- Normativa
- Segnaletica, Veicoli ed equipaggiamenti
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Auto di sicurezza - Safety car
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 21 luglio 2025
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 luglio 2025
Procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di
eventuale regolazione del flusso veicolare. Auto di sicurezza -
Safety car. (25A04599)
(GU n.191 del 19-8-2025)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti e la navigazione
del ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
d'intesa con
IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della pubblica sicurezza
del ministero dell'interno
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che
individua i soggetti cui e' affidato l'espletamento dei servizi di
polizia stradale;
Visto l'art. 43 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che
attribuisce agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi
1, 2 e 3, nonche' ai soggetti in possesso dell'abilitazione prevista
dal comma 3-bis del medesimo art. 12, la competenza ad effettuare il
rallentamento graduale della marcia dei veicoli e l'eventuale
regolazione del flusso veicolare ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter;
Visto l'art. 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
che impone determinati obblighi per gli utenti della strada durante
l'esecuzione della procedura di rallentamento graduale della marcia
dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo Codice della strada»;
Visto il decreto 10 luglio 2002 recante «Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo»;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2019 recante
«Individuazione della procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita'
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare»;
Considerata l'esigenza di individuare le modalita' di esecuzione
della procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli,
fino al possibile arresto, e dell'eventuale regolazione del flusso
veicolare, ad opera dei soggetti abilitati, nonche' le
caratteristiche dei veicoli impiegati nell'esecuzione della predetta
procedura, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari di
equipaggiamento degli stessi;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di esecuzione della
procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli, fino al
possibile arresto, e dell'eventuale regolazione del flusso veicolare
sulle strade con carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) e d), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i soggetti abilitati,
nonche' le caratteristiche dei veicoli impiegati nell'esecuzione
della predetta procedura, delle attrezzature e dei dispositivi
supplementari di equipaggiamento degli stessi.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle
procedure di rallentamento di cui al comma 1 operate con l'impiego di
veicoli nella disponibilita' degli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, nonche' dei soggetti abilitati ai sensi dell'art. 5, comma 1
del presente decreto, nei seguenti casi:
a) esecuzione di operazioni programmabili e/o derivanti da eventi
prevedibili con o senza presenza di persone sulla carreggiata come
l'installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali;
b) esecuzione di operazioni non programmabili e/o derivanti da
eventi imprevedibili o situazioni di emergenza con o senza presenza
di persone sulla carreggiata come incidenti stradali, rimozione di
ostacoli, installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri
stradali in caso di improvvisa esigenza o di altre situazioni di
pericolo per l'utenza stradale.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Codice: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante
«Nuovo codice della strada»;
b) regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada»;
c) decreto interministeriale 22 gennaio 2019: decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 22 gennaio 2019 recante «Individuazione della procedure
di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attivita' lavorative che si svolgono in presenza di
traffico veicolare»;
d) centro operativo: sala operativa dell'organo di polizia
stradale competente sulla tratta interessata;
e) sala radio: sala operativa dell'ente proprietario e/o gestore
della strada;
f) dispositivo safety car dispositivo di rallentamento graduale
della marcia dei veicoli, fino al possibile arresto, e regolazione
del flusso veicolare presente su una carreggiata, attuato con
l'impiego di uno o piu' veicoli allo scopo di effettuare un
segnalamento dinamico in presenza di una situazione di pericolo;
g) addetti alla safety car: organi di polizia stradale di cui
all'art. 12, commi 1, 2, 3, del Codice e i soggetti abilitati ai
sensi dell'art. 5, comma 1 del presente decreto;
h) auto di sicurezza safety car: veicolo con il quale viene
realizzato il dispositivo safety car;
i) capopattuglia: responsabile dell'equipaggio presente a bordo
di un veicolo nella disponibilita' degli organi di polizia stradale
di cui all'art. 12, comma 1, del Codice, incaricato della direzione
del dispositivo safety car sotto il coordinamento del centro
operativo. Il capopattuglia mantiene la direzione del dispositivo
safety car anche nel caso in cui all'esecuzione concorrano gli altri
soggetti indicati nell'art. 1, comma 2 del presente decreto;
j) caposquadra: soggetto incaricato della direzione del
dispositivo safety car attuato dagli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12, commi 2 e 3 del Codice e dai soggetti abilitati ai
sensi dell'art. 5, comma 1 del presente decreto sotto il
coordinamento della sala radio o, se del caso, del centro operativo.
