- Normativa
- Ambiente ed energia
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Autorizzazione per l’uso di prodotti con contenuto di COV superiori ai limiti
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
prot. n. 41795 del 16 maggio 2008
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E
IL TRASPORTO INTERMODALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
PROT. N. 41795
Roma, 16.05.2008
Alle Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI
Agli Uffici Motorizzazione Civile.
LORO SEDI
Ai C.P.A.
LORO SEDI
All’Assessorato ai Trasporti
della Regione Siciliana
Via Notarbartolo, 9
PALERMO
Alla Provincia Autonoma di Trento
Motorizzazione Civile
Lungoadige S. Nicolò, 14
38100 TRENTO
Alla Provincia Autonoma di
Bolzano-Alto Adige – Rip.ne 38
Via Crispi, 8
BOLZANO
e p.c.
Al Ministero dell’Ambiente
e Tutela del Territorio
ROMA
Oggetto: D.Lgs 161/2006. Procedure per il rilascio dell’autorizzazione per l’uso di prodotti con contenuto di COV superiori ai limiti.
Il D.Lgs 27 marzo 2006, n. 161, pubblicato nella G.U. n. 100 del 2 maggio 2006, ha dato attuazione alla direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV) conseguenti all’uso di solventi in talune pitture e vernici, nonchè in prodotti per la carrozzeria.
In particolare, è vietata l’immissione sul mercato dei prodotti elencati all’allegato I del citato D.Lgs 161/2006, aventi limiti di COV superiori a quelli indicati nell’allegato II del medesimo D.Lgs 161/2006.
Tuttavia, a norma dell’art. 3, comma 5 del D. Lgs 161/2006, i valori limiti di COV dell’allegato II non si applicano, tra gli altri, ai prodotti dell’allegato I da utilizzare per il restauro o la manutenzione dei veicoli d’epoca o di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Codice della strada. Si tratta , sostanzialmente, di
prodotti per carrozzeria, la cui utilizzazione è, però, subordinata ad apposita
autorizzazione rilasciata da parte di quest’Amministrazione, a norma del medesimo articolo 3.
Pertanto, le presenti disposizioni sono finalizzate a fornire le necessarie istruzioni operative, per la richiesta e il rilascio della suddetta autorizzazione, nonché per la raccolta e la trasmissione delle autorizzazioni rilasciate al competente Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare.
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L’autorizzazione all’uso di prodotti con contenuti di COV superiori ai limiti, di cui al D.Lgs 161/2006, può essere rilasciata, in quantità strettamente necessaria, ai soggetti che esercitano attività di restauro o di manutenzione di veicoli d’epoca o di interesse storico e collezionistico.
Detti soggetti vanno individuati nelle officine esercenti l’attività di autoriparazione, in conformità alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, nel campo della carrozzeria. Tale requisito deve risultare dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A. o, in alternativa, deve essere autocertificato dall’officina stessa.
L’officina che intenda richiedere la suddetta autorizzazione, deve presentare apposita domanda in bollo, redatta secondo il fac-simile riportato in allegato I, all’Ufficio Motorizzazione Civile della provincia in cui ha sede la stessa officina.
Nella domanda deve essere specificato il veicolo o i veicoli per i quali saranno utilizzati i prodotti ricompresi all’allegato I del D.Lgs 161/2006, i relativi quantitativi, il numero di iscrizione all’elenco dei veicoli d’epoca, di cui all’’art. 60, comma 2, Codice della strada ovvero ad uno dei registri previsti dal stesso art. 60, comma 4, Codice della strada.
Alla domanda devono essere allegati:
1) certificato di iscrizione alla C.C.I.A. o autocertificazione;
2) per i veicoli di interesse storico e collezionistico, copia del certificato di iscrizione ad uno dei registri, di cui all’art. 60, Codice della strada;
3) Per i veicoli d’epoca, copia della nota di iscrizione all’elenco di cui al comma 2, art. 60, Codice della strada.
L’UMC, verificata la regolarità della domanda ed il possesso dei requisiti richiesti, rilascia al titolare dell’officina l’autorizzazione all’acquisto all’uso dei prodotti all’allegato I del D.Lgs 161/2006, aventi limiti di COV superiori a quelli previsti dalla stessa norma. L’autorizzazione è redatta secondo il facsimile riportato in allegato 2.
Entro la prima decade del mese di gennaio di ogni anno, gli UU.M.C. invieranno alla Direzione Generale per la Motorizzazione – Divisione 2 copia delle autorizzazioni rilasciate nell’anno precedente, per consentirne il successivo inoltro, entro il 31 del mese di gennaio, al competente Ministero dell’Ambiente.
Si ricorda infine che, a norma dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs 161/2006, l’autorizzazione in questione non riguarda le attività di restauro o di manutenzione dei veicoli in argomento effettuate presso impianti già autorizzati ed eserciti in conformità all’art. 275 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (attuazione direttiva 1999/13/CE).
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo FUMERO)
SN
All.: vedi file pdf.