• Normativa
  • Segnaletica, Veicoli ed equipaggiamenti
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Auto di sicurezza - Safety car

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 21 luglio 2025

Procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare. Auto di sicurezza - Safety car

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 luglio 2025 

Procedura di rallentamento graduale della marcia  dei  veicoli  e  di

eventuale regolazione del  flusso  veicolare.  Auto  di  sicurezza  -

Safety car. (25A04599) 

(GU n.191 del 19-8-2025)

 

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

                  per i trasporti e la navigazione 

                 del ministero delle infrastrutture 

                           e dei trasporti 

 

                            d'intesa con 

 

                        IL CAPO DELLA POLIZIA 

             direttore generale della pubblica sicurezza 

                     del ministero dell'interno 

 

  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che

individua i soggetti cui e' affidato l'espletamento  dei  servizi  di

polizia stradale; 

  Visto l'art. 43 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che

attribuisce agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi

1, 2 e 3, nonche' ai soggetti in possesso dell'abilitazione  prevista

dal comma 3-bis del medesimo art. 12, la competenza ad effettuare  il

rallentamento  graduale  della  marcia  dei  veicoli  e   l'eventuale

regolazione del flusso veicolare ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter; 

  Visto l'art. 177 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,

che impone determinati obblighi per gli utenti della  strada  durante

l'esecuzione della procedura di rallentamento graduale  della  marcia

dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,

n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione  e  di  attuazione  del

nuovo Codice della strada»; 

  Visto il decreto  10  luglio  2002  recante  «Disciplinare  tecnico

relativo agli schemi  segnaletici,  differenziati  per  categoria  di

strada, da adottare per il segnalamento temporaneo»; 

  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2019   recante

«Individuazione  della  procedure  di   revisione,   integrazione   e

apposizione  della  segnaletica  stradale  destinata  alle  attivita'

lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare»; 

  Considerata l'esigenza di individuare le  modalita'  di  esecuzione

della procedura di rallentamento graduale della marcia  dei  veicoli,

fino al possibile arresto, e dell'eventuale  regolazione  del  flusso

veicolare,   ad   opera   dei   soggetti   abilitati,   nonche'    le

caratteristiche dei veicoli impiegati nell'esecuzione della  predetta

procedura, delle attrezzature  e  dei  dispositivi  supplementari  di

equipaggiamento degli stessi; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                  Oggetto e ambito di applicazione 

 

  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di esecuzione  della

procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli, fino al

possibile arresto, e dell'eventuale regolazione del flusso  veicolare

sulle   strade   con   carreggiate   indipendenti   o   separate   da

spartitraffico di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) e d),  del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  i  soggetti  abilitati,

nonche' le  caratteristiche  dei  veicoli  impiegati  nell'esecuzione

della  predetta  procedura,  delle  attrezzature  e  dei  dispositivi

supplementari di equipaggiamento degli stessi. 

  2. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle

procedure di rallentamento di cui al comma 1 operate con l'impiego di

veicoli nella disponibilita' degli organi di polizia stradale di  cui

all'art. 12, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile  1992,

n. 285, nonche' dei soggetti abilitati ai sensi dell'art. 5, comma  1

del presente decreto, nei seguenti casi: 

    a) esecuzione di operazioni programmabili e/o derivanti da eventi

prevedibili con o senza presenza di persone  sulla  carreggiata  come

l'installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali; 

    b) esecuzione di operazioni non programmabili  e/o  derivanti  da

eventi imprevedibili o situazioni di emergenza con o  senza  presenza

di persone sulla carreggiata come incidenti  stradali,  rimozione  di

ostacoli, installazione o rimozione della  segnaletica  dei  cantieri

stradali in caso di improvvisa esigenza  o  di  altre  situazioni  di

pericolo per l'utenza stradale. 