k) pannello segnaletico: dispositivo posto sull'auto di sicurezza
safety car a messaggio fisso, recante la scritta «auto di sicurezza
safety car» o variabile, recante, almeno, la scritta «safety car»;
l) punto di ingaggio: punto della carreggiata dove si trova la
potenziale situazione di pericolo derivante dall'esecuzione delle
operazioni di cui all'art. 1, comma 2 per cui si renda necessaria
l'esecuzione del dispositivo safety car;
m) punto di attivazione: punto della carreggiata, a monte del
punto di ingaggio, dove il singolo veicolo del dispositivo safety
car, dopo aver adeguato la propria velocita' al traffico presente,
rafforza l'attivita' di segnalamento con l'attivazione dei
dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante
e inizia il progressivo e graduale rallentamento della velocita' di
avanzamento;
n) punto di immissione: punto dell'infrastruttura stradale, a
monte del punto di attivazione, da cui le auto di sicurezza safety
car impegnano la carreggiata e dal quale ha inizio l'esecuzione del
dispositivo safety car reso visibile attraverso l'esposizione, sulle
singole auto di sicurezza, di un pannello segnaletico fisso o
l'attivazione di un pannello a messaggio variabile di seguito
denominato PMV.
Art. 3
Modalita' di esecuzione del dispositivo safety car
1. L'impiego del dispositivo safety car e' valutato dagli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del Codice o dall'ente
proprietario e/o gestore della strada interessata dalla potenziale
situazione di pericolo, informando rispettivamente e immediatamente
il centro operativo o la sala radio. Nel caso in cui all'esecuzione
del dispositivo effettuato dagli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12, comma 1 del Codice concorrano gli altri soggetti
indicati nell'art. 1, comma 2, del presente decreto, le operazioni
del dispositivo safety car sono coordinate dal centro operativo
dell'organo di polizia stradale impegnato, in stretto raccordo con la
sala radio dell'ente proprietario/gestore della strada interessata
dalla potenziale situazione di pericolo.
2. L'attuazione del dispositivo safety car deve tenere in
considerazione almeno i seguenti elementi:
a) caratteristiche della strada;
b) tipologia della situazione di pericolo;
c) posizione del punto di ingaggio;
d) caratteristiche ed entita' del flusso veicolare.
3. Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e/o derivanti
da eventi prevedibili:
a) contestualmente all'esecuzione del dispositivo safety car,
dovra' essere garantito il presidio di tutti gli eventuali punti di
ingresso presenti nel tratto stradale compreso tra il punto di
attivazione del dispositivo safety car e il punto di ingaggio, che
possano influire con l'efficacia dello stesso, garantendo, nel
medesimo tratto, l'assenza di veicoli potenzialmente interferenti con
il dispositivo safety car;
b) l'esecuzione del dispositivo safety car deve essere
presegnalata ad una adeguata distanza, mediante PMV o altra idonea
modalita', in funzione delle caratteristiche della strada e del
flusso veicolare ai sensi del decreto interministeriale 22 gennaio
2019.
4. Nel caso di esecuzione di operazioni non programmabili e/o
derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza, il
presidio e il presegnalamento di cui al comma 3 devono essere attuati
solo se compatibili con la natura della potenziale situazione di
pericolo e la tempistica richiesta per attuarli.
5. Il dispositivo safety car e' attuato secondo le istruzioni
operative indicate nell'allegato A e secondo la segnaletica riportata
nell'allegato B.
