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Ausiliari del traffico dipendenti comunali: potere di accertamento delle infrazioni in materia di sosta
Corte di Cassazione sez. II civ.
27 ottobre 2009, n. 22676
I dipendenti comunali cui siano state conferite, ai sensi dell’art. 17, comma 132, della L. n. 127/1997, funzioni di prevenzione e accertamento delle infrazioni in materia di sosta, possono esercitare le loro attribuzioni su tutto il territorio comunale.
Conseguentemente, devono ritenersi legittimi gli accertamenti dell’infrazione di cui all’art. 7, comma 10 c.s. operati dagli ausiliari della sosta, dipendenti comunali, in una zona non rientrante nel capitolato per la gestione dei parcheggi pubblici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 dicembre 2003, il Giudice di pace di Civitavecchia accolse l’opposizione proposta da (omissis) avverso il verbale del 24 febbraio 2003, con il quale la polizia municipale di Civitavecchia aveva contestato al (omissis) la violazione dell’art. 7, 1° co. C.d.S., per avere lasciato in sosta un veicolo nella locale via nonostante il divieto imposto dalla segnaletica ed annullò il verbale.
Premesso che la violazione era stata accertata da un dipendente comunale rivestente la qualifica di ausiliare del traffico, osservò il giudice che la via (omissis) non era inclusa nel capitolato per la gestione dei parcheggi comunali e che, conseguentemente, era illegittimo il rilievo della infrazione del divieto di sosta da parte dell’ausiliare.
Il Comune di Civitavecchia è ricorso con un motivo, per la cassazione della sentenza e l’intimato (omissis) non ha resistito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, il ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 17, 132° co., l. n. 127/1997, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo ritenuto applicabile all’ausiliare del traffico dipendente comunale la disposizione che limita il potere degli ausiliari dipendenti della società concessionarie delta gestione dei parcheggi l’accertamento delle violazioni in materia di sosta commesse all’interno delle zone oggetto di concessione.
Il motivo e fondato.
L’art. 17, 132° co., l. 15 maggio 1997, n. 127, ha attribuito ai Comuni la possibilità di concedere con provvedimento del sindaco, funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali od ai dipendenti dello società di gestione dei parcheggi, entro i confini delle area oggetto di concessione.
La stessa norma dispone che la procedura sanzionatoria e l’organizzazione del servizio sono di competenza degli uffici o comandi a ciò preposti e che i gestori possono esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti.
Ai sensi del successivo 133° co., l. cit., le stesse funzioni sono conferite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. il quale può anche svolgere funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie di trasporto pubblico.
L’art. 68, 1° co., l. 23 dicembre 1999, n. 488, ha successivamente chiarito che l’art. 17, 132° e 133° co., l. 127/1997, “si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 articolo 12, comma 1. lettera e), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 c.c.” e che queste funzioni, con gli effetti di cui all’articolo 2700 c.c., sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate dalla citata Legge n. 127 del 1997, articolo 17 commi 132 e 133”, disponendo, altresì, che a detto personale “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 158, lettera b) e c), e comma 2, lettera d).
Da detta normativa emerge che il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell’attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi tassative.
Una prima ipotesi è costituita dalle infrazioni concernenti la sosta di autoveicoli nelle aree soggette a concessione di parcheggio, in ordine alla quale le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dagli stessi dipendenti della società concessionaria.
Una seconda, concernente la sosta nell’ambito del territorio del Comune, nella quale le funzioni di prevenzione ed accertamento delle relative infrazioni sono attribuite ai dipendenti comunali.
Una terza, si riferisce agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano, ai quali è conferito il controllo della sosta non solo sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, ma anche nell’intero territorio comunale.
Ne consegue che la sentenza, avendo premesso che il verbalizzante era “un dipendente comunale con attribuzione di ausiliario del traffico”, non poteva escludere la legittimità dell’accertamento da parte sua della violazione al divieto di sosta dei veicoli nella locale via da parte dell’opponente sul duplice rilievo che la via non era inclusa tra le “Zone individuate da dare in gestione a parcheggio” nel capitolato apposito redatto dal Comune e che tale capitolato costituiva parte integrante del contratto di appalto per la gestione dei parcheggi, non trovando l’esercizio da parte degli ausiliari dipendenti comunali delle funzioni di prevenzioni ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta nell’ambito del territorio del Comune il limite della soggezione delle aree a concessione di parcheggio, che caratterizza invece il corrispondente potere dei dipendenti della società o delle società concessionarie.
Alla fondatezza del motivo seguono la cassazione della sentenza ed il rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Civitavecchia in persona di altro magistrato.
P.Q.M. Accoglie il ricorso e cassa La sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, al Giudice di pace di Civitavecchia in persona di altro magistrato.
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