                               Art. 2 

 

                             Definizioni 

 

  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 

    a) Codice: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante

«Nuovo codice della strada»; 

    b) regolamento: il decreto del  Presidente  della  Repubblica  16

dicembre 1992, n.  495,  recante  «Regolamento  di  esecuzione  e  di

attuazione del nuovo codice della strada»; 

    c)  decreto  interministeriale  22  gennaio  2019:  decreto   del

Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il

Ministro della salute  e  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti del 22 gennaio 2019 recante «Individuazione della procedure

di revisione, integrazione e apposizione della  segnaletica  stradale

destinata alle attivita' lavorative che si svolgono  in  presenza  di

traffico veicolare»; 

    d)  centro  operativo:  sala  operativa  dell'organo  di  polizia

stradale competente sulla tratta interessata; 

    e) sala radio: sala operativa dell'ente proprietario e/o  gestore

della strada; 

    f) dispositivo safety car dispositivo di  rallentamento  graduale

della marcia dei veicoli, fino al possibile  arresto,  e  regolazione

del  flusso  veicolare  presente  su  una  carreggiata,  attuato  con

l'impiego  di  uno  o  piu'  veicoli  allo  scopo  di  effettuare  un

segnalamento dinamico in presenza di una situazione di pericolo; 

    g) addetti alla safety car: organi di  polizia  stradale  di  cui

all'art. 12, commi 1, 2, 3, del Codice  e  i  soggetti  abilitati  ai

sensi dell'art. 5, comma 1 del presente decreto; 

    h) auto di sicurezza safety  car:  veicolo  con  il  quale  viene

realizzato il dispositivo safety car; 

    i) capopattuglia: responsabile dell'equipaggio presente  a  bordo

di un veicolo nella disponibilita' degli organi di  polizia  stradale

di cui all'art. 12, comma 1, del Codice, incaricato  della  direzione

del  dispositivo  safety  car  sotto  il  coordinamento  del   centro

operativo. Il capopattuglia mantiene  la  direzione  del  dispositivo

safety car anche nel caso in cui all'esecuzione concorrano gli  altri

soggetti indicati nell'art. 1, comma 2 del presente decreto; 

    j)  caposquadra:  soggetto   incaricato   della   direzione   del

dispositivo safety car attuato dagli organi di  polizia  stradale  di

cui all'art. 12, commi 2 e 3 del Codice e dai soggetti  abilitati  ai

sensi  dell'art.  5,  comma  1  del   presente   decreto   sotto   il

coordinamento della sala radio o, se del caso, del centro operativo. 

    k) pannello segnaletico: dispositivo posto sull'auto di sicurezza

safety car a messaggio fisso, recante la scritta «auto  di  sicurezza

safety car» o variabile, recante, almeno, la scritta «safety car»; 

    l) punto di ingaggio: punto della carreggiata dove  si  trova  la

potenziale situazione di  pericolo  derivante  dall'esecuzione  delle

operazioni di cui all'art. 1, comma 2 per  cui  si  renda  necessaria

l'esecuzione del dispositivo safety car; 

    m) punto di attivazione: punto della  carreggiata,  a  monte  del

punto di ingaggio, dove il singolo  veicolo  del  dispositivo  safety

car, dopo aver adeguato la propria velocita'  al  traffico  presente,

rafforza  l'attivita'   di   segnalamento   con   l'attivazione   dei

dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce  lampeggiante

e inizia il progressivo e graduale rallentamento della  velocita'  di

avanzamento; 

    n) punto di immissione:  punto  dell'infrastruttura  stradale,  a

monte del punto di attivazione, da cui le auto  di  sicurezza  safety

car impegnano la carreggiata e dal quale ha inizio  l'esecuzione  del

dispositivo safety car reso visibile attraverso l'esposizione,  sulle

singole auto  di  sicurezza,  di  un  pannello  segnaletico  fisso  o

l'attivazione  di  un  pannello  a  messaggio  variabile  di  seguito

denominato PMV. 

                               Art. 3 

 

         Modalita' di esecuzione del dispositivo safety car 

 

  1. L'impiego del dispositivo safety car e' valutato dagli organi di

polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del Codice o  dall'ente

proprietario e/o gestore della strada  interessata  dalla  potenziale

situazione di pericolo, informando rispettivamente  e  immediatamente

il centro operativo o la sala radio. Nel caso in  cui  all'esecuzione

del dispositivo effettuato dagli organi di polizia  stradale  di  cui

all'art. 12,  comma  1  del  Codice  concorrano  gli  altri  soggetti

indicati nell'art. 1, comma 2, del presente  decreto,  le  operazioni

del dispositivo safety  car  sono  coordinate  dal  centro  operativo

dell'organo di polizia stradale impegnato, in stretto raccordo con la

sala radio dell'ente proprietario/gestore  della  strada  interessata

dalla potenziale situazione di pericolo. 

  2.  L'attuazione  del  dispositivo  safety  car  deve   tenere   in

considerazione almeno i seguenti elementi: 

    a) caratteristiche della strada; 

    b) tipologia della situazione di pericolo; 

    c) posizione del punto di ingaggio; 

    d) caratteristiche ed entita' del flusso veicolare. 