Art. 4
Attrezzature dei veicoli impiegati nell'esecuzione del dispositivo
safety car
1. Il dispositivo safety car e' attuato con veicoli di categoria M1
o N1 con caratteristiche strutturali tali da consentire
l'installazione delle attrezzature previste dal presente decreto.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati delle seguenti
attrezzature:
a) dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce
lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti o conformi a direttive CEE o a
regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da apporre sul veicolo. Tali dispositivi supplementari
devono essere installati in posizione tale da garantire, in ogni
condizione d'impiego, angoli di visibilita' uguali a quelli previsti
dall'art. 266 del regolamento;
b) un pannello segnaletico rettangolare di dimensioni non
inferiori a 1,20 x 0,40 m, da apporre sul veicolo in posizione
verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile
posteriormente e tale da non limitare la visibilita' dei dispositivi
luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui alla lettera a)
e da non ostacolare la visibilita' del conducente. Il pannello
segnaletico puo' essere:
1) di tipo fisso ad angoli arrotondati, realizzato con
pellicola retroriflettente a elevata efficienza, recante la scritta
«auto di sicurezza safety car» di colore nero su fondo giallo, come
riportato nella Fig. 1 dell'allegato B;
2) di tipo a messaggio variabile recante, almeno, la scritta
«safety car», che deve risultare sempre visibile;
c) un apparecchio radio-ricetrasmittente o altro dispositivo di
comunicazione, per ogni veicolo, che possano garantire, in ogni
istante, uno stretto coordinamento tra gli operatori interessati.
3. I dispositivi di cui al comma 2, lettera a), e il pannello
segnaletico di cui al comma 2 lettera b) devono essere rimossi,
spenti o comunque resi non visibili quando il veicolo non sia
impegnato in servizi o attivita' che ne richiedano l'utilizzo.
4. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e comma 2, lettera
a), i veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12,
commi 1, 2 e 3, del Codice durante l'esecuzione del dispositivo
safety car devono avere carrozzeria con i colori d'istituto e
dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu in funzione. Tali veicoli, durante l'esecuzione del dispositivo
safety car, devono, altresi', attivare il pannello segnaletico di
tipo a messaggio variabile di cui all'art. 4, comma 2, lettera b),
punto 2.
Art. 5
Abilitazione, attrezzature ed equipaggiamenti in uso agli addetti al
dispositivo safety car
1. Ferma restando la formazione di cui al decreto interministeriale
22 gennaio 2019 ove prevista, gli addetti al dispositivo safety car
diversi dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1,
2 e 3 del Codice devono essere in possesso dell'abilitazione di cui
all'art. 12, comma 3-bis, del Codice.
2. Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e/o derivanti
da eventi prevedibili, gli addetti al dispositivo safety car, durante
l'attuazione dello stesso dispositivo devono essere almeno due per
ogni equipaggio.
3. Nel caso di esecuzione di operazioni non programmabili e/o
derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza, durante
l'attuazione del dispositivo safety car, l'equipaggio del singolo
veicolo, in caso di improvvisa esigenza, puo' essere composto da un
unico addetto.
4. Fatti salvi gli equipaggiamenti e le attrezzature in dotazione
agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del
Codice, gli altri soggetti indicati al comma 1, durante l'attuazione
del dispositivo safety car devono avere singolarmente le seguenti
dotazioni:
a) dispositivi di protezione individuale, tra cui gli indumenti
ad alta visibilita', rispondenti alle disposizioni del decreto
interministeriale 22 gennaio 2019.
b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione
avente le caratteristiche e le dimensioni previste dall'art. 42,
comma 3, lettera b), del Regolamento;
c) una torcia luminosa per le attivita' di segnalamento della
procedura del dispositivo safety car in caso di visibilita' ridotta;
d) un apparecchio radio rice-trasmittente portatile o altro
dispositivo di comunicazione portatile per l'uso fuori dal veicolo
che possano garantire, in ogni istante, uno stretto coordinamento tra
gli operatori interessati.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2025
Il Capo Dipartimento
per i trasporti e la navigazione
Riazzola
Il Capo della Polizia
Direttore generale
della pubblica sicurezza
Pisani
Allegato A
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ESECUZIONE
DEL DISPOSITIVO SAFETY CAR
Il presente allegato stabilisce le istruzioni operative alle
quali devono attenersi gli organi di polizia stradale di cui all'art.
