• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Autotrasporto e logistica

Decreto del Ministero dei trasporti
14 dicembre 2007

 

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 14 dicembre 2007

Modalita'  di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di
accompagnamento  della  riforma  dell'autotrasporto di merci e per lo
sviluppo  della  logistica  in  base  al decreto del Presidente della
Repubblica 27 settembre 2007.

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (
legge  finanziaria 2006), che ha istituito, nello stato di previsione
di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo
denominato  «Fondo  per  le  misure  di accompagnamento della riforma
dell'autotrasporto  di  merci e per lo sviluppo della logistica», con
una  dotazione iniziale di 80 milioni di euro, ed ha stabilito che le
relative  modalita' di utilizzazione sarebbero state disciplinate con
regolamento  da  emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto  1988,  n.  400, su proposta del Ministro dei Trasporti, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
  Visto  l'art.  1,  comma 920  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge   finanziaria   2007),   in   base   al  quale  il  40%  delle
disponibilita'  finanziarie  residue  del fondo, pari a 38 milioni di
euro,   e'  destinato  alla  realizzazione  ed  al  completamento  di
strutture  intermodali di primo livello, per cui restano disponibili,
a favore delle imprese di autotrasporto di merci, risorse pari a 22,8
milioni di euro;
  Visto  l'art.  6,  comma 8,  del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17,  che  ha  mantenuto  in  bilancio  dette  risorse per l'esercizio
finanziario 2007;
  Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge
3 agosto  2007,  n.  127,  ed  in particolare l'art. 12, comma 1, che
stabilisce  la  possibilita'  di  erogare  le  risorse medesime anche
mediante  credito  di  imposta,  secondo  modalita'  da definirsi con
successivo  decreto  del  Ministro  dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto  il  regolamento  adottato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  27 settembre  2007,  n.  227,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  287  dell'11 dicembre  2007,  recante  le modalita' di
ripartizione   e   di   erogazione   del   Fondo  per  le  misure  di
accompagnamento  della  riforma  dell'autotrasporto di merci e per lo
sviluppo  della  logistica  di  cui  all'art.  6,  comma 8 del citato
decreto-legge  28 dicembre  2006,  n.  300,  convertito  dalla  legge
26 febbraio 2007, n. 17;
  Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto regolamento, il quale prevede
che   22,8   milioni  di  euro,  siano  destinati  all'erogazione  di
contributi  a favore delle imprese di autotrasporto e ne individua le
diverse tipologie di intervento;
  Visto  l'art.  2,  commi 3 e 4, del citato regolamento, che reca la
ripartizione  percentuale di dette risorse nelle diverse tipologie di
intervento e dispone che, entro il termine di 30 giorni dalla data di
entrata  in  vigore  dello  stesso,  siano  definite le modalita' per
l'erogazione delle risorse in questione;
  Visto  l'art.  4  del  suddetto regolamento, a norma del quale, con
decreto   del  Ministro  dei  trasporti,  sono  stabiliti  termini  e
modalita'  per  accedere  ai benefici in questione, nonche' i modelli
delle istanze e le informazioni che le stesse dovranno contenere;
  Visto   l'art.  5  del  citato  regolamento,  che  rinvia  al  gia'
menzionato  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  l'istituzione  di
apposita   Commissione,   con  il  compito  di  valutare  le  istanze
presentate  dagli  interessati  e l'individuazione dei criteri cui la
Commissione stessa dovra' attenersi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le domande per accedere ai contributi di cui all'art. 2, comma 2
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 settembre 2007, n.
227,  devono essere redatte utilizzando il modulo che si allega, come
parte  integrante,  al  presente  decreto  (all.  1)  e devono essere
presentate, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta
Ufficiale,  al  Ministero  dei trasporti - Dipartimento dei trasporti
terrestri - Direzione generale per l'Autotrasporto di persone e cose,
via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso
di  ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione
generale  dell'autotrasporto  di  persone  e  cose.  In tale ipotesi,
l'ufficio  di segreteria della Direzione generale rilascera' ricevuta
comprovante l'avvenuta consegna.
  2. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto, nonche' le
strutture  societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese,
costituite  a  norma  del  libro V, titolo VI, capo I, o del libro V,
titolo  X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile. Le domande
devono  comunque  contenere,  a  pena  di  esclusione dai benefici, i
seguenti elementi:
    a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
    b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
    c) legale  rappresentante  dell'impresa  o  del raggruppamento di
imprese;
    d) codice fiscale;
    e) indirizzo   del   legale  rappresentante  dell'impresa  o  del
raggruppamento di imprese;
    f) firma   del   legale   rappresentante   dell'impresa   o   del
raggruppamento di imprese;
    g) numero d'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori
in conto terzi;
    h) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.
  3. Nelle domande deve essere espressamente indicata la modalita' di
fruizione  prescelta, fra quelle di cui all'art. 3 del citato decreto
del  Presidente  della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227. Nel caso
il   soggetto   richiedente   il  contributo  sia  un  raggruppamento
temporaneo  di  imprese,  il  beneficio  puo' essere concesso solo in
forma di attribuzione diretta.
  4.  Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva
di  atto  di  notorieta',  resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445, attestante
l'importo   complessivo  della  spesa  agevolabile  risultante  dalle
fatture che dovranno essere indicate in apposito elenco allegato alla
domanda.
  5.  La  Commissione  di  cui  all'art.  5, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  27 settembre  2007,  n.  227, provvede
all'istruttoria  delle domande presentate nei termini di cui all'art.
1, comma 1 e, qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge, le
ammette  al  beneficio,  attenendosi  ai  criteri  di cui all'art. 3,
comma 1,  dandone  comunicazione, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento,  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine di
presentazione   delle   domande,   alle   imprese  richiedenti.  Tale
comunicazione  e'  dovuta  anche  in  caso  di non accoglimento della
domanda da parte della Commissione.
  6.  Ai  sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  le  imprese utilmente collocate nella graduatoria di cui al
comma precedente,  al  fine  di  poter  fruire dei benefici, dovranno
comprovare,   mediante   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
notorieta',  resa  ai  sensi  dell'art. 47 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  di non rientrare tra
coloro  che  hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali
o  incompatibili dalla Commissione europea. A tal fine, dovra' essere
utilizzato  il  modulo  che  si  allega,  come  parte  integrante, al
presente decreto (all. 2).
  7.  La suddetta erogazione avverra', in ogni caso, nei limiti della
capienza  del  fondo  richiamato dall'art. 1, comma 1 del regolamento
stesso, pari a 22,8 milioni di euro.
  8.  Il  Ministero  dei  trasporti,  in  funzione  della  scelta dei
beneficiari, di fruire delle agevolazioni mediante credito d'imposta,
comunica  all'Agenzia delle entrate, l'elenco delle imprese ammesse a
godere dei benefici di cui al presente decreto, con l'indicazione del
costo  dell'investimento  sostenuto e dell'anno in cui l'investimento
e'  stato  effettuato,  nonche'  dell'importo  del  credito d'imposta
spettante,  non  appena  redatta  la graduatoria di cui al precedente
comma 5.