  3. Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e/o derivanti

da eventi prevedibili: 

    a) contestualmente all'esecuzione  del  dispositivo  safety  car,

dovra' essere garantito il presidio di tutti gli eventuali  punti  di

ingresso presenti nel  tratto  stradale  compreso  tra  il  punto  di

attivazione del dispositivo safety car e il punto  di  ingaggio,  che

possano  influire  con  l'efficacia  dello  stesso,  garantendo,  nel

medesimo tratto, l'assenza di veicoli potenzialmente interferenti con

il dispositivo safety car; 

    b)  l'esecuzione  del  dispositivo   safety   car   deve   essere

presegnalata ad una adeguata distanza, mediante PMV  o  altra  idonea

modalita', in funzione  delle  caratteristiche  della  strada  e  del

flusso veicolare ai sensi del decreto  interministeriale  22  gennaio

2019. 

  4. Nel caso di  esecuzione  di  operazioni  non  programmabili  e/o

derivanti da eventi  imprevedibili  o  situazioni  di  emergenza,  il

presidio e il presegnalamento di cui al comma 3 devono essere attuati

solo se compatibili con la  natura  della  potenziale  situazione  di

pericolo e la tempistica richiesta per attuarli. 

  5. Il dispositivo safety  car  e'  attuato  secondo  le  istruzioni

operative indicate nell'allegato A e secondo la segnaletica riportata

nell'allegato B. 

                               Art. 4 

 

Attrezzature dei veicoli impiegati  nell'esecuzione  del  dispositivo

                             safety car 

 

  1. Il dispositivo safety car e' attuato con veicoli di categoria M1

o   N1   con   caratteristiche   strutturali   tali   da   consentire

l'installazione delle attrezzature previste dal presente decreto. 

  2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati delle  seguenti

attrezzature: 

    a)  dispositivi  supplementari  di  segnalazione  visiva  a  luce

lampeggiante gialla o arancione,  di  tipo  approvato  dal  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti o conformi a direttive CEE  o  a

regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, da apporre sul  veicolo.  Tali  dispositivi  supplementari

devono essere installati in posizione  tale  da  garantire,  in  ogni

condizione d'impiego, angoli di visibilita' uguali a quelli  previsti

dall'art. 266 del regolamento; 

    b)  un  pannello  segnaletico  rettangolare  di  dimensioni   non

inferiori a 1,20 x 0,40  m,  da  apporre  sul  veicolo  in  posizione

verticale  o  subverticale  in  modo  da   risultare   ben   visibile

posteriormente e tale da non limitare la visibilita' dei  dispositivi

luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui alla lettera a)

e da non  ostacolare  la  visibilita'  del  conducente.  Il  pannello

segnaletico puo' essere: 

      1)  di  tipo  fisso  ad  angoli  arrotondati,  realizzato   con

pellicola retroriflettente a elevata efficienza, recante  la  scritta

«auto di sicurezza safety car» di colore nero su fondo  giallo,  come

riportato nella Fig. 1 dell'allegato B; 

      2) di tipo a messaggio variabile recante,  almeno,  la  scritta

«safety car», che deve risultare sempre visibile; 

    c) un apparecchio radio-ricetrasmittente o altro  dispositivo  di

comunicazione, per ogni  veicolo,  che  possano  garantire,  in  ogni

istante, uno stretto coordinamento tra gli operatori interessati. 

  3. I dispositivi di cui al comma  2,  lettera  a),  e  il  pannello

segnaletico di cui al comma  2  lettera  b)  devono  essere  rimossi,

spenti o comunque  resi  non  visibili  quando  il  veicolo  non  sia

impegnato in servizi o attivita' che ne richiedano l'utilizzo. 

  4. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e comma 2, lettera

a), i veicoli degli organi di polizia stradale di  cui  all'art.  12,

commi 1, 2 e 3,  del  Codice  durante  l'esecuzione  del  dispositivo

safety car  devono  avere  carrozzeria  con  i  colori  d'istituto  e

dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce  lampeggiante

blu in funzione. Tali veicoli, durante l'esecuzione  del  dispositivo

safety car, devono, altresi', attivare  il  pannello  segnaletico  di

tipo a messaggio variabile di cui all'art. 4, comma  2,  lettera  b),

punto 2. 