12, commi 1, 2 e 3, del Codice, nonche' i soggetti abilitati ai sensi
dell'art. 5, comma 1 del decreto, nell'esecuzione della procedura di
rallentamento graduale della marcia dei veicoli, fino al possibile
arresto, e dell'eventuale regolazione del flusso veicolare, di cui
all'art. 1 del decreto, in caso di:
a) operazioni programmabili e/o derivanti da eventi prevedibili
con o senza presenza di persone sulla carreggiata come
l'installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali;
b) operazioni non programmabili e/o derivanti da eventi
imprevedibili o situazioni di emergenza con o senza presenza di
persone sulla carreggiata come incidenti stradali, rimozione di
ostacoli, installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri
stradali in caso di improvvisa esigenza o di altre situazioni di
pericolo per l'utenza stradale.
1. Numero di veicoli e di persone da impiegare nel dispositivo safety
car
La funzione principale del dispositivo safety car e' il
rallentamento graduale della marcia dei veicoli, fino al possibile
arresto, e l'eventuale regolazione del traffico presente sulla strada
a supporto delle attivita' volte alla gestione in sicurezza di
situazioni di pericolo per la circolazione stradale.
L'efficacia dell'operazione di rallentamento del traffico,
proporzionata alle situazioni contingenti e alle caratteristiche del
tratto stradale in cui e' chiamato ad operare il dispositivo safety
car, dipende da molti fattori quali, ad esempio, l'intensita' e la
composizione del traffico, le condizioni di visibilita', l'andamento
plano-altimetrico, ecc., ed e' condizionata dal numero di veicoli
attrezzati impiegati nel segnalamento.
In tal senso, il numero minimo dei veicoli da impiegare dipende,
dal numero di corsie per senso di marcia della strada sulla quale
viene attuato il dispositivo safety car.
In relazione a tale parametro, fermo restando ogni ulteriore
potenziamento, anche in relazione alle caratteristiche
plano-altimetriche della strada, il dispositivo safety car deve
essere costituto almeno da:
un veicolo attrezzato su carreggiata a due e a tre corsie;
due veicoli attrezzati su carreggiata a quattro o piu' corsie.
Sui tratti di strada su cui e' istituito temporaneamente un
doppio senso di circolazione, il dispositivo safety car deve essere
opportunamente integrato con l'aggiunta di altre auto di sicurezza
safety car che, se necessario, devono operare in modo coordinato per
il rallentamento del traffico proveniente dall'opposto senso di
marcia.
Nel caso di esecuzione di operazioni non programmabili e/o
derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza, anche su
carreggiata a quattro o piu' corsie, il dispositivo safety car
attuato dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1
del Codice, puo' essere eseguito con l'impego di un solo veicolo
attrezzato, salvo i casi in cui la natura e la tempistica di
intervento consentano l'utilizzo di almeno un ulteriore veicolo.
2. Modalita' di esecuzione del dispositivo safety car
Le operazioni del dispositivo safety car devono essere attuate
sotto il coordinamento del centro operativo o della sala radio ed e'
eseguito sotto la direzione del capopattuglia e/o del caposquadra
individuato dal soggetto incaricato dell'esecuzione.
Nel caso in cui all'esecuzione del dispositivo effettuato dagli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1 del Codice
concorrano gli altri soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del
decreto, le operazioni del dispositivo safety car devono essere
coordinate dal centro operativo dell'organo di polizia stradale
impegnato, in stretto raccordo con la sala radio dell'ente
proprietario e/o gestore della strada interessata dalla potenziale
situazione di pericolo. In tale situazione, la direzione del
dispositivo safety car compete al capopattuglia dell'organo di
polizia stradale impegnato.
Quando il dispositivo safety car e' attuato dagli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12 commi 2 e 3 del Codice e dai
soggetti abilitati ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto, la
nomina temporanea del caposquadra deve essere annotata in un apposito
registro custodito dall'ente da cui dipende il caposquadra medesimo e
deve essere immediatamente resa nota al centro operativo o alla sala
radio. In caso di esecuzione congiunta del dispositivo safety car con
gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 commi 1 del Codice,
la nomina deve essere comunicata, altresi', al capopattuglia
impegnato nell'esecuzione del dispositivo.
Il capopattuglia o il caposquadra deve essere costantemente in
grado di comunicare con:
il centro operativo o la sala radio;
gli altri veicoli coinvolti nel servizio;
il personale presente al punto d'ingaggio.
