza» oppure «annullamento e sostituzione istanza», con l'effetto,
nel caso di sostituzione, di uno scorrimento nella graduatoria ad una
nuova posizione in coda.
Art. 4
Prova del perfezionamento
dell'investimento
1. Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno
presentato domanda secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 3
(primo periodo di incentivazione) e comma 4 (secondo periodo di
incentivazione) hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento
dell'investimento. Hanno, altresi', l'onere di fornire la prova che
il medesimo e' stato avviato successivamente alla data di entrata in
vigore della legge 19 novembre 2019, n. 157, di conversione del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al fine di dimostrare la
sussistenza della presenza dell'effetto d'incentivazione. La guida
all'utilizzo del sistema informatico di gestione sara' disponibile
alla pagina
sito del soggetto gestore RAM entro la data dell'11 dicembre 2020.
2. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita' di
cui all'art. 3, comma 3 (primo periodo di incentivazione), a
decorrere dalle ore 10 dell'11 dicembre 2020 ed entro e non oltre le
ore 16 del 20 maggio 2021, trasmettono, utilizzando la piattaforma
informatica, oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli
4, 6 e 7 del presente decreto, la prova documentale dell'integrale
pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura
debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene. La
piattaforma informatica sara' resa nota sul sito web
dell'Amministrazione, nella pagina:
d-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti e sul sito della
RAM all'indirizzo
credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse
all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente
dell'istanza.
3. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita' di
cui all'art. 3 comma 4 (secondo periodo di incentivazione), a
decorrere dalle ore 10 del 1° luglio 2021 ed entro e non oltre le ore
16 del 30 novembre 2021, trasmettono, utilizzando la piattaforma
informatica, oltre alla documentazione tecnica prevista dal presente
decreto, la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo
attraverso la produzione della relativa fattura debitamente
quietanzata da cui risulti il prezzo del bene. La piattaforma
informatica sara' resa nota sul sito web dell'Amministrazione, nella
sezione dedicata all'autotrasporto, nella pagina:
d-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti, e sul sito
della RAM all'indirizzo
credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse
all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente
dell'istanza.
4. Solo successivamente a detto adempimento la domanda effettuata
con prenotazione potra' considerarsi perfezionata facendo salvi gli
effetti della posizione acquisita. Decorso tale termine, le domande
che non verranno rendicontate decadranno automaticamente liberando
risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco degli istanti.
5. In ogni caso l'impresa che pur avendo presentato domanda di
accesso all'incentivo non trasmetta la documentazione richiesta in
fase di rendicontazione ai fini della prova dell'avvenuto
perfezionamento dell'investimento prenotato non potra' presentare una
nuova domanda nei successivi periodi di incentivazione a valere sulle
risorse di cui al decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020,
n. 355, e l'amministrazione potra' tenerne conto anche in occasione
di successive edizioni di incentivazione.
6. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni siano redatti
in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti
in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia
di documentazione amministrativa.
7. In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei
beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario,
l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il pagamento dei
canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione.
La prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere fornita
alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla
societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della
ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore
della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata la piena
disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale
di presa in consegna del bene medesimo. La predetta documentazione
dovra' essere trasmessa, secondo le modalita' di cui ai precedenti
commi, entro il termine previsto per la presentazione della
rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.
Art. 5
Della rendicontazione e dell'attivita'
istruttoria - Soggetto gestore
1. Le imprese richiedenti l'incentivo che hanno presentato istanza
di prenotazione provvedono a trasmettere tutta la documentazione a
comprova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento entro e non
oltre il termine del 20 maggio 2021 per il primo periodo di
incentivazione ed entro e non oltre il termine del 30 novembre 2021
per il secondo periodo di incentivazione.
2. Il soggetto gestore provvede all'implementazione della
piattaforma informatica ed alla sua gestione, alla gestione del
flusso documentale via posta elettronica certificata di cui all'art.