                               Art. 5 

 

Abilitazione, attrezzature ed equipaggiamenti in uso agli addetti  al

                       dispositivo safety car 

 

  1. Ferma restando la formazione di cui al decreto interministeriale

22 gennaio 2019 ove prevista, gli addetti al dispositivo  safety  car

diversi dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1,

2 e 3 del Codice devono essere in possesso dell'abilitazione  di  cui

all'art. 12, comma 3-bis, del Codice. 

  2. Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e/o derivanti

da eventi prevedibili, gli addetti al dispositivo safety car, durante

l'attuazione dello stesso dispositivo devono essere  almeno  due  per

ogni equipaggio. 

  3. Nel caso di  esecuzione  di  operazioni  non  programmabili  e/o

derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza,  durante

l'attuazione del dispositivo safety  car,  l'equipaggio  del  singolo

veicolo, in caso di improvvisa esigenza, puo' essere composto  da  un

unico addetto. 

  4. Fatti salvi gli equipaggiamenti e le attrezzature  in  dotazione

agli organi di polizia stradale di cui  all'art.  12,  comma  1,  del

Codice, gli altri soggetti indicati al comma 1, durante  l'attuazione

del dispositivo safety car devono  avere  singolarmente  le  seguenti

dotazioni: 

    a) dispositivi di protezione individuale, tra cui  gli  indumenti

ad  alta  visibilita',  rispondenti  alle  disposizioni  del  decreto

interministeriale 22 gennaio 2019. 

    b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione

avente le caratteristiche e  le  dimensioni  previste  dall'art.  42,

comma 3, lettera b), del Regolamento; 

    c) una torcia luminosa per le  attivita'  di  segnalamento  della

procedura del dispositivo safety car in caso di visibilita' ridotta; 

    d) un  apparecchio  radio  rice-trasmittente  portatile  o  altro

dispositivo di comunicazione portatile per l'uso  fuori  dal  veicolo

che possano garantire, in ogni istante, uno stretto coordinamento tra

gli operatori interessati. 

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana. 

    Roma, 21 luglio 2025 

 

                                           Il Capo Dipartimento       

                                     per i trasporti e la navigazione 

                                                 Riazzola             

 

  Il Capo della Polizia  

   Direttore generale    

della pubblica sicurezza 

          Pisani         

                                                           Allegato A 

 

                ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ESECUZIONE 

                     DEL DISPOSITIVO SAFETY CAR 

 

    Il presente allegato  stabilisce  le  istruzioni  operative  alle

quali devono attenersi gli organi di polizia stradale di cui all'art.

12, commi 1, 2 e 3, del Codice, nonche' i soggetti abilitati ai sensi

dell'art. 5, comma 1 del decreto, nell'esecuzione della procedura  di

rallentamento graduale della marcia dei veicoli,  fino  al  possibile

arresto, e dell'eventuale regolazione del flusso  veicolare,  di  cui

all'art. 1 del decreto, in caso di: 

      a) operazioni programmabili e/o derivanti da eventi prevedibili

con  o   senza   presenza   di   persone   sulla   carreggiata   come

l'installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali; 

      b)  operazioni  non  programmabili  e/o  derivanti  da   eventi

imprevedibili o situazioni di  emergenza  con  o  senza  presenza  di

persone sulla  carreggiata  come  incidenti  stradali,  rimozione  di

ostacoli, installazione o rimozione della  segnaletica  dei  cantieri

stradali in caso di improvvisa esigenza  o  di  altre  situazioni  di

pericolo per l'utenza stradale. 

1. Numero di veicoli e di persone da impiegare nel dispositivo safety

car 

    La  funzione  principale  del  dispositivo  safety  car   e'   il

rallentamento graduale della marcia dei veicoli,  fino  al  possibile

arresto, e l'eventuale regolazione del traffico presente sulla strada

a supporto delle  attivita'  volte  alla  gestione  in  sicurezza  di

situazioni di pericolo per la circolazione stradale. 

    L'efficacia  dell'operazione  di  rallentamento   del   traffico,

proporzionata alle situazioni contingenti e alle caratteristiche  del

tratto stradale in cui e' chiamato ad operare il  dispositivo  safety

car, dipende da molti fattori quali, ad esempio,  l'intensita'  e  la

composizione del traffico, le condizioni di visibilita',  l'andamento

plano-altimetrico, ecc., ed e' condizionata  dal  numero  di  veicoli

attrezzati impiegati nel segnalamento. 

    In tal senso, il numero minimo dei veicoli da impiegare  dipende,

dal numero di corsie per senso di marcia  della  strada  sulla  quale

viene attuato il dispositivo safety car. 