Il capopattuglia o il caposquadra e' responsabile della corretta
esecuzione del dispositivo safety car e dirige gli interventi di
rallentamento del traffico in modo che siano costantemente garantite
la sicurezza della circolazione e la fluidita' del traffico.
Per l'esecuzione di operazioni non programmabili e/o derivanti da
eventi imprevedibili o situazioni di emergenza, quando il dispositivo
safety car e' attuato dagli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12, comma 1, del Codice lo stesso e' eseguito su iniziativa
del capopattuglia che ne da' immediata comunicazione al centro
operativo per gli adempimenti di competenza.
Ai fini dell'esecuzione del dispositivo safety car si devono
distinguere adempimenti preliminari, essenzialmente connessi
all'informazione preventiva dell'inizio delle operazioni,
necessariamente da adottare nel caso di esecuzione di operazioni
programmabili e/o derivanti da eventi prevedibili e adempimenti
esecutivi, da rispettare durante l'attuazione del dispositivo sia nel
caso di esecuzione di operazioni programmabili e/o derivanti da
eventi prevedibili sia nel caso di esecuzione di operazioni non
programmabili e/o derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di
emergenza.
2.1 Adempimenti preliminari
Prima dell'inizio di qualsiasi operazione, il capopattuglia o il
caposquadra deve provvedere ai seguenti adempimenti:
1. accertarsi della verifica positiva, da parte degli operatori
impiegati nell'esecuzione del dispositivo safety car, di idoneita' ed
efficienza delle auto di sicurezza safety car, delle attrezzature ed
equipaggiamenti di cui all'art. 5, comma 4 del presente decreto;
2. a seguito della verifica indicata al punto 1, comunicare al
centro operativo o alla sala radio che e' possibile dare inizio alle
operazioni connesse al dispositivo safety car;
3. attendere sempre il nulla osta espresso da parte del centro
operativo o della sala radio prima di dare avvio al dispositivo
safety car. Nel caso di presenza simultanea di organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, comma 1, del Codice e di soggetti
abilitati ai sensi dell'art. 5, comma 1 del presente decreto, che
dipendono dall'ente proprietario e/o gestore della strada interessata
dalla potenziale situazione di pericolo, il nulla osta deve essere
espresso dal centro operativo in coordinamento con la sala radio;
4. individuare il punto di attivazione del dispositivo safety
car e la sua distanza dal punto di ingaggio che deve essere valutata
sulla base di alcuni fattori, quali, ad esempio:
caratteristiche plano-altimetriche e di visibilita' della
strada;
intensita' del traffico prevista e sua composizione
prevalente;
caratteristiche del punto di ingaggio.
Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e/o derivanti
da eventi prevedibili, prima dell'inizio di qualsiasi operazione, il
capopattuglia o il caposquadra deve provvedere, altresi', ai seguenti
adempimenti:
1. garantire, contestualmente all'esecuzione del dispositivo
safety car, il presidio di tutti gli eventuali punti di ingresso,
presenti nel tratto stradale compreso tra il punto di attivazione del
dispositivo safety car e il punto di ingaggio, con l'ausilio di
veicoli attrezzati ai sensi dell'art. 4 del decreto, in aggiunta a
quelli di cui al paragrafo 1 e/o con l'ausilio di addetti di cui
all'art. 5 del decreto. Tale presidio, sovrainteso dal capopattuglia
o dal caposquadra, dovra' essere mantenuto almeno per il tempo
necessario ad assicurare, nel medesimo tratto, l'assenza di veicoli
potenzialmente interferenti con il dispositivo safety car.
2. individuare e realizzare per l'esecuzione del dispositivo
safety car, in relazione al tipo di intervento e alla categoria di
strada, la tipologia di presegnalamento piu' adeguata, rispondente
alle disposizioni del decreto interministeriale 22 gennaio 2019,
sufficiente a garantire il rallentamento in sicurezza dei veicoli che
sopraggiungono, mediante pannelli a messaggio variabile o altra
idonea modalita'.
