- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Veicoli ed equipaggiamenti
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Autobus, autotreni e autoarticolati di interesse storico e collezionistico
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Prot. n. 51067/23.25 del 17 giugno 2008
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 2
PROT. N. 51067/23.25
Roma, 17/06/2008
Alla Direzione Generale APC
SEDE
AL Centro Elaborazione Dati
SEDE
Alle Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI
Agli Uffici Motorizzazione Civile
LORO SEDI
Ai C.P.A.
LORO SEDI
All’Assessorato ai Trasporti
della Regione Siciliana
Via Notarbartolo, 9
PALERMO
Alla Provincia Autonoma di Trento
Motorizzazione Civile
Lungoadige S. Nicolò, 14
38100 TRENTO
Alla Provincia Autonoma di
Bolzano-Alto Adige – Rip.ne 38
Via Crispi, 8
BOLZANO
e p.c.
Al Ministero dell’Interno
SEDE
Al PRA
SEDE
Oggetto: Autobus, autotreni e autoarticolati di interesse storico e collezionistico.
Al fine di individuare le problematiche concernenti gli autoveicoli e motoveicoli d’epoca e di interesse storico e
collezionistico, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada), quest’Amministrazione ha istituito un apposito
Gruppo di lavoro.
Detto Gruppo ha formulato la proposta di consentire l’ammissione alla circolazione degli autobus e dei complessi di veicoli
classificati di “interesse storico e collezionistico", in analogia a quanto già accaduto per gli autocarri, questi ultimi
disciplinati con la lettera circolare n. 256-CT-AG del 30 marzo 2001.
La proposta formulata appare in linea con l’attuale quadro normativo.
Infatti, i veicoli d’epoca e i veicoli di interesse storico e collezionistico sono regolamentati dall’art. dall’art. 60 del
Codice della Strada e dall’art 215 del Regolamento.
In base alle richiamate disposizioni, sono presupposti necessari per la individuazione e la classificazione di veicoli
d’epoca o di interesse storico e collezionistico l’appartenenza alle categorie di “motoveicoli e autoveicoli” e l’iscrizione
in uno dei Registri di cui al citato art. 60 del C.d.S..
Si osserva, inoltre , che a norma dell’art. 54 del C.d.S. i complessi di veicoli (autotreni, autoarticolati e autosnodati)
rientrano nella classificazione di autoveicoli e in quanto tali sono ricompresi tra i veicoli indicati all’art. 60 del
C.d.S.
Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole prot. n. 39726 del 9.5.2008 della Direzione Generale per il Trasporto
Stradale e nel richiamare integralmente i contenuti della citata circolare n. 256-CT-AG del 30 marzo 2001, si dispone
quanto segue.
E’ consentita l’ ammissione alla circolazione di autobus e complessi di veicoli, iscritti in uno dei registri di cui
all’art. 60 del C.d.S., in difetto dei prescritti titoli autorizzativi per la circolazione e l’immatricolazione dei
veicoli destinati al trasporto.
Pertanto, ai fini dell’ammissione alla circolazione, fatti salvi i previsti accertamenti tecnici, è sufficiente la
presentazione della certificazione attestante l’iscrizione del veicolo in uno dei citati Registri di cui all’art. 60 del
C.d.S., unitamente ad una dichiarazione del proprietario che attesti la utilizzazione del proprio veicolo solo a fini di
collezionismo e non già per effettuare alcun tipo di trasporto.
Si ritiene opportuno evidenziare che tali veicoli, qualora effettuino qualsiasi genere di trasporto, in qualsiasi quantità e
a qualsiasi titolo, sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 82 e 88 del vigente Codice della Strada.
Inoltre, gli autobus in argomento, privi di titolo, potranno circolare col solo conducente ed un accompagnatore, fatta salva
la possibilità di utilizzare i posti a sedere, indicati sulla carta di circolazione, in occasione di manifestazioni di
veicoli di interesse storico e collezionistico, su percorsi prestabiliti. La manifestazione e relativo percorso dovranno
essere preventivamente autorizzati dalle Autorità competenti.
Ai fini della circolazione di tali mezzi, non sono peraltro richieste particolari formalità e sarà quindi sufficiente tenere
a bordo la certificazione di iscrizione nel registro storico e la carta di circolazione riportante:
- le generalità del proprietario;
- la classificazione “veicolo di interesse storico e collezionistico”;
- la portata nulla per gli autocarri e i rimorchi e, per gli autobus, l’utilizzazione dei posti utilizzabili alle
condizioni di cui sopra;
- l’ agganciamento per targa nel caso di complessi di veicoli.
La carta di circolazione precedente sarà annullata e potrà essere, su richiesta, restituita all’interessato.
Nelle more di allineamento delle procedure informatiche necessarie per la gestione e l’emissione delle carte di circolazione
dei veicoli in esame, i singoli casi saranno definiti dagli UUMC in collaborazione con il CED.
Si precisa, infine, che le presenti disposizioni non riguardano la disciplina concernente la materia fiscale ed
assicurativa.
IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)
SN