    In relazione a tale  parametro,  fermo  restando  ogni  ulteriore

potenziamento,    anche    in    relazione    alle    caratteristiche

plano-altimetriche della  strada,  il  dispositivo  safety  car  deve

essere costituto almeno da: 

      un veicolo attrezzato su carreggiata a due e a tre corsie; 

      due veicoli attrezzati su carreggiata a quattro o piu' corsie. 

    Sui tratti di strada  su  cui  e'  istituito  temporaneamente  un

doppio senso di circolazione, il dispositivo safety car  deve  essere

opportunamente integrato con l'aggiunta di altre  auto  di  sicurezza

safety car che, se necessario, devono operare in modo coordinato  per

il rallentamento  del  traffico  proveniente  dall'opposto  senso  di

marcia. 

    Nel caso  di  esecuzione  di  operazioni  non  programmabili  e/o

derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza, anche su

carreggiata a quattro  o  piu'  corsie,  il  dispositivo  safety  car

attuato dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma  1

del Codice, puo' essere eseguito con  l'impego  di  un  solo  veicolo

attrezzato, salvo i  casi  in  cui  la  natura  e  la  tempistica  di

intervento consentano l'utilizzo di almeno un ulteriore veicolo. 

2. Modalita' di esecuzione del dispositivo safety car 

    Le operazioni del dispositivo safety car  devono  essere  attuate

sotto il coordinamento del centro operativo o della sala radio ed  e'

eseguito sotto la direzione del  capopattuglia  e/o  del  caposquadra

individuato dal soggetto incaricato dell'esecuzione. 

    Nel caso in cui all'esecuzione del dispositivo  effettuato  dagli

organi di polizia stradale di cui all'art. 12,  comma  1  del  Codice

concorrano gli altri soggetti indicati  nell'art.  1,  comma  2,  del

decreto, le operazioni  del  dispositivo  safety  car  devono  essere

coordinate dal  centro  operativo  dell'organo  di  polizia  stradale

impegnato,  in  stretto  raccordo  con  la   sala   radio   dell'ente

proprietario e/o gestore della strada  interessata  dalla  potenziale

situazione  di  pericolo.  In  tale  situazione,  la  direzione   del

dispositivo  safety  car  compete  al  capopattuglia  dell'organo  di

polizia stradale impegnato. 

    Quando il dispositivo safety  car  e'  attuato  dagli  organi  di

polizia stradale di cui all'art. 12 commi 2 e  3  del  Codice  e  dai

soggetti abilitati ai sensi dell'art. 5, comma  1,  del  decreto,  la

nomina temporanea del caposquadra deve essere annotata in un apposito

registro custodito dall'ente da cui dipende il caposquadra medesimo e

deve essere immediatamente resa nota al centro operativo o alla  sala

radio. In caso di esecuzione congiunta del dispositivo safety car con

gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 commi 1 del Codice,

la  nomina  deve  essere  comunicata,  altresi',   al   capopattuglia

impegnato nell'esecuzione del dispositivo. 

    Il capopattuglia o il caposquadra deve  essere  costantemente  in

grado di comunicare con: 

      il centro operativo o la sala radio; 

      gli altri veicoli coinvolti nel servizio; 

      il personale presente al punto d'ingaggio. 

    Il capopattuglia o il caposquadra e' responsabile della  corretta

esecuzione del dispositivo safety car  e  dirige  gli  interventi  di

rallentamento del traffico in modo che siano costantemente  garantite

la sicurezza della circolazione e la fluidita' del traffico. 

    Per l'esecuzione di operazioni non programmabili e/o derivanti da

eventi imprevedibili o situazioni di emergenza, quando il dispositivo

safety car e'  attuato  dagli  organi  di  polizia  stradale  di  cui

all'art. 12, comma 1, del Codice lo stesso e' eseguito su  iniziativa

del capopattuglia  che  ne  da'  immediata  comunicazione  al  centro

operativo per gli adempimenti di competenza. 

    Ai fini dell'esecuzione del  dispositivo  safety  car  si  devono

distinguere   adempimenti   preliminari,   essenzialmente    connessi

all'informazione    preventiva    dell'inizio    delle    operazioni,

necessariamente da adottare nel  caso  di  esecuzione  di  operazioni

programmabili e/o  derivanti  da  eventi  prevedibili  e  adempimenti

esecutivi, da rispettare durante l'attuazione del dispositivo sia nel

caso di esecuzione  di  operazioni  programmabili  e/o  derivanti  da

eventi prevedibili sia nel  caso  di  esecuzione  di  operazioni  non

programmabili e/o derivanti da eventi imprevedibili o  situazioni  di

emergenza. 