Per garantire l'efficacia del presegnalamento, in relazione al
tipo di intervento ed alla categoria di strada, deve essere
individuata la soluzione piu' adeguata (ad esempio, sbandieramento
con uno o piu' operatori, moviere meccanico, pannelli a messaggio
variabile, pittogrammi, strumenti diretti di segnalazione all'utenza
tramite tecnologia innovativa oppure una combinazione di questi).
Nel caso in cui il presegnalamento sia effettuato con pannelli a
messaggio variabile, in relazione alla tecnologia degli stessi, essi
devono riportare:
la dicitura «SAFETY CAR IN AZIONE» o «ATTENZIONE: SAFETY CAR IN
AZIONE» a seconda della tecnologia a disposizione e come riportato,
rispettivamente, nelle Fig. 2 e Fig. 3 dell'allegato B;
l'indicazione della potenziale situazione di pericolo da
presegnalare con l'utilizzo di modelli o segnali del Regolamento
quali, ad esempio, Modello II 6/b, Modello II 6/f o Fig. II 383, in
abbinamento alla dicitura «SAFETY CAR IN AZIONE» o «ATTENZIONE:
SAFETY CAR IN AZIONE», a seconda della tecnologia a disposizione e
come riportato, rispettivamente, nelle Fig. 4 e Fig. 5 dell'allegato
B.
Se il presegnalamento e' realizzato con l'ausilio di veicoli
attrezzati con segnaletica luminosa, tali veicoli devono essere
aggiunti a quelli utilizzati per il dispositivo safety car di cui al
paragrafo 1 ed utilizzati esclusivamente per le operazioni di
presegnalamento.
Nel caso di esecuzione di operazioni non programmabili e/o
derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza, il
presidio di tutti gli eventuali punti di ingresso, presenti nel
tratto stradale compreso tra il punto di attivazione del dispositivo
safety car e il punto di ingaggio nonche' il presegnalamento sono
attuati solo se compatibili con la natura della potenziale situazione
di pericolo e la tempistica richiesta per attuarli.
2.2 Adempimenti esecutivi
Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e/o derivanti
da eventi prevedibili, fermo restando ogni ulteriore specifica
prescrizione imposta dall'ente proprietario e/o gestore della strada
con riferimento alle caratteristiche del tratto interessato, in
relazione alle diverse tipologie di strada, le auto di sicurezza
safety car devono essere collocate sulla carreggiata nel numero
indicato al paragrafo 1 del presente allegato.
In ogni caso, per l'attuazione del dispositivo safety car:
a) il capopattuglia o il caposquadra, al fine di garantire una
migliore azione di coordinamento, deve prendere posto su una delle
auto del dispositivo e deve essere costantemente in grado di
comunicare, in tempo reale, con il centro operativo o con la sala
radio ed eventualmente con gli addetti al dispositivo safety car e/o
con gli addetti presenti al punto di ingaggio. Dispone l'inizio
dell'esecuzione del dispositivo safety car dopo aver individuato il
punto di attivazione.
b) le auto di sicurezza safety car devono:
a partire dal punto di immissione, esporre il pannello
segnaletico di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) del presente
decreto;
adeguarsi alla velocita' del traffico in movimento sulla
carreggiata;
raggiunto il punto di attivazione, rafforzare il segnalamento
delle auto di sicurezza safety car con l'attivazione dei dispositivi
supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante di cui
all'art. 4, comma 2, lettera a) del presente decreto;
rafforzato il segnalamento delle auto di sicurezza safety car,
iniziare il rallentamento graduale della marcia dei veicoli, fino al
possibile arresto, e l'eventuale regolazione del flusso veicolare.
c) i dispositivi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) del
decreto devono essere tenuti in funzione per tutta la durata
dell'esecuzione del dispositivo safety car;
d) le velocita' imposte dal dispositivo safety car all'utenza
veicolare devono essere determinate in funzione degli elementi di cui
all'art. 3, comma 2 del decreto;
e) al termine dell'esecuzione del dispositivo safety car, il
capopattuglia o il caposquadra in raccordo con il centro operativo
deve coordinare la graduale ripresa delle normali condizioni di
circolazione, garantendo la disattivazione dei dispositivi di cui
all'art. 4, comma 2, lettera a) e lasciando visibili o attivi i
dispositivi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) fino
all'effettuazione della sosta della singola auto di sicurezza safety
car;
f) il capopattuglia o il caposquadra deve comunicare al centro
operativo o alla sala radio la conclusione dell'esecuzione del
dispositivo safety car e la ripresa del normale flusso veicolare.
Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e/o derivanti
da eventi prevedibili, qualora durante l'esecuzione del dispositivo
safety car si verifichino situazioni impreviste o vengano a mancare
le condizioni di sicurezza per la prosecuzione del medesimo
dispositivo, il capopattuglia o il caposquadra deve darne immediata
comunicazione a tutti i soggetti coinvolti, concertando con il centro
operativo o con la sala radio i provvedimenti da adottare.
3. Impiego del dispositivo safety car in caso di
installazione/rimozione della segnaletica dei cantieri
In caso di installazione/rimozione programmata della segnaletica
di cantiere, il dispositivo safety car deve essere attuato
principalmente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12,
comma 3, del Codice e dai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 5,
comma 1, del decreto.
Fermo restando il rispetto di quanto previsto nei paragrafi
precedenti, quando il dispositivo safety car e' funzionale
all'installazione/rimozione di un cantiere stradale devono essere
osservate le ulteriori seguenti disposizioni.
Il caposquadra deve essere costantemente in grado di comunicare,
altresi', con gli addetti all'apposizione/rimozione della segnaletica
stradale, in modo da coordinare le operazioni anche con le attivita'
di tale personale, in considerazione delle prescrizioni specifiche
imposte nell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori di cui agli
articoli 21, 26 e 27 del Codice.
Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 2.2, la
scelta del punto di attivazione del dispositivo safety car deve
essere effettuata anche in considerazione della tipologia del
cantiere: la distanza tra il punto di attivazione e il cantiere deve
essere valutata in funzione dello scopo dell'operazione stessa e
deve, percio', consentire l'arrivo dei veicoli impiegati
nell'esecuzione del dispositivo safety car in prossimita' del
cantiere quando la segnaletica di preavviso e di testata sono gia'
state montate o rimosse.
Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e/o derivanti
da eventi prevedibili, in cui il dispositivo safety car sia
funzionale all'installazione/rimozione di un cantiere stradale, il
caposquadra deve altresi':
1. almeno sei ore prima dell'ora fissata per
l'installazione/rimozione della segnaletica di cantiere, fornire alla
sala radio tutte le informazioni utili e, in particolare, almeno le
seguenti:
generalita' e numero di cellulare del caposquadra;
la targa dei veicoli impiegati;
il punto di immissione, il punto di attivazione e il punto di
ingaggio;
l'ora di inizio e la durata presumibile delle operazioni.
2. accertarsi che il personale addetto
all'installazione/rimozione della segnaletica sia pronto ad operare e
sia stato istruito sulle modalita' e sui tempi per lo svolgimento
dell'operazione.
Allegato B
SEGNALETICA INERENTE AL DISPOSITIVO SAFETY CAR
Parte di provvedimento in formato grafico
Fig. 1: Pannello segnaletico rettangolare di tipo fisso ad angoli
arrotondati, realizzato con pellicola retroriflettente a elevata
efficienza, di dimensioni non inferiori a 1,20 x 0,40 m, da
utilizzare sui veicoli impiegati nell'esecuzione del dispositivo
safety car.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fig. 2: Indicazione del presegnalamento del dispositivo safety
car su pannello a messaggio variabile a due righe di testo senza
l'utilizzo di pittogrammi.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fig. 3: Indicazione del presegnalamento del dispositivo safety
car su pannello a messaggio variabile a tre righe di testo senza
l'utilizzo di pittogrammi.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fig. 4: Indicazione del presegnalamento del dispositivo safety
car su pannello a messaggio variabile a due righe di testo,
riportante esempi di indicazione della potenziale situazione di
pericolo presente sul tratto stradale.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fig. 5: Indicazione del presegnalamento del dispositivo safety
car su pannello a messaggio variabile a tre righe di testo,
riportante esempi di indicazione della potenziale situazione di
pericolo presente sul tratto stradale.
Documenti allegati
- safety_car.pdf 83 KB