• Giurisprudenza
  • Dott.ssa Maristella Giuliano, Dott.ssa Micaela Ercolani e Dott.ssa Tiziana Santucci

Automatismo della revoca prefettizia della patente di guida nel caso di libertà vigilata: altro caso di illegittimità costituzionale

Corte Costituzionale
Sentenza 20 febbraio 2020, n.24 - massima a cura della Dott.ssa Tiziana Santucci

Misura della libertà vigilata – provvedimento prefettizio di revoca automatica della patente di guida – questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, C.d.S. e art. 8, comma 1, lettera b), del decreto Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 (attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida) con gli artt. 3 , 4, 16, 35 della Costituzione – parzialmente illegittima

La libertà vigilata sopravvenuta (così come i divieti di soggiorno in determinati comuni e province e di frequentazione di osterie) non comporta l’automatica revoca della patente di guida perché detta condizione ostativa non è collegata ad una pluralità indifferenziata di fattispecie; ciascuna di esse, infatti, è connotata dalla pericolosità, più o meno grave, del soggetto e dalla varietà e diversa durata delle misure di sicurezza personali previste dall’art. 215 del codice penale ovvero da leggi speciali.

Con riferimento alla libertà vigilata ciò è in particolare dimostrato dall’art. 228 cod. pen., che al comma 4 stabilisce che “la sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale”, e, analogamente dall’art. 190 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che, all’ultimo comma, a sua volta, dispone che “la vigilanza è esercitata in modo da non rendere difficoltosa alla persona che vi è sottoposta la ricerca di un lavoro e da consentirle di attendervi con la necessaria tranquillità”.

In ciò sta anche la contraddizione, consentita dall’ordinamento, “tra le misure adottabili dal magistrato di sorveglianza che, nel disporre la misura di sicurezza “può” consentire al soggetto che vi è sottoposto di continuare a fare uso della patente di guida e il prefetto, il quale, viceversa, sulla base della norma censurata, “deve” poi, comunque, revocarla”.