2.1 Adempimenti preliminari 

    Prima dell'inizio di qualsiasi operazione, il capopattuglia o  il

caposquadra deve provvedere ai seguenti adempimenti: 

      1. accertarsi della verifica positiva, da parte degli operatori

impiegati nell'esecuzione del dispositivo safety car, di idoneita' ed

efficienza delle auto di sicurezza safety car, delle attrezzature  ed

equipaggiamenti di cui all'art. 5, comma 4 del presente decreto; 

      2. a seguito della verifica indicata al punto 1, comunicare  al

centro operativo o alla sala radio che e' possibile dare inizio  alle

operazioni connesse al dispositivo safety car; 

      3. attendere sempre il nulla osta espresso da parte del  centro

operativo o della sala radio  prima  di  dare  avvio  al  dispositivo

safety car. Nel caso di presenza  simultanea  di  organi  di  polizia

stradale di cui all'art. 12,  comma  1,  del  Codice  e  di  soggetti

abilitati ai sensi dell'art. 5, comma 1  del  presente  decreto,  che

dipendono dall'ente proprietario e/o gestore della strada interessata

dalla potenziale situazione di pericolo, il nulla  osta  deve  essere

espresso dal centro operativo in coordinamento con la sala radio; 

      4. individuare il punto di attivazione del  dispositivo  safety

car e la sua distanza dal punto di ingaggio che deve essere  valutata

sulla base di alcuni fattori, quali, ad esempio: 

        caratteristiche plano-altimetriche  e  di  visibilita'  della

strada; 

        intensita'  del  traffico   prevista   e   sua   composizione

prevalente; 

        caratteristiche del punto di ingaggio. 

    Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e/o  derivanti

da eventi prevedibili, prima dell'inizio di qualsiasi operazione,  il

capopattuglia o il caposquadra deve provvedere, altresi', ai seguenti

adempimenti: 

      1. garantire, contestualmente  all'esecuzione  del  dispositivo

safety car, il presidio di tutti gli  eventuali  punti  di  ingresso,

presenti nel tratto stradale compreso tra il punto di attivazione del

dispositivo safety car e il  punto  di  ingaggio,  con  l'ausilio  di

veicoli attrezzati ai sensi dell'art. 4 del decreto,  in  aggiunta  a

quelli di cui al paragrafo 1 e/o con  l'ausilio  di  addetti  di  cui

all'art. 5 del decreto. Tale presidio, sovrainteso dal  capopattuglia

o dal caposquadra,  dovra'  essere  mantenuto  almeno  per  il  tempo

necessario ad assicurare, nel medesimo tratto, l'assenza  di  veicoli

potenzialmente interferenti con il dispositivo safety car. 

      2. individuare e realizzare per  l'esecuzione  del  dispositivo

safety car, in relazione al tipo di intervento e  alla  categoria  di

strada, la tipologia di presegnalamento  piu'  adeguata,  rispondente

alle disposizioni del  decreto  interministeriale  22  gennaio  2019,

sufficiente a garantire il rallentamento in sicurezza dei veicoli che

sopraggiungono, mediante  pannelli  a  messaggio  variabile  o  altra

idonea modalita'. 

    Per garantire l'efficacia del presegnalamento,  in  relazione  al

tipo  di  intervento  ed  alla  categoria  di  strada,  deve   essere

individuata la soluzione piu' adeguata  (ad  esempio,  sbandieramento

con uno o piu' operatori, moviere  meccanico,  pannelli  a  messaggio

variabile, pittogrammi, strumenti diretti di segnalazione  all'utenza

tramite tecnologia innovativa oppure una combinazione di questi). 

    Nel caso in cui il presegnalamento sia effettuato con pannelli  a

messaggio variabile, in relazione alla tecnologia degli stessi,  essi

devono riportare: 

      la dicitura «SAFETY CAR IN AZIONE» o «ATTENZIONE: SAFETY CAR IN

AZIONE» a seconda della tecnologia a disposizione e  come  riportato,

rispettivamente, nelle Fig. 2 e Fig. 3 dell'allegato B; 

      l'indicazione  della  potenziale  situazione  di  pericolo   da

presegnalare con l'utilizzo di  modelli  o  segnali  del  Regolamento

quali, ad esempio, Modello II 6/b, Modello II 6/f o Fig. II  383,  in

abbinamento alla dicitura  «SAFETY  CAR  IN  AZIONE»  o  «ATTENZIONE:

SAFETY CAR IN AZIONE», a seconda della tecnologia  a  disposizione  e

come riportato, rispettivamente, nelle Fig. 4 e Fig. 5  dell'allegato

B. 