     

                               Art. 2.
  1.  E'  istituita,  ai  sensi  dell'art.  5, comma 1 del richiamato
decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227,
una  Commissione  con il compito di valutare le istanze presentate ai
sensi dell'art. 1 del presente decreto.
  2.  La  Commissione  e'  composta dal Presidente, individuato tra i
dirigenti  di  II  fascia  in  servizio  presso  il  Dipartimento dei
trasporti  terrestri,  e due componenti, individuati tra il personale
di area C, in servizio presso il medesimo Dipartimento.
  3.  Con  successivo decreto del Capo del Dipartimento dei Trasporti
Terrestri,  saranno nominati i componenti della Commissione di cui al
comma precedente.

     

                               Art. 3.
  1.  La  Commissione  di  cui  all'art.  2,  nel valutare le istanze
presentate,   adotta  i  seguenti  criteri,  elencati  in  ordine  di
priorita':
    numero dei dipendenti occupati;
    numero dei veicoli in disponibilita' dell'impresa;
    volume   dei   trasporti   effettuati   in   ambito  nazionale  e
comunitario.
  2.  La  valutazione  di  cui  al  comma precedente viene effettuata
tenendo  conto delle iniziative poste in essere nel corso dell'ultimo
biennio, a far data dal giorno dell'entrata in vigore del regolamento
in premessa citato.
  3.  Le  iniziative  finanziabili  sono  riconducibili alle seguenti
tipologie:
    acquisizione di semirimorchi specifici per trasporto di polveri e
di   materiali  pulverulenti,  in  luogo  di  corrispondenti  veicoli
ordinari, nonche' di attrezzature e dispositivi, anche rotabili, atti
a  migliorare  la  sicurezza  e  l'impatto  ambientale  del trasporto
stradale,  aventi  requisiti  superiori  agli  standard ambientali in
vigore;
    realizzazione,  acquisizione  ed utilizzazione di aree attrezzate
ed  infrastrutture,  accessibili  a tutti gli operatori logistici, da
destinare all'interscambio ed allo stoccaggio delle merci, alla sosta
ed  al  ricovero  dei  veicoli  pesanti,  ai servizi di rifornimento,
pulizia,  manutenzione e riparazione degli stessi veicoli, nonche' ai
riposi  ed  al ristoro dei conducenti, aventi requisiti di sicurezza,
ambientali  ed igienici, superiori ai livelli stabiliti dalle vigenti
disposizioni;
    interventi   volti   a  realizzare  l'utilizzo  di  modalita'  di
trasporto  alternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della
catena  logistica, ivi comprese percorrenze, effettuate su rotaia, di
autocarri completi, sia in Italia, sia da e per l'Italia;
    acquisizione  di  semirimorchi  specifici  e  dispositivi  per il
trasporto combinato;
    interventi  volti  ad ottimizzare la catena logistica di prodotti
alimentari  refrigeranti  attraverso impianti idonei a migliorarne la
sicurezza stradale e l'impatto ambientale, aventi requisiti superiori
ai livelli stabiliti dalle vigenti disposizioni;
    interventi  relativi  allo  smaltimento  dei rifiuti prodotti dal
trasporto   stradale  di  merci,  con  particolare  riferimento  allo
smaltimento  degli  olii  usati,  dei  pneumatici  e  dei  componenti
metallici,  che soddisfi requisiti ambientali piu' rigorosi di quelli
stabiliti dalle vigenti disposizioni;
    acquisizione  di  sistemi telematici e satellitari innovativi per
la gestione unitaria ed il controllo della merce durante ogni singola
fase  del  trasporto,  nonche'  di  tecnologie  innovative  e sistemi
informatici per l'ammodernamento dell'organizzazione aziendale;
    corsi   di   formazione  mirati  all'acquisizione  di  conoscenze
specialistiche  su  gestione aziendale, sicurezza stradale, sicurezza
del  lavoro,  tutela  ambientale,  disciplina  normativa del settore,
lingue straniere.

     

                               Art. 4.
  1.  L'erogazione  dei  benefici  di  cui  al  presente  decreto  e'
subordinata  alla  dichiarazione  di  compatibilita' con le norme sul
mercato  unico da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art.
88,  3  paragrafo del  Trattato  istitutivo  dell'Unione  europea, in
materia di aiuti di Stato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 dicembre 2007
                                   Il Ministro dei trasporti: Bianchi