3 del presente decreto nonche' al ricevimento informatico e alla
relativa archiviazione delle domande presentate nei termini ai fini
della successiva attivita' istruttoria, all'aggiornamento dei
«contatori», alla redazione dell'elenco delle domande acquisite
ordinate sulla base della data di presentazione, all'attivita'
istruttoria e alla verifica della rendicontazione, ferma rimanendo la
funzione di indirizzo e di direzione in capo all'Amministrazione.
Qualora sussistano i requisiti previsti dal decreto interministeriale
14 agosto 2020, n. 355, l'amministrazione dispone l'accoglimento
delle istanze previamente validate dalla commissione di cui all'art.
5, comma 3 del medesimo decreto interministeriale 14 agosto 2020.
3. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino
lacune comunque sanabili della rendicontazione presentata, vengono
richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati,
fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni entro
i quali l'impresa dovra' fornire gli elementi richiesti con le
modalita' che saranno specificate con le predette PEC. Qualora entro
detto termine, l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro,
ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria
verra' conclusa sulla sola base della documentazione valida
disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione
istruttoria e' dovuta per la mancanza della documentazione che doveva
essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione.
4. Nel caso l'attivita' istruttoria riveli la mancanza dei
requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto interministeriale
(MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355, ovvero l'insufficienza della
documentazione anche a seguito della procedura esperita ai sensi del
comma 3, l'Amministrazione esclude senz'altro l'impresa dagli
incentivi con provvedimento motivato e provvede all'immediata
riacquisizione dei relativi importi e al conseguente «scorrimento»
della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.
Art. 6
Rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica con
contestuale acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a
metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, nonche' a trazione
elettrica
1. Ai fini della ammissione all'incentivo previsto per la
radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino
ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5
tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di
merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5
tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale
liquefatto, a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico), e elettrica
(Full Electric), per ciascun periodo di incentivazione, gli aspiranti
all'incentivo hanno l'onere di produrre:
a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero
copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione, fra l'altro, che
l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia in data successiva
all'entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157;
b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta
intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche
previste dal decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n.
355;
c) prova, da fornirsi anche mediante dichiarazione sostitutiva ex
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la
detenzione dei veicoli rottamati in proprieta' o ad altro titolo per
almeno tre anni antecedenti all'entrata in vigore del decreto
interministeriale 14 agosto 2020. Condizione di ammissibilita' al
contributo e' costituita altresi' dall'identita' del soggetto che
pone in essere l'operazione di acquisizione con quella di radiazione.
Art. 7
Rottamazione e acquisizione di veicoli pesanti di massa complessiva a
pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate
1. Ai fini della ammissione all'incentivo per la radiazione per
rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate
con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria,
di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a
motorizzazione termica conformi alla normativa anti inquinamento euro
VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009, gli aspiranti
all'incentivo hanno l'onere di produrre la documentazione attestante
la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici:
a) prova dell'avvenuta radiazione per rottamazione con
l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati e con
dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione
ovvero dichiarazione dell'impresa di rottamazione di presa in carico
dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro
demolizione;
b) prova dell'avvenuta immatricolazione in Italia dei veicoli
euro VI mediante l'indicazione del numero di targa, ovvero della
richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente
ufficio Motorizzazione civile;
d) prova della detenzione in proprieta' o ad altro titolo dei
veicoli da rottamare per almeno tre anni precedenti all'entrata in
vigore del decreto interministeriale 14 agosto 2020 dei veicoli
rottamati. Condizione di ammissibilita' al contributo e' costituita,
altresi', dall'identita' fra il soggetto che pone in essere
l'operazione di acquisizione e quello che con quella di radiazione.
Art. 8
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente decreto e' pubblicato nel sito web del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata
all'autotrasporto - contributi ed incentivi - e nel sito web della
societa' Rete autostrade mediterranee logistica, infrastrutture,
trasporti, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2020
Il direttore generale: Cinelli