    Se il presegnalamento e'  realizzato  con  l'ausilio  di  veicoli

attrezzati con  segnaletica  luminosa,  tali  veicoli  devono  essere

aggiunti a quelli utilizzati per il dispositivo safety car di cui  al

paragrafo  1  ed  utilizzati  esclusivamente  per  le  operazioni  di

presegnalamento. 

    Nel caso  di  esecuzione  di  operazioni  non  programmabili  e/o

derivanti da eventi  imprevedibili  o  situazioni  di  emergenza,  il

presidio di tutti gli  eventuali  punti  di  ingresso,  presenti  nel

tratto stradale compreso tra il punto di attivazione del  dispositivo

safety car e il punto di ingaggio  nonche'  il  presegnalamento  sono

attuati solo se compatibili con la natura della potenziale situazione

di pericolo e la tempistica richiesta per attuarli. 

2.2 Adempimenti esecutivi 

    Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e/o  derivanti

da  eventi  prevedibili,  fermo  restando  ogni  ulteriore  specifica

prescrizione imposta dall'ente proprietario e/o gestore della  strada

con riferimento  alle  caratteristiche  del  tratto  interessato,  in

relazione alle diverse tipologie di  strada,  le  auto  di  sicurezza

safety car devono  essere  collocate  sulla  carreggiata  nel  numero

indicato al paragrafo 1 del presente allegato. 

    In ogni caso, per l'attuazione del dispositivo safety car: 

      a) il capopattuglia o il caposquadra, al fine di garantire  una

migliore azione di coordinamento, deve prendere posto  su  una  delle

auto  del  dispositivo  e  deve  essere  costantemente  in  grado  di

comunicare, in tempo reale, con il centro operativo  o  con  la  sala

radio ed eventualmente con gli addetti al dispositivo safety car  e/o

con gli addetti presenti  al  punto  di  ingaggio.  Dispone  l'inizio

dell'esecuzione del dispositivo safety car dopo aver  individuato  il

punto di attivazione. 

    b) le auto di sicurezza safety car devono: 

      a  partire  dal  punto  di  immissione,  esporre  il   pannello

segnaletico di cui all'art. 4,  comma  2,  lettera  b)  del  presente

decreto; 

      adeguarsi  alla  velocita'  del  traffico  in  movimento  sulla

carreggiata; 

      raggiunto il punto di attivazione, rafforzare  il  segnalamento

delle auto di sicurezza safety car con l'attivazione dei  dispositivi

supplementari di segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  di  cui

all'art. 4, comma 2, lettera a) del presente decreto; 

      rafforzato il segnalamento delle auto di sicurezza safety  car,

iniziare il rallentamento graduale della marcia dei veicoli, fino  al

possibile arresto, e l'eventuale regolazione del flusso veicolare. 

    c) i dispositivi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a),  b)  del

decreto  devono  essere  tenuti  in  funzione  per  tutta  la  durata

dell'esecuzione del dispositivo safety car; 

    d) le velocita' imposte dal  dispositivo  safety  car  all'utenza

veicolare devono essere determinate in funzione degli elementi di cui

all'art. 3, comma 2 del decreto; 

    e) al termine dell'esecuzione  del  dispositivo  safety  car,  il

capopattuglia o il caposquadra in raccordo con  il  centro  operativo

deve coordinare la  graduale  ripresa  delle  normali  condizioni  di

circolazione, garantendo la disattivazione  dei  dispositivi  di  cui

all'art. 4, comma 2, lettera a)  e  lasciando  visibili  o  attivi  i

dispositivi  di  cui  all'art.  4,   comma   2,   lettera   b)   fino

all'effettuazione della sosta della singola auto di sicurezza  safety

car; 

    f) il capopattuglia o il caposquadra deve  comunicare  al  centro

operativo o  alla  sala  radio  la  conclusione  dell'esecuzione  del

dispositivo safety car e la ripresa del normale flusso veicolare. 

    Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e/o  derivanti

da eventi prevedibili, qualora durante l'esecuzione  del  dispositivo

safety car si verifichino situazioni impreviste o vengano  a  mancare

le  condizioni  di  sicurezza  per  la  prosecuzione   del   medesimo

dispositivo, il capopattuglia o il caposquadra deve  darne  immediata

comunicazione a tutti i soggetti coinvolti, concertando con il centro

operativo o con la sala radio i provvedimenti da adottare. 

    3.   Impiego   del   dispositivo   safety   car   in   caso    di

installazione/rimozione della segnaletica dei cantieri 

    In caso di installazione/rimozione programmata della  segnaletica

di  cantiere,  il  dispositivo  safety  car   deve   essere   attuato

principalmente dagli organi di polizia stradale di cui  all'art.  12,

comma 3, del Codice e dai soggetti abilitati ai  sensi  dell'art.  5,

comma 1, del decreto. 

    Fermo restando il  rispetto  di  quanto  previsto  nei  paragrafi

precedenti,  quando  il  dispositivo   safety   car   e'   funzionale

all'installazione/rimozione di un  cantiere  stradale  devono  essere

osservate le ulteriori seguenti disposizioni. 

    Il caposquadra deve essere costantemente in grado di  comunicare,

altresi', con gli addetti all'apposizione/rimozione della segnaletica

stradale, in modo da coordinare le operazioni anche con le  attivita'

di tale personale, in considerazione  delle  prescrizioni  specifiche

imposte nell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori di cui  agli

articoli 21, 26 e 27 del Codice. 

    Inoltre, in aggiunta a quanto  previsto  dal  paragrafo  2.2,  la

scelta del punto di  attivazione  del  dispositivo  safety  car  deve

essere  effettuata  anche  in  considerazione  della  tipologia   del

cantiere: la distanza tra il punto di attivazione e il cantiere  deve

essere valutata in funzione  dello  scopo  dell'operazione  stessa  e

deve,   percio',   consentire   l'arrivo   dei   veicoli    impiegati

nell'esecuzione  del  dispositivo  safety  car  in  prossimita'   del

cantiere quando la segnaletica di preavviso e di  testata  sono  gia'

state montate o rimosse. 

    Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e/o  derivanti

da  eventi  prevedibili,  in  cui  il  dispositivo  safety  car   sia

funzionale all'installazione/rimozione di un  cantiere  stradale,  il

caposquadra deve altresi': 

      1.   almeno   sei    ore    prima    dell'ora    fissata    per

l'installazione/rimozione della segnaletica di cantiere, fornire alla

sala radio tutte le informazioni utili e, in particolare,  almeno  le

seguenti: 

        generalita' e numero di cellulare del caposquadra; 

        la targa dei veicoli impiegati; 

        il punto di immissione, il punto di attivazione e il punto di

ingaggio; 

        l'ora di inizio e la durata presumibile delle operazioni. 

      2.      accertarsi      che      il      personale      addetto

all'installazione/rimozione della segnaletica sia pronto ad operare e

sia stato istruito sulle modalita' e sui  tempi  per  lo  svolgimento

dell'operazione. 

                                                           Allegato B 

 

           SEGNALETICA INERENTE AL DISPOSITIVO SAFETY CAR 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

    Fig. 1: Pannello segnaletico rettangolare di tipo fisso ad angoli

arrotondati, realizzato  con  pellicola  retroriflettente  a  elevata

efficienza,  di  dimensioni  non  inferiori  a  1,20  x  0,40  m,  da

utilizzare sui  veicoli  impiegati  nell'esecuzione  del  dispositivo

safety car. 

  

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

     Fig. 2: Indicazione del presegnalamento del  dispositivo  safety

car su pannello a messaggio variabile a  due  righe  di  testo  senza

l'utilizzo di pittogrammi. 

  

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

     Fig. 3: Indicazione del presegnalamento del  dispositivo  safety

car su pannello a messaggio variabile a  tre  righe  di  testo  senza

l'utilizzo di pittogrammi. 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

    Fig. 4: Indicazione del presegnalamento  del  dispositivo  safety

car  su  pannello  a  messaggio  variabile  a  due  righe  di  testo,

riportante esempi  di  indicazione  della  potenziale  situazione  di

pericolo presente sul tratto stradale. 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

    Fig. 5: Indicazione del presegnalamento  del  dispositivo  safety

car  su  pannello  a  messaggio  variabile  a  tre  righe  di  testo,

riportante esempi  di  indicazione  della  potenziale  situazione  di

pericolo presente sul tratto stradale. 

 

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