- Atti preparatori
- Norme di riforma del Codice della Strada
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Audizione del Presidente dell'Automobile Club d'Italia sul disegno di legge- delega S 1638 di riforma del codice della strada
Automobile Club d'Italia
15 settembre 2015
Si riporta di seguito il testo dell'audizione del Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Ing. Angelo Sticchi Damiani, in tema di proposte di riforma del codice della strada, svolta presso la Commissione VIII, Lavori Pubblici, del Senato in data 15 settembre 2015. In allegato è anche possibile consultare l'allegato tecnico relativo alle proposte ACIin tema di segnaletica stradale.
AUDIZIONE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
SUL DISEGNO DI LEGGE A.S. 1638
“DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285”
COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI
SENATO DELLA REPUBBLICA
L’Automobile Club d’Italia – ACI, quale Ente pubblico istituzionalmente preposto al settore automobilistico, intende fornire col presente documento il proprio contributo in ordine ad alcuni dei principi e criteri direttivi contenuti nel disegno di legge delega.
Razionalizzazione del Codice della strada
Art 2 comma 1 lett. a e c)
In merito alla semplificazione del testo del codice della strada l'ACI auspica da tempo l'adozione di un nuovo Codice dei Conducenti che in un numero limitato di articoli orienti con chiarezza i comportamenti degli utenti della strada, rimandando ad uno o più regolamenti tecnici l’insieme di disposizioni sulle caratteristiche dei veicoli e delle infrastrutture stradali; è inoltre auspicabile, con particolare riferimento alla riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di coerenza e di armonizzazione con le norme di settore nazionali e dell'Unione europea, che la semplificazione del testo del codice della strada sia anche finalizzata all’introduzione di regole il più possibile omogenee a quelle degli altri paesi dell’Unione Europea in materia di:
1) segnaletica (forme e colori);
2) sosta e fermata anche in relazione all'utilizzo degli spazi e aree riservate;
3) utilizzo dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
4) equipaggiamento standard di sicurezza in dotazione al veicolo;
5) limiti di velocità per le diverse tipologie di strade;
6) tutela dei pedoni e per il loro rispetto;
7) rilascio delle diverse tipologie di patente;
8) unico parametro di tolleranza per l’alcol;
9) tutela degli animali sulle strade.
Limiti di velocità e misure di prevenzione dell’incidentalità
Art. 2 comma 1 lett. d punto 2)
In relazione all'obbligo per gli enti proprietari e gestori delle strade di rivedere i limiti di velocità delle strade extraurbane, secondo criteri di ragionevolezza, al fine di adeguarli alle reali esigenze di sicurezza della circolazione, l'ACI condivide la necessità di riformulare le disposizioni dell'attuale codice della strada che prevedono più limiti di velocità nell'ambito della stessa strada con alternanza dal valore più alto di 90 Km/h agli altri valori più bassi e che per tale motivo risultano di difficile comprensione per l’automobilista che la percorre.
E’ pertanto auspicabile che nella stessa strada siano individuati solo due limiti di velocità, uno più alto ed uno più basso, da alternare in relazione alle situazioni o condizioni di criticità, utilizzando, a seconda dell’ambito e delle circostanze, il seguente schema esemplificativo:
• ambito urbano: valore minimo 30 Km/h, valore massimo 50 Km/h
• ambito extraurbano: valore minimo 70 Km/h, valore massimo 90 Km/h
• ambito autostradale: valore minimo 110 Km/h, valore massimo 130 Km/h
In caso di situazioni intermedie o particolari, ad esempio rampe di raccordo, strade extraurbane con forte presenza di insediamenti, riferirsi sempre ad una coppia consequenziale dei 6 valori sopra indicati (ad esempio 50 Km/h come limite basso e 70 Km/h come limite alto).
Sempre con riferimento al principio di cui alla lett. d) punto 2 è necessario prevedere l’obbligo per gli enti proprietari e gestori delle strade di effettuare sistematicamente ispezioni nelle tratte ad elevata incidentalità, come previsto dalla Direttiva 2008/96CE e dal Decreto 35/2011.
Maggiore attenzione alle esigenze di mobilità e alle misure di sicurezza delle persone con disabilità, dei pedoni in generale ed alle forme di mobilità sostenibile
Art 2 comma 1 Lett. d) punto 7)
Con riferimento alla previsione di una specifica disciplina per l'ambito urbano che recepisca le principali innovazioni introdotte in altri Stati europei per la sicurezza dell'utenza vulnerabile, l’ACI condivide l’introduzione nel nuovo codice della strada dei concetti di spazio condiviso","zona d'incontro" e "principio di prudenza" già introdotti in altri Paesi europei. Si reputa inoltre importante per la diffusione di una mobilità inclusiva, oltre la previsione di inasprimenti sanzionatori (ad esempio nel caso di occupazione abusiva degli stalli dedicati ai disabili), anche l’implementazione di appositi strumenti di comunicazione con le forze dell’ordine che consentano una denuncia immediata di situazioni scorrette a carico delle persone disabili, oppure prevedere l’intermediazione di Organismi competenti in materia. Al riguardo l'ACI è già in grado di svolgere un servizio di emergenza dedicato ai soggetti diversamente abili.
E’ auspicabile inoltre che il principio di cui alla lett d) punto 7, preveda espressamente l'adozione di misure che garantiscano una maggiore sicurezza degli utenti al momento dell'attraversamento stradale (es. la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, l'introduzione di semafori pedonali a due lanterne o di apposita segnaletica - vedi allegato tecnico).
Art. 2, lettera c)
Le attuali norme non consentono di riservare degli stalli di sosta per i veicoli elettrici, creando difficoltà per gli stalli in corrispondenza delle colonnine di ricarica su strada.
Al riguardo ACI propone quindi di prevedere stalli di sosta riservati alla categoria dei veicoli elettrici (da aggiungere al comma 1d dell’art. 7 del CdS). Tali stalli potranno quindi essere delimitati con segnaletica orizzontale di colore giallo Si chiede altresì di prevedere un apposito pittogramma identificativo dei veicoli elettrici da ricomprendere tra quelli previsti nel Regolamento per la segnaletica verticale ed orizzontale.
Art. 2, lettera d) commi (7) e (9)
E’ auspicabile inoltre che il principio di cui alla lett d) punto 7, preveda espressamente l'adozione di misure che garantiscano una maggiore sicurezza degli utenti al momento dell'attraversamento stradale.
Si auspicano pertanto misure e soluzioni progettuali per migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali attualmente non previste e/o consentite dal Codice della Strada (per i dettagli tecnici si rimanda all’allegato tecnico) quali:
• Attraversamento pedonale rialzato;
• Semaforo pedonale con countdown e 2 colori (Rosso e Verde);
• Segnaletica luminosa trasversale nella pavimentazione stradale ortogonale alla direzione di marcia dei veicoli;
• Segnaletica orizzontale complementare.
Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di mobilità e sicurezza stradale
Art 2 comma 1 Lett. d)
In merito alla revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, l’ACI ritiene che allo scopo di evitare la parcellizzazione delle molteplici iniziative che vengono intraprese a livello territoriale e nazionale nel campo della mobilità e della sicurezza stradale sia opportuno individuare un organismo che assicuri la preventiva programmazione ed il necessario coordinamento delle diverse iniziative, verificandone lo stato di attuazione e l'effettivo conseguimento dei relativi obiettivi. In tale contesto l'ACI, quale Ente pubblico strumentale dello Stato per il settore automobilistico è in grado, in virtù del know how di cui dispone e della struttura capillare sul territorio, di fornire alle Istituzioni un apporto specialistico molto importante in condizioni di economicità, in quanto dotato di piena autonomia finanziaria e non gravante sul bilancio dello Stato, a sostegno delle politiche nazionali e degli Enti territoriali volte al miglioramento della sicurezza stradale e all'individuazione di idonee soluzioni finalizzate alla pianificazione e gestione di una mobilità sicura e sostenibile. Conseguentemente alla lett d) è auspicabile l'introduzione di un ulteriore criterio di delega che preveda l'individuazione di un organismo con funzioni propositive e di impulso, di coordinamento generale nonché con compiti di verifica dello stato di attuazione delle iniziative inerenti ai temi della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale, eventualmente individuando tale organismo nell'ACI che è già in grado di svolgere le suddette funzioni senza nuovi oneri a carico del bilancio statale.
Controlli su attività di revisione e di consulenza automobilistica
Art. 2 comma 1 lett h)
Con riferimento all’Introduzione di specifiche misure che rafforzino i controlli sulle attività di revisione dei veicoli l’ACI è favorevole all’intensificazione dei controlli sulle operazioni di revisione allo scopo di migliorare gli attuali livelli di qualità del servizio e di concorrere al conseguimento dell’obiettivo fissato dall’UE di ridurre del 50% entro il 2020 il numero delle vittime stradali. L’Ente condivide inoltre l'opportunità di individuare adeguati strumenti di vigilanza sull’attività di consulenza anche in funzione dell’apporto specifico che gli operatori professionali del settore sono in grado di garantire a supporto dei processi in atto di razionalizzazione e semplificazione dei servizi pubblici.
RC Auto
Art. 2 comma 1, lettera l) e lettera n) numero 7
Utilizzo di sistemi telematici per la rilevazione delle violazioni al codice della strada
Ad integrazione delle misure di rafforzamento del controllo su strada sulla copertura assicurativa dei veicoli si propone l’attivazione di una preventiva verifica sulla regolarità assicurativa del veicolo in occasione della richiesta di formalità al PRA. Potranno così essere gratuitamente controllati oltre 5 milioni di veicoli l'anno (ad esempio in occasione dei passaggi di proprietà) e l'Ufficio del PRA non darà corso alla trascrizione a favore del nuovo proprietario fino ad avvenuta regolarizzazione assicurativa. In pochi anni si potrà sottoporre a controllo, e quindi regolarizzare, tutto il parco auto italiano, con un incremento significativo dei premi assicurativi oltre che delle entrate fiscali ad essi connessi. La stessa cosa gli Uffici del PRA sono in grado di effettuare rispetto al corretto assolvimento dell'obbligo di revisione periodica del veicolo; la richiesta di registrazione a favore del nuovo proprietario, o altra formalità di istituto, potrà essere effettuata solo se il veicolo è in regola con le revisioni. I benefici anche in questo caso sarebbero molto significativi sia in termini di maggiori entrate per la motorizzazione civile che di incremento dei livelli di sicurezza della circolazione stradale. Gli Uffici del PRA, gestiti dall'ACI, sono da subito in grado di assicurare lo svolgimento degli adempimenti ipotizzati senza costi aggiuntivi per lo Stato e senza aumenti di tariffe a carico degli utenti.
Revisione dell'apparato sanzionatorio
Art 2 comma 1 lett. n) numero 1 e 2
In merito alla revisione della disciplina sanzionatoria, l’ACI ritiene auspicabile che nell'ambito della prevista introduzione di meccanismi premiali in relazione a comportamenti virtuosi, così come confermata nell’ipotesi di riformulazione proposta dal Governo nel corso dell’esame del disegno di legge delega, sia previsto l'espresso richiamo all’istituto della patente a punti che si è rivelato un efficace strumento per la riduzione dell’incidentalità.
L’ACI propone inoltre che il nuovo sistema sanzionatorio, allo scopo di evitare disparità normative in tema di circolazione stradale, sia oggetto di un processo di armonizzazione con la legislazione europea soprattutto in caso di:
1) guida con superamento del tasso alcolemico consentito o con assunzione di droghe o sostanze psicotrope;
2) superamento dei limiti di velocità;
3) mancato rispetto delle segnalazioni semaforiche;
4) mancato rispetto dei divieti di sosta;
5) conseguenze e comportamenti a seguito di incidente stradale.
Omicidio stradale
Art. 2 comma 1 lett. n) numero 3
L’ACI reputa necessaria la revisione della disciplina dell’omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Al riguardo condivide l'opportunità di introdurre nell'ordinamento il reato di "omicidio stradale" e la revoca perpetua della patente di guida come già previsto in altri disegni di legge in materia, quali l’atto C3169 già approvato al Senato lo scorso 10 giugno e l’atto C 423 -A all’esame della Commissione Trasporti della Camera dei deputati.
Destinazione proventi delle sanzioni amministrative
Art 2 comma 1 lett. n) numero 11
Con riferimento alla revisione delle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, si ritiene che debbano essere previsti meccanismi che rendano più certi i vincoli di destinazione dei proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada allo scopo di evitare che le somme riscosse vengano destinate prevalentemente ad incrementare le entrate dei Comuni anziché alla messa in sicurezza delle strade e ad iniziative di educazione stradale volte alla riduzione del numero delle vittime di incidenti stradali cui il piano nazionale della sicurezza stradale è finalizzato. E' necessaria certezza ed effettività di tale destinazione, anche prevedendo disincentivi o altre modalità' dissuasive nei confronti delle Amministrazioni inadempienti.
Corsi di guida sicura come strumento di riduzione dell'incidentalità stradale
Art. 2 comma 1 lett. r) e v)
In merito alla revisione delle disciplina per il conseguimento della patente di guida l’ACI ritiene che una delle misure più efficaci ai fini della riduzione del numero di incidenti stradali sia rappresentata da un'adeguata istruzione e formazione degli utenti della strada sulle corrette modalità di guida sia in condizioni normali che in particolari situazioni che richiedono una maggiore capacità di controllo del veicolo. In tale contesto l'Ente propone che, ad integrazione delle misure previste dal disegno di legge delega, sia prevista l'introduzione di corsi di guida obbligatoria per:
a) giovani neopatentati che vogliano guidare veicoli di potenza più' elevati rispetto ai limiti generali previsti;
b) operatori professionali del settore ( autisti di mezzi pubblici, autotrasportatori, forze di polizia stradale, vigili del fuoco, conducenti di ambulanze, etc);
c) per il recupero dei punti patente in aggiunta all'ordinario corso di recupero già previsto (a seconda della rilevanza e tipologia dell'infrazione che ha dato luogo alla perdita dei punti, entità della perdita accumulata, età dell'interessato, recidiva, etc).
Conducenti minorenni
Art. 2 comma 1 lett. q)
In relazione all’espressa previsione dell'applicabilità degli istituti della decurtazione di punteggio dalla patente di guida, del ritiro, della sospensione e della revoca della stessa nei confronti di conducenti minorenni, l’ACI reputa opportuno integrare la previsione di cui alla lett q) mediante l'introduzione della misura dell'innalzamento dell’età utile al conseguimento della patente di guida, nel caso in cui il conducente minorenne abbia commesso gravi infrazioni. Tale strumento, più che per la loro forza punitiva, è auspicabile come deterrente alla commissione di infrazioni pericolose per la vita e l’incolumità dei minori e dell’intera collettività.
Veicoli storici
Art. 2 comma 2 lett. h)
In merito all’adozione da parte del Governo di regolamenti di delegificazione in materia di procedure di ammissione alla circolazione, immatricolazione e cessazione della circolazione anche atipici nonché revisione della disciplina delle associazioni di amatori di veicoli di interesse storico ai fini della certificazione degli stessi di cui agli artt. 59 e 60 e da 93 a 103 l’ACI condivide l'obiettivo di rivedere la disciplina delle Associazioni di amatori di veicoli storici, alla luce della esperienza vissuta in questi ultimi anni, si' da rafforzare gli interessi dei veri appassionati.
Si ritiene inoltre auspicabile il superamento delle attuali disposizioni in materia di veicoli storici allo scopo di salvaguardare il patrimonio storico collezionistico ed evitare che tale patrimonio vada disperso o venga condotto fuori dall'Italia con evidenti riflessi anche in termini economici.
A tal fine propone:
a) individuazione dei criteri oggettivi di storicità del veicolo;
b) introduzione della classificazione di veicolo storico uniformandola ai parametri europei (con conseguente eliminazione della categoria di veicolo d'epoca); pertanto si definisce veicolo storico un veicolo che abbia almeno 30 anni, mentre la soglia per la concessione del titolo di “veicolo d’interesse storico e collezionistico”, deve essere fissata a venti anni, subordinatamente alla presenza del relativo modello di auto all’interno della lista chiusa (di cui al punto c);
c) predisposizione di una lista chiusa di veicoli, dai 20 ai 29 anni, da parte di organismi accreditati e competenti in materia sulla base di criteri predeterminati;
d) eliminazione dell'obbligo di preventiva iscrizione nei registri storici ai fini dell'ottenimento della certificazione di storicità;
e) semplificazione delle attuali modalità di rilascio della certificazione mediante l'utilizzo di un'autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 da parte dell'interessato che attesti l'appartenenza del veicolo ad uno dei modelli inclusi nella lista e la sussistenza dei requisiti di adeguata conservazione ed originalità di elementi essenziali del veicolo. Al riguardo gli Uffici del PRA potranno procedere senza oneri per l'utente alla relativa iscrizione della storicità in apposita sezione del registro pubblico;
f) introduzione di controlli a campione sui veicoli per accettare la veridicità delle autodichiarazioni e dell'effettiva storicità (anche tale attività potrebbe essere condotta dagli Uffici del PRA);
g) rilascio della targa originale a cura degli Uffici del PRA sulla base delle risultanze storiche del pubblico registro;
h) revisione dell'attuale disciplina in materia di esenzione dei tributi automobilistici allo scopo di assicurarne l'uniforme applicazione sul territorio nazionale e contrastare fenomeni elusivi derivanti allo stato attuale dal riconoscimento indifferenziato della storicità dei veicoli.
Con specifico riferimento alla delegificazione in materia di immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli, è opportuno che i previsti regolamenti, ove non incidenti su sole procedure tecniche, contemplino specifici meccanismi di coordinamento e raccordo con le procedure giuridiche del PRA, anche ad evitare inutili duplicazioni di adempimenti già svolti dall